Gravi illeciti professionali previsti dal Codice Appalti

Gravi illeciti professionali previsti dal Codice Appalti

Quando un comportamento dell’impresa può compromettere la partecipazione a una gara pubblica? La guida al grave illecito professionale nel D.Lgs. 36/2023: presupposti, condotte rilevanti, mezzi di prova, obblighi dichiarativi, durata, self-cleaning e valutazione dell’affidabilità

Il grave illecito professionale è una delle cause di esclusione non automatica dalle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Riguarda comportamenti dell’operatore economico che, per la loro gravità e per le circostanze in cui sono stati commessi, possono mettere in dubbio la sua integrità o affidabilità.

Non riguarda soltanto le imprese che abbiano subito risoluzioni contrattuali o contestazioni nell’esecuzione di precedenti appalti. Possono assumere rilievo anche informazioni false o fuorvianti fornite durante una gara, comportamenti diretti a influenzare indebitamente le decisioni della stazione appaltante e determinate vicende di natura penale: una vicenda relativa a una precedente commessa può incidere sulla possibilità di ottenere nuovi contratti.

Il principio fondamentale è che non ogni irregolarità costituisce un grave illecito professionale e non ogni illecito determina necessariamente l’esclusione.

Occorre verificare la riconducibilità della condotta alle fattispecie previste dalla legge, la disponibilità di adeguati elementi probatori e la concreta incidenza sull’affidabilità dell’operatore economico.

Cos’è il grave illecito professionale?

Il grave illecito professionale è disciplinato dall’articolo 98 del D.Lgs. 36/2023, in collegamento con l’articolo 95, comma 1, lettera e), che individua la relativa causa di esclusione non automatica.

L’art. 95 considera rilevante l’illecito professionale grave quando la condotta è tale da rendere dubbia l’integrità o l’affidabilità dell’offerente e la stazione appaltante è in grado di dimostrarla attraverso mezzi adeguati. L’art. 98 specifica i presupposti, le fattispecie rilevanti e i relativi mezzi di prova.

L’istituto serve a consentire alla pubblica amministrazione di valutare non soltanto il possesso formale dei requisiti di partecipazione, ma anche l’affidabilità professionale dell’operatore al quale potrebbe essere affidata l’esecuzione del contratto.

Un’impresa può infatti possedere i requisiti economici, finanziari e tecnico-professionali richiesti dal bando e presentare comunque precedenti che richiedono una valutazione sotto il profilo dell’integrità e dell’affidabilità.

Grave illecito professionale: dal vecchio al nuovo Codice Appalti

Con il D.Lgs. 36/2023 è cambiata la disciplina del grave illecito professionale, soprattutto per quanto riguarda le condotte che possono determinare l’esclusione dalle gare. Nel precedente Codice (D.Lgs. 50/2016), l’elenco degli illeciti contenuto nell’art. 80, comma 5, lettera c), aveva carattere esemplificativo e non tassativo.

Lo aveva chiarito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1299/2018, riconoscendo alle stazioni appaltanti la possibilità di escludere un concorrente anche per condotte non espressamente elencate dalla norma, purché gravi, adeguatamente dimostrate e motivate.

Il nuovo Codice ha modificato questa impostazione. L’art. 95, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che i gravi illeciti professionali e i relativi mezzi di prova sono individuati tassativamente dall’art. 98. La stazione appaltante conserva il potere di valutare la gravità della condotta e la sua incidenza sull’affidabilità dell’operatore, ma non può introdurre ulteriori fattispecie di esclusione rispetto a quelle previste dalla legge.

Qual è la differenza tra grave illecito professionale e altre cause di esclusione?

Il grave illecito professionale non coincide con qualsiasi causa di esclusione disciplinata dal Codice. Gli artt. 94 e 95 individuano rispettivamente le cause di esclusione automatiche e non automatiche, mentre l’art. 98 contiene la disciplina specifica dell’illecito professionale grave.

Le cause automatiche operano sulla base dei presupposti tassativamente individuati dall’art. 94, secondo le condizioni e le eccezioni previste dalla legge. Le cause non automatiche, invece, richiedono l’accertamento della fattispecie e le valutazioni previste dalla disciplina applicabile.

Il grave illecito professionale appartiene alla seconda categoria: il fatto contestato deve essere esaminato per stabilire se comprometta concretamente l’integrità o l’affidabilità dell’operatore.

Occorre inoltre distinguere il grave illecito professionale dalle altre cause non automatiche, come il conflitto di interessi, la distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della gara e le violazioni fiscali non definitivamente accertate.

Si tratta di fattispecie giuridicamente differenti, anche quando possono determinare conseguenze analoghe sulla partecipazione.

Quando il grave illecito professionale può comportare l’esclusione?

L’art. 98 del Codice costruisce l’accertamento del grave illecito professionale intorno a tre elementi:

la sussistenza di elementi sufficienti a integrare una delle fattispecie rilevanti previste dalla norma;
l’idoneità della condotta a incidere sull’integrità o sull’affidabilità dell’operatore economico;
la dimostrazione dei fatti attraverso i mezzi di prova adeguati individuati dal Codice.

