Albo telematico dei CTU e periti: cosa prevede la riforma Cartabia, come confermare l’iscrizione nel 2026
Norme, tempistiche e modalità per l’iscrizione e il rinnovo per la revisione dell’albo dei Consulenti tecnici per l’ambito civile e l’albo dei Periti
L’Albo dei consulenti tecnici d’ufficio (in sigla CTU) in ambito civile – ai sensi dell’art. 13 disp. att. c.p.c., e l’Albo dei periti in ambito penale, ai sensi dell’art. 67 disp. att. c.p.p. – comprendono i nominativi dei professionisti e tecnici, suddivisi per categorie, ai quali il Tribunale può attingere per l’assistenza al giudice nella risoluzione di quesiti tecnici o nello svolgimento del processo.
In origine, gli Albi erano gestiti in forma cartacea presso i singoli Tribunali. Successivamente, l’art. 16-novies del D.L. 179/2012, convertito dalla Legge 221/2012, ha introdotto l’obbligo di presentazione telematica delle domande di iscrizione e la tenuta esclusivamente informatica degli Albi presso ciascun ufficio giudiziario.
In attuazione del D.M. 109/2023 è stato realizzato il Portale nazionale denominato “Portale Albo CTU, Periti ed elenco nazionale” per la tenuta degli albi dei consulenti in modalità esclusivamente telematica, che si è sostituito ai “vecchi” albi cartacei (ormai dismessi).
A decorrere dal 2024, gli Albi dei CTU e dei periti sono confluiti negli elenchi nazionali telematici istituiti presso il Ministero della Giustizia, suddivisi per categorie e settori di specializzazione. L’iscrizione avviene esclusivamente tramite il “Portale Albo CTU, Periti ed elenco nazionale del Ministero della Giustizia”.
Dal 4 gennaio al 4 marzo 2024 coloro che erano già iscritti in albi CTU/Periti di Tribunale hanno potuto presentare domande d’iscrizione (telematicamente e gratuitamente) attraverso il nuovo Portale, al fine di consentire un primo popolamento dell’albo nazionale telematico.
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Devi riconformare l’iscrizione agli Albi CTU e Periti? Ecco cosa devi sapere!
Ai sensi dell’art. 18 disp att. c.p.c. e dell’art. 68 disp att. c.p.p., come modificati dal D.Lgs. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia), con cadenza biennale, gli iscritti sono tenuti al rinnovo telematico dell’iscrizione; tale adempimento è funzionale alla revisione periodica degli Albi, finalizzata alla verifica della permanenza dei requisiti tecnici e quindi allo scopo di eliminare i consulenti per i quali siano venuti meno i requisiti “tecnici” o per evidenziare l’eventuale insorgenza, medio tempore, di impedimenti a esercitare l’ufficio.
Per i professionisti già iscritti prima del 2024 che hanno effettuato la (ri)iscrizione sul nuovo portale entro marzo 2024, migrando dall’albo cartaceo a quello nazionale telematico, il primo rinnovo dovrà essere presentato entro marzo 2026.
La mancata presentazione della domanda nel termine perentorio di 30 giorni equivale a manifestazione della volontà di non mantenere l’iscrizione e comporterà la cancellazione dall’albo (ex art. 6 D.M. 109/2023).
La domanda di conferma dell’iscrizione deve essere inviata:
ai fini della revisione periodica dell’Albo dei CTU, ai sensi dell’art. 6 del D.M. 109/2023 e dell’art. 18 disp. att. c.p.c.;
ai fini della revisione periodica dell’Albo dei periti, ai sensi dell’art. 68 disp. att. c.p.p. e dell’art. 16-novies del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 221/2012.
Bisogna accedere al portale ministeriale “Gestione Albi, elenchi CTU e altri ausiliari”, utilizzando le proprie credenziali. All’interno del portale occorre selezionare la voce Iscrizioni e successivamente la funzione Compila domanda di conferma iscrizione relativa all’iscrizione all’Albo CTU.
Cosa sono gli Albi CTU e Periti
L’Albo rappresenta un elenco ufficiale che raccoglie i nomi di individui dotati di specifiche abilità professionali e tecniche. Queste persone sono selezionabili da un giudice per svolgere indagini tecniche, effettuare stime e valutazioni, fondamentali per il processo giudiziario.
Presso ogni tribunale sono istituiti:
un albo dei Consulenti tecnici per l’ambito civile;
un albo dei Periti per l’ambito penale.
entrambi raccolgono i nominativi dei professionisti e tecnici abilitati, dai quali l’ufficio del tribunale può attingere per assistere il giudice nella soluzione di quesiti tecnici o nello svolgimento di singoli atti o dell’intero processo.
Con il D.M. 109/2023 sono indicati i requisiti per l’iscrizione nonché i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell’aggiornamento dell’elenco nazionale di cui all’articolo 24-bis delle Disposizioni per l’attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie introdotto dall’art. 4, comma 2, lett. g), del D.Lgs. 149/2022.
