Corrispettivi dei servizi tecnici: il MIT chiarisce il compenso per la revisione prezzi

Corrispettivi dei servizi tecnici: il MIT chiarisce il compenso per la revisione prezzi

Quando la direzione lavori è affidata a un professionista esterno, le attività connesse alla revisione prezzi devono essere autonomamente remunerate

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con la circolare n. 417/XX Sess./2026, interviene su un tema particolarmente rilevante per i servizi tecnici di ingegneria e architettura: l’incidenza della revisione prezzi sul compenso del direttore dei lavori.

La questione nasce dal parere del Servizio Supporto Giuridico del MIT n. 3520 del 3 giugno 2025, secondo cui le attività di revisione, adeguamento e compensazione del prezzo contrattuale nei confronti dell’appaltatore rientrerebbero tra le funzioni ordinarie del direttore dei lavori, senza necessità di compensi aggiuntivi.

Una lettura che aveva suscitato forte preoccupazione tra i professionisti, perché potenzialmente idonea a escludere qualsiasi aggiornamento dell’onorario anche in presenza di attività ulteriori e di un incremento del valore dell’opera.

Proprio per questo il CNI, con nota del 4 agosto 2025, aveva chiesto al MIT il ritiro o il riesame del parere, ritenendolo non coerente con il D.M. 17/06/2016 e con il principio dell’equo compenso.

La risposta del MIT: decisiva la distinzione tra D.L. interno ed esterno

Il chiarimento arriva con la nota della Direzione Generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici del MIT, prot. n. 0006587 dell’8 aprile 2026, trasmessa dal CNI con la circolare 417.

Il Ministero conferma il parere n. 3520, ma ne delimita l’ambito applicativo. La contabilizzazione conseguente all’adeguamento prezzi rientra nelle funzioni ordinarie del direttore dei lavori solo quando l’incarico è svolto da personale interno della stazione appaltante. In tale ipotesi, l’attività è ricondotta al sistema degli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 45 del Codice dei contratti pubblici e all’Allegato I.10.

Diverso è il caso in cui la direzione lavori sia affidata a professionisti esterni. In questa ipotesi non opera la disciplina degli incentivi interni, ma quella dei servizi di ingegneria e architettura, con applicazione dell’art. 41 del d.lgs. 36/2023, dell’Allegato I.13 e dei parametri del D.M. 17/06/2016.

Pertanto, la regola del “nessun compenso aggiuntivo” non può essere automaticamente estesa ai professionisti esterni. Quando l’incarico è affidato fuori dall’organico della stazione appaltante, i compensi devono essere determinati secondo i parametri ministeriali e nel rispetto dell’equo compenso.

Revisione prezzi e parametro “V”: perché cambia il compenso

La posizione del CNI si fonda su un presupposto tecnico preciso: il D.M. 17/06/2016 determina i corrispettivi professionali anche in funzione del valore dell’opera.

Per le prestazioni relative alla fase esecutiva e al collaudo, il parametro “V” è legato al consuntivo lordo dell’opera. Pertanto, se la revisione prezzi determina un incremento dell’importo dei lavori, tale incremento incide anche sulla base di calcolo del compenso professionale.

Negare ogni effetto della revisione prezzi sull’onorario del direttore dei lavori significherebbe, secondo il CNI, introdurre una lettura restrittiva non compatibile con il sistema dei parametri ministeriali. Il direttore dei lavori, infatti, è chiamato a operare e ad assumere responsabilità su importi aggiornati, non più coincidenti con quelli originariamente posti a base dell’incarico.

Attività ulteriori: il principio di autonoma remunerazione

La circolare attribuisce particolare rilievo al principio secondo cui le prestazioni richieste al professionista oltre l’incarico originario devono essere autonomamente remunerate.

Il MIT, nella propria risposta, richiama anche il Comunicato del Presidente ANAC dell’8 novembre 2022, secondo cui le prestazioni non espressamente considerate nella convenzione originaria devono essere oggetto di autonoma valutazione e di corrispondente compenso.

Ne deriva un principio generale: se la stazione appaltante richiede al professionista incaricato attività ulteriori rispetto a quelle inizialmente previste, tali attività non possono essere considerate gratuite o assorbite in modo automatico nel compenso originario. Devono invece essere retribuite in applicazione del principio di corrispettività delle prestazioni.

Equo compenso e limiti ai ribassi

Altro passaggio centrale è il richiamo alla legge n. 49/2023 sull’equo compenso.

