Come creare una comunità energetica rinnovabile

Come creare una comunità energetica rinnovabile

Statuto, forma giuridica, analisi di fattibilità, scelta del DSO, esempi: questo e molto altro nel nostro approfondimento

Le comunità energetiche rappresentano un’importante opportunità per ridurre le emissioni e i costi in bolletta, contribuire allo sviluppo di reti sociali sostenibili e mitigare la povertà energetica. Anche per i tecnici impegnati nel fotovoltaico, le CER rappresentano una grande occasione per ampliare il proprio business e la propria attività professionale.

In questo articolo, ti diamo alcuni consigli sulle modalità di costituzione delle CER, sulle forme giuridiche, su come redigere uno statuto.

È il momento giusto per valutare nuove soluzioni software per il fotovoltaico pronte a gestire progetti complessi come quelli previsti per le CER.

Cos’è e come funziona una comunità energetica?

Le CER, meglio conosciute come comunità energetiche rinnovabili, rappresentano una forma di associazione tra cittadini, imprese, enti pubblici locali e PMI, formata allo scopo di produrre, scambiare e utilizzare energia da fonti rinnovabili su scala locale.

Una CER è una rete decentralizzata che coinvolge attivamente ogni membro nella produzione, consumo e scambio di energia; in una CER l’energia elettrica rinnovabile prodotta viene condivisa tra i diversi soggetti produttori e consumatori, connessi alla medesima cabina primaria, grazie all’impiego della rete nazionale di distribuzione di energia elettrica, che rende possibile la condivisione virtuale di tale energia.

Per ulteriori approfondimenti leggi gli approfondimenti

Comunità energetiche: cosa sono e come funzionano
Comunità Energetiche: la mappa degli incentivi

Come si costituisce una comunità energetica rinnovabile?

Per costituire una CER occorre creare un soggetto giuridico autonomo, definire regole di adesione e governance, individuare membri, POD e impianti e organizzare la configurazione tecnica da sottoporre al GSE. La partecipazione deve restare aperta e volontaria e il funzionamento deve rispettare il D.Lgs. 199/2021 e le regole CACER.

Un percorso operativo può essere articolato in sette passaggi:

Analizzare produzione e consumi potenziali, individuando cittadini, imprese, enti e altri soggetti interessati.
Verificare il perimetro della cabina primaria per POD e impianti destinati a beneficiare dei meccanismi economici.
Definire il progetto energetico, compresi dimensionamento degli impianti FER, profili di consumo ed eventuali sistemi di accumulo.
Costituire il soggetto giuridico autonomo e predisporre statuto, atto costitutivo e regole di governance.
Individuare il Referente, ossia il soggetto cui viene affidata la gestione tecnica e amministrativa dei rapporti con il GSE.
Definire le regole interne di ripartizione dei benefici economici tra i partecipanti.
Presentare la richiesta al GSE secondo le Regole operative applicabili.

Il GSE distingue esplicitamente i ruoli di cliente finale/consumatore, produttore e Referente; quest’ultimo è la controparte del contratto con il Gestore per i benefici del servizio di autoconsumo diffuso.

Chi è il referente di una CER?

Il referente è il soggetto responsabile della gestione tecnica e amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso.

Il referente può essere una persona fisica o giuridica. È il punto di contatto principale con il GSE e assume la responsabilità del trattamento dei dati e dell’esecuzione del contratto per l’ottenimento dei benefici del servizio.

Il GSE invierà al referente tutte le comunicazioni relative alla procedura di ammissione al servizio per l’autoconsumo, e tutte le fatture attive emesse dal GSE per i costi amministrativi spettanti saranno intestate a questo soggetto.

Dopo aver ottenuto un apposito mandato per svolgere il ruolo di referente, il soggetto designato è tenuto ad informare i membri della CER secondo le modalità stabilite negli atti, nel caso in cui il GSE riscontri anomalie durante i controlli e le verifiche.

È importante ricordare che il referente è anche legalmente responsabile dei dati comunicati al gestore dei servizi energetici, implicando una responsabilità penale in caso di violazioni delle regole operative.

