D.P.C.M. 5/12/1997: i requisiti acustici passivi degli edifici

D.P.C.M. 5/12/1997: i requisiti acustici passivi degli edifici

Requisiti acustici passivi degli edifici: concetti teorici e considerazioni secondo il D.P.C.M. 5/12/1997 e le norme UNI 12354:2017

L’isolamento acustico ha lo scopo di limitare il trasferimento delle onde sonore negli ambienti ed è un aspetto fondamentale per assicurare il comfort interno.

La corretta progettazione dell’isolamento acustico e scelta dei materiali sono fondamentali per ottenere un risultato efficace in termini di isolamento acustico; è necessario verificare i requisiti acustici passivi secondo il D.P.C.M. 5/12/1997 ed è possibile effettuare la classificazione acustica degli edifici secondo la norma UNI 11367.

Se commetti errori nella progettazione, rischi di avere edifici in cui i rumori possono disturbare la tranquillità del committente (rumore del traffico urbano, il calpestio proveniente dai piani superiori, suoni causati dal funzionamento degli impianti o dalla presenza di vicini nell’appartamento accanto).

Per essere sicuro di progettare, verificare e certificare adeguatamente le prestazioni acustiche degli edifici, ti consiglio di utilizzare un software per l’isolamento acustico che ti supporta passo dopo in tutte le fasi di progettazione.

Ecco una guida introduttiva al D.P.C.M. 5/12/1997, corredata di casi pratici ed esempi con l’utilizzo di un software di calcolo dell’isolamento acustico.

D.P.C.M 5/12/1997: finalità e ambito di applicazione

Per garantire il benessere acustico negli edifici a partire già dalla fase di progettazione, è necessario prevedere interventi di riduzione del rumore interno con l’utilizzo di un buon grado di isolamento acustico delle componenti edilizie, il controllo del rumore delle sorgenti interne come gli impianti e, in alcuni casi, una riverberazione ottimale.

I requisiti acustici passivi ed il controllo del rumore degli impianti tecnologici degli edifici sono disciplinati, ai sensi dell’articolo 3 comma e) della Legge Quadro n. 447/1995, dal D.P.C.M. 5/12/997 recante “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” (in vigore dal 20 febbraio 1998).

Il mancato rispetto dei requisiti costituisce per gran parte della giurisprudenza grave difetto con ricadute sia sulle responsabilità contrattuali (art. 1490 c.c.) che su quelle extracontrattuali (art.
1669 c.c.) che sugli altri attori del processo di progettazione, realizzazione e vendita.

Nel D.P.C.M. 5/12/1997 non è qualificata la figura tecnica abilitata alla redazione del calcolo previsionale dei requisiti acustici passivi.

La Nota del Ministero dell’Ambiente – Prot. n. 2184/98/siar – del 28 maggio 1998 ha specificato che anche il “progettista edile, ancorché non abilitato come Tecnico Competente” può redigere
tali valutazioni.

Il progettista è tenuto a redigere un progetto conforme ai riferimenti legislativi nazionali e locali, con particolare riguardo al D.P.C.M. del 5/12/1997. La responsabilità del progettista diventa preponderante qualora non abbia tenuto conto dei requisiti acustici nella fase di redazione del progetto.

I requisiti si riferiscono alla protezione dal rumore della singola unità immobiliare dall’esterno e da altre unità immobiliari.

Per unità immobiliare, si intende – come da norma UNI 11367:2023 – la “porzione di fabbricato, o un fabbricato, o un insieme di fabbricati, ovvero un’area che, nello stato in cui si trova e secondo l’utilizzo locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale”.

I valori limite fissati dal D.P.C.M. sono differenziati in base alla destinazione d’uso, così come riportato nelle tabelle A e B del decreto stesso.

Il D.P.C.M. 5/12/1997 non riguarda sorgenti sonore quali strade, ferrovie, aeroporti, ecc., per cui sono stati emanati altri decreti attuativi della Legge 447/95, mentre definisce le prestazioni che devono possedere gli edifici in merito all’isolamento dai rumori:

tra differenti unità immobiliari
dai rumori esterni
di calpestio
di impianti a funzionamento continuo e discontinuo

Tutte le prestazioni valutate in sede progettuali devono, poi, essere verificate in opera, ad edificio ultimato.

