Comunità energetiche: cosa sono e come funzionano
Comunità energetiche rinnovabili: cosa sono, chi può aderire, come funzionano, incentivi GSE, PNRR, cabina primaria
Il Decreto Milleproroghe 162/2019 ha introdotto nel nostro Paese le CER (comunità energetiche rinnovabili) conformemente alla Direttiva Europea RED II (2018/2001/UE).
Le comunità energetiche rinnovabili (CER) sono soggetti giuridici autonomi attraverso i quali cittadini, PMI, enti locali e altri soggetti ammessi condividono virtualmente energia prodotta da fonti rinnovabili.
I partecipanti mantengono il proprio contratto di fornitura e possono ottenere benefici economici sull’energia condivisa.
Ecco una guida sintetica alle CER che ti offre una visione completa su vari aspetti:
definizione delle comunità energetiche rinnovabili;
soggetti che possono costituirle;
benefici e vantaggi;
incentivi previsti.
Cosa è una Comunità Energetica Rinnovabile (CER)?
Una CER è un insieme di cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, le cooperative, gli enti di ricerca, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, che condividono l’energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti nella disponibilità di uno o più soggetti associatisi alla comunità.
In una CER l’energia elettrica rinnovabile può esser condivisa tra i diversi soggetti produttori e consumatori, localizzati all’interno di uno medesimo perimetro geografico, grazie all’impiego della rete nazionale di distribuzione di energia elettrica, che rende possibile la condivisione virtuale di tale energia.
Quali sono i vantaggi di una comunità energetica?
I vantaggi di una CER possono essere economici, energetici, ambientali e sociali, ma non vanno presentati come un risparmio garantito. La convenienza dipende da investimenti, producibilità, profili di consumo, quantità di energia condivisa, regole di ripartizione e incentivi effettivamente applicabili.
Sul piano economico, una CER può generare ricavi o benefici attraverso la tariffa premio, la valorizzazione ARERA e il valore dell’energia immessa. Sul piano energetico, incentiva l’avvicinamento temporale tra produzione e consumo.
Sul piano ambientale, favorisce nuova produzione rinnovabile distribuita.
Sul piano sociale, può destinare parte dei benefici a famiglie vulnerabili, servizi locali o iniziative collettive, in coerenza con statuto e normativa.
Qual è l’obiettivo di una CER?
L’articolo 31 del D.Lgs. 199/2021 individua come finalità della CER i “benefici ambientali, economici o sociali” per i membri o per le aree locali in cui opera.
La condivisione non implica che l’elettricità prodotta da un pannello fotovoltaico venga fisicamente instradata verso un determinato vicino. La rete pubblica continua a essere utilizzata normalmente e il GSE calcola, sulla base dei dati di misura, quanta energia prodotta e consumata dalla configurazione può essere considerata condivisa.
La CER consente quindi di mettere in relazione tre dimensioni:
produzione locale da fonti rinnovabili;
consumi dei membri;
meccanismi economici riconosciuti all’energia autoconsumata virtualmente.
Il D.Lgs. 199/2021 consente inoltre alla CER di sviluppare attività complementari coerenti con le proprie finalità, tra cui accumulo, efficienza energetica e servizi di ricarica per veicoli elettrici.
Come si costituisce una CER?
Per fondare una comunità energetica rinnovabile serve:
la creazione di un soggetto giuridico: è necessario costituire legalmente la CER, sotto forma di associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, organizzazione senza scopo di lucro etc., ossia dotare la CER di una propria autonomia giuridica attraverso una qualsiasi forma che ne garantisca la conformità con i principali obiettivi costitutivi; ogni CER è, pertanto, caratterizzata da un atto costitutivo e uno statuto. L’adesione alla CER di un consumatore di energia o di un produttore di energia rinnovabile può avvenire nella fase di costituzione legale della CER, ovvero in una fase successiva, secondo le modalità previste negli atti e negli statuti delle stesse CER);
l’individuazione dell’area in cui installare l’impianto (o gli impianti) di produzione, che si deve trovare in prossimità dei consumatori stessi (non è necessario che l’impianto sia di proprietà della comunità; può essere messo a disposizione da uno solo dei membri partecipanti o più di uno, se non addirittura da un soggetto terzo);
l’installazione da parte di ogni membro della comunità di uno smart meter, ossia un contatore intelligente che riesce a rilevare in tempo reale le informazioni sulla produzione, l’autoconsumo, la cessione e il prelievo dalla rete dell’energia.