Il ruolo di referente può essere svolto dalla stessa Comunità nella persona fisica che, per statuto o atto costitutivo, ne ha la rappresentanza legale. In alternativa tale ruolo potrà essere svolto:

da un produttore, membro della CER;
da un cliente finale, membro della CER;
da un produttore “terzo” di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352.

In questi casi, il soggetto che, per statuto o atto costitutivo, ha la rappresentanza legale della comunità energetica rinnovabile conferisce al referente apposito mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento.

Cosa sono i punti di connessione di una CER?

I punti di connessione dei clienti finali e degli impianti di produzione appartenenti alle configurazioni per l’autoconsumo diffuso, disciplinato dal TIAD e dal decreto CACER, e finalizzato alla determinazione e valorizzazione dell’energia elettrica condivisa.

Le tipologie di configurazione ammesse al servizio sono le seguenti:

autoconsumatore individuale di energia rinnovabile a distanza;
gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente o sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili;
comunità energetica rinnovabile;
cliente attivo a distanza che utilizza la rete di distribuzione;
gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente;
comunità energetica dei cittadini;
autoconsumatore individuale di energia rinnovabile a distanza con linea diretta.

Tutti questi soggetti devono ricadere nell’area sottesa alla medesima cabina primaria e in fase di richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, il referente dovrà indicare il codice identificativo dell’area sottesa alla cabina primaria presa in carico.

Creare una comunità energetica rinnovabile: le fasi

Creare una comunità energetica rinnovabile è un processo complesso che richiede una pianificazione attenta e una serie di passaggi ben definiti. Ogni fase è fondamentale per il successo del progetto e per garantire che la comunità possa operare in modo efficace e sostenibile nel tempo.

Analisi del contesto

La prima fase consiste nel:

analisi del contesto circostante, dei costi/benefici (analisi preliminare di fattibilità) e dei benefici ambientali, economici e sociali attesi
definizione dell’assetto giuridico
identificazione degli attori da coinvolgere e dei rispettivi ruoli all’interno della CER
individuazione di un’area adatta per l’installazione dell’impianto di generazione

Inoltre, è importante trovare la cabina di riferimento per la condivisione dell’energia, un elemento cruciale per il funzionamento della CER.

Visione

Successivamente, è necessario definire la visione e gli obiettivi della comunità energetica, in quanto, essi, possono includere lo sviluppo del territorio locale, la lotta contro la povertà energetica o la promozione dell’autosufficienza energetica degli edifici pubblici. In questa fase, si stabilisce anche il ruolo dei fondatori, del produttore, del referente e il modello giuridico più adatto per la CER, che potrebbe essere un’associazione o una cooperativa.

Coinvolgimento

Una volta definita la visione, è cruciale coinvolgere attivamente i potenziali membri con percorsi partecipativi, consultazioni e la raccolta di manifestazioni di interesse.

Analisi preliminare della sostenibilità economica

Successivamente, si procede con un’analisi approfondita dei dati di consumo e lo sviluppo di progetti e piani economico-finanziari per gli impianti di generazione. Una volta completate queste fasi, è tempo di dare forma legale alla CER.

Atto costitutivo e permessi

Ciò include la redazione dell’atto costitutivo, dello statuto e del regolamento interno, nonché l’elezione dei rappresentanti e l’individuazione del soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa.

Inoltre, è importante ottenere le autorizzazioni necessarie dalle autorità competenti per avviare il progetto.

Progettazione, realizzazione, scelta del DSO e messa in opera dell’impianto

Infine, si procede con la realizzazione dell’impianto, che comprende l’individuazione della procedura autorizzativa, la scelta dell’operatore economico e la finalizzazione della richiesta di connessione al gestore di rete (Distributor system operator – DSO).

Solo completando tutte queste fasi con successo sarà possibile avviare una comunità energetica rinnovabile e beneficiare dei suoi vantaggi a lungo termine.

