Firma del tecnico sull’offerta tecnica: la scansione basta?

Firma del tecnico sull’offerta tecnica: la scansione basta?

La firma del tecnico abilitato sugli elaborati dell’offerta tecnica non è un semplice formalismo: se la lex specialis la richiede a pena di esclusione, l’immagine scannerizzata della firma non basta

Con la sentenza n. 787/2026, il TAR Puglia, Lecce, si è pronunciato su una gara PNRR indetta da un comune per l’ampliamento di un asilo nido. La procedura prevedeva la presentazione di un’offerta tecnica con proposte migliorative, relazione tecnica e computo metrico non estimativo. Il disciplinare richiedeva la sottoscrizione dell’offerta tecnica da parte di un tecnico abilitato, con espressa clausola di esclusione in caso di mancanza della firma digitale.

Una concorrente era stata inizialmente esclusa perché gli allegati dell’offerta tecnica non riportavano la firma digitale del tecnico. Successivamente, la commissione l’aveva riammessa in autotutela, ritenendo sufficiente la presenza del timbro professionale e di una firma apparentemente autografa sugli elaborati.

Dopo la riammissione, l’impresa è risultata aggiudicataria. La seconda classificata ha quindi impugnato l’aggiudicazione, sostenendo che quella presente sui documenti non fosse una vera firma autografa, ma una semplice immagine grafica della firma del tecnico.

I motivi del ricorso

La ricorrente ha contestato la violazione della lex specialis e degli artt. 70 e 107 del D.Lgs. 36/2023. Secondo la sua tesi, l’offerta dell’aggiudicataria non era conforme ai documenti di gara perché priva della sottoscrizione digitale del tecnico abilitato, richiesta a pena di esclusione.

Inoltre, la presenza di un’immagine della firma non poteva essere considerata equivalente né alla firma digitale né alla firma autografa. Di conseguenza, la stazione appaltante non avrebbe potuto riammettere l’operatore, né attribuire punteggio alle migliorie proposte.

La decisione del TAR

Il TAR accoglie il ricorso e annulla l’aggiudicazione.

Secondo i giudici, la clausola del disciplinare era chiara: in assenza del computo metrico non estimativo o della sottoscrizione con firma digitale dell’offerta tecnica da parte di un tecnico abilitato, l’offerta non poteva essere valutata e l’impresa doveva essere esclusa.

La firma del tecnico, precisa il TAR, non è un adempimento puramente formale. Ha una funzione sostanziale: garantisce la serietà, la sostenibilità e la praticabilità delle soluzioni tecniche proposte. In altri termini, collega le migliorie offerte alla responsabilità professionale di un soggetto qualificato.

Il punto decisivo riguarda la natura della firma apposta sugli elaborati. Dall’esame della documentazione, il TAR rileva che non si trattava di una firma autografa, ma di una scansione per immagine, incollata sui documenti digitali. Questa modalità non ha valore legale e non garantisce l’effettiva riconducibilità della sottoscrizione al tecnico.

Non basta, quindi, inserire nel file un’immagine della firma o del timbro professionale. Se il documento è nativo digitale e la lex specialis richiede la firma digitale, l’adempimento deve essere eseguito correttamente.

Il TAR esclude anche la possibilità di sanare la carenza tramite soccorso istruttorio. L’art. 101 del d.lgs. 36/2023 consente di sanare omissioni o irregolarità relative alla documentazione amministrativa, ma non quelle che riguardano l’offerta tecnica o economica. Nel caso esaminato, la mancanza della firma valida incideva direttamente sugli elaborati tecnici e sulle migliorie proposte. Non era quindi una semplice irregolarità documentale, ma una carenza sostanziale dell’offerta.

Per evitare errori nella predisposizione degli elaborati tecnici e dei computi allegati all’offerta, affidati a al software per computi metrici, contabilità lavori e documentazione tecnica di gara: organizzi le lavorazioni, strutturi il computo metrico non estimativo e gestisci gli elaborati con maggiore controllo prima dell’invio alla stazione appaltante. Inoltre, per approfondire il tema, leggi l’articolo dedicato alle cause di esclusione nel codice appalti.

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