Per approfondimenti leggi: “Come creare una comunità energetica rinnovabile“
Qual è la differenza tra CER e gruppo di autoconsumatori?
Una CER è un soggetto giuridico autonomo che può coinvolgere soggetti distribuiti nell’area ammessa; un gruppo di autoconsumatori che agiscono collettivamente riguarda invece clienti collegati a una configurazione comune, tipicamente un edificio o condominio.
Il TIAD disciplina entrambe le configurazioni, oltre all’autoconsumo individuale a distanza e ad altre forme di autoconsumo diffuso
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Esigenza
Configurazione da approfondire
Condominio con impianto condiviso
Gruppo di autoconsumatori
Cittadini, PMI ed enti del territorio
CER
Impianto e consumo dello stesso soggetto a distanza
Autoconsumatore individuale a distanza
Per ulteriori approfondimenti, leggi anche:
Come creare una comunità energetica rinnovabile
Comunità energetiche in condominio: come crearle, i vantaggi
Autoconsumo collettivo: cos’è e come funziona
Chi può far parte di una CER?
I membri delle comunità energetiche sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali, autorità locali, amministrazioni comunali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del terzo settore, associazioni.
Una CER è una comunità che aggrega produttori da fonti rinnovabili e consumatori di energia.
Ciascun partecipante è membro o azionista, è un cliente finale intestatario di un’utenza, di una bolletta energetica e di un codice POD; tutti devono essere collegati a punti di connessione ubicati su reti elettriche sottese alla stessa cabina primaria.
È quindi possibile partecipare alla CER in qualità di:
produttore di energia rinnovabile, soggetto che realizza un impianto fotovoltaico (o di altra tipologia);
autoconsumatore di energia rinnovabile, soggetto che possiede un impianto di produzione da fonte rinnovabile e che produce energia per soddisfare i propri consumi e condividere l’energia in eccesso con il resto della comunità;
consumatore di energia elettrica, soggetto che non possiede alcun impianto di produzione di energia, ma che ha una propria utenza elettrica, i cui consumi possono essere in parte coperti dall’energia elettrica rinnovabile prodotta dagli altri membri della comunità. Rientrano in tale casistica anche i clienti cosiddetti “Vulnerabili” e le famiglie a basso reddito.
Per le imprese private la partecipazione alla comunità energetica non deve costituire l’attività commerciale e/o industriale principale.
All’interno della configurazione un soggetto può quindi essere:
Ruolo
Funzione nella CER
Consumatore
Preleva energia dalla rete; i suoi consumi contribuiscono al calcolo dell’energia condivisa
Produttore
Mette a disposizione della configurazione energia generata da un impianto FER
Prosumer / autoconsumatore
Produce, autoconsuma localmente e può condividere l’eccedenza
Referente
Gestisce amministrativamente il rapporto con il GSE
Le grandi imprese possono far parte di una CER?
No, le grandi imprese non possono essere membri di una CER ma possono far parte di un gruppo di autoconsumatori rinnovabili.
Chi aderisce alla CER ha dei vincoli sulla fornitura di energia elettrica?