Fasi per attivare una Comunità Energetica Rinnovabile

Fase
Descrizione

1. Analisi del contesto
– ricerca dell’area per l’impianto di generazione
– identificazione degli altri potenziali membri
– individuazione della cabina di riferimento per la condivisione dell’energia

2. visione e modello
– definizione della visione e degli obiettivi della CER
– ruolo dei fondatori e del produttore
– scelta del modello giuridico (es. Associazione o Cooperativa)

3. coinvolgimento e attivazione
– coinvolgimento dei membri attraverso percorsi partecipativi
– raccolta delle manifestazioni di interesse e autorizzazioni

4. analisi preliminare
– raccolta dei dati di consumo
– sviluppo dei progetti e dei piani economico-finanziari degli impianti di generazione
– selezione della modalità di finanziamento per l’impianto (bandi pubblici, prestito bancario, crowdfunding)

5. costituzione della entità giuridica della CER
– redazione dell’atto costitutivo, statuto e regolamento interno
– elezioni dei rappresentanti
– individuazione del soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa
– apertura della Partita IVA

6. realizzazione dell’impianto
– identificazione della procedura autorizzativa degli impianti
– individuazione dell’operatore economico che realizzerà l’impianto
– finalizzazione della richiesta di connessione al gestore di rete (Distributor system operator – DSO)

7. richiesta al GSE
– avvio della procedura di accesso all’incentivo del GSE per l’energia condivisa

Come redigere lo Statuto per una CER

La creazione di un modello organizzativo per una (CER) Comunità Energetica Rinnovabile richiede l’elaborazione obbligatoria di uno statuto.

Una CER deve includere almeno 2 membri o soci, facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali o produttori, e deve prevedere almeno due punti di connessione distinti: uno per un’utenza di consumo e uno per un impianto di produzione.
Lo statuto o l’atto costitutivo di una CER formalmente istituita deve rispettare alcune caratteristiche fondamentali:

finalità sociale prevalente: l’obiettivo primario della comunità è generare benefici ambientali, economici o sociali per i propri membri e per le aree locali di riferimento, evitando di perseguire fini esclusivamente finanziari;
composizione dei membri: i soggetti con poteri di controllo devono essere persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti locali o territoriali, nonché altre realtà specificate dal D.Lgs. 199/21, come amministrazioni comunali, enti religiosi, enti del terzo settore o di protezione ambientale. Tali membri devono operare nel territorio in cui sono situati gli impianti della CER;
partecipazione aperta e volontaria: la comunità deve garantire un accesso libero e volontario ai membri, mantenendo per ciascuno il diritto di essere considerato cliente finale. Questo include la libertà di scegliere il proprio fornitore di energia e la possibilità di uscire dalla comunità in qualsiasi momento, fatta eccezione per eventuali corrispettivi proporzionati legati agli investimenti effettuati;
autonomia gestionale: la comunità deve operare in modo indipendente, identificando un soggetto responsabile della gestione e del riparto dell’energia condivisa;
utilizzo degli incentivi: qualora il valore della tariffa premio superi la soglia determinata dall’Allegato 1 del D.M. CACER, l’importo eccedentario deve essere destinato esclusivamente a utenti non imprenditoriali o utilizzato per finalità sociali con ricadute dirette sui territori coinvolti.

Questi requisiti garantiscono che le CER operino nel rispetto dei principi di sostenibilità e inclusività, favorendo una transizione energetica che sia vantaggiosa per l’ambiente e per le comunità locali.

Inoltre, lo schema di statuto per una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) deve rappresentare una guida completa e strutturata, con sezioni articolate per chiarire gli aspetti legali, organizzativi, e gestionali.

Ecco una sintesi dei principali contenuti, evidenziandone le finalità e gli elementi distintivi:

struttura giuridica e amministrativa:

denominazione e sede: Dettagli sulla ragione sociale e sull’ubicazione;
durata: Possibilità di operare a tempo indeterminato o con una scadenza prefissata;
organi sociali: Include ruoli chiave come Presidente, Assemblea, Consiglio di Indirizzo e Organo di controllo, con competenze specifiche;

soci e ammissione:

tipologie di Soci: Possono essere persone fisiche, PMI, enti pubblici, associazioni, enti religiosi o di ricerca situati nei territori della CER;
ammissione e Recesso: Definizione delle modalità per diventare soci e per recedere, con particolare attenzione alla gestione degli investimenti condivisi;

attività e gestione energetica

la CER può:

installare e gestire impianti rinnovabili;
promuovere l’efficienza energetica;
fornire energia condivisa ai membri;
accedere a incentivi e contributi per l’autoconsumo diffuso;
realizzare iniziative sociali e ambientali a beneficio della comunità;

patrimonio e finanziamenti

il patrimonio è costituito da beni, quote associative, contributi e altre entrate derivanti dall’attività;
gli eventuali surplus sono destinati esclusivamente a fini sociali o a copertura di costi energetici per i consumatori non commerciali;

controversie e scioglimento

le controversie sono risolte dal tribunale competente;
in caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà destinato ad attività coerenti con gli scopi della CER;

normative di riferimento

per gli aspetti non trattati dallo statuto, si fa riferimento al Codice Civile e alla normativa vigente.

