È sopraelevazione un ampliamento sul lastrico solare che non aumenta l’altezza dell’edificio?

È sopraelevazione un ampliamento sul lastrico solare che non aumenta l’altezza dell’edificio?

Per la Cassazione sostituisce sopraelevazione anche l’intervento che comporta l’occupazione della colonna d’aria soprastante il fabbricato. Va inoltre dimostrata l’idoneità sismica della nuova opera e della struttura sottostante

Un ampliamento realizzato sul lastrico solare può essere qualificato come sopraelevazione anche quando non comporta la costruzione di un nuovo piano o l’aumento dell’altezza complessiva dell’edificio. Ai fini dell’art. 1127 c.c. rileva, infatti, anche l’incremento di superficie e volumetria che comporta l’occupazione della colonna d’aria sovrastante il fabbricato.

Inoltre, le prescrizioni antisismiche integrano il limite previsto dall’art. 1127, comma 2, c.c. e, quando risultano violate, spetta a chi ha realizzato la sopraelevazione dimostrare che sia la nuova costruzione sia l’edificio sottostante sono in grado di fronteggiare il rischio sismico.

A chiarirlo è l’ordinanza n. 23487/2026 della Corte di Cassazione, Sezione II civile.

Il caso: ampliamento della mansarda sul lastrico solare

La controversia nasce da alcuni lavori eseguiti sulla parte sommitale di un edificio condominiale.

Il proprietario di un’unità immobiliare aveva agito davanti al Tribunale di Siena sostenendo che, sul lastrico solare sovrastante la propria abitazione, il proprietario della mansarda avesse realizzato opere edilizie che avevano:

provocato danni alla sua proprietà;
compromesso le strutture e la stabilità dell’intero complesso;
leso i diritti sulle parti condominiali;
determinato un ampliamento volumetrico ritenuto illegittimo.

Venivano quindi richieste la demolizione dell’opera e il risarcimento dei danni e, in subordine, l’indennità prevista dall’art. 1127, comma 4, c.c.

Il Tribunale di Siena aveva accolto la domanda soltanto con riferimento ai danni derivanti dai lavori, respingendo invece le contestazioni relative alla natura condominiale del lastrico solare e all’illegittimità urbanistico-edilizia dell’ampliamento.

La vicenda arrivava quindi davanti alla Corte d’appello di Firenze.

I giudici di secondo grado confermavano la natura privata del lastrico solare e la regolarità urbanistica dell’ampliamento, ma accertavano un diverso profilo di illegittimità e la violazione della disciplina sulla sicurezza sismica. Per questa ragione veniva ordinata la demolizione dell’intera opera di ampliamento.

I motivi del ricorso

Il proprietario dell’opera proponeva ricorso per Cassazione articolato in cinque motivi.

Il ricorrente contestava innanzitutto l’applicazione dell’art. 1127, comma 2, c.c. Secondo la sua tesi, l’ampliamento della mansarda non poteva essere qualificato come sopraelevazione perché non era stato realizzato un nuovo piano e non era aumentata l’altezza originaria del fabbricato.

Con il secondo motivo veniva contestata l’applicazione della normativa antisismica e, in particolare, il criterio utilizzato per valutare l’entità dell’ampliamento.

Secondo il ricorrente, l’incremento volumetrico avrebbe dovuto essere rapportato non al singolo blocco edilizio interessato dai lavori, ma all’intero complesso delle cinque costruzioni a schiera, che a suo avviso avrebbero costituito un unico corpo di fabbrica. In questo modo l’ampliamento sarebbe risultato percentualmente inferiore e avrebbe richiesto verifiche meno estese.

La decisione della Cassazione: l’ampliamento volumetrico della mansarda è sopraelevazione

La Corte parte dalla nozione di sopraelevazione prevista dall’art. 1127 c.c.

Secondo la Cassazione, la sopraelevazione non si identifica esclusivamente con la realizzazione di nuovi piani o con l’aumento dell’altezza complessiva dell’edificio.

La nozione comprende anche la trasformazione di locali preesistenti attraverso un incremento di superfici e volumetrie quando l’intervento comporta l’occupazione della colonna d’aria soprastante il fabbricato.

Nel caso esaminato, l’ampliamento volumetrico della mansarda, essendo stato realizzato sul lastrico solare, aveva occupato tale spazio e rientrava quindi nella disciplina della sopraelevazione.

Sopraelevazione vietata se le condizioni statiche non lo consentono

Il nodo centrale della decisione riguarda l’art. 1127, comma 2, c.c., secondo cui “la sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell’edificio non lo consentono”.