L’Elenco nazionale dei consulenti tecnici d’ufficio è istituito presso il Ministero della giustizia, contiene, per ogni categoria e settore di specializzazione, le indicazioni relative a nome e cognome dei consulenti iscritti negli albi e, per ciascuno di questi, la data di iscrizione all’albo, i provvedimenti di conferimento dell’incarico e gli eventuali provvedimenti di revoca.
Gli albi e l’elenco nazionale dei consulenti tecnici operano esclusivamente in modalità informatica attraverso una piattaforma gestita dal Ministero della Giustizia – il Portale Albo CTU, Periti ed elenco nazionale – che raccoglie gli iscritti agli albi circondariali di tutti i tribunali italiani. L’accesso avviene via web per la ricerca di professionisti specializzati o per la presentazione di nuove domande di iscrizione, attive in specifiche finestre temporali.
Dal portale è possibile:
inoltrare la domanda di iscrizione come nuovo membro,
effettuare pagamenti dei diritti previsti,
presentare la domanda di iscrizione, anche se già iscritti, senza alcun costo, purché entro il termine specificato nel comma 7 dell’articolo 16 novies del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, come modificato dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221,
richiedere la cancellazione o la modifica dell’iscrizione, nel caso di iscrizione in più elenchi,
controllare e gestire eventuali procedimenti disciplinari.
Come fare l’iscrizione all’albo telematico per consulenti tecnici e periti CTU
L’art. 16-novies, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 – introdotto dal successivo art. 14, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 convertito dalla legge 6 agosto 2015 n. 132 – prevede che le domande di iscrizione all’Albo dei consulenti tecnici d’ufficio, e all’Albo dei periti presso il tribunale siano fatte in modalità telematiche e che gli Albi, in ogni ufficio giudiziario, siano tenuti con modalità esclusivamente informatiche.
Per l’iscrizione, è necessario accedere al Portale Albo CTU, Periti ed elenco nazionale. L’autenticazione può avvenire tramite sistemi SPID, CIE e CNS.
I professionisti che devono effettuare la prima iscrizione come CTU hanno finestre temporali specifiche:
dal 1° marzo al 30 aprile;
dal 1° settembre al 31 ottobre di ciascun anno;
come indicato dal D.M. 109/2023 “Regolamento concernente l’individuazione di ulteriori categorie dell’albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria…“.
Per i periti, invece, non esistono specifiche finestre temporali: possono presentare la domanda in qualsiasi momento.
Una volta effettuato l’accesso al portale, è necessario integrare i dati anagrafici e compilare la domanda di iscrizione.
La scelta tra l’inserimento nell’elenco dei periti o dei CTU dipende dal professionista.
Nella domanda di iscrizione all’albo l’aspirante indica mediante dichiarazione sostitutiva, a pena di inammissibilità:
la categoria e specializzazione;
generalità e indirizzo di posta elettronica certificata;
formazione scolastica, universitaria e post-universitaria;
specifici percorsi formativi;
curriculum scientifico;
ordine, collegio, associazione o categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui è iscritto;
la dichiarazione di non aver riportato condanne passate in giudicato, oppure l’indicazione delle condanne eventualmente riportate;
la dichiarazione di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a suo carico, oppure l’indicazione dei procedimenti pendenti dei quali abbia conoscenza;
la dichiarazione di non aver riportato negli ultimi cinque anni sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dall’ordinamento professionale di appartenenza;
la dichiarazione di essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, con specifica indicazione dei crediti conseguiti, e con gli obblighi contributivi e previdenziali;
attività professionale svolta, con particolare riguardo a quella degli ultimi cinque anni;
la dichiarazione che i titoli e i documenti attestanti la formazione e l’attività professionale svolta prodotti in copia sono conformi all’originale.
Il ministero ha reso disponibile un manuale del candidato e video-tutorial che guidano passo dopo passo attraverso il processo di compilazione della domanda d’iscrizione telematica.
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Chi può iscriversi all’Albo dei CTU e all’Albo dei Periti? Quali requisiti sono richiesti?
L’art. 4, rubricato “Requisiti per l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici” stabilisce che possono essere iscritti nell’albo coloro che:
sono iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali;
sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti;
sono di condotta morale specchiata;
sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse;
hanno residenza anagrafica o domicilio professionale ai sensi dell’articolo 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nel circondario del tribunale.
Per le professioni non organizzate in ordini o collegi, il professionista deve essere iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o ad una delle associazioni professionali inserite nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 7, della legge 4/2013, che rilasciano l’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci.
Il requisito della speciale competenza tecnica sussiste quando con specifico riferimento alla categoria e all’eventuale settore di specializzazione l’attività professionale è stata esercitata per almeno 5 anni in modo effettivo e continuativo. In mancanza di tale requisito, la speciale competenza tecnica è riconosciuta quando ricorrono almeno due delle seguenti circostanze:
possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purché l’aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni
professionali;
possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste
scientifiche;
conseguimento della certificazione UNI relativa all’attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato.
Costituiscono requisiti per il mantenimento dell’iscrizione all’albo lo svolgimento continuativo dell’attività professionale e il rispetto degli obblighi di formazione professionale continua, se previsti dall’ordine, collegio o associazione cui si è iscritti.
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