Questi elementi devono essere valutati in maniera coordinata. La semplice esistenza di un precedente negativo non basta, quindi, a giustificare automaticamente l’esclusione. La stazione appaltante deve prima individuare il fatto rilevante, verificarne il fondamento probatorio e successivamente valutare le conseguenze della condotta sull’affidabilità dell’impresa.

Illecito professionale grave – esclusione

Che cosa significa valutare l’affidabilità dell’operatore?

L’affidabilità professionale riguarda la capacità dell’operatore economico di instaurare e mantenere un rapporto contrattuale corretto con la pubblica amministrazione.

La valutazione può interessare, tra gli altri aspetti, la correttezza dei comportamenti tenuti durante le procedure di gara, il rispetto degli obblighi contrattuali, la veridicità delle informazioni fornite e la capacità organizzativa dimostrata nell’esecuzione delle precedenti commesse.

È necessario, però, distinguere una criticità occasionale da una condotta che rivela un’effettiva compromissione dell’affidabilità professionale. Per esempio, un ritardo nell’esecuzione dei lavori può essere determinato da numerose circostanze, non tutte imputabili all’appaltatore. Per assumere rilievo ai fini dell’art. 98, devono ricorrere gli specifici presupposti previsti dalla disciplina.

Analogamente, una contestazione sulla qualità di un progetto o sull’esecuzione di una lavorazione non equivale, di per sé, all’accertamento di un illecito professionale grave.

Quali condotte costituiscono grave illecito professionale?

L’art. 98, comma 3, individua le fattispecie dalle quali può desumersi la sussistenza di un grave illecito professionale. La tipizzazione delle condotte costituisce un elemento centrale della disciplina: non è possibile utilizzare la nozione generale di scarsa affidabilità per introdurre autonomamente ulteriori fattispecie espulsive.

Sanzioni delle autorità di settore

Possono assumere rilievo le sanzioni esecutive irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altre autorità di settore, quando siano pertinenti rispetto all’oggetto dell’appalto. La rilevanza della sanzione va quindi considerata anche in relazione alle prestazioni che l’operatore dovrebbe eseguire. La semplice presenza di un precedente sanzionatorio non esonera la stazione appaltante dalla verifica degli altri presupposti richiesti per il grave illecito professionale.

Tentativi di influenzare la gara e informazioni false o fuorvianti

Sono rilevanti le condotte dell’operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio. Rientrano nella fattispecie anche determinate informazioni false o fuorvianti, fornite pure per negligenza, quando siano suscettibili di influenzare le decisioni relative all’esclusione, alla selezione o all’aggiudicazione. Per esempio, nell’ambito di una gara di lavori pubblici può assumere rilievo la produzione di documentazione non veritiera relativa a certificazioni utilizzate per dimostrare requisiti o conseguire benefici nella valutazione dell’offerta. Occorre distinguere, tuttavia, l’errore materiale dalla comunicazione di informazioni false o fuorvianti dotate della rilevanza richiesta dall’art. 98. Non ogni inesattezza presente nella documentazione amministrativa determina l’applicazione della fattispecie.

Carenze nell’esecuzione di precedenti contratti

Una delle ipotesi di maggiore interesse per le imprese edili riguarda le significative o persistenti carenze dimostrate nell’esecuzione di precedenti contratti di appalto o di concessione. L’art. 98, comma 3, lettera c), prende in considerazione le carenze che abbiano prodotto le conseguenze contrattuali previste dalla norma, tra cui la risoluzione per inadempimento, la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili. Il riferimento è a inadempienze particolarmente gravi oppure a comportamenti ripetuti che costituiscano indice di una persistente carenza professionale. Nell’ambito dei lavori pubblici, le vicende potenzialmente rilevanti possono riguardare, per esempio, gravi inadempimenti contrattuali nella realizzazione di un’opera, ripetuti mancati adempimenti imputabili all’appaltatore o condotte che abbiano determinato una risoluzione per inadempimento. La valutazione non può però prescindere dagli atti effettivamente adottati, dall’imputabilità degli eventi e dalla gravità della vicenda. Una semplice contestazione del direttore dei lavori, da sola, non è necessariamente sufficiente a integrare la fattispecie.

Condotte grave illecito

Le penali per ritardo possono costituire grave illecito professionale?

Il D.Lgs. 209/2024, correttivo del Codice dei contratti pubblici, è intervenuto sull’art. 98, comma 3, lettera c), considerando anche le penali per ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali applicate ai sensi dell’art. 126, comma 1, quando raggiungano o superino il 2% dell’ammontare netto contrattuale. Il superamento della soglia del 2% non va confuso con un’esclusione automatica dalle gare successive. La disposizione identifica un elemento potenzialmente rilevante nell’ambito della valutazione delle carenze esecutive. Restano necessari gli ulteriori accertamenti richiesti per configurare il grave illecito professionale. Per un’impresa di costruzioni è quindi opportuno conservare non soltanto i provvedimenti di applicazione delle penali, ma anche gli atti che documentano le cause dei ritardi, le eventuali contestazioni, le proroghe, le sospensioni e le circostanze non imputabili all’esecutore.

