Intelligenza artificiale negli appalti pubblici: regole 2026, Bando ANAC e AI Act

Intelligenza artificiale negli appalti pubblici: regole 2026, Bando ANAC e AI Act

Intelligenza artificiale negli appalti: art. 30 del Codice, Bando Tipo ANAC 1/2026, offerta tecnica, esecuzione, AI Act e controlli da rispettare

L’intelligenza artificiale può entrare in una gara pubblica in due modi: può essere utilizzata dalla stazione appaltante per automatizzare o supportare le proprie attività oppure dall’operatore economico per predisporre l’offerta e, in caso di aggiudicazione, eseguire la prestazione.

I due piani non devono essere confusi. Sul versante della pubblica amministrazione il riferimento specifico, nell’ambito dei contratti pubblici, è l’articolo 30 del D.Lgs. 36/2023, che impone, tra gli altri, il principio di non esclusività della decisione algoritmica: deve essere garantito un contributo umano capace di controllare, validare o smentire il risultato prodotto dal sistema.

Il piano del Codice dei contratti e quello dell’AI Act devono rimanere distinti. L’articolo 30 del D.Lgs. 36/2023 disciplina l’uso di procedure automatizzate da parte della stazione appaltante; l’AI Act, invece, determina se il sistema concretamente utilizzato rientra in una delle categorie disciplinate dal regolamento. Di conseguenza, un sistema utilizzato per supportare l’analisi delle offerte non diventa automaticamente “ad alto rischio” per il solo fatto di incidere su una procedura di gara: occorre verificare separatamente la classificazione ai sensi dell’articolo 6 dell’AI Act.

Sul versante dell’operatore economico assume invece particolare rilievo l’aggiornamento 2026 del Bando Tipo ANAC n. 1/2023.

Con la Delibera n. 148 del 1° aprile 2026, ANAC ha infatti introdotto specifiche dichiarazioni sull’impiego dei sistemi di IA nell’elaborazione dell’offerta tecnica e nell’eventuale esecuzione della prestazione.

Questa distinzione è essenziale perché obblighi, responsabilità e controlli non sono gli stessi.

L’IA può aiutare a leggere, confrontare e organizzare le informazioni, ma il processo di gara ha comunque bisogno di una base documentale governata. Con la piattaforma per la gestione informativa digitale degli appalti pubblici la stazione appaltante dispone di un ambiente di condivisione dati nel quale organizzare documenti, ruoli, revisioni e flussi informativi dell’appalto. Una gestione strutturata delle informazioni rappresenta anche una condizione importante per utilizzare eventuali strumenti di automazione e IA senza perdere il controllo sulle fonti e sul processo.

Due modi diversi di usare l’IA negli appalti pubblici

Chi utilizza l’IA
Dove entra l’IA
Riferimenti principali

PA / stazione appaltante
Attività della procedura, analisi documentale, supporto a processi e decisioni
Art. 30 D.Lgs. 36/2023 + AI Act + norme applicabili

Operatore economico
Elaborazione dell’offerta e, se aggiudicatario, esecuzione della prestazione
Bando Tipo ANAC n. 1/2023 aggiornato nel 2026, par. 15.1 + AI Act + norme applicabili

Intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione: cosa prevedono l’Ai Act e il Codice Appalti

L’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione può essere utilizzata anche per rendere più efficienti le procedure di affidamento e le attività connesse ai contratti pubblici, ma l’automazione non comporta il trasferimento della decisione alla macchina.

Nell’ambito degli appalti, il riferimento specifico è l’articolo 30 del D.Lgs. 36/2023, che consente alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di automatizzare, ove possibile, le proprie attività ricorrendo anche a soluzioni tecnologiche di intelligenza artificiale.

Come già accennato, negli appalti pubblici l’AI Act non sostituisce il Codice dei contratti pubblici, ma aggiunge un ulteriore livello di regole quando viene sviluppato, acquistato o utilizzato un sistema di intelligenza artificiale.