Tutti i partecipanti alla CER – che siano consumatori finali di energia elettrica o autoconsumatori (ossia consumatori che possiedono un impianto di produzione da fonte rinnovabile e che producono energia per sé stessi e per i componenti della CER) – mantengono i loro diritti di clienti finali, compreso quello della scelta del fornitore di energia elettrica e hanno la facoltà di uscire dalla Comunità quando lo desiderano, secondo le regole e le indicazioni contenuti nello statuto. Le stesse facoltà di ingresso e di uscita sono altresì garantite ai produttori da fonte rinnovabile.
Una persona può appartenere a più comunità energetiche?
Un singolo punto di connessione o impianto non può essere duplicato contemporaneamente in configurazioni incompatibili; un medesimo soggetto può però partecipare a configurazioni differenti attraverso POD o impianti distinti, nel rispetto delle Regole GSE.
Come trovare una comunità energetica?
Il GSE mette a disposizione la Vetrina delle Comunità Energetiche Rinnovabili, uno strumento che permette di cercare le CER presenti nella propria Area Convenzionale, confrontarle e, quando previsto, entrare in contatto con i relativi referenti per valutare l’adesione.
La Vetrina CER è innanzitutto uno strumento di ricerca attraverso il quale l’utente può conoscere le comunità energetiche presenti nella propria Area Convenzionale, ossia l’area elettrica sottesa alla medesima cabina primaria.
Alla funzione di ricerca si affianca la Mappa delle Comunità Energetiche e delle configurazioni di autoconsumo diffuso, che offre una visione complessiva della diffusione delle iniziative sul territorio nazionale.
Come funziona una Comunità energetica?
Una CER funziona confrontando l’energia rinnovabile immessa in rete dagli impianti della configurazione con quella prelevata dai consumatori nello stesso intervallo di calcolo. La quantità utile ai fini dell’autoconsumo diffuso è il valore minore tra immissioni e prelievi.
Il GSE definisce infatti l’energia autoconsumata nella CER come il minor valore, per ciascuna ora, tra l’energia complessivamente immessa dagli impianti e quella complessivamente prelevata dai consumatori appartenenti all’area rilevante. La definisce una “quantità di energia virtualmente condivisa”. (Assistenza Clienti GSE)
Esempio semplificato:
Nella stessa ora
Energia
Impianti CER immettono in rete
100 kWh
Membri CER prelevano dalla rete
70 kWh
Energia autoconsumata/condivisa
70 kWh
Eccedenza di produzione
30 kWh
La tariffa premio non viene quindi corrisposta automaticamente su tutta la produzione dell’impianto. La capacità di far coincidere produzione rinnovabile e consumi dei membri è centrale per le prestazioni economiche della configurazione.
L’energia eccedentaria rimane nella disponibilità del produttore e può essere venduta secondo i meccanismi ammessi; il D.Lgs. 199/2021 prevede anche la possibilità di accumularla.
Una volta che l’impianto è operativo, la comunità ha la possibilità di richiedere, anche attraverso un’azienda esterna delegata a questo scopo, gli incentivi previsti dalla legge per l’energia condivisa al Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
I membri di una CER devono essere sotto la stessa cabina primaria?
Per accedere agli incentivi CACER e alla valorizzazione dell’autoconsumo, i punti di connessione della configurazione devono rispettare il perimetro della medesima cabina primaria. Il GSE mette a disposizione una mappa per verificarne l’appartenenza.
È utile però precisare una sfumatura normativa che il contenuto sorgente può rendere più chiara. L’art. 31 del D.Lgs. 199/2021 ammette la condivisione nell’ambito della stessa zona di mercato, ma mantiene il requisito della stessa cabina primaria per l’accesso agli incentivi e alle restituzioni previste dalla regolazione.
Due POD possono quindi trovarsi anche in Comuni diversi, purché, ai fini della specifica configurazione incentivata, appartengano all’area della stessa cabina primaria. Il GSE lo conferma esplicitamente.
Sistemi di accumulo e colonnine elettriche possono essere inseriti in una CER?