Gravi inadempimenti verso i subappaltatori

L’art. 98 considera anche il grave inadempimento dell’operatore economico nei confronti di uno o più subappaltatori. La disposizione assume particolare importanza nei lavori pubblici, nei quali l’esecuzione del contratto può coinvolgere una pluralità di imprese specializzate. Non ogni controversia economica o contrattuale con un subappaltatore integra necessariamente un illecito grave. È necessario accertare la sussistenza di un grave inadempimento, la sua riconducibilità alla fattispecie normativa e l’effettiva incidenza sull’affidabilità dell’operatore. Violazione del divieto di intestazione fiduciaria Tra le fattispecie individuate dall’art. 98 rientra la violazione non rimossa del divieto di intestazione fiduciaria previsto dall’art. 17 della legge 55/1990. La disposizione riguarda la trasparenza della titolarità dei rapporti e la possibilità di individuare i soggetti effettivamente rilevanti nelle attività economiche.

Omessa denuncia di determinati reati

Il Codice prende inoltre in considerazione, alle specifiche condizioni previste dall’art. 98, l’omessa denuncia all’autorità giudiziaria da parte dell’operatore economico persona offesa di determinati reati di concussione ed estorsione aggravati. La fattispecie è sottoposta a presupposti e modalità di accertamento particolari e non può essere estesa a qualsiasi omissione di denuncia.

Condotte penalmente rilevanti

L’art. 98 considera anche specifiche vicende penali che possono assumere rilievo ai fini dell’affidabilità professionale. Tra le fattispecie previste rientrano, alle condizioni indicate dalla norma, la contestata commissione di determinati reati contemplati dall’art. 94 e la contestata o accertata commissione di ulteriori reati individuati dal comma 3 dell’art. 98. Per i professionisti dell’edilizia assumono particolare interesse i reati urbanistici previsti dall’art. 44, comma 1, lettere b) e c), del D.P.R. 380/2001, richiamati dalla disciplina con riferimento agli affidamenti di lavori e servizi di architettura e ingegneria. Sono inoltre contemplate, nei termini normativamente previsti, fattispecie relative all’esercizio abusivo di una professione, a determinati reati tributari, societari e contro l’industria e il commercio, nonché a ulteriori illeciti espressamente individuati. La pendenza di un procedimento penale non deve essere confusa con una condanna definitiva, né quest’ultima costituisce sempre il presupposto necessario per una valutazione ex art. 98. Occorre individuare precisamente la fattispecie applicabile, lo stato del procedimento e i mezzi di prova richiesti.

Quali sono i mezzi di prova adeguati del grave illecito professionale?

L’accertamento del grave illecito professionale non può fondarsi su sospetti generici o su una valutazione puramente soggettiva della stazione appaltante. L’art. 98 disciplina specificamente i mezzi di prova adeguati per dimostrare le fattispecie considerate. La scelta del mezzo probatorio dipende dalla condotta contestata. Per esempio, la documentazione pertinente a una sanzione di un’autorità di settore è diversa da quella necessaria per verificare un grave inadempimento contrattuale o una vicenda penale. Non è quindi corretto ritenere che qualsiasi documento, segnalazione o notizia sia sufficiente per dimostrare tutte le fattispecie.

La differenza tra fatto, prova e valutazione

Per comprendere il funzionamento della disciplina è utile distinguere tre momenti:

il fatto: si è verificata una determinata condotta o vicenda professionale?
la prova: la condotta è dimostrata mediante gli strumenti che il Codice considera adeguati per quella fattispecie?
la valutazione: il fatto così accertato incide concretamente sull’integrità o sull’affidabilità dell’operatore?

Questi tre passaggi non sono intercambiabili.

La presenza di una prova documentale non comporta automaticamente un giudizio negativo sull’affidabilità; allo stesso modo, una valutazione negativa priva di una base probatoria conforme alla norma non è sufficiente.

Quali documenti sono utili per le imprese?

Sul piano organizzativo è opportuno predisporre un fascicolo dei precedenti professionali, mantenendo distinti i documenti probatori dai chiarimenti e dalle osservazioni dell’impresa. A seconda dei casi, il fascicolo può comprendere contratti precedenti, provvedimenti di risoluzione, atti di applicazione delle penali, contestazioni, provvedimenti giudiziari, documentazione relativa ai procedimenti, chiarimenti e prove delle misure riparatorie adottate. Questo archivio non costituisce un obbligo documentale autonomo introdotto dall’art. 98. È una cautela gestionale utile per ricostruire tempestivamente le circostanze rilevanti e fornire informazioni coerenti nelle successive procedure di gara.

Grave illecito professionale e DGUE: cosa bisogna dichiarare?

