Compenso professionale: come si calcola con il D.M. 140/2012

Compenso professionale: come si calcola con il D.M. 140/2012

Compenso professionale: calcolo con D.M. 140/2012, parametri V, G, Q e P, preventivo obbligatorio, liquidazione giudiziale ed equo compenso per tecnici

Il compenso professionale viene pattuito al momento del conferimento dell’incarico e deve essere comunicato al cliente, in forma scritta o digitale, attraverso un preventivo di massima.

Il compenso professionale viene pattuito al momento del conferimento dell’incarico e deve essere comunicato al cliente, in forma scritta o digitale, attraverso un preventivo di massima. Se manca un accordo e il compenso deve essere liquidato da un giudice, il D.M. 140/2012 fornisce i parametri di riferimento; per le professioni tecniche il calcolo si basa su V, G, Q e P.

Equo compenso e contratti pubblici richiedono invece ulteriori regole specifiche.

Situazione
Riferimento principale

Incarico professionale ordinario
compenso pattuito + preventivo scritto/digitale

Liquidazione giudiziale in assenza di accordo
D.M. 140/2012

Rapporti soggetti all’equo compenso
legge 49/2023 + parametri richiamati dalla legge

Servizi pubblici di ingegneria e architettura
D.Lgs. 36/2023, art. 41 e Allegato I.13

Prima di addentrarci nella questione, è bene ricordare che l’articolo art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha espressamente abrogato le tariffe professionali.

Il professionista deve dare alcune informazioni al cliente:

il grado di complessità dell’incarico;
il preventivo (gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico);
i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.

È quindi necessario quantificare la prestazione professionale prima di procedere con l’espletamento della stessa; il preventivo di fatto è obbligatorio anche per i lavori privati.

Per redigere un preventivo, seppure le tariffe (minimi tariffari) siano abrogate, può tornare utile un criterio di riferimento, come appunto lo è il D.M. 140/2012, che stabilisce in buona sostanza quanto un giudice liquiderebbe in caso di contenzioso. Al riguardo ti consiglio un software per il calcolo delle parcelle che implementa come criteri il D.M. 140/2012 (per lavori privati) e il D.M. giugno 2016 (per lavori pubblici).

La misura del compenso è resa nota al cliente con un preventivo di massima, tenendo conto dell’importanza dell’opera e specificando le voci di costo per ogni singola prestazione offerta.

Che cos’è il compenso professionale e come viene determinato?

Il compenso professionale è il corrispettivo dovuto per l’attività svolta dal professionista. La regola generale è la pattuizione tra professionista e cliente al momento dell’incarico; i parametri ministeriali previsti dal D.M. 140/2012 entrano in gioco in specifiche fattispecie e non costituiscono il ritorno alle vecchie tariffe obbligatorie.

Quali sono le differenze con la precedente abrogata tariffa professionale? La sostanziale differenza sta già nel fatto che si parla di “parametri” e non più di “tariffe”. Vengono abbandonate, quindi,  le predeterminate griglie liquidatorie per fare spazio a parametri numerici.

Quando si applica il D.M. 140/2012 al compenso professionale?

Il D.M. 140/2012 si applica direttamente quando un organo giurisdizionale deve liquidare il compenso e manca un accordo tra le parti. Il decreto costituisce quindi un parametro di liquidazione giudiziale, non una tariffa minima obbligatoria da applicare automaticamente a ogni incarico professionale.

Le professioni prese in esame sono state suddivise nelle seguenti categorie: avvocati, commercialisti ed esperti contabili, notai, professioni dell’area tecnica, altre professioni vigilate.

Le tipologie di attività per le quali sono previsti i parametri sono 11, contro le 29 previste nella tariffa professionale abrogata. I criteri per la determinazione del valore della pratica vengono ridotti, lasciando ampio margine di valutazione e discrezionalità nell’applicazione di una forbice percentuale (da un minimo a un massimo).

L’organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti applica le disposizioni del D.M. 140/2012:

nei compensi non sono comprese le spese, gli oneri e i contributi dovuti a qualsiasi titolo;
nel caso di incarico collegiale il compenso è unico, ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio;
nel caso di incarichi inconclusi o prosecuzioni di precedenti si tiene conto dell’opera effettivamente svolta;
le soglie numeriche contenute nelle tabelle allegate al D.M. 140/2012 non sono vincolanti per la liquidazione del compenso.

In altri termini, il D.M. 140/2012 può essere un utile riferimento tecnico nella costruzione di una stima, ma il compenso del rapporto privato nasce dalla pattuizione tra le parti. È opportuno evitare formulazioni che facciano pensare alla reintroduzione di una tariffa professionale obbligatoria.

Il preventivo del professionista è obbligatorio?