La Cassazione ribadisce che questo limite ha carattere sostanziale. Le condizioni statiche dell’edificio rappresentano infatti un limite alla stessa esistenza del diritto di sopraelevare.

Il problema non riguarda soltanto la capacità delle strutture esistenti di sopportare il peso aggiuntivo della nuova costruzione. Il divieto opera anche quando l’edificio non risulti in grado di resistere alle sollecitazioni derivanti da eventi sismici.

La verifica deve quindi riguardare il comportamento complessivo della costruzione anche rispetto alle azioni dinamiche di origine sismica.

Le norme antisismiche integrano l’art. 1127 c.c.

La Corte chiarisce che, quando la normativa antisismica impone particolari cautele tecniche per la sopraelevazione, tali disposizioni assumono rilevanza diretta anche ai fini dell’art. 1127, comma 2, c.c.

La loro inosservanza determina una presunzione di pericolosità dell’intervento: “qualora le leggi antisismiche prescrivano particolari cautele tecniche da adottarsi, in ragione delle caratteristiche del territorio, nella sopraelevazione degli edifici, esse sono da considerarsi integrative dell’art. 1127, comma 2, c.c., e la loro inosservanza determina una presunzione di pericolosità della sopraelevazione”.

Chi sopraeleva deve provare la sicurezza anche dell’edificio esistente

Questa presunzione può essere superata, ma l’onere della prova ricade sull’autore dell’intervento.

La Cassazione chiarisce che non è sufficiente dimostrare la sicurezza della sola opera aggiunta. La prova deve riguardare contemporaneamente:

la nuova sopraelevazione;
la struttura sottostante.

Secondo la Corte, la presunzione di pericolosità può essere superata esclusivamente dimostrando che entrambe siano idonee a fronteggiare il rischio sismico.

Nel caso concreto questa prova non era stata fornita.

La sentenza evidenzia infatti che risultava agli atti la documentazione presentata al Genio civile per un intervento qualificato come di rilevanza locale, ma non era stata dimostrata l’esistenza di una relazione preventiva capace di attestare l’effettiva fattibilità sismica dell’intervento nei termini richiesti.

“In conclusione” – sintetizza la Cassazione – “la domanda di demolizione può essere paralizzata unicamente dalla prova di adeguatezza della sopraelevazione e della struttura sottostante rispetto al rischio sismico; sicché, ove detta prova non sia acquisita, il diritto di sopraelevare non può sorgere”.

Regolarità urbanistica e sicurezza sismica sono piani distinti

Un aspetto particolarmente significativo della vicenda riguarda il rapporto tra regolarità urbanistica e sicurezza strutturale.

La Corte d’appello aveva confermato la regolarità urbanistica dell’ampliamento.

Ciò non ha tuttavia impedito di ordinare la demolizione dell’opera. La ragione è che il rispetto della disciplina urbanistico-edilizia non coincide automaticamente con il rispetto delle condizioni statiche e antisismiche richieste per l’esercizio del diritto di sopraelevare.

La verifica della legittimità dell’intervento non può arrestarsi al titolo edilizio o alla conformità urbanistica. Devono essere considerati separatamente anche gli aspetti strutturali e civilistici.

Il nodo del corpo di fabbrica

Il ricorrente aveva sostenuto che le cinque costruzioni a schiera dovessero essere considerate come un unico organismo strutturale.

Da questa impostazione derivava anche un diverso calcolo percentuale dell’ampliamento, che avrebbe consentito di ricondurre l’intervento a una categoria meno gravosa sotto il profilo delle verifiche. La Cassazione, tuttavia, evidenzia che questa ricostruzione non era stata adeguatamente dimostrata.

Il ricorrente aveva infatti assunto come presupposto che l’assenza di un giunto sismico fosse sufficiente a qualificare l’intero complesso come unico corpo di fabbrica.

Per la Corte, però, si trattava di una circostanza non provata.

La vicenda mostra quindi l’importanza, già in fase progettuale, di definire con precisione l’organismo strutturale effettivamente interessato dall’intervento.

Approfondimenti

Per approfondire l’argomento:

Sopraelevazione: cos’è, adempimenti e normative

Sopraelevazione in condominio: normativa, diritti e obblighi

Per le verifiche strutturali connesse a sopraelevazioni, ampliamenti e interventi su edifici esistenti puoi utilizzare un software BIM con solutore FEM integrato per la modellazione, il calcolo e la verifica delle strutture secondo le NTC.

Fonte: Read More