Il Ministero evidenzia che i corrispettivi determinati secondo i parametri ministeriali non possono essere assoggettati a ribassi tali da comprometterne l’equità. Il riferimento si innesta nel quadro del Codice dei contratti pubblici, come modificato dal d.lgs. 209/2024, che rafforza il collegamento tra affidamento dei servizi tecnici, parametri ministeriali ed equo compenso.

La conseguenza pratica è rilevante: nei servizi di ingegneria e architettura affidati a professionisti esterni, la revisione o l’integrazione del compenso non è una mera facoltà discrezionale della stazione appaltante, ma deve essere valutata alla luce delle prestazioni effettivamente richieste e del loro corretto inquadramento parametrico.

Le attività interessate dall’adeguamento del corrispettivo

La circolare CNI individua le principali attività che possono essere coinvolte dagli aggiornamenti dei prezzi e che, ove comportino prestazioni ulteriori, possono incidere sul corrispettivo professionale.

Tra queste rientrano la progettazione, con aggiornamento del computo metrico estimativo, del quadro economico, dell’elenco prezzi e delle eventuali analisi prezzi; la direzione lavori, l’assistenza al collaudo e le prove di accettazione; la contabilità dei lavori, sia a misura sia a corpo; le attività progettuali svolte in corso d’opera a seguito dell’aggiornamento prezzi; le prestazioni dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere; il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

La revisione prezzi, quindi, non rileva solo come incremento economico riconosciuto all’impresa esecutrice. Può determinare anche nuovi adempimenti tecnici, nuove verifiche, nuove analisi e ulteriori responsabilità professionali.

L’aliquota QcI.07 per le attività connesse all’adeguamento prezzi

Sul piano operativo, il CNI fornisce un’indicazione specifica per la direzione lavori: il corrispettivo relativo alle attività connesse all’adeguamento prezzi deve essere calcolato applicando l’aliquota QcI.07, riferita alla “variante della quantità del progetto in corso d’opera”, sull’importo derivante dall’adeguamento stesso.

Per tutte le altre attività riferibili all’esecuzione dei lavori, identificate con le aliquote QcI, il corrispettivo deve invece essere calcolato sul consuntivo lordo dei lavori, comprensivo degli incrementi derivanti dalla revisione prezzi.

Si tratta di un passaggio tecnico essenziale, perché collega l’adeguamento del compenso non a una generica maggiorazione, ma al sistema delle aliquote e dei parametri previsti dal D.M. 17 giugno 2016.

La revisione prezzi straordinaria e le nuove analisi prezzi

La circolare richiama anche il tema della revisione prezzi straordinaria introdotta dal decreto Aiuti.

Secondo il CNI, tale disciplina non comporta soltanto la sostituzione dei prezzi originari con quelli aggiornati dai prezzari regionali. In diversi casi richiede al direttore dei lavori nuove preventivazioni e nuove analisi prezzi, soprattutto quando alcune voci contrattuali non siano presenti nel prezzario regionale aggiornato.

Queste attività possono ripetersi in occasione dei diversi stati di avanzamento lavori, in particolare negli interventi di lunga durata, generando un carico tecnico e istruttorio superiore alla contabilità ordinaria. Da qui la richiesta del CNI di una più adeguata valorizzazione del ruolo del direttore dei lavori e delle responsabilità connesse alla gestione economica dell’appalto.

Una presa di posizione con effetti oltre il caso specifico

Per il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, la risposta del MIT ha un rilievo che va oltre la specifica questione del compenso del direttore dei lavori per la revisione prezzi.

Il principio affermato riguarda più in generale il rapporto tra Pubblica Amministrazione e professionisti tecnici: quando vengono richieste prestazioni ulteriori rispetto all’incarico originario, queste devono essere riconosciute e remunerate. Il richiamo all’equo compenso e alla corrispettività delle prestazioni conferma la necessità di evitare che attività tecniche aggiuntive siano poste a carico del professionista senza adeguato riconoscimento economico.

La circolare CNI 417, pertanto, chiarisce un’incertezza interpretativa rilevante e consolida un orientamento favorevole alla corretta remunerazione delle prestazioni professionali nei contratti pubblici.

In sintesi, la revisione prezzi resta attività ordinaria e già remunerata solo quando la direzione lavori è svolta da personale interno della stazione appaltante. Quando invece l’incarico è affidato a un professionista esterno, l’attività deve essere valutata secondo i parametri del D.M. 17/06/2016, nel rispetto dell’art. 41 del Codice dei contratti pubblici e dei principi in materia di equo compenso.

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