I requisiti prestazionali del D.P.C.M. 5/12/1997 si applicano sempre:

nei nuovi edifici;
limitatamente agli elementi edilizi oggetto di intervento, in caso di ristrutturazione (di qualsiasi livello).

La circolare del Ministero Ambiente del settembre 1998 ha chiarito che il D.P.C.M. 5/12/1997 va applicato anche per ristrutturazione parziale di: impianti tecnologici, delle partizioni orizzontali e verticali degli edifici e del rifacimento della facciata esterna (verniciatura esclusa).

Nel 2014 il Consiglio Superiore dei LL.PP. ha chiarito che devono essere applicati i requisiti anche in caso di ristrutturazioni di edifici esistenti che prevedano il rifacimento anche parziale, per gli elementi tecnici, con interventi che ne alterino le caratteristiche acustiche.

Con parere del 9 marzo 1999 il Ministero dell’Ambiente ha precisato che sono soggetti al totale rispetto del decreto tutti gli edifici per i quali debba essere rilasciata una concessione edilizia e/o siano soggetti agli adempimenti di cui all’art. 8 della 447/’95.

Sono inoltre soggetti al rispetto dei limiti specifici tutti i nuovi impianti tecnologici, siano essi installati ex novo che in sostituzione ad altri già esistenti.

Non sono soggetti all’adeguamento delle caratteristiche passive delle pareti e dei solai gli edifici che non siano oggetto di totale ristrutturazione, in particolare l’accertato superamento dei limiti degli impianti tecnologici dovrà essere risolto con un intervento sull’impianto ma senza adeguare le caratteristiche passive delle pareti già esistenti.

Un impianto di condizionamento o riscaldamento autonomo deve essere considerato come impianto tecnologico dell’edificio alla stregua di un impianto centralizzato, altrimenti verrebbe inficiata la validità costruttiva tecnologica di quest’ultimo se un’analoga condizione non fosse posta anche per impianti tecnologici aggiunti successivamente all’edificio ed asserviti soltanto ad una parte di esso.

Per quanto riguarda gli edifici a destinazione mista – ove sia possibile determinare, con chiarezza ed in via permanente, le differenti destinazioni d’uso presenti all’interno di uno stesso immobile – agli ambienti facenti capo alla medesima destinazione d’uso devono essere applicati i pertinenti requisiti acustici passivi, considerando le divisioni fra ambienti contigui a diversa destinazione d’uso come elementi separatori fra diverse unità immobiliari.

Requisiti prestazionali e indici di valutazione

Il D.P.C.M. 5/12/1997 prende in considerazione i seguenti requisiti prestazionali:

il tempo di riverberazione (T60), definito dalla norma UNI ISO 3382
il potere fonoisolante apparente di elementi di separazione fra ambienti (R’), definito dalla norma EN ISO 140-5
l’isolamento acustico standardizzato di facciata (D2m,nT)
il livello di rumore di calpestio di solai normalizzato (L’n) definito dalla norma EN ISO 140-6
LA Smax: livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo slow
LAeq: livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A.

Alcune note:

l’apice per R e L significa “apparente”, cioè comprensivo della trasmissione laterale che riduce il valore teorico, quindi R’ ≤ R della stessa parete (senza trasmissione laterale)
il pedice “2m” significa che la misurazione è con microfono a distanza di 2 metri dalla facciata stessa
il pedice “n” significa normalizzato, sulla base dell’assorbimento acustico dell’ambiente ricevente
il pedice “nT” significa, quindi, normalizzato rispetto al tempo di riverberazione T, per tener conto dell’effetto acustico dell’arredo.

Gli indici di valutazione (pedice “w”) che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:

indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti (R’w) da calcolare secondo la norma UNI 12354-1:2017
indice del livello di pressione sonora di calpestio di solai, normalizzato (L’n,w) da calcolare secondo la norma UNI 12354-2:2017
indice dell’isolamento acustico standardizzato di facciata (D2m,nT,w) da calcolare secondo la norma UNI 12354-3:2017.