Sì. Il professionista deve rendere noto al cliente il compenso obbligatoriamente in forma scritta o digitale, attraverso un preventivo di massima, specificando le singole prestazioni, i costi, le spese, gli oneri e i contributi. Deve inoltre comunicare la complessità dell’incarico e i dati della polizza professionale.

Il preventivo assume rilievo anche in caso di controversia. L’art. 1, comma 6, del D.M. 140/2012 stabilisce che l’assenza di prova del preventivo di massima previsto dall’art. 9, comma 4, del D.L. 1/2012 rappresenta un elemento di valutazione negativa per l’organo giurisdizionale chiamato a liquidare il compenso.

Quali professioni tecniche rientrano nel D.M. 140/2012?

Il Capo V del D.M. 140/2012 disciplina il compenso delle principali professioni dell’area tecnica, tra cui architetti, ingegneri, geometri, geologi, periti industriali e agrari, oltre ad altre figure indicate dall’art. 33.

L’ambito comprende agrotecnici e agrotecnici laureati, architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, biologi, chimici, dottori agronomi e forestali, geometri e geometri laureati, geologi, ingegneri, periti agrari, periti industriali e tecnologi alimentari.

Per architetti, ingegneri, geometri e altri tecnici, il meccanismo di calcolo ruota intorno ai parametri definiti dagli artt. 34-39 e dalle Tavole Z-1 e Z-2.

Parametri per la liquidazione del compenso area tecnica

Il compenso per la prestazione dei professionisti relativi all’area tecnica si stabilisce tenendo conto di una serie di parametri, quali:

il costo economico delle singole categorie componenti l’opera, parametro «V»;
il parametro base che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l’opera, parametro «P»;
la complessità della prestazione, parametro «G»;
la specificità della prestazione, parametro «Q».

Come si determina il parametro V?

Il parametro V rappresenta il valore economico della categoria d’opera interessata dalla prestazione. La determinazione considera il preventivo di progetto o, nelle fasi esecutive e di collaudo, il consuntivo lordo; per le opere esistenti il riferimento comprende le parti esistenti e nuove oggetto della prestazione.

La corretta individuazione di V è essenziale perché costituisce la base economica su cui viene applicato anche il parametro P.

Come si calcola il parametro P?

Il parametro base «P» è determinato mediante l’espressione:

P=0,03+10/V 0,4

applicato al costo economico delle singole categorie componenti l’opera come individuato in base alla tavola Z-1 allegata.

La formula è stabilita dall’art. 35 del D.M. 140/2012 e viene applicata al costo economico delle singole categorie componenti l’opera.

Come si determina il parametro G?

La complessità della prestazione (parametro «G») è compresa tra un livello minimo e un livello massimo secondo quanto indicato nella tavola Z-1.

L’organo giurisdizionale ha comunque la facoltà di aumentare o diminuire il compenso considerando vari aspetti:

natura dell’opera;
pregio della prestazione;
risultati e vantaggi (anche non economici conseguiti dal cliente);
eventuale urgenza della prestazione.

Come si determina il parametro Q?

Le prestazioni si articolano in 4 fasi, quali:

definizione delle premesse, consulenza e studio di fattibilità;
progettazione;
direzione esecutiva;
verifiche e collaudi.

Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, specificate nella tavola Z-1:

edilizia;
strutture;
impianti;
viabilità;
idraulica;
tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT);
paesaggio, ambiente, naturalizzazione;
agricoltura e foreste, sicurezza alimentare;
territorio e urbanistica.

Ad ogni singola prestazione effettuata corrisponde un valore specifico del parametro «Q», distinto in base alle singole categorie componenti l’opera come indicato nella tavola Z-2.

Consulenze, analisi ed accertamento

Il compenso per le prestazioni di consulenza, analisi ed accertamento, se non determinabile analogicamente, è liquidato tenendo particolare conto dell’impegno del professionista e dell’importanza della prestazione.

Come si calcola il compenso professionale con il D.M. 140/2012?

Come si calcola il compenso professionale con il D.M. 140/2012?

Il compenso si ottiene combinando valore dell’opera V, complessità G, specificità Q e parametro P. Per la singola componente il D.M. 140/2012 utilizza la relazione CP = V × G × Q × P; quando l’incarico comprende più categorie o prestazioni, vengono considerate le rispettive componenti del calcolo.

Il parametro «P» si calcola mediante la seguente espressione:

P = 0,03 + 10/V0,4

 

D.M. 140/2012: calcolo del compenso, parametri V,G,Q,P

Determinare il compenso è un’operazione delicata. Per questo ti consiglio di utilizzare un software per il calcolo delle parcelle che calcola le parcelle e i corrispettivi per prestazioni professionali secondo il D.M. 140/2012. In questo modo sei certo di rispondere correttamente all’obbligo di pattuire il compenso al momento del conferimento dell’incarico e comunicare al cliente il preventivo di spesa e la complessità della prestazione.