Gli obblighi dichiarativi rappresentano uno degli aspetti più delicati nella partecipazione agli appalti pubblici. L’operatore economico deve fornire le informazioni richieste dalla disciplina applicabile e dalla documentazione di gara, in modo completo, veritiero e coerente con le circostanze giuridicamente rilevanti. Il Documento di gara unico europeo (DGUE) costituisce uno degli strumenti attraverso i quali vengono rese le dichiarazioni relative ai requisiti generali e alle cause di esclusione. Il controllo dichiarativo richiede il coordinamento tra gli artt. 95, 96 e 98, evitando sia di omettere informazioni dovute sia di estendere indiscriminatamente l’obbligo a qualsiasi vicenda aziendale.

Le precedenti risoluzioni contrattuali devono essere dichiarate?

Le vicende esecutive pregresse devono essere esaminate in relazione ai presupposti previsti dall’art. 98 e agli obblighi informativi concretamente applicabili. Particolare attenzione va prestata alle risoluzioni per inadempimento, alle sanzioni comparabili e alle altre circostanze suscettibili di assumere rilievo nella valutazione dell’affidabilità. L’impresa non dovrebbe limitarsi a esaminare se la precedente vicenda si sia conclusa con un provvedimento definitivo. Occorre considerare la tipologia del fatto, il suo stato giuridico e la disciplina dei relativi mezzi di prova.

Che cosa accade in caso di dichiarazioni omesse o inesatte?

Le omissioni e le dichiarazioni inesatte non devono essere considerate indistintamente. Occorre verificare se il fatto è soggetto a comunicazione, se l’informazione è falsa o fuorviante nei termini previsti dalla legge e se è suscettibile di incidere sulle decisioni della stazione appaltante. La differenza è importante: una dichiarazione materialmente incompleta non coincide necessariamente con una condotta riconducibile al grave illecito professionale. Neppure l’omissione determina automaticamente l’esclusione per grave illecito professionale, senza l’accertamento dei presupposti applicabili.

DGUE e obblighi dichiarativi

Chi deve controllare le dichiarazioni?

Il controllo dovrebbe coinvolgere il soggetto responsabile della partecipazione alla gara, l’ufficio amministrativo o legale e le strutture che gestiscono i contratti. Un elemento critico è rappresentato dalla mancata comunicazione interna delle vicende contrattuali. Per esempio, una risoluzione gestita dall’ufficio commesse potrebbe non essere conosciuta da chi prepara il DGUE per una nuova gara. Per ridurre questo rischio è utile predisporre una procedura di aggiornamento dei precedenti rilevanti, con l’indicazione dei fatti, della documentazione disponibile e delle eventuali misure correttive adottate.

Quanto dura la rilevanza del grave illecito professionale?

Il grave illecito professionale è soggetto a limiti temporali previsti dal Codice. L’art. 96 disciplina la durata delle cause di esclusione e le modalità attraverso le quali devono essere considerate le circostanze rilevanti. Il riferimento al periodo triennale assume particolare importanza, ma non deve essere applicato senza distinguere la natura del fatto e il momento dal quale la disciplina fa decorrere la sua rilevanza.

Da quando decorre il triennio?

Il momento iniziale può dipendere dalla fattispecie. In presenza di vicende penali, per esempio, assumono rilievo gli specifici eventi processuali individuati dalla normativa, che possono essere differenti dalla data materiale di commissione della condotta. Per gli inadempimenti contrattuali occorre invece verificare la disciplina applicabile alla specifica fattispecie e agli atti che ne documentano l’accertamento. Non è quindi sempre corretto calcolare automaticamente tre anni dalla data in cui l’operatore ha tenuto il comportamento contestato. La ricostruzione deve distinguere il momento del fatto, quello del suo accertamento e il diverso evento eventualmente individuato dalla legge come riferimento temporale.

Un illecito vecchio può causare l’esclusione?

La valutazione deve rispettare i limiti temporali previsti dalla disciplina applicabile. Una condotta collocata al di fuori del periodo normativamente rilevante non può essere utilizzata per aggirare tali limiti attraverso un generico giudizio negativo sull’affidabilità. Per le imprese è utile conservare una cronologia documentale delle vicende potenzialmente rilevanti, indicando le date degli eventi e degli atti successivi, senza utilizzare un’unica regola di decorrenza per fattispecie differenti.

Come funziona il self-cleaning?

Il self-cleaning è disciplinato dall’art. 96 del D.Lgs. 36/2023. Consiste nella possibilità, riconosciuta all’operatore economico nei casi e alle condizioni previste dalla legge, di dimostrare la propria affidabilità nonostante la presenza di una causa di esclusione. L’istituto non cancella il fatto contestato, ma permette di valutare se le misure adottate siano sufficienti per recuperare l’affidabilità professionale. Non sempre il self-cleaning evita l’esclusione. Le misure devono essere concrete e sufficienti a ristabilire l’affidabilità dell’operatore. Non basta predisporre documenti organizzativi formali o dichiarare genericamente di avere superato le criticità. L’amministrazione deve valutare l’efficacia delle misure tenendo conto della gravità del comportamento, delle circostanze specifiche e della tempestività degli interventi. Occorre inoltre rispettare le esclusioni e le limitazioni all’utilizzo del self-cleaning espressamente previste dal Codice.

self-cleaning

Quali misure possono essere adottate?