Di seguito riportiamo uno schema esplicativo per la verifica dei requisiti acustici passivi degli ambienti di un edificio. Le valutazioni da effettuare dipendono dalla disposizione degli ambienti e dalla loro destinazione d’uso.

Schema esplicativo per la verifica dei requisiti acustici passivi degli ambienti di un edificio

Rumore prodotto dagli impianti tecnologici

Gli impianti sono classificati, a seconda delle modalità temporali di funzionamento, in:

servizi a funzionamento discontinuo: impianti fissi il cui livello sonoro emesso non sia costante nel tempo e caratterizzato da brevi periodi di funzionamento rispetto al tempo di inattività durante l’arco di una giornata; rientrano in questa tipologia gli impianti sanitari (scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria), gli ascensori, i montacarichi e le chiusure automatiche, il cui parametro di riferimento è LASmax
servizi a funzionamento continuo: impianti fissi il cui livello sonoro emesso nel tempo sia essenzialmente costante; rientrano in questa tipologia gli impianti di riscaldamento, climatizzazione, ricambio d’aria, estrazione forzata, il cui parametro di riferimento è LAeq.

In tema di rumore da impianti a ciclo continuo, nel D.P.C.M. 5/12/1997 è presente un’incongruenza nel valore del limite da rispettare, che è stata oggetto di quesiti per chiarimenti.

Nell’Allegato A del decreto si fa infatti riferimento a:

25 dB(A) al paragrafo Rumore da impianti tecnologici,
35 dB(A) nella Tabella B per la categoria A (edifici adibiti a residenza o assimilabili).

Le richieste di chiarimento inoltrate ai Ministeri competenti non hanno portato ad una valutazione definitiva.

La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:

35 dB(A) LAmax con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo
25 dB(A) LAeq per i servizi a funzionamento continuo.

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell’ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina. I valori limite di tali parametri cambiano in funzione della destinazione d’uso dell’edificio.

Nel 2009 la norma UNI EN 12354-5 ha individuato un metodo di calcolo che richiede, però, dei dati di ingresso difficilmente reperibili; pertanto per una corretta progettazione ci si basa su indicazioni di corretta posa in opera dei sistemi costruttivi.

Limiti di legge e classificazione degli ambienti abitativi

Nella seguente tabella si riportano i valori degli indici di valutazione per edifici e impianti in funzione degli ambienti abitativi (tabelle A e B del D.P.C.M. 5 dicembre 1997):

 

destinazione d’uso
pareti e solai
tra distinte unità immobiliari
facciate
calpestio
impianti a funzionamento discontinuo
impianti a funzionamento continuo

R’w

D2m,nT,w

L’n,w

LASmax

LAeq

Ospedali, cliniche, case di cura
(categoria D)
55
45
58
35
25

Residenze, alberghi e pensioni
(categorie A, C)
50
40
63
35
35

Attività scolastiche a tutti i livelli
(categoria E)
50
48
58
35
25

Uffici, attività ricreative o di culto, negozi
(categorie B, F, G)
50
42
55
35
35

 

Un chiarimento del Ministero Ambiente del 29 luglio 2014 ha stabilito che:

i solai interni ad una stessa unità immobiliare non sono assoggettabili a limitazioni nei confronti del rispetto dell’indice di valutazione di calpestio, quando l’ambiente generatore del rumore e l’ambiente ricettore appartengono allo stesso soggetto
nel caso di unità immobiliari appartenenti a destinazioni d’uso diverse, l’indice di valutazione del rumore di calpestio si riferisce all’ambiente emittente e non a quello ricevente, in quanto l’indice si riferisce al massimo della rumorosità trasmettibile, in modo da tutelare gli ambienti abitativi rispetto a quelli più ritenuti rumorosi, come, per esempio, gli ambienti adibiti ad attività commerciali e assimilabili.

Per gli impianti i valori sono individuati secondo quanto esplicitamente indicato all’art. 3 del D.P.C.M. 5/12/1997: “i valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne sono riportati in Tabella B”.