Sì. La normativa consente alla comunità di condividere energia anche ricorrendo a sistemi di accumulo e di offrire ai propri membri servizi di ricarica per veicoli elettrici.
L’accumulo può aiutare a spostare temporalmente l’utilizzo dell’energia rinnovabile, ma la convenienza va valutata sul profilo reale di produzione e consumo. Analogamente, la ricarica dei veicoli elettrici può aumentare i consumi nelle fasce in cui è disponibile produzione rinnovabile, migliorando potenzialmente l’autoconsumo della configurazione.
Quali impianti possono entrare in una comunità energetica rinnovabile?
Una CER può comprendere impianti alimentati da fonti rinnovabili. Per accedere alla tariffa incentivante del Decreto CACER, gli impianti devono rispettare requisiti specifici; tra questi, la potenza dell’impianto ammesso al meccanismo non può superare 1 MW.
Il quadro da distinguere è questo:
Caso
Partecipazione alla CER
Tariffa premio
Nuovo impianto FER conforme ai requisiti CACER, ≤1 MW
Sì
Potenzialmente sì
Potenziamento con nuova UP conforme
Sì
Sulla nuova potenza ammessa
Impianto “esistente” fino al 15/12/2021
Sì, nei limiti previsti
No
Impianto >1 MW
Può rilevare nei casi ammessi
Non accede alla tariffa CACER
Gli impianti esistenti possono aderire alla CER, ma la loro potenza non può superare il 30% della potenza complessiva degli impianti appartenenti alla configurazione. Il GSE precisa inoltre che gli impianti esistenti non ricevono la tariffa premio, pur potendo concorrere al calcolo dell’energia autoconsumata cui si applica il contributo di valorizzazione.
Per gli impianti incentivati il GSE richiede anche che la data di entrata in esercizio non preceda la costituzione della CER e stabilisce ulteriori requisiti tecnici nelle Regole operative.
Quali incentivi spettano alle comunità energetiche nel 2026?
Il sistema economico delle CER comprende principalmente una tariffa incentivante sull’energia condivisa incentivabile, il contributo ARERA per la valorizzazione dell’energia autoconsumata e il valore dell’energia elettrica immessa in rete.
Per i progetti PNRR ammessi può aggiungersi il contributo in conto capitale.
Per un quadro completo e aggiornato, leggi il focus di BibLus sugli Incentivi CER
Quanto vale la tariffa incentivante GSE per una CER?
La tariffa premio varia in funzione della potenza dell’impianto e del prezzo di mercato dell’energia. Il range complessivo è 60-120 €/MWh, con un’ulteriore correzione geografica per gli impianti fotovoltaici del Centro e del Nord.
Potenza dell’impianto
Tariffa premio
≤ 200 kW
80 €/MWh + quota variabile 0-40 €/MWh
> 200 kW e ≤ 600 kW
70 €/MWh + quota variabile 0-40 €/MWh
> 600 kW
60 €/MWh + quota variabile 0-40 €/MWh
Per il fotovoltaico sono inoltre previste maggiorazioni di +4 €/MWh nelle regioni del Centro indicate dal decreto e di +10 €/MWh nelle regioni del Nord indicate dalle regole GSE.
Come funziona il contributo PNRR per le CER?
Il contributo PNRR può coprire fino al 40% delle spese ammissibili per gli impianti ammessi alla misura, entro specifici massimali di costo.
Il programma di sovvenzioni al momento è già entrato nella fase di concessione e realizzazione e non prevede la possibilità di presentare nuove domande.
Il GSE indica questi costi massimi di investimento:
Potenza impianto
Costo massimo di riferimento
fino a 20 kW
1.500 €/kW
>20 kW e ≤200 kW
1.200 €/kW
>200 kW e ≤600 kW
1.100 €/kW
>600 kW e ≤1.000 kW
1.050 €/kW
L’IVA non è ammissibile salvo che non sia recuperabile ai sensi della legislazione IVA.