L’art. 96, comma 6, considera misure come il risarcimento del danno o l’impegno a risarcirlo, il chiarimento dei fatti mediante un’attiva collaborazione con le autorità e l’adozione di provvedimenti concreti di natura tecnica, organizzativa e relativi al personale per prevenire ulteriori illeciti. Per un’impresa di costruzione, in relazione alla specifica vicenda, possono essere utili interventi quali la revisione delle procedure di controllo delle commesse, il rafforzamento dei sistemi di verifica delle prestazioni, l’introduzione di controlli documentali e la riorganizzazione delle responsabilità interne. Si tratta di esempi di misure gestionali, non di soluzioni automaticamente sufficienti. La stazione appaltante deve valutare se gli interventi adottati siano effettivamente adeguati rispetto alla gravità e alle circostanze del fatto.

Quando devono essere adottate le misure?

L’art. 96 distingue le cause di esclusione già esistenti prima della presentazione dell’offerta da quelle che sopravvengono successivamente. Se la causa era già presente prima dell’offerta, l’operatore deve rispettare gli specifici obblighi di comunicazione e dimostrazione delle misure previsti dalla disposizione, compresa, nei casi consentiti, la documentazione dell’impossibilità di adottarle prima della presentazione. Se la causa si verifica dopo l’offerta, devono essere adottate e comunicate le misure secondo il procedimento previsto. La tempestività delle iniziative assume rilievo nella valutazione.

Come deve essere valutato il grave illecito professionale dalla stazione appaltante?

La valutazione del grave illecito professionale richiede un’istruttoria specifica. L’amministrazione deve identificare la fattispecie normativa, verificare gli elementi di prova, valutare la gravità della condotta e stabilire se essa sia idonea a mettere in dubbio l’integrità o l’affidabilità dell’operatore economico. La decisione deve essere motivata in relazione alle circostanze concrete. Non è sufficiente richiamare genericamente l’esistenza di una precedente risoluzione contrattuale, di un procedimento penale o di un’informazione omessa.

Che cos’è il contraddittorio procedimentale?

Il contraddittorio consente all’operatore economico di conoscere gli elementi che possono incidere negativamente sulla sua partecipazione e fornire i chiarimenti e le controdeduzioni pertinenti. Assume particolare importanza quando la stazione appaltante deve compiere valutazioni tecniche su fatti controversi o sulle misure di self-cleaning. Il confronto con l’operatore deve essere gestito secondo le garanzie e le scansioni procedimentali applicabili al caso concreto. Non deve essere confuso con una possibilità illimitata di integrare tardivamente qualunque requisito o di modificare il contenuto sostanziale dell’offerta.

Come deve essere motivata l’esclusione?

La motivazione dovrebbe consentire di comprendere:

quale condotta sia stata accertata;
a quale fattispecie dell’art. 98 venga ricondotta;
quali mezzi di prova siano stati utilizzati;
perché il comportamento sia ritenuto grave;
in che modo incida sull’integrità o sull’affidabilità dell’operatore;
come siano stati valutati gli eventuali chiarimenti e le misure riparatorie.

Il semplice richiamo alla perdita del rapporto fiduciario, senza un’adeguata spiegazione delle circostanze, non sostituisce l’istruttoria richiesta.

La valutazione del grave illecito professionale richiede quindi un’istruttoria concreta, motivata e basata su elementi documentali attendibili. In questo contesto, una gestione ordinata e digitale degli atti di gara può aiutare la stazione appaltante a mantenere sotto controllo documenti, comunicazioni e informazioni rilevanti lungo l’intera procedura. Con il software per la gestione informativa digitale delle costruzioni puoi organizzare e condividere in modo digitale dati e documenti delle procedure di gara, semplificando la gestione operativa degli appalti pubblici.

Giurisprudenza sul grave illecito professionale

Obblighi dichiarativi, omissioni e informazioni fuorvianti

Precedente esclusione annullata dal giudice: cosa deve dichiarare l’impresa nella nuova gara?
Consiglio di Stato 7065/2026

Il Consiglio di Stato chiarisce che il grave illecito professionale non deriva automaticamente da un fatto astrattamente riconducibile all’art. 98 del D.Lgs. 36/2023. Per giustificare l’esclusione serve una valutazione concreta e motivata della capacità della condotta di compromettere affidabilità e integrità dell’operatore. Nel caso esaminato, la precedente esclusione per grave illecito era stata annullata proprio per l’assenza di tale valutazione specifica. Il Consiglio di Stato ha inoltre ritenuto completa e non decettiva la dichiarazione resa dal consorzio nella nuova gara. L’eventuale reticenza dichiarativa deve essere quindi dimostrata indicando con precisione quali informazioni siano state omesse o rappresentate in modo fuorviante. Leggi l’approfondimento dedicato alla sentenza.