Il riferimento è il Regolamento (UE) 2024/1689, oggi da leggere nel testo modificato dal Regolamento (UE) 2026/1744.

Per individuare gli obblighi effettivamente applicabili non basta sapere che viene utilizzata l’IA: occorre verificare il ruolo assunto dal soggetto — ad esempio fornitore o deployer —, la funzione concreta del sistema, la sua classificazione e le disposizioni già applicabili secondo il calendario previsto dal regolamento.

Anche una pubblica amministrazione può assumere il ruolo di deployer quando utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità. Gli obblighi dell’AI Act, tuttavia, non sono identici per tutti i sistemi e per tutti gli operatori.

Appalti pubblici significa automaticamente AI ad alto rischio?

No. La qualificazione come sistema di IA “ad alto rischio” dipende dalle condizioni previste dall’articolo 6 del Regolamento (UE) 2024/1689.

L’AI Act non classifica come “ad alto rischio” settori, amministrazioni o procedure di gara in quanto tali: la classificazione riguarda il singolo sistema di IA e la funzione per la quale è destinato a essere utilizzato. Il fatto che il sistema sia acquistato tramite un appalto pubblico, utilizzato da una stazione appaltante o inserito in una procedura amministrativa non è quindi sufficiente.

L’articolo 6 del Regolamento (UE) 2024/1689 individua, in sintesi, due principali percorsi di classificazione. Il primo riguarda determinati sistemi di IA collegati a prodotti disciplinati dalla normativa europea richiamata nell’Allegato I, quando ricorrono le condizioni previste dall’articolo 6, paragrafo 1. Il secondo riguarda i casi d’uso specificamente individuati dall’Allegato III, richiamati dall’articolo 6, paragrafo 2.

Per gli appalti pubblici è soprattutto questo secondo passaggio a richiedere attenzione: una stazione appaltante può acquistare o utilizzare, ad esempio, un sistema destinato alla gestione di una funzione di sicurezza di un’infrastruttura critica, alla selezione o valutazione dei lavoratori oppure a determinate decisioni relative all’accesso a servizi essenziali. In questi casi il sistema può ricadere in una delle fattispecie dell’Allegato III. Non è però l’appalto a essere “ad alto rischio”: è il sistema di IA, per la specifica finalità prevista, a poter essere classificato come tale.

Un esempio: una PA indice una gara per acquistare un assistente che ricerca informazioni nei documenti amministrativi. Il fatto che il committente sia pubblico non rende automaticamente il sistema ad alto rischio. Se invece la gara riguarda un sistema destinato a svolgere una funzione di sicurezza nella gestione di una rete idrica, elettrica o di un’altra infrastruttura ricompresa nell’Allegato III, deve essere effettuata la verifica prevista dall’articolo 6 dell’AI Act. Anche in questo caso non basta che l’appalto riguardi una “infrastruttura critica”: occorre verificare la finalità concreta del sistema e, quando richiesto, la sua funzione di sicurezza.

Va inoltre considerato l’articolo 6, paragrafo 3, dell’AI Act. Anche quando un sistema rientra formalmente in uno dei casi dell’Allegato III, può non essere considerato ad alto rischio se non presenta un rischio significativo di danno per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali e ricorrono le condizioni previste dal regolamento, ad esempio quando svolge un compito procedurale ristretto o migliora il risultato di un’attività umana già completata. L’eventuale esclusione deve essere valutata e documentata; inoltre, un sistema che effettua profilazione di persone fisiche resta considerato ad alto rischio nei casi previsti dall’articolo 6.

Situazione
È automaticamente alto rischio?

IA usata dalla PA per cercare informazioni nei documenti di gara
No

IA usata dalla commissione come supporto documentale
No, va verificata la funzione concreta

IA acquistata tramite una gara pubblica
No

IA destinata a una funzione prevista dall’Allegato III
Può esserlo, se ricorrono le condizioni dell’art. 6

IA come componente di sicurezza di determinati prodotti
Può esserlo ai sensi dell’art. 6, par. 1

Sistema dell’Allegato III che ricade nell’eccezione dell’art. 6, par. 3
Può non essere alto rischio, se ricorrono e sono documentate le condizioni previste

Dove può entrare l’AI nel ciclo di vita dell’appalto?

