Appalti pubblici e salario minimo: la Regione non può imporre criteri premiali nei bandi
La Corte costituzionale boccia il criterio premiale della Regione Toscana sul salario minimo negli appalti: la tutela del lavoro è nel Codice
La tutela dei lavoratori negli appalti pubblici è un tema importante per stazioni appaltanti, imprese, tecnici PA e operatori economici. Ma fino a che punto una Regione può intervenire per rafforzare le garanzie salariali nei bandi di gara?
Con la sentenza n. 60/2026, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della Regione Toscana che imponeva l’inserimento nei bandi di gara di un criterio qualitativo premiale legato all’applicazione di un trattamento economico minimo orario non inferiore a 9 € lordi.
La finalità era chiara: contrastare il dumping contrattuale e promuovere condizioni di lavoro più dignitose negli appalti pubblici. Tuttavia, secondo la Corte, anche una misura sociale e non formalmente escludente può incidere sulla concorrenza e, quindi, invadere la competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Il caso: la legge Toscana sul trattamento economico minimo negli appalti
La norma censurata è l’art. 1 della legge Regione Toscana 18 giugno 2025, n. 30, che modificava la Legge regionale n. 18/2019.
La disposizione prevedeva che i bandi delle procedure ad evidenza pubblica in cui fossero stazioni appaltanti la Regione Toscana, i suoi enti strumentali, le aziende sanitarie locali e le società in house dovessero inserire, con particolare riguardo agli appalti ad alta intensità di manodopera aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, un criterio qualitativo premiale basato sull’applicazione di un trattamento economico minimo orario non inferiore a 9 euro lordi.
In pratica, l’operatore economico che si impegnava a garantire quel livello salariale avrebbe ottenuto un vantaggio nella valutazione dell’offerta.
La Regione sosteneva che la misura non impedisse la partecipazione alla gara, non introducesse una barriera territoriale e non operasse come requisito di ammissione. Secondo questa impostazione, si trattava solo di una tutela aggiuntiva, coerente con le finalità sociali dell’appalto pubblico.
I motivi del ricorso statale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma davanti alla Corte costituzionale per violazione dell’art. 117, comma 2, lett. e), Cost., cioè della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza.
Secondo l’Avvocatura dello Stato, la disposizione regionale incideva sui criteri di aggiudicazione e quindi sulla concorrenza “per il mercato”. Anche se il criterio non impediva formalmente la partecipazione alla gara, esso poteva orientare la valutazione delle offerte, alterare il risultato della procedura e influenzare la scelta degli operatori economici di partecipare o meno.
Un ulteriore profilo riguardava l’assenza di un vuoto normativo. Il Codice dei contratti pubblici contiene già un sistema organico di tutela dei lavoratori: art. 11 sul CCNL applicabile, art. 41 sul costo della manodopera, art. 102 sugli impegni dell’operatore economico, art. 110 sulla verifica dell’anomalia e Allegato I.01 sull’individuazione del contratto collettivo e sull’equivalenza delle tutele.
La decisione della Corte: il criterio premiale incide sulla concorrenza
La Corte costituzionale accoglie il ricorso e dichiara l’illegittimità costituzionale della norma regionale.
Il passaggio centrale è questo: il criterio premiale, pur non essendo un requisito di accesso alla gara, afferisce alla valutazione delle offerte. Di conseguenza è idoneo a produrre effetti diretti sull’esito della procedura e, indirettamente, sulla scelta degli operatori economici di partecipare.
Per la Corte, l’introduzione di criteri premiali negli appalti pubblici non è un profilo neutro. È una scelta che incide sull’assetto concorrenziale e può determinare una potenziale restrizione del mercato in un ambito territoriale specifico. Per questo rientra nella tutela della concorrenza, materia riservata alla legislazione statale.
Leggi l’approfondimento: I criteri di aggiudicazione nel nuovo codice appalti
Per evitare errori nella predisposizione della documentazione di gara, nella stima degli importi a base d’asta e nella corretta gestione dei costi di appalto, affidati al software per computi metrici, quadri economici, analisi prezzi e contabilità lavori. Con strumenti tecnici aggiornati puoi impostare gare più trasparenti, controllare la congruità dei costi e ridurre il rischio di contestazioni su manodopera, ribassi e sostenibilità dell’offerta.
Fonte: Read More