Omissioni nel DGUE, l’esclusione dalla gara non è automatica
Consiglio di Stato 5818/2026

Con la sentenza n. 5818/2026, il Consiglio di Stato chiarisce che l’omissione dichiarativa non comporta l’esclusione automatica dalla gara, ma deve essere valutata insieme ai fatti omessi nell’ambito del giudizio sull’affidabilità dell’operatore economico. La stazione appaltante è tenuta a svolgere una valutazione concreta, considerando anche le misure di self-cleaning adottate. Il nuovo Codice dei contratti pubblici (art. 98 del D.Lgs. 36/2023) delimita in modo tassativo le ipotesi di grave illecito professionale, escludendo interpretazioni estensive. Leggi l’approfondimento dedicato alla sentenza.

Grave illecito professionale: va dichiarata la precedente decadenza dall’aggiudicazione?
Consiglio di Stato con la sentenza n. 6078/2026

Il Consiglio di Stato, nella sentenza 6078/2026, chiarisce che l’operatore economico deve dichiarare tutti i precedenti professionali rilevanti, senza selezionarli autonomamente. L’omessa dichiarazione di una recente decadenza per un servizio analogo può impedire alla stazione appaltante di valutare l’affidabilità dell’impresa e integrare un illecito professionale ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 36/2023. La sentenza precisa inoltre che il limite massimo dei lotti aggiudicabili non si estende alle società del medesimo gruppo se il disciplinare non lo prevede espressamente. Leggi l’approfondimento dedicato alla sentenza.

Certificazione ISO scaduta dichiarata come valida: quando si arriva all’esclusione?
TAR Lazio 14998/2026

Il TAR Lazio, con la sentenza n. 14998/2026, chiarisce che l’operatore deve verificare validità ed efficacia delle certificazioni prodotte in gara. La produzione di informazioni false o fuorvianti può integrare un grave illecito professionale, ma non comporta un’esclusione automatica. La stazione appaltante deve accertare concretamente falsità, capacità di incidere sulla gara e rilevanza della condotta sull’affidabilità dell’impresa. Anche certificazioni utilizzate per ottenere punteggi premiali o benefici sulla garanzia possono assumere rilievo ai fini dell’esclusione. Nel caso esaminato, il TAR ha confermato l’esclusione per certificazioni revocate e un attestato risultato non emesso dall’ente certificatore. Leggi l’approfondimento dedicato alla sentenza.

Escluso per non aver segnalato due annotazioni nel casellario ANAC
Consiglio di Stato 5589/2025

Il Consiglio di Stato (sentenza 5589/2025) conferma l’obbligo per l’operatore economico di dichiarare tutte le circostanze rilevanti ai fini dell’affidabilità, senza discrezionalità nel selezionare gli episodi da comunicare. Anche fatti passati, non definitivamente accertati o ritenuti superati, devono essere segnalati, permettendo alla stazione appaltante di valutare autonomamente la rilevanza. La mancata comunicazione può configurare dichiarazione mendace o incompleta, con conseguente esclusione dalla gara. Interventi correttivi (“self cleaning”) devono essere concreti e documentati per avere efficacia, altrimenti non evitano l’esclusione. Leggi qui i dettagli.

Valutazione dell’affidabilità e motivazione dell’esclusione

Necessaria una valutazione su due livelli per accertare un grave illecito professionale
TAR Campania 5969/2025

Il TAR Campania, sentenza 5969/2025, ribadisce che l’esclusione da una gara richiede la verifica di gravi illeciti professionali e della loro rilevanza sul contratto, con valutazione discrezionale e motivata della stazione appaltante. La procedura valutativa deve seguire un sillogismo bifasico: accertare l’esistenza del grave illecito e la sua incidenza sull’affidabilità dell’operatore.
Il TAR sottolinea che l’amministrazione deve effettuare un controllo sostanziale, non solo formale, e che il giudizio giurisdizionale è limitato a controlli di manifesta illogicità o difetto motivazionale. Nel caso esaminato, non emergendo gravi illeciti, non sussisteva obbligo di motivazione rafforzata per l’ammissione del concorrente. Per tutti i dettagli, ti consiglio di leggere il nostro approfondimento.

Potere discrezionale, principio della fiducia e limiti di legittimità nell’esclusione per inaffidabilità
TAR Campania 3888/2025

Il TAR Campania, nella sentenza n. 3888/2025, chiarisce che il principio della fiducia attribuisce autonomia discrezionale alle stazioni appaltanti, ma entro limiti di legge e con motivazione concreta. L’esclusione per inaffidabilità deve fondarsi su fatti previsti dall’art. 98, prove idonee e nesso concreto con l’affidabilità nella gara. Non sono ammessi automatismi o riferimenti generici a precedenti: ogni valutazione deve essere specifica, proporzionata e contestualizzata. La discrezionalità senza adeguata motivazione costituisce violazione della legge e del principio di proporzionalità. Leggi il nostro approfondimento.

Gravi violazioni in ambito professionale
Consiglio di Stato 4337/2025

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4337/2025, chiarisce che l’esclusione per gravi illeciti professionali richiede una valutazione discrezionale della stazione appaltante, basata su elementi concreti e proporzionati. Gli operatori hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente qualsiasi procedimento rilevante, anche a carico di amministratori di fatto. Il giudice amministrativo può intervenire solo in caso di illogicità manifeste o travisamento dei fatti, senza sostituirsi all’amministrazione. Centrale è l’equilibrio tra trasparenza dell’operatore, potere discrezionale e controllo giudiziario. Leggi il nostro approfondimento.

