L’impresa può accedere agli atti ispettivi dopo la sospensione del cantiere?

L’impresa può accedere agli atti ispettivi dopo la sospensione del cantiere?

Dopo la sospensione del cantiere, l’impresa può ottenere gli atti ispettivi per difendersi? Ecco i limiti al diniego e le tutele della riservatezza

Un’ispezione in cantiere può avere conseguenze che vanno ben oltre le sanzioni per le violazioni delle norme sulla sicurezza. Nei lavori pubblici, le irregolarità accertate dagli organi di vigilanza possono incidere anche sulla prosecuzione dell’appalto, fino a determinare l’avvio di una procedura di risoluzione contrattuale.

Ma cosa succede quando l’impresa, per contestare gli addebiti, chiede di conoscere tutti i documenti raccolti dagli ispettori e l’Amministrazione nega l’accesso per tutelare la riservatezza dei lavoratori e degli eventuali denuncianti?

Il TAR Campania, con la sentenza n. 5510/2026, affronta proprio questa questione, chiarendo fino a che punto l’Ispettorato del Lavoro possa limitare l’accesso ai documenti relativi a un procedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

I giudici hanno riconosciuto il diritto dell’impresa a conoscere gli atti necessari alla propria difesa, comprese le relazioni tecniche, le comunicazioni con altri enti e la documentazione che ha dato origine agli accertamenti, prevedendo l’oscuramento dei dati identificativi dei soggetti da tutelare.

Il caso

La controversia nasce nell’ambito dei lavori per la costruzione di un centro integrato polivalente a Benevento, affidati a un’impresa mediante un contratto d’appalto del valore complessivo di 2.171.655,98 euro, oltre IVA.

Il 30 gennaio 2026 l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Avellino-Benevento effettua un sopralluogo nel cantiere, riscontrando numerose irregolarità in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, vengono contestate carenze relative alla protezione dei lavoratori contro il rischio di caduta dall’alto, tra cui:

mancanza di protezioni verso il vuoto;
assenza di sottoponti;
assenza di tavole fermapiede e parapetti sulle impalcature;
insufficienza degli ancoraggi;
mancata fornitura di dispositivi di protezione individuale anticaduta.

Gli accertamenti riguardano anche l’impiego di personale senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

Alla luce delle irregolarità riscontrate, l’Ispettorato adotta il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 81/2008.

La seconda ispezione e le conseguenze sull’appalto

Il 30 marzo 2026 viene effettuato un nuovo sopralluogo.

Gli ispettori rilevano la persistenza delle condizioni di rischio e la mancata ottemperanza alle prescrizioni precedentemente impartite.

Seguono la trasmissione degli atti all’Autorità giudiziaria e l’applicazione di una sanzione pecuniaria di 2.278,16 euro.

Successivamente, il 28 aprile 2026, l’impresa comunica di aver regolarizzato le condizioni contestate e provvede al pagamento della somma aggiuntiva prevista per la revoca della sospensione.

La vicenda, tuttavia, non si esaurisce con la regolarizzazione del cantiere.

Il 4 giugno 2026, infatti, la stazione appaltante comunica all’impresa un preavviso di risoluzione del contratto d’appalto, richiamando le risultanze degli accertamenti ispettivi e i profili di grave inadempimento.

La situazione assume così una rilevanza non soltanto sanzionatoria, ma anche contrattuale ed economica: l’impresa rischia di perdere l’appalto a causa delle violazioni riscontrate durante i controlli.

L’impresa può chiedere tutti gli atti dell’ispezione?

Per conoscere gli elementi posti alla base delle contestazioni e predisporre le proprie difese, l’impresa presenta il 13 maggio 2026 un’istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990.