Ecco il modello Fac-simile di possibili contenuti dello statuto CER pubblicato sul sito del GSE.

Come scegliere il gestore di rete (DSO) per la CER

Come abbiamo visto, due passaggi fondamentali nella costituzione della CER sono:

l’individuazione del Distributor system operator (DSO) ovvero il gestore della rete di distribuzione che varia a seconda della zona e dell’area interessata;
l’invio dell’istanza che al GSE, ovvero la società che gestisce i servizi energetici.

Compito dei DSO è fornire strumenti di verifica sull’ubicazione dei clienti rispetto alle cabine di media e bassa tensione.

Più nel dettaglio, le DSO:

definiscono le aree convenzionali sottese alle cabine primarie, tracciate secondo i criteri stabiliti dall’articolo 10 del TIAD. Tali aree sono liberamente consultabili sul sito internet del GSE;
forniscono al GSE le misure dell’energia elettrica immessa e prelevata relativa ai punti di connessione ricompresi nelle configurazioni e la matrice di correlazione tra POD e relativa area convenzionale di ubicazione.

In Europa si contano più di 2500 operatori della distribuzione; sono oltre 120 i distributori elettrici attivi in Italia, secondo quanto riporta l’Anagrafica dell’ARERA relativamente al numero degli iscritti al 2024.

La loro presenza varia di regione in regione, spaziando dalle 60 imprese in Trentino-Alto Adige, che gestiscono il 2,2% della rete di distribuzione nazionale, alle 11 in Lombardia e Sicilia, passando via via al Piemonte (9 soggetti), a Marche e Abruzzo (7 imprese) e alle altre.

Circa il 98% del totale dei clienti è servito dai primi 10 distributori (quelli con più di 100.000 utenti).

I documenti da presentare come comunità energetica al GSE

I documenti da presentare al GSE sono definiti dalla delibera Arera 318/2020 e differiscono leggermente a seconda dello schema definito per la comunità energetica.

Documento per richiedere al GSE la valorizzazione economica e incentivazione dell’energia condivisa.
Statuto della comunità.
Elenco clienti finali membri della Comunità.
Dichiarazione di conformità che tutti i membri della comunità posseggono le caratteristiche per essere membri di una comunità energetica rinnovabile.
Dichiarazione di conformità impianti di produzione.
Dichiarazione sulla compatibilità della comunità agli incentivi per l’autoconsumo collettivo.

Comunità energetiche, le istruzioni GSE per i Comuni

Il GSE propone un percorso a supporto dei Comuni suddiviso in otto passaggi chiave:

Stabilisci obiettivi e finalità della CER
Alcuni esempi di Delibera di Giunta o di Consiglio.
Individua le risorse economiche
Disponibile una tabella dei fondi cumulabili.
Informa il territorio
Esempio di Avviso di manifestazione di interesse con il modello di adesione.
Costituisci una CER
Esempi di Statuti e i possibili contenuti di uno Statuto tipo del GSE.
Avvia le attività preliminari per la realizzazione dell’impianto
Modello Unico per ottenere il preventivo di connessione e le autorizzazioni degli impianti fotovoltaici.
Prenota il contributo del PNRR
Guida semplificata alla presentazione delle richieste.

Realizza gli impianti
Portale Acquisti in rete di CONSIP

Ottieni gli incentivi
Guide per all’utilizzo dei portale per la la richiesta di incentivi.

Abbiamo raccolto la documentazione fornita dal GSE in un unico file .zip qui disponibile per il download gratuito.

CER a iniziativa pubblica: come costituire una Comunità energetica in partenariato pubblico-privato

La Ragioneria Generale dello Stato propone un modello operativo per supportare le Pubbliche Amministrazioni nella realizzazione di progetti di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).