Risoluzioni contrattuali, inadempimenti e mezzi di prova

Appalti e IA, esclusione legittima per grave illecito professionale se decide l’uomo e non l’algoritmo?
TAR Marche 758/2026

Il TAR Marche (sentenza n. 758/2026) conferma che le pregresse risoluzioni contrattuali possono giustificare l’esclusione per grave illecito professionale anche se ancora oggetto di contenzioso, purché la valutazione della stazione appaltante sia motivata e basata su elementi concreti. La PA non deve accertare definitivamente le responsabilità dell’impresa, ma verificare se i fatti emersi incidano sull’affidabilità dell’operatore nella gara in corso. La sentenza chiarisce inoltre che il RUP deve svolgere un’istruttoria ragionevole, senza sostituirsi al giudice civile nella ricostruzione delle vicende pregresse. Quanto all’IA, il suo utilizzo come supporto alla redazione degli atti non viola la “riserva di umanità” se la decisione finale resta frutto di una valutazione umana, motivata e imputabile alla stazione appaltante. Leggi l’approfondimento.

Esclusione solo se l’inadempimento è grave e documentato
Consiglio di Stato 6882/2025

Il Consiglio di Stato (sentenza 6882/2025) conferma che l’esclusione per gravi illeciti professionali richiede prove oggettive e documentate, non bastano penali lievi o articoli di stampa. La sola applicazione di una penale non integra automaticamente un illecito grave e la valutazione dell’affidabilità deve essere proporzionata e ragionevole. L’obbligo di dichiarare penali scatta solo se superiori all’1% del contratto, altrimenti la mancata dichiarazione non giustifica l’esclusione. Nel caso esaminato, penali inferiori e articoli giornalistici non hanno determinato l’esclusione, confermando la regolarità dell’aggiudicazione. Leggi l’approfondimento.

Procedimenti penali e rilevanza soggettiva

Quando l’omissione dichiarativa comporta l’esclusione dalla gara
Consiglio di Stato 7143/2025

La sentenza del Consiglio di Stato 7143/2025 chiarisce che l’omissione di dichiarazioni su procedimenti penali pendenti, anche non definitivi, può costituire grave illecito professionale e giustificare l’esclusione da una gara. L’obbligo dichiarativo è sostanziale e mira a garantire la piena trasparenza e la fiducia della stazione appaltante. Il principio di fiducia richiede integrità e lealtà dell’operatore, e un’omissione compromette tale vincolo. Eventuali assoluzioni successive non sanano retroattivamente la violazione, confermando la legittimità dell’esclusione. Leggi l’approfondimento.

Durata dell’illecito e decorrenza del triennio

Grave illecito professionale: da quando decorre il triennio?
Consiglio di Stato n. 4594/2026

Il Consiglio di Stato chiarisce che, nei fatti penalmente rilevanti, il triennio del grave illecito professionale decorre dall’esercizio dell’azione penale (o da eventuali misure cautelari), non dalla commissione del fatto. La richiesta di rinvio a giudizio costituisce un mezzo di prova sufficiente per la valutazione di affidabilità, senza attendere la sentenza definitiva. Le misure di self cleaning devono essere dichiarate in ogni singola gara, anche se già note alla stazione appaltante. Resta alla stazione appaltante la valutazione discrezionale sulla loro effettiva idoneità a ristabilire il rapporto fiduciario. Leggi l’approfondimento dedicato alla sentenza.

Esclusione in gara e illecito professionale, stop a fatti oltre il triennio e “contagi” impropri
TAR Lombardia 227/2026

Il TAR Lombardia (sentenza 227/2026) chiarisce che, col nuovo Codice Appalti, l’esclusione per grave illecito professionale non è più discrezionale: deve basarsi su fatti avvenuti entro un triennio e riferiti solo a soggetti con ruoli apicali, escludendo condotte di semplici dipendenti. La stazione appaltante non può usare motivazioni standard o “copia-incolla”, ma deve fornire un’analisi analitica, attuale e individualizzata dell’affidabilità dell’impresa. Leggi l’approfondimento.

Contraddittorio e self-cleaning

Il grave illecito professionale costituisce una causa di esclusione non automatica
Tar Piemonte 340/2025

Il TAR Piemonte, con la sentenza n. 340/2025, ha annullato l’esclusione di un operatore economico per gravi illeciti professionali, poiché la stazione appaltante non aveva attivato il contraddittorio previsto dall’art. 96 del Codice Appalti. Ha ribadito che tale causa è non automatica e richiede una valutazione concreta della gravità e l’ascolto dell’operatore, anche per eventuali misure di self-cleaning. Ha chiarito, inoltre, che i costi della manodopera, se giustificati da efficienza organizzativa, possono rientrare nella base di calcolo del ribasso. La mancata attivazione del contraddittorio ha comportato l’annullamento dell’aggiudicazione. Leggi l’approfondimento.