L’articolo 30 riguarda l’uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici e non soltanto la valutazione delle offerte. Le soluzioni tecnologiche possono quindi supportare attività collocate in fasi diverse, dalla programmazione e preparazione della procedura fino all’affidamento e all’esecuzione.

Automazione e intelligenza artificiale, tuttavia, non sono sinonimi: l’applicazione automatica di una formula o di una regola predeterminata non richiede necessariamente un sistema di IA.

Quando mediante tali soluzioni vengono assunte decisioni, l’articolo 30 del D.Lgs. 36/2023 richiede il rispetto dei principi di conoscibilità e comprensibilità, non esclusività della decisione algoritmica e non discriminazione algoritmica. Il procedimento deve quindi rimanere governabile da persone in grado di comprendere il funzionamento rilevante del sistema, controllarne gli esiti e intervenire quando necessario.

L’utilizzo dell’IA da parte di una pubblica amministrazione, inoltre, non rende automaticamente il sistema “ad alto rischio” ai sensi dell’AI Act: la classificazione deve essere effettuata sulla base della finalità concreta del sistema e delle fattispecie previste dal Regolamento (UE) 2024/1689, come modificato dal Regolamento (UE) 2026/1744.

Il controllo deve riguardare anche i dati utilizzati e il rischio di errore.

Quando la pubblica amministrazione acquista o sviluppa soluzioni destinate all’automazione delle attività di gara, deve inoltre prestare attenzione alla disponibilità della documentazione e degli elementi necessari a comprenderne le logiche di funzionamento, nonché alle prestazioni di assistenza e manutenzione necessarie per correggere errori ed effetti indesiderati. La tecnologia deve quindi restare uno strumento di supporto alla decisione amministrativa, non diventare una “scatola nera” alla quale affidare automaticamente valutazioni e responsabilità.

Nelle gare pubbliche uno degli impieghi più delicati riguarda l’analisi delle offerte tecniche con intelligenza artificiale: l’IA può assistere la stazione appaltante nella lettura e nell’organizzazione della documentazione, ma il suo impiego deve essere distinto dalla valutazione e dall’attribuzione dei punteggi che competono alla commissione giudicatrice.

Analisi delle offerte tecniche con intelligenza artificiale: quali limiti per la commissione?

L’analisi delle offerte tecniche con intelligenza artificiale può rappresentare uno strumento di supporto per la commissione e per le attività istruttorie della procedura, ad esempio per organizzare grandi quantità di documenti, individuare informazioni rilevanti, confrontare elementi delle offerte o verificare la presenza di determinati contenuti. Questo supporto, tuttavia, non deve essere confuso con la valutazione dell’offerta tecnica, che resta attribuita alla commissione giudicatrice secondo le regole della procedura.

Il Bando Tipo ANAC n. 1/2023 distingue infatti i criteri di valutazione dell’offerta tecnica in discrezionali, quantitativi e tabellari. Nei criteri discrezionali il coefficiente è attribuito proprio attraverso l’esercizio della discrezionalità della commissione giudicatrice; per quelli quantitativi si applicano formule matematiche, mentre per quelli tabellari il punteggio è predeterminato in base alla presenza o assenza dell’elemento richiesto.

Lo stesso Bando Tipo precisa inoltre che la commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche e che procede all’esame delle offerte tecniche, assegnando i relativi punteggi sulla base dei criteri e delle formule stabiliti nel bando e nel disciplinare. Gli esiti della valutazione vengono poi registrati attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

L’intelligenza artificiale può quindi essere impiegata, in linea di principio, come strumento istruttorio e di analisi, ma non dovrebbe trasformarsi in un meccanismo opaco che assegna autonomamente valutazioni discrezionali o determina il vincitore della gara.