Le norme UNI EN ISO 12354:2017

La famiglia di norme UNI EN ISO 12354 (aggiornata in versione italiana nelle parti da 1 a 4 il 19 dicembre 2017) ha modificato i modelli di calcolo previsionale per isolamento ai rumori aerei tra ambienti, rumori da calpestio e isolamento di facciata:

R’w: introdotto un modello per le strutture leggere (edifici in legno)
∆R’w: inserito un nuovo calcolo per gli stati (come i cappotti)
nuova classificazione dei giunti in funzione delle strutture (calcestruzzo, legno lamellare, strutture intelaiate in legno o acciaio)
nuove formule per ricavare Rw dalla massa dei materiali
R: correzione di 8 dB per elementi con telaio di legno o di acciaio, omogenei o stratificati (cioè senza un’intercapedine) sotto la frequenza critica
inserimento dell’indice di valutazione dell’isolamento acustico normalizzato per la trasmissione attraverso un piccolo elemento tecnico (Dn,e) o un sistema di trasmissione indiretta per via aerea attraverso un sistema s, anche atri e corridoi, (Dn,s)
inserimento dell’indice di valutazione dell’isolamento acustico normalizzato per la trasmissione laterale lungo il percorso i-j (Dn,f,ij,w)
L’w: introdotto un nuovo calcolo sia per ambienti adiacenti, sia sovrapposti e per il calcolo delle trasmissioni laterali che in precedenza si sintetizzava con un K che dipendeva dalle masse superficiale delle pareti coinvolte
aggiunta categoria schiume e sigillanti utilizzati per coibentare le fessure tra serramenti e parete opaca.

Il collaudo dei requisiti acustici del D.P.C.M 5/12/1997

Il D.P.C.M. 5 /12/1997 deve essere verificato in opera e, anche se non si è obbligati ad eseguire le prove acustiche di collaudo, a lavoro ultimato, i requisiti acustici devono essere rispettati.

La legislazione nazionale in materia di collaudo acustico rimanda per le operazioni di misura a specifiche norme UNI, che riprendono standard internazionali ISO e sono periodicamente aggiornate in funzione dell’evoluzione dello stato dell’arte.

Nello specifico, per quanto riguarda i requisiti acustici passivi, i riferimenti ad oggi in uso sono:

UNI EN ISO 16283-1
Acustica. Misurazione dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. Parte 1: isolamento acustico per via aerea.
UNI EN ISO 16283-2
Acustica. Misurazione dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. Parte 2: isolamento dal rumore di calpestio.
UNI EN ISO 16283-3
Acustica. Misurazione dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. Parte 3: isolamento acustico di facciata.
UNI EN ISO 717-1
Acustica. Valutazione dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. Isolamento acustico per via aerea.
UNI EN ISO 717-2
Acustica. Valutazione dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. Isolamento del rumore di calpestio.
UNI EN ISO 10052
Acustica. Misurazioni in opera dell’isolamento acustico per via aerea, del rumore da calpestio e della rumorosità degli impianti.
UNI EN ISO 16032
Acustica – Misurazione del livello di pressione sonora di impianti tecnici in edifici – Metodo tecnico progettuale.
UNI EN ISO 12999-1
Acustica – Determinazione e applicazione dell’incertezza di misurazione nell’acustica in edilizia.
UNI/TR 11326
Acustica. Valutazione dell’incertezza nelle misurazioni e nei calcoli di acustica – Parte 2: Confronto con valori limite di specifica.
UNI EN ISO 3382-1
Acustica – Misurazione dei parametri acustici degli ambienti – Parte 1: Sale da spettacolo.
UNI EN ISO 3382-2
Acustica – Misurazione dei parametri acustici degli ambienti – Parte 2: Tempo di riverberazione negli ambienti ordinari.

Il rumore deve essere misurato nell’ambiente più prossimo a quello in cui il rumore si origina ma appartenente ad altre unità immobiliari; tale ambiente deve essere abitabile e di vita e si escludono quindi misure in bagni e/o corridoi e/o ripostigli.

E’ opportuno che gli indici di rumorosità siano normalizzati rispetto al tempo di riverberazione, anche con riferimento al D.P.C.M. 5/12/1997, come previsto dalle più recenti norme di settore per analoghi indici di rumorosità.