Affidabilità in gara, quando viene meno (e cosa succede)
Consiglio di Stato 916/2026

La sentenza del Consiglio Stato n. 916/2026 chiarisce i criteri per la valutazione dell’affidabilità degli operatori economici nelle gare pubbliche, con particolare riguardo al grave illecito professionale. È legittima l’esclusione disposta dal RUP sulla base delle valutazioni istruttorie del seggio, rilevando la sostanza della decisione più che il soggetto che svolge l’istruttoria. Rilevano anche vicende penali non definitive e le misure cautelari, se idonee a compromettere il vincolo fiduciario con la stazione appaltante. Le misure di self-cleaning sono efficaci solo se spontanee, tempestive e idonee a garantire una reale discontinuità gestionale. Leggi l’approfondimento.

Estremo della sentenza
Massima della sentenza

Sentenza Consiglio di Stato 7065/2026
Il grave illecito professionale richiede una valutazione concreta dell’affidabilità dell’operatore.

Sentenza Consiglio di Stato 5818/2026
L’omissione nel DGUE non comporta automaticamente l’esclusione.

Sentenza Consiglio di Stato 6078/2026
La mancata dichiarazione di precedenti rilevanti può integrare grave illecito professionale.

Sentenza TAR Lazio 14998/2026
Certificazioni false o non valide possono giustificare l’esclusione se incidono sull’affidabilità.

Sentenza Consiglio di Stato 5589/2025
L’operatore deve dichiarare tutti i precedenti rilevanti ai fini dell’affidabilità.

Sentenza TAR Campania 5969/2025
Il grave illecito va accertato e poi valutato nella sua incidenza sull’affidabilità.

Sentenza TAR Campania 3888/2025
L’esclusione per inaffidabilità richiede fatti concreti e motivazione proporzionata.

Sentenza Consiglio di Stato 4337/2025
Il grave illecito richiede una valutazione concreta e proporzionata della stazione appaltante.

Sentenza TAR Marche 758/2026
Le pregresse risoluzioni possono incidere sull’affidabilità anche se ancora contestate.

Sentenza Consiglio di Stato 6882/2025
Penali lievi e articoli di stampa non bastano a dimostrare un grave illecito.

Sentenza Consiglio di Stato 7143/2025
L’omessa dichiarazione di procedimenti penali rilevanti può giustificare l’esclusione.

Sentenza Consiglio di Stato 916/2026
Anche vicende penali non definitive possono incidere sull’affidabilità dell’operatore.

Sentenza Consiglio di Stato 4594/2026
Il triennio decorre dall’azione penale o dalla misura cautelare, non dal fatto.

Sentenza TAR Lombardia 227/2026
Il grave illecito deve essere attuale, riferibile e adeguatamente motivato.

Sentenza TAR Piemonte 340/2025
Il grave illecito è causa di esclusione non automatica e richiede contraddittorio.

 

FAQ sul grave illecito professionale

Un’impresa può essere esclusa per un solo inadempimento?

Dipende dalla fattispecie e dalla gravità dell’evento. Non è necessario ritenere che ogni illecito richieda una pluralità di precedenti, ma neppure un singolo inadempimento ordinario è automaticamente sufficiente.

Una risoluzione contrattuale comporta sempre l’esclusione?

No. Occorre verificare la riconducibilità del precedente all’art. 98, i mezzi di prova e la sua concreta incidenza sull’affidabilità.

Un’indagine penale basta per escludere un’impresa?

Non automaticamente. È necessario verificare la specifica fattispecie penale prevista dall’art. 98 e il mezzo di prova richiesto dalla norma.

Un’impresa può essere esclusa per aver omesso un’informazione nel DGUE?

L’omissione può assumere rilievo quando ricorrono i presupposti normativi. Non ogni incompletezza documentale determina automaticamente un grave illecito professionale.

Le penali per ritardo superiori al 2% causano l’esclusione automatica?

No. La soglia assume rilievo nella fattispecie prevista dall’art. 98, comma 3, lettera c), ma non elimina la necessità degli ulteriori accertamenti e del giudizio sull’affidabilità.

Un’impresa può partecipare a nuove gare dopo un grave illecito professionale?

La partecipazione dipende dalla concreta situazione dell’operatore, dalla durata della rilevanza della causa, dalle eventuali misure di self-cleaning e dalle condizioni previste dal Codice.

Chi decide se il precedente professionale è grave?

Spetta alla stazione appaltante effettuare l’accertamento e la valutazione richiesti dalla normativa, sulla base dei fatti e dei mezzi di prova adeguati.

Che differenza c’è tra soccorso istruttorio e self-cleaning?

Il soccorso istruttorio riguarda, nei limiti previsti dalla disciplina, la regolarizzazione o integrazione della documentazione di gara. Il self-cleaning riguarda invece misure con cui l’operatore dimostra il recupero della propria affidabilità in presenza di una causa di esclusione. Sono istituti distinti, con finalità e presupposti differenti.

 

 

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