Oltre all’inquadramento giuridico delle CER e alla rassegna delle molteplici forme di incentivo e contributo pubblico cui la CER o i suoi membri possono accedere, la guida si concentra sui casi in cui esso vengono realizzate attraverso modelli di partenariato pubblico-privato (PPP) o concessione.

L’obiettivo è fornire un modello organizzativo per la costituzione e la gestione delle CER in PPP a partire dall’analisi dei rischi operativi e dell’analisi dei profili di contabilizzazione on-off balance.

Si esaminano, pertanto, le implicazioni normative, economiche e contabili dell’utilizzo del PPP e l’importanza di un’adeguata allocazione dei rischi e di una motivazione analitica delle scelte della PA per garantire la sostenibilità finanziaria dell’iniziativa.

Ampio spazio è dedicato anche alla costituzione e alle modalità di funzionamento delle CER a partecipazione pubblica, all’autonomia giuridica che le caratterizza e ai ruoli interni alle CER – dai consumer ai prosumer – e alle attività integrative che le comunità possono svolgere, come interventi di efficientamento energetico, installazione di colonnine di ricarica elettrica o altri servizi a valore aggiunto, purché in coerenza con le finalità mutualistiche.

Quali forme giuridiche per un CER

Il GSE offre alcuni suggerimenti sulle forme giuridiche che potranno essere adottate per la realizzazione di una Comunità Energetica Rinnovabile.

LE COOPERATIVE SOCIALI (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117)

esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
tra le attività di interesse generale possono ora rientrare espressamente la produzione, all’accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199
Sono a tutti gli effetti enti del Terzo settore e pertanto beneficiano di numerose agevolazioni, anche a livello fiscale

FONDAZIONI del Terzo settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117)

l’atto costitutivo di una fondazione è classificabile come un contratto a struttura aperta
non sono istituite da un unico soggetto, il fondatore, ma da una collaborazione di più enti che condividono gli stessi obiettivi
successivamente alla costituzione, possono aderire altri soggetti, permettendo la compresenza di enti pubblici territoriali o privati, anche in momenti diversi
sempre più spesso partecipano aziende, enti pubblici ed organizzazioni senza scopo di lucro
i fondatori partecipano attivamente alle decisioni e alla gestione della fondazione stessa
realizzano una forma di cooperazione senza fini speculativi
hanno un patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica che non è inferiore a € 30.000

ASSOCIAZIONI riconosciute e non riconosciute del Terzo settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117)

è possibile conciliare lo scopo non profit con lo svolgimento di un’attività economica
hanno una struttura organizzativa più flessibile e informale, in quanto il l’Organo di controllo organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione
le associazioni non riconosciute possono essere costituite senza vincoli di forma e senza la necessità di un atto pubblico
le associazioni riconosciute godono di autonomia patrimoniale perfetta, ovvero il patrimonio degli associati resta separato da quello dell’ente
offrono un meccanismo flessibile per coinvolgere i membri nella gestione e nelle decisioni

IMPRESE SOCIALI (D.lgs. 112/2017)

la qualifica di Impresa Sociale può essere acquisita da enti privati e società che esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
tra le attività di interesse generale delle imprese sociali sono ora espressamente previste quelle finalizzate «alla produzione, all’accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199
l’impresa sociale è qualificabile di diritto come Ente del Terzo settore
l’Impresa Sociale è costituita con atto pubblico
gli atti costitutivi devono esplicitare il carattere sociale dell’impresa definendo l’oggetto sociale e l’assenza di finalità di lucro, nel rispetto del decreto legislativo 112/2017
sono oggetto di monitoraggio da parte del Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali

​SOCIETA’ COOPERATIVE del Codice civile (Articolo 2511 e ss.)

sussiste una conciliabilità dello scopo non profit con lo svolgimento di un’attività economica, il che le rende coerenti con l’obiettivo delle CER di fornire benefici ambientali, economici e sociali alla comunità e ai propri membri
hanno una struttura organizzativa più flessibile e informale
possono coinvolgere sia persone fisiche che persone giuridiche come membri, offrendo flessibilità nell’adesione
anche se le cooperative possono generare profitti, la distribuzione degli utili può essere limitata e secondaria, garantendo che gli interessi finanziari siano subordinati all’obiettivo mutualistico (come le cooperative a mutualità prevalente o cooperative sociali)
possono essere apposte condizioni in caso di partecipazione di pubbliche amministrazioni
le associazioni di categoria si stanno già organizzando per adattare i propri statuti tipo alle indicazioni che, sul punto, sta fornendo il GSE.