La richiesta riguarda l’intero fascicolo del procedimento ispettivo, con particolare riferimento a:

verbale di sopralluogo del 30 gennaio 2026 e relativi allegati;
provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale;
verbale della successiva verifica del 30 marzo 2026;
eventuali esposti, denunce e segnalazioni, anche anonime;
relazioni tecniche, misurazioni e note degli ispettori;
relazione del coordinatore per la sicurezza richiamata in una comunicazione del 12 marzo 2026;
dichiarazioni eventualmente rese dai lavoratori o da altri soggetti presenti nel cantiere;
corrispondenza tra l’Ispettorato, la stazione appaltante e gli altri enti coinvolti.

L’obiettivo è verificare i presupposti degli accertamenti e disporre degli elementi necessari per tutelare la propria posizione, anche rispetto alla possibile risoluzione contrattuale.

Il diniego dell’Ispettorato del Lavoro

Con una nota del 19 maggio 2026, l’Ispettorato respinge la richiesta.

Il diniego si fonda sul D.M. 4 novembre 1994, n. 757, che individua determinate categorie di documenti sottratti al diritto di accesso.

L’Amministrazione richiama, in particolare, le disposizioni che tutelano:

la riservatezza delle persone che richiedono l’intervento dell’Ispettorato;
le informazioni acquisite durante le attività ispettive, quando la divulgazione può determinare discriminazioni, pressioni o pregiudizi per lavoratori e terzi;
le notizie riguardanti le aziende, quando la divulgazione può compromettere la riservatezza o determinare effetti concorrenziali indebiti.

Secondo l’Ispettorato, queste previsioni giustificherebbero il mancato rilascio della documentazione.

L’impresa impugna il diniego davanti al TAR Campania, sostenendo che il richiamo alle disposizioni regolamentari non possa impedire automaticamente l’esercizio del diritto di difesa.

Accesso agli atti ispettivi e diritto di difesa: cosa prevede la normativa?

La questione centrale riguarda il rapporto tra due esigenze entrambe meritevoli di tutela: il diritto dell’impresa a conoscere i documenti necessari alla propria difesa e la riservatezza dei lavoratori e degli altri soggetti coinvolti negli accertamenti.

La legge 241/1990 e l’accesso difensivo
Gli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 disciplinano l’accesso ai documenti amministrativi da parte dei soggetti che vantano un interesse diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente tutelata.

Per il caso esaminato assume particolare rilievo l’art. 24, comma 7, secondo cui:

Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
La disposizione riconosce una specifica tutela al cosiddetto accesso difensivo.

Non si tratta di un diritto indiscriminato a conoscere qualsiasi documento detenuto dalla pubblica amministrazione: è necessario dimostrare il collegamento tra gli atti richiesti e la tutela di una propria posizione giuridica.

Quando questo collegamento esiste, però, l’Amministrazione non può limitarsi a invocare genericamente la riservatezza per negare l’accesso.

Il D.M. 757/1994 può impedire l’accesso ai verbali ispettivi?
Il D.M. 757/1994 prevede specifiche limitazioni all’accessibilità di alcuni atti dell’Amministrazione del lavoro.

La sua applicazione deve tuttavia essere coordinata con il successivo art. 24, comma 7, della legge 241/1990, nella formulazione introdotta dalla legge 15/2005.

Di conseguenza, la presenza di un documento in una categoria generalmente sottratta all’accesso non giustifica, da sola, il rigetto di una richiesta motivata da concrete esigenze difensive.

Occorre valutare la natura degli atti, la necessità della loro conoscenza e gli eventuali pregiudizi che potrebbero derivare dalla divulgazione.

Le motivazioni del TAR: perché il diniego è illegittimo?

Il TAR Campania accoglie il ricorso, individuando diversi elementi che rendono illegittimo il comportamento dell’Ispettorato.

1. L’interesse dell’impresa è diretto, concreto e attuale
L’impresa non aveva richiesto la documentazione per semplice curiosità o per effettuare un controllo generico sull’attività dell’Amministrazione.

Era direttamente destinataria del provvedimento di sospensione e dei verbali ispettivi, oltre a essere coinvolta in una procedura che poteva comportare la perdita del contratto d’appalto.