È importante ricordare che alcuni indici acustici possono cambiare nel tempo (peggiorando) dal momento che alcuni elementi tecnici sono soggetti ad invecchiamento ed usura.

Si pensi ad esempio al fatto che le garanzie sui singoli elementi tecnici hanno durata di due anni e che devono essere oggetto di manutenzione periodica (ad esempio serramenti ed impianti).

Se possibile, è opportuno che in sede di verifica acustica gli elementi tecnici siano riportati il più possibile nelle condizioni originarie della consegna dell’edificio; qualora questo non sia possibile, è opportuno che ciò sia segnalato nel rapporto di prova e nella relazione di collaudo

Criteri Ambientali Minimi e comfort acustico per l’edilizia pubblica

Il D.M. 11/10/2017 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” ha introdotto, in materia di edilizia pubblica, ulteriori requisiti acustici obbligatori nella realizzazione o ristrutturazione di edifici pubblici.

Oltre ai requisiti acustici passivi degli edifici già definiti dal D.P.C.M. 5/12/1997, l’attenzione si sposta anche sul comfort acustico indoor di quelle tipologie di edifici in cui la qualità acustica degli ambienti confinati assume un ruolo chiave per un adeguato utilizzo degli stessi (aule, auditorium, sale mensa, ecc.).

Il D.M. 23/06/2022 ha poi modificato ed aggiornato le prescrizioni acustiche attese per l’edilizia pubblica, specialmente in tema di edilizia scolastica, con il rimando alla norma 11532-2.

Il successivo D.M. 24/11/2025  introduce ulteriori modifiche in vigore dal 2/2/2026.

Il criterio 2.3.10 del D.M. 24/11/2025 (Prestazioni e benessere (comfort) acustico) prevede specifiche indicazioni al progettista.

Il criterio si applica per progetti di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria.

Il progetto deve prevedere che i valori prestazionali dei requisiti acustici passivi dei singoli elementi tecnici dell’edificio, quali partizioni orizzontali e verticali, facciate, impianti tecnici, definiti dalla norma UNI 11367, corrispondano almeno a quelli della classe II del prospetto 1 e del prospetto 2 di tale norma (sono fatti salvi i requisiti di legge di cui al D.P.C.M. 5/12/1997).

Nel caso in cui il criterio 2.3.10 ed il D.P.C.M. 5/12/1997prevedano il raggiungimento di prestazioni differenti per lo stesso indicatore, devono essere considerati, quali valori da conseguire, quelli che prevedono le prestazioni più restrittive tra i due.

Devono essere rispettati i valori caratterizzati come “prestazione buona” nel prospetto B.1 dell’Appendice B della norma UNI 11367.

I singoli elementi tecnici di ospedali e case di cura devono soddisfare il livello di “prestazione superiore” riportato nel prospetto A.1 dell’Appendice A della norma e rispettano, inoltre, i valori caratterizzati come “prestazione buona” nel prospetto B.1 dell’Appendice B della norma.

Le scuole devono soddisfare almeno i valori di riferimento di requisiti acustici passivi e benessere acustico interno indicati nella UNI 11532-2.

Le caratteristiche di benessere acustico degli ambienti interni, ad esclusione delle scuole, devono rispettare i valori indicati nella UNI 11367 – Appendice C.

Nel caso di interventi su edifici esistenti, si applicano le prescrizioni indicate se l’intervento riguarda la ristrutturazione edilizia totale o parziale che prevede interventi su elementi edilizi di separazione tra ambienti interni ed ambienti esterni o tra unità immobiliari differenti e confinanti, la realizzazione di nuove partizioni o di nuovi impianti.

Per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici esistenti, deve essere assicurato il miglioramento dei requisiti acustici passivi preesistenti.

Il miglioramento non è richiesto quando gli elementi tecnici coinvolti rispettino le prescrizioni sopra indicate, quando esistano vincoli architettonici o divieti legati a regolamenti edilizi e regolamenti locali che precludano la realizzazione di soluzioni per il miglioramento dei requisiti acustici passivi, o in caso di impossibilità tecnica ad apportare un miglioramento dei requisiti acustici esistenti degli elementi tecnici coinvolti.

