Fotovoltaico a terra nelle aree agricole: il divieto è legittimo?

Fotovoltaico a terra nelle aree agricole: il divieto è legittimo?

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 156/2026, conferma la legittimità delle limitazioni al fotovoltaico a terra nei terreni agricoli, salvaguardando gli impianti agrivoltaici sopraelevati. Chiarisce inoltre che la classificazione di un’area come non idonea alle FER non comporta un divieto automatico di installazione

La diffusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili può prevalere sempre sulla tutela del suolo agricolo e del paesaggio? E un terreno classificato come non idoneo può impedire automaticamente la realizzazione di un impianto fotovoltaico o eolico?

A queste domande risponde la Corte costituzionale con la sentenza n. 156/2026, depositata il 1° ottobre 2026, pronunciandosi sulla disciplina delle aree idonee e non idonee e sulle limitazioni introdotte dal Decreto Agricoltura per l’installazione di impianti fotovoltaici a terra nelle zone agricole.

La Consulta conferma due principi fondamentali: il divieto relativo ai moduli fotovoltaici collocati a terra in zona agricola è costituzionalmente legittimo, nei termini previsti dalla disciplina esaminata, mentre la classificazione di un’area come non idonea non equivale a un divieto assoluto di realizzazione degli impianti FER.

Il caso: il ricorso contro il Decreto aree idonee e la normativa della Sardegna

La controversia nasce dal ricorso presentato da Iberdrola Renovables Italia S.p.A. davanti al TAR Lazio contro alcune disposizioni del D.M. 21 giugno 2024, relativo all’individuazione delle superfici e delle aree idonee all’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Nel corso del giudizio assumono rilievo anche due discipline che incidono direttamente sulle iniziative industriali della società.

La prima è la legge della Regione Sardegna n. 20/2024, che aveva individuato le aree idonee e non idonee all’installazione degli impianti FER, introducendo limitazioni alla realizzazione degli interventi nei territori classificati come non idonei.

Tre progetti della società, denominati “Benetutti Mercuria”, “Carbonia-Iglesias” e “Prangili”, erano localizzati in Sardegna, in aree considerate non idonee dalla normativa regionale, nonostante fossero già state avviate le relative procedure di valutazione di impatto ambientale.

La seconda disciplina contestata è quella introdotta dall’art. 5 del D.L. 63/2024, convertito nella legge 101/2024, che aveva inserito nell’art. 20 del D.Lgs. 199/2021 il comma 1-bis, limitando l’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici.

Secondo il TAR Lazio, tale disposizione poteva incidere anche su un ulteriore progetto agrivoltaico della società.

Il giudice amministrativo ha quindi sollevato diverse questioni di legittimità costituzionale, chiedendo alla Consulta di verificare la compatibilità delle disposizioni regionali e statali con i principi costituzionali ed europei in materia di ambiente, paesaggio e produzione di energia da fonti rinnovabili.

I motivi del ricorso: i limiti al fotovoltaico agricolo ostacolano la transizione energetica?

Le questioni sottoposte alla Corte riguardavano principalmente due aspetti.

Il primo concerneva la possibilità per le Regioni di vietare l’installazione di impianti FER nelle aree classificate come non idonee.

Secondo il TAR Lazio, la legislazione sarda avrebbe trasformato la classificazione territoriale in una preclusione assoluta, impedendo la realizzazione degli impianti e incidendo anche sui procedimenti già avviati e sui titoli autorizzativi rilasciati.

Una simile disciplina avrebbe potuto contrastare con il principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili, con gli obiettivi di decarbonizzazione e con la tutela dell’affidamento degli operatori economici.

Il secondo aspetto riguardava il divieto nazionale di installazione degli impianti fotovoltaici con moduli a terra nelle zone agricole, salvo le eccezioni previste dalla legge.

Il giudice rimettente riteneva che tale limitazione potesse risultare sproporzionata, perché fondata sulla sola destinazione urbanistica agricola dei terreni, senza considerare necessariamente:

la produttività effettiva delle superfici;
l’eventuale stato di degrado o abbandono;
le caratteristiche delle tecnologie impiegate;
la possibilità di garantire la continuità delle coltivazioni attraverso sistemi agrivoltaici.

Secondo questa impostazione, la tutela del suolo agricolo rischiava di prevalere in modo indiscriminato sull’interesse pubblico alla produzione di energia rinnovabile.

La decisione della Corte costituzionale: legittimo il limite al fotovoltaico a terra

La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 5, commi 1 e 2, del D.L. 63/2024 e all’art. 2, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. 190/2024.