La conoscenza degli atti era quindi funzionale alla possibilità di contestare gli addebiti, formulare controdeduzioni e tutelarsi nelle sedi competenti.

Secondo il TAR, questi elementi dimostrano l’esistenza di un interesse difensivo qualificato.

2. Il diniego non può basarsi su un richiamo generico alla riservatezza
L’Ispettorato aveva richiamato alcune disposizioni del D.M. 757/1994 senza indicare precisamente quali documenti rientrassero nelle categorie escluse e quali rischi concreti potessero derivare dalla loro divulgazione.

Per i giudici, una motivazione di questo tipo è insufficiente.

L’Amministrazione avrebbe dovuto esaminare la documentazione richiesta e spiegare, rispetto ai singoli atti, perché l’accesso non potesse essere consentito o dovesse essere limitato.

Un diniego generalizzato non soddisfa l’obbligo di motivazione previsto dall’art. 3 della legge 241/1990.

3. Non è giustificato negare documenti già notificati all’impresa
Un ulteriore elemento di contraddittorietà riguarda gli atti già trasmessi alla ricorrente.

Alcuni verbali e il provvedimento di sospensione erano stati infatti notificati o successivamente comunicati all’impresa.

Non risultava quindi coerente opporre un diniego totale fondato sulla riservatezza anche rispetto a documenti che l’Amministrazione aveva già portato a conoscenza del loro diretto destinatario.

4. La riservatezza può essere tutelata oscurando i dati personali
Il TAR affronta infine il problema della tutela degli eventuali denuncianti e dei lavoratori che abbiano fornito dichiarazioni durante l’ispezione.

La soluzione individuata consiste nel consentire l’accesso agli atti oscurando i dati che permettono di identificare tali soggetti.

La misura riguarda non soltanto nomi e cognomi, ma anche codici fiscali, indirizzi e qualsiasi altro elemento idoneo a consentire l’identificazione.

In questo modo l’impresa può conoscere il contenuto della documentazione rilevante per la propria difesa senza che siano inutilmente compromessi gli interessi alla riservatezza dei terzi.

Quali documenti deve consegnare l’Ispettorato?

Accogliendo il ricorso, il TAR annulla il diniego e riconosce il diritto dell’impresa alla visione e all’estrazione di copia dei documenti relativi al procedimento di sospensione.

L’ordine riguarda, tra gli altri, i verbali dei sopralluoghi e della verifica successiva, il provvedimento di sospensione, gli allegati, le relazioni tecniche, le note, le misurazioni, la relazione del coordinatore per la sicurezza, le comunicazioni con altri enti e gli eventuali esposti o segnalazioni che hanno dato origine all’attività ispettiva.

Il Tribunale dispone che l’Ispettorato consenta l’accesso entro 30 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, prescrivendo l’oscuramento dei dati identificativi dei denuncianti e dei lavoratori dichiaranti, salvo quanto previsto per gli atti già portati a diretta conoscenza della ricorrente.

La decisione comporta inoltre la condanna dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in 1.500 euro oltre accessori.

Il diritto di difesa prevale sul diniego generico degli atti ispettivi

Con la sentenza n. 5510/2026, il TAR Campania ribadisce che l’Ispettorato del Lavoro non può opporre un diniego generalizzato a un’impresa che richiede documenti ispettivi necessari alla tutela dei propri interessi giuridici.

La riservatezza dei lavoratori e degli eventuali denuncianti rimane un interesse da proteggere, ma deve essere considerata attraverso una valutazione concreta e proporzionata, anche mediante l’oscuramento degli elementi identificativi. Il principio assume un valore pratico particolare nei cantieri edili, dove una sospensione dell’attività per violazioni della sicurezza può produrre effetti economici e contrattuali rilevanti.

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La sentenza del TAR Campania n. 5510/2026 evidenzia quanto sia importante disporre di una documentazione di cantiere completa, aggiornata e facilmente reperibile, soprattutto quando gli accertamenti ispettivi possono avere conseguenze sulla continuità dei lavori e sul contratto d’appalto.

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