CER in forma di cooperativa a responsabilità limitata

La Corte die Conti (Sezione di controllo per la Regione Siciliana, Deliberazione n. 10/2025) ha espresso parere favorevole sulla deliberazione di un Comune per la promozione della costituzione di una comunità energetica rinnovabile in forma di società cooperativa a responsabilità limitata.

Nel caso di specie, la Corte ha valutato positivamente l’articolato ed esaustivo studio di fattibilità tecnico-giuridica elaborato nell’ambito della convenzione stipulata tra il Comune di Troina e l’Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Giurisprudenza e Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica (DIEEI), che oltre al business plan contiene un completo approfondimento del quadro giuridico di riferimento vigente in materia

Il parere favorevole alla costituzione/partecipazione alla società “Comunità Energetica Rinnovabile sotto forma di Società Cooperativa – Impresa sociale ETS a partecipazione pubblica consortile” è motivato dalla convergenza positiva delle ragioni fattuali e giuridiche.

Nella specie in esame, che la costituenda CER:

risulta conforme ai requisiti strutturali per la richiesta a GSE S.p.a. dell’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa, con la dotazione degli impianti aventi i requisiti stabiliti dalla legge (artt. 8 e 31 del d.lgs. 199/2021);
possiede i requisiti previsti dal vigente quadro normativo per l’identificazione della Comunità energetiche come un soggetto giuridico “autonomo” (ampia partecipazione di cittadini, imprese e PP.AA; struttura aperta, in entrata ed in uscita; governance democratica, con il controllo consentito solo ai soggetti che risiedono nel territorio in cui sono ubicati gli impianti; scopo principale nella resa di benefici ambientali, economici e sociali ai suoi componenti e/o alle aree locali in cui opera);
persegue uno scopo mutualistico in favore dei suoi partecipanti ed eventualmente, in aggiunta, uno scopo altruistico in favore della comunità e del territorio in cui opera;
non ha come scopo principale il perseguimento del lucro soggettivo (inteso come destinazione egoistica dei risultati positivi dell’attività di impresa), anche se può perseguire una limitata e accessoria finalità lucrativa.

L’iniziativa del Comune di Troina, inoltre, si colloca nell’ambito del modello, pienamente conforme e supportato dal diritto comunitario, secondo il quale la pubblica amministrazione assume il ruolo di guida e sostegno durante tutto l’iter di avvio della CER (modello “public lead”).

Dagli atti pervenuti ed in particolare dallo studio di fattibilità emergono i dati economici ed informativi idonei a dimostrare:

la sussistenza dei presupposti fondamentali per valutare in senso positivo la congruenza e l’adeguatezza tra mezzi e scopi, insiti nella scelta della costituzione della CER in forma di società cooperativa-ETS.
la conformità al quadro legislativo di matrice comunitaria tutti i profili inerenti al controllo e alla governance della CER e l’incidenza della partecipazione pubblica nella qualifica imprenditoriale della società cooperativa, che assume -nella specie- la struttura di soggetto societario operativo tra gli enti del terzo settore (ETS).
ai fini dell’accesso alla categoria giuridica dell’impresa sociale operativa tra gli ETS (D.lgs. 112/2017 e 117/2017), il possesso delle caratteristiche potenziali minime, che consistono: 1. nello svolgimento, in via principale, di un’attività di interesse generale; 2. nell’assenza dello scopo di lucro (totale, in caso in associazione o fondazione, mitigata, in caso di impresa sociale in forma societaria); 3. nell’adozione di alcuni specifici requisiti organizzativi; 4. nell’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

Come gestire una CER

La CER richiede una gestione di tipo:

amministrativo, per la gestione dei soci ed eventuali adesioni/recessi dei medesimi;
finanziario, sulla base delle regole interne di riparto dei proventi;
tecnico per la conduzione/manutenzione degli impianti e una gestione energetica.