La pronuncia richiama espressamente la precedente sentenza n. 127/2026, che aveva già affrontato questioni analoghe, confermando la ragionevolezza della disciplina statale.

Il punto determinante riguarda l’ambito effettivo della limitazione.

La Corte osserva che il divieto introdotto dal Decreto Agricoltura non riguarda tutti gli impianti alimentati da energia solare realizzabili nelle zone agricole, ma specificamente quelli fotovoltaici con moduli collocati a terra.

La sentenza precisa:

«Ne consegue che è consentita la realizzazione di impianti agrivoltaici “con moduli non collocati a terra”»

La Corte chiarisce che si tratta di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata, in modo da preservare la continuità delle attività colturali e pastorali sul terreno.

Perché il fotovoltaico a terra può essere limitato nelle aree agricole?

Secondo la Consulta, il legislatore ha perseguito un obiettivo costituzionalmente rilevante: contenere l’espansione degli impianti fotovoltaici tradizionali sui terreni agricoli per evitare effetti negativi sul territorio.

Tra i possibili impatti vengono richiamati la perdita di suolo coltivabile, la frammentazione del paesaggio agrario, la riduzione della biodiversità e le interferenze con la pianificazione agricola e ambientale.

La tutela dell’ambiente, infatti, non coincide esclusivamente con la riduzione delle emissioni attraverso la produzione di energia rinnovabile.

L’art. 9 della Costituzione protegge anche il paesaggio, gli ecosistemi, la biodiversità e, quindi, il paesaggio agricolo.

La Corte afferma espressamente:

«L’interesse alla realizzazione degli impianti FER non può, pertanto, considerarsi sempre automaticamente prevalente su quello alla tutela del paesaggio».

La limitazione nazionale al fotovoltaico a terra viene quindi considerata il risultato di un bilanciamento non manifestamente irragionevole tra interessi di pari rilievo costituzionale.

La transizione energetica rimane un obiettivo fondamentale, ma deve essere conciliata con la conservazione dei suoli agricoli, delle colture, della biodiversità e del paesaggio rurale.

Aree non idonee alle FER: non significa divieto assoluto di installazione

L’altro punto centrale della sentenza riguarda la normativa regionale della Sardegna e, in particolare, l’interpretazione dell’art. 1, comma 7, della legge regionale n. 20/2024.

La disposizione stabilisce che, quando un progetto interessa contemporaneamente aree idonee e aree non idonee, prevale la qualificazione di non idoneità.

Secondo il TAR Lazio, una simile previsione poteva contrastare con il principio europeo della massima diffusione delle energie rinnovabili. La Corte costituzionale dichiara invece la questione non fondata, richiamando l’interpretazione già fornita nella sentenza n. 184/2025.

La prevalenza della non idoneità non deve essere intesa come un impedimento assoluto alla realizzazione dell’impianto, ma come impossibilità di beneficiare della procedura autorizzatoria semplificata.

La Consulta chiarisce che la decisione definitiva sulla realizzazione dell’intervento deve essere assunta nell’ambito del procedimento autorizzativo riguardante il singolo progetto.

È in tale sede che l’amministrazione deve valutare concretamente le caratteristiche dell’impianto, le esigenze di tutela del paesaggio e delle aree protette e l’interesse alla produzione di energia rinnovabile.

Ne deriva una distinzione essenziale:

area idonea: possibilità di accedere ai regimi agevolati previsti dalla disciplina applicabile, ricorrendone i presupposti
area non idonea: non comporta, di per sé, un divieto assoluto di realizzazione
progetto ricadente in parte in area idonea e in parte non idonea: secondo l’interpretazione dell’art. 1, comma 7, della legge sarda, non può beneficiare della procedura semplificata, ma deve essere valutato nel merito

La pronuncia non elimina quindi la rilevanza delle classificazioni territoriali, ma esclude che esse possano sostituire automaticamente la valutazione dello specifico progetto.

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Per evitare criticità in fase autorizzativa, la progettazione dell’impianto deve essere supportata da elaborati tecnici chiari, verifiche puntuali sul sito e una valutazione documentata della compatibilità dell’intervento. In questo contesto, strumenti professionali possono aiutare il professionista nella progettazione tecnica dell’impianto fotovoltaico, nella valutazione delle superfici disponibili e nella predisposizione di elaborati utili a supportare l’istruttoria autorizzativa, soprattutto quando il progetto riguarda aree agricole o contesti territoriali sensibili.

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