Come si calcola il compenso per consulenze, analisi e accertamenti?

Quando una prestazione di consulenza, analisi o accertamento non può essere determinata applicando per analogia le attività tabellate, il compenso viene valutato tenendo conto soprattutto dell’impegno richiesto al professionista e dell’importanza della prestazione.

La regola evita di lasciare prive di riferimento attività tecniche non perfettamente riconducibili alle voci delle tabelle, pur senza trasformare il sistema in un tariffario rigido.

D.M. 140/2012 e D.M. 17/06/2016: quale si usa?

Il D.M. 140/2012 riguarda principalmente la liquidazione giudiziale in mancanza di accordo; per i servizi pubblici di ingegneria e architettura il quadro attuale è invece quello del D.Lgs. 36/2023, art. 41 e Allegato I.13, che richiama e attualizza il sistema dei corrispettivi collegato al D.M. 17 giugno 2016.

La scelta tra il D.M. 140/2012 e il D.M. 17/06/2016 dipende principalmente dal tipo di opera (pubblica o privata) e dal contesto di applicazione (negoziale o giudiziale).

Quando si usa il D.M. 17/06/2016

Opere pubbliche: è il decreto di riferimento specifico (previsto dal Codice dei Contratti) per la determinazione dei corrispettivi da porre a base d’asta negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria.

Lavori privati (per analogia/assimilazione): viene spesso utilizzato dai tecnici come criterio oggettivo di riscontro e calcolo per dimostrare la congruità del compenso nei rapporti privati o per l’accesso a bonus edilizi.

Quando si usa il D.M. 140/2012

Liquidazione giudiziale: si applica in via primaria da parte del giudice (o di un organo giurisdizionale) per la liquidazione dei compensi professionali in caso di mancato accordo tra le parti.

Professioni diverse dall’ingegneria/architettura: è il riferimento generale per tutte le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della Giustizia qualora non esistano tabelle specifiche più recenti.

Per approfondire leggi:

Decreto parametri-bis: come calcolare i corrispettivi secondo il D.M. 17/06/2016

Equo compenso nei servizi di progettazione: le regole del Codice Appalti

Che rapporto c’è tra compenso professionale ed equo compenso?

L’equo compenso è oggi disciplinato dalla legge 49/2023 nei rapporti che rientrano nel suo ambito applicativo. La legge definisce equo il compenso, tra l’altro, come quello «proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto» e, per i professionisti iscritti a ordini e collegi, richiama i decreti ministeriali adottati ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/2012.

Equo compenso e D.M. 140/2012 non devono quindi essere presentati come sinonimi. Il D.M. 140 disciplina uno specifico sistema parametrico; la legge 49/2023 disciplina invece la congruità del compenso in determinati rapporti professionali e rinvia ai parametri ministeriali pertinenti.

Per approfondire leggi:

Equo compenso: cosa prevede la legge 49/2023

FAQ sui compensi professionali

Il D.M. 140/2012 è ancora in vigore?

Sì. Il D.M. 140/2012 risulta vigente e continua a disciplinare i parametri utilizzati dall’organo giurisdizionale per la liquidazione dei compensi nei casi previsti dal decreto.

Il D.M. 140/2012 si applica automaticamente ai lavori privati?

No. Nei rapporti ordinari il compenso viene pattuito tra professionista e cliente. Il D.M. 140/2012 disciplina direttamente la liquidazione giudiziale in assenza di accordo e può offrire un riferimento tecnico, ma non reintroduce una tariffa professionale obbligatoria.

Il preventivo professionale deve essere scritto?

Sì. La normativa prevede che la misura del compenso sia comunicata obbligatoriamente al cliente in forma scritta o digitale mediante un preventivo di massima.

Quali sono i quattro parametri del D.M. 140/2012?

Sono V, valore economico dell’opera; G, grado di complessità; Q, specificità della prestazione; P, parametro base collegato al valore dell’opera.

Qual è la formula del compenso professionale?

Per le professioni tecniche il D.M. 140/2012 utilizza la relazione CP = V × G × Q × P, applicata alle categorie e alle prestazioni interessate.

D.M. 140/2012 e D.M. 17/06/2016 sono la stessa cosa?

No. Il primo riguarda la liquidazione giudiziale dei compensi; il secondo appartiene al sistema parametrico dei servizi di ingegneria e architettura oggi integrato nel quadro del D.Lgs. 36/2023 e dell’Allegato I.13.

Equo compenso significa applicare sempre il D.M. 140/2012?

No. La legge 49/2023 disciplina l’equo compenso nei rapporti che ricadono nel suo ambito e richiama, per i professionisti ordinistici, i pertinenti decreti ministeriali adottati ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/2012.

Fonte: Read More