Comunità energetiche: la normativa di riferimento
La legislazione italiana adotta le raccomandazioni sulle comunità energetiche rinnovabili presenti nella Direttiva Europea n. 2001 datata 11 dicembre 2018, conosciuta come RED II (Rinnovabile Energy Directive Recast):
art. 42-bis del Decreto Milleproroghe 162/2019
D.m. 16 settembre 2020 (tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili)
D.lgs. 199/2021 (che dà attuazione alla Direttiva Europea RED II sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili)
Testo Integrato Autoconsumo Diffuso – TIAD
D.m. 414/2023, il Decreto CER o CACER recente criteri e le modalità per la concessione di incentivi per sostenere l’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo
D.d. 23/02/2024, le Regole attuative GSE per CER e autoconsumo
Raccomandazione (UE) 2026/1007 del 30 aprile 2026 (sostegno allo sviluppo delle comunità dell’energia e sulla massimizzazione del potenziale dell’autoconsumo)
FAQ sulle CER
Una CER funziona anche se alcuni membri non hanno pannelli fotovoltaici?
Sì. Un membro può partecipare come semplice consumatore: i suoi prelievi contribuiscono al calcolo dell’energia condivisa con gli impianti rinnovabili della configurazione.
Devo cambiare fornitore per entrare in una comunità energetica?
No. La partecipazione alla CER non modifica il diritto del cliente a scegliere liberamente il proprio fornitore di energia elettrica.
È possibile inserire in una CER un sistema di accumulo?
Sì, è possibile. L’energia accumulata viene considerata, tramite appositi algoritmi, come energia condivisa all’interno della CER e quindi incentivata.
Una colonnina per la ricarica di veicoli elettrici può appartenere a una CER?
Sì, in una CER possono essere presenti anche infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e l’energia assorbita per la ricarica di autoveicolo, tramite appositi algoritmi, viene considerata dal GSE ai fini del calcolo dell’energia condivisa all’interno della CER.
Un soggetto può appartenere a due diverse CER?
No, gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e le singole utenze di consumo di clienti finali possono appartenere ad una sola CER. È possibile, tuttavia che uno stesso soggetto possa appartenere a due diverse CER con distinte utenze di consumo o impianti di produzione nella propria titolarità.
Serve essere sotto la stessa cabina primaria?
Per la configurazione che accede agli incentivi e alla valorizzazione dell’autoconsumo, sì: POD e impianti devono rispettare il perimetro della medesima cabina primaria previsto dalle regole GSE.
Un impianto esistente può entrare in una CER?
Sì, ma gli impianti esistenti anteriori alla disciplina a regime sono soggetti al limite del 30% della potenza complessiva della CER e non accedono alla tariffa premio; possono concorrere alla valorizzazione dell’energia autoconsumata.
Cosa è un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile?
Un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile è un insieme di almeno due autoconsumatori che si associano per condividere l’energia elettrica prodotta dall’impianto di produzione da fonte rinnovabile e che si trovano nello stesso edificio (ad esempio i condòmini facenti parte di un condominio in cui è installato un impianto fotovoltaico).
I centri commerciali possono associarsi come gruppo di autoconsumatori?
Sì. I produttori e i clienti finali del centro commerciale possono associarsi come gruppo di autoconsumatori. La richiesta di accesso agli incentivi potrà essere presentata da uno dei soggetti facenti parte della configurazione oppure da soggetti costituiti per la gestione degli spazi e servizi comuni (quale ad esempio consorzi).
Cosa è un autoconsumatore individuale a distanza?
Un autoconsumatore individuale “a distanza” è un cliente finale che produce e consuma energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo utilizzando la rete di distribuzione. È costituito da almeno due punti di connessione di cui uno che alimenti l’utenza di consumo intestata al cliente finale e un altro a cui è collegato un impianto di produzione.
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