La sussistenza dei casi va dimostrata con apposita relazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica abilitato ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, articolo 2, comma 6 e del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42.

Anche nei casi nei quali non è possibile apportare un miglioramento, va assicurato almeno il mantenimento dei requisiti acustici passivi preesistenti.

La Relazione CAM di progetto illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale secondo quanto richiesto dalle norme tecniche vigenti e prevede anche una relazione acustica di calcolo previsionale redatta da un tecnico competente in acustica abilitato ai sensi della legge 26/10/1995 n. 447, articolo 2, comma 6 e del D. Lgs 17/2/2017 n. 42.

In fase di verifica finale della conformità è prodotta una relazione di collaudo basata su misure acustiche in opera eseguite da un tecnico competente in acustica secondo le norme tecniche vigenti.

Per gli interventi su edifici esistenti che non riguardano ristrutturazioni totali o parziali che prevedano interventi su elementi edilizi di separazione tra ambienti interni ed ambienti esterni o tra unità immobiliari differenti e confinanti, la realizzazione di nuove partizioni o di nuovi impianti, la stazione appaltante può valutare se sostituire la relazione di collaudo basata su misure con una dichiarazione redatta da tecnico competente in acustica.

Gli approfondimenti di BibLus sull’isolamento acustico

DPCM 5/12/1997: i requisiti acustici passivi degli edifici
Isolamento acustico: concetti di base, norme di riferimento e materiali
Calcolo dell’isolamento acustico: guida con esempio pratico
Relazione acustica previsionale (RAP): quando è obbligatoria, come si fa
Certificazione acustica: cos’è e quando è richiesta
Isolamento acustico della parete confinante: tecniche e materiali
Isolamento acustico del pavimento: tipologie e vantaggi
Isolamento acustico del solaio: come e perché farlo?
Cos’è e come si misura l’isolamento acustico di facciata?
Isolamento acustico finestre: caratteristiche e progettazione
Isolamento acustico soffitto: come aumentare il comfort abitativo
Tempo di riverberazione: cos’è e come si misura
Materiali fonoassorbenti: quali scegliere per l’isolamento acustico
Isolamento acustico serramenti, nuova norma UNI 11296:2024
Previsione delle prestazioni acustiche: le norme UNI 11175:2024
Requisiti acustici passivi degli edifici: la UNI 11367:2023

Guide e contributi sull’isolamento acustico

Linee guida per l’attività dell’ingegnere in materia di Acustica Forense (CNI, 2026)

Le linee guida del Consiglio Nazionale degli Ingegneri dedicate all’attività dell’ingegnere in materia di acustica forense – approvate con Circolare CNI 438/2026- nascono con l’obiettivo di fornire un riferimento operativo e metodologico ai professionisti chiamati a svolgere consulenze tecniche in ambito giudiziario e stragiudiziale, sia come CTU, Consulenti Tecnici d’Ufficio, sia come CTP, Consulenti Tecnici di Parte.

Le Linee guida raccordano norme civilistiche, legislazione sull’inquinamento acustico, D.P.C.M. 5/12/1997, normativa UNI, CAM edilizia, prassi ministeriali e giurisprudenza e si concentrano su due grandi ambiti di contenzioso: le immissioni acustiche e i requisiti acustici passivi degli edifici.

Sintesi redazionale e approfondimento sulle linee guida CNI per l’Acustica Forense

La guida di BibLus

La redazione di BibLus ha raccolto in una guida i focus sull’isolamento acustico degli edifici.

Isolamento acustico degli edifici: le sentenze di riferimento

Solai non isolati acusticamente: progettista e direttore dei lavori sono sempre responsabili?
Cassazione – 17135/2026

La Cassazione (Sez. III Civile, n. 17135/2026) ha chiarito come vadano ripartite le responsabilità quando i solai di una nuova costruzione non garantiscono l’isolamento acustico richiesto. Nel caso esaminato, era già stato accertato in primo grado che i solai interpiano non rispettavano i requisiti acustici previsti dalla legge n. 447/1995 e dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997; successivamente l’impresa costruttrice, condannata in quel giudizio, ha chiesto di rivalersi sul progettista e sul direttore dei lavori.