In pratica, un sistema di IA potrebbe aiutare la commissione a estrarre e ordinare gli elementi rilevanti di ciascuna offerta, costruire tabelle comparative, individuare possibili incoerenze o richiamare i passaggi collegati a uno specifico criterio di valutazione. Diverso sarebbe affidargli autonomamente un giudizio come “ottimo”, “buono” o “insufficiente” rispetto a un criterio discrezionale, senza una valutazione effettiva dei commissari. In questo secondo caso il rischio sarebbe quello di trasformare uno strumento di supporto in un sostituto della funzione valutativa attribuita alla commissione.

Cosa può fare l’AI nell’analisi delle offerte tecniche?

Utilizzo
Ruolo dell’AI

Ricercare requisiti e contenuti nelle offerte
Supporto

Estrarre dati e creare una matrice comparativa
Supporto

Segnalare omissioni o incoerenze da verificare
Supporto

Collegare parti dell’offerta ai criteri di gara
Supporto

Calcolare punteggi derivanti da formule predeterminate
Automatizzabile secondo la lex specialis; non richiede necessariamente un sistema di IA

Attribuire autonomamente un giudizio discrezionale
No: la valutazione resta alla commissione

Determinare autonomamente l’aggiudicatario
No: non può sostituire la decisione umana

AI e verifica dell’anomalia dell’offerta

L’IA può aiutare ad organizzare dati e giustificazioni, confrontare informazioni, individuare scostamenti o segnalare apparenti incongruenze che meritano un esame più approfondito. L’output del sistema non coincide però con la valutazione di anomalia. Resta un elemento istruttorio da sottoporre ai soggetti competenti secondo il Codice e la lex specialis, ai quali spettano le valutazioni e le determinazioni conseguenti.

Tra gli strumenti utilizzabili per l’analisi documentale possono rientrare anche i Large Language Models (LLM), ossia modelli linguistici capaci di elaborare e generare contenuti testuali. Nelle gare possono supportare ricerca semantica, sintesi, estrazione di informazioni, classificazione dei contenuti e confronto tra documenti. Un modello linguistico può produrre contenuti plausibili ma inesatti, omettere informazioni o attribuire alla fonte elementi che non contiene. L’output non deve quindi essere considerato una fonte autonoma. Le informazioni rilevanti devono poter essere ricondotte al documento originario e verificate da una persona competente.

Non esiste inoltre una tipologia di intelligenza artificiale che la normativa individui come “più adatta” agli appalti pubblici. La scelta dello strumento deve dipendere dalla finalità concreta, dai dati utilizzati, dalle conseguenze dell’errore e dal livello di controllo necessario.

Quali opportunità e rischi offre l’AI negli appalti pubblici?

Tra i principali vantaggi vi sono la possibilità di analizzare più rapidamente grandi quantità di documenti, ricercare informazioni distribuite tra più fonti, organizzare dati non strutturati, costruire matrici comparative e segnalare elementi che richiedono approfondimento. Questi benefici possono ridurre il carico delle attività ripetitive e lasciare più spazio alla valutazione professionale e amministrativa.

I vantaggi, tuttavia, non sono automatici. Tra i rischi da considerare rientrano output inesatti o incompleti, bias e discriminazioni, opacità del processo, eccessivo affidamento sulla risposta automatica, utilizzo improprio di informazioni riservate e difficoltà nel ricostruire la fonte di una determinata affermazione. Il controllo umano deve quindi essere effettivo: la persona incaricata deve poter comprendere il contesto, verificare le evidenze e correggere o respingere l’output quando necessario.

PNRR e intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione

Il PNRR ha accelerato la trasformazione digitale della pubblica amministrazione, intervenendo su infrastrutture, migrazione al cloud, interoperabilità dei dati, servizi digitali e competenze. Questi investimenti non coincidono automaticamente con l’adozione dell’intelligenza artificiale, ma ne costituiscono una parte importante del contesto tecnologico e organizzativo: sistemi di IA affidabili richiedono infatti dati accessibili e governati, infrastrutture adeguate, interoperabilità e personale formato. La Missione 1, Componente 1 del PNRR comprende diversi interventi per la digitalizzazione della PA, tra cui infrastrutture digitali, cloud e Piattaforma Digitale Nazionale Dati.