La gestione di tipo tecnico prevede

il monitoraggio su base oraria dei flussi energetici e dei prelievi degli utenti membri e produzione degli impianti;
l’eventuale ottimizzazione dei flussi energetici attraverso l’adeguamento della domanda/offerta di energia;
l’installazione di sistemi di accumulo;
l’incentivazione (interna) di sistemi di demand side management.

Comunità energetiche: la normativa di riferimento

La legislazione italiana adotta le raccomandazioni sulle comunità energetiche rinnovabili presenti nella Direttiva Europea n. 2001 datata 11 dicembre 2018, conosciuta come RED II (Rinnovabile Energy Directive Recast):

art. 42-bis del Decreto Milleproroghe 162/2019
D.m. 16 settembre 2020 (tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili)
D.lgs. 199/2021 (che dà attuazione alla Direttiva Europea RED II sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili)
Testo Integrato Autoconsumo Diffuso – TIAD
D.m. 414/2023, il Decreto CER o CACER recente criteri e le modalità per la concessione di incentivi per sostenere l’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo
D.d. 23/02/2024, le Regole attuative GSE per CER e autoconsumo
Raccomandazione (UE) 2026/1007 del 30 aprile 2026 (sostegno allo sviluppo delle comunità dell’energia e sulla massimizzazione del potenziale dell’autoconsumo)

FAQ sulle CER

Una CER funziona anche se alcuni membri non hanno pannelli fotovoltaici?

Sì. Un membro può partecipare come semplice consumatore: i suoi prelievi contribuiscono al calcolo dell’energia condivisa con gli impianti rinnovabili della configurazione.

Devo cambiare fornitore per entrare in una comunità energetica?

No. La partecipazione alla CER non modifica il diritto del cliente a scegliere liberamente il proprio fornitore di energia elettrica.

È possibile inserire in una CER un sistema di accumulo?

Sì, è possibile. L’energia accumulata viene considerata, tramite appositi algoritmi, come energia condivisa all’interno della CER e quindi incentivata.

Una colonnina per la ricarica di veicoli elettrici può appartenere a una CER?

Sì, in una CER possono essere presenti anche infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e l’energia assorbita per la ricarica di autoveicolo, tramite appositi algoritmi, viene considerata dal GSE ai fini del calcolo dell’energia condivisa all’interno della CER.

Un soggetto può appartenere a due diverse CER?

No, gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e le singole utenze di consumo di clienti finali possono appartenere ad una sola CER.  È possibile, tuttavia che uno stesso soggetto possa appartenere a due diverse CER con distinte utenze di consumo o impianti di produzione nella propria titolarità.

Serve essere sotto la stessa cabina primaria?

Per la configurazione che accede agli incentivi e alla valorizzazione dell’autoconsumo, sì: POD e impianti devono rispettare il perimetro della medesima cabina primaria previsto dalle regole GSE.

Un impianto esistente può entrare in una CER?

Sì, ma gli impianti esistenti anteriori alla disciplina a regime sono soggetti al limite del 30% della potenza complessiva della CER e non accedono alla tariffa premio; possono concorrere alla valorizzazione dell’energia autoconsumata.

Cosa è un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile?

Un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile è un insieme di almeno due autoconsumatori che si associano per condividere l’energia elettrica prodotta dall’impianto di produzione da fonte rinnovabile e che si trovano nello stesso edificio (ad esempio i condòmini facenti parte di un condominio in cui è installato un impianto fotovoltaico).

I centri commerciali possono associarsi come gruppo di autoconsumatori?

Sì. I produttori e i clienti finali del centro commerciale possono associarsi come gruppo di autoconsumatori. La richiesta di accesso agli incentivi potrà essere presentata da uno dei soggetti facenti parte della configurazione oppure da soggetti costituiti per la gestione degli spazi e servizi comuni (quale ad esempio consorzi).

Cosa è un autoconsumatore individuale a distanza?

Un autoconsumatore individuale “a distanza” è un cliente finale che produce e consuma energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo utilizzando la rete di distribuzione. È costituito da almeno due punti di connessione di cui uno che alimenti l’utenza di consumo intestata al cliente finale e un altro a cui è collegato un impianto di produzione.

Approfondimenti sulle CER e le altre configurazioni di autoconsumo

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