I giudici hanno sottolineato che non è sufficiente il solo difetto di isolamento acustico per affermare la responsabilità professionale: chi agisce contro i tecnici deve dimostrare con precisione quale errore concreto sia stato commesso e come questo abbia causato il vizio. Nel processo l’impresa sostenne che progettista e direttore lavori avevano consentito la posa di solai non idonei; il Tribunale l’aveva accolta, la Corte d’Appello invece aveva escluso la loro responsabilità, ritenendo che i professionisti avessero fatto legittimo affidamento sulle schede tecniche del produttore, che inizialmente non prescrivevano l’uso del tappetino fonoassorbente.

La Cassazione ha confermato la sentenza d’appello: il ricorso dell’impresa è stato giudicato inammissibile per difetto di specificità, perché non indicava quali parti del progetto, del capitolato o delle prescrizioni tecniche imponessero una diversa condotta dei professionisti né quale fosse l’inadempimento concreto loro addebitabile. La Corte ha inoltre precisato che la decisione d’appello non si limitava a valorizzare una diligenza formale, ma si basava su valutazioni di fatto (consulenza tecnica e contenuto delle schede tecniche). Poiché questa motivazione autonoma reggeva al controllo di legittimità, la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato l’impresa al pagamento delle spese processuali.

Leggi qui per una trattazione più approfondita dell’ordinanza della Corte di Cassazione

Movida rumorosa: il Comune può ignorare le proteste dei residenti?

Il Tar di Napoli (sentenza n. 6556/2025) ha affrontato il problema dell’inquinamento acustico causato dalla movida nelle aree urbane, sottolineando la responsabilità del Comune nel tutelare la salute e il diritto al riposo dei residenti. L’aumento del turismo e delle attività notturne ha reso questo fenomeno sempre più rilevante, con rumori e schiamazzi che disturbano la vita quotidiana degli abitanti.

In un caso specifico, i residenti di un centro storico hanno chiesto al Comune misure urgenti per contenere il rumore derivante dalla movida, ma di fronte all’assenza di risposte hanno fatto ricorso al Tar. I cittadini hanno denunciato l’inerzia dell’amministrazione, considerandola un illecito omissivo e hanno chiesto che venga riconosciuto il silenzio-rifiuto del Comune, con l’obbligo di adottare provvedimenti per riportare il rumore entro i limiti di legge, anche attraverso ordinanze o la revoca di licenze.

Il Comune ha ammesso la complessità della situazione e ha giustificato il ritardo per la necessità di coordinamento con le autorità di pubblica sicurezza, mentre la Prefettura ha escluso la sua competenza, rimandando la regolazione acustica ai Comuni.

Il Tar ha confermato la propria competenza, riconoscendo il diritto dei residenti a un ambiente salubre e tranquillo. Ha ribadito che il silenzio dell’amministrazione equivale a un rifiuto implicito e che il Comune deve necessariamente intervenire, secondo le norme sulla tutela acustica, adottando regolamenti, controlli e, se necessario, ordinanze urgenti. In particolare, il potere d’intervento spetta ai sindaci come misura ordinaria per fronteggiare il disturbo acustico.

Dato che il Comune non ha ancora concluso l’istruttoria e persiste nell’inerzia, il Tar ha accolto il ricorso, dichiarando illegittimo il silenzio e ordinando l’adozione di un provvedimento motivato entro 30 giorni, prevedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriori ritardi.

Leggi qui per una trattazione più approfondita della sentenza del Tar Campania

Altre sentenze sull’acustica in archivio

Ti riporto di seguito alcune sentenze relative all’isolamento acustico degli edifici, trattate in articoli dedicati di BibLus:

Isolamento acustico pareti interne: no nella stessa unità immobiliare“;
Insufficiente isolamento acustico: può costituire grave difetto d’opera?“;
Isolamento acustico inadeguato: può essere considerato un grave difetto costruttivo?“;
Inquinamento acustico da impianto di riscaldamento rumoroso, è previsto il risarcimento danni?“;
Mancato isolamento acustico terrazzo: chi paga?“;
Isolamento acustico, aggiornata la norma UNI 11296

Fonti: Ministero dell’Ambiente, CNI 

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