Nel 2026 il collegamento tra PNRR, intelligenza artificiale e pubblica amministrazione è diventato ancora più esplicito sul versante delle competenze: nell’ambito del sub-investimento PNRR 2.3.1 è stata avviata da AgID un’iniziativa di supporto al rafforzamento delle competenze per la transizione digitale e l’intelligenza artificiale dei dipendenti pubblici. Parallelamente, l’aggiornamento 2026 del Piano Triennale per l’informatica nella PA ha rafforzato le indicazioni dedicate all’IA e alla governance dei relativi progetti.

Il passaggio dal PNRR all’intelligenza artificiale nella PA va quindi letto come un’evoluzione della trasformazione digitale: dalle infrastrutture e dall’interoperabilità alla capacità delle amministrazioni di utilizzare i dati e le nuove tecnologie per migliorare processi e servizi. L’impiego concreto dell’IA resta però soggetto alle norme applicabili, tra cui l’AI Act e, nel settore dei contratti pubblici, l’articolo 30 del D.Lgs. 36/2023.

Etica dell’intelligenza artificiale nel settore pubblico: trasparenza, controllo umano e non discriminazione

L’etica dell’intelligenza artificiale nel settore pubblico riguarda il modo in cui una pubblica amministrazione sceglie, utilizza e controlla sistemi capaci di incidere su procedimenti, servizi e decisioni che interessano cittadini e imprese. L’AI Act adotta un’impostazione dichiaratamente antropocentrica: l’intelligenza artificiale deve essere uno strumento al servizio delle persone e il suo sviluppo e utilizzo devono essere coerenti con i diritti fondamentali, la democrazia e lo Stato di diritto. Lo stesso regolamento richiama espressamente l’obiettivo di un’IA sicura, affidabile ed etica.

Nel settore pubblico questi principi possono tradursi, sul piano della governance, in presidi quali l’identificazione della responsabilità umana, la definizione della finalità del sistema, la comprensibilità dei criteri rilevanti, la prevenzione delle discriminazioni, il controllo della qualità e della provenienza dei dati e la conservazione di evidenze sufficienti a ricostruire il processo decisionale. Alcuni di questi presidi costituiscono obblighi giuridici quando sono previsti dalla specifica disciplina applicabile; altri rappresentano criteri di buona governance.

Negli appalti pubblici alcuni di questi principi non rimangono soltanto sul piano etico, ma assumono una precisa rilevanza giuridica. L’articolo 30 del D.Lgs. 36/2023, per le decisioni assunte mediante soluzioni tecnologiche e procedure automatizzate, richiama infatti i principi di conoscibilità e comprensibilità, non esclusività della decisione algoritmica e non discriminazione algoritmica. Per questo l’uso eticamente responsabile dell’IA e la conformità normativa possono sovrapporsi, ma non sono sinonimi: un principio etico orienta le scelte dell’amministrazione, mentre un obbligo giuridico deriva dalla specifica disposizione normativa applicabile.

Linee guida AgID sull’intelligenza artificiale nella Pubblica Amministrazione

Le linee guida AgID sull’intelligenza artificiale nella Pubblica Amministrazione mirano a fornire alle amministrazioni indicazioni operative per governare l’adozione dei sistemi di IA, dalla scelta dei casi d’uso fino all’acquisto e allo sviluppo delle soluzioni. Il tema è inserito anche nel Piano Triennale per l’informatica nella PA 2024-2026, che dedica specifiche indicazioni all’intelligenza artificiale e mette a disposizione strumenti, best practice e indicazioni operative per accompagnarne l’impiego nel settore pubblico.

Il percorso AgID si articola oggi su più documenti. Le Linee Guida per l’adozione dell’Intelligenza Artificiale nella Pubblica Amministrazione, pubblicate nel 2025 e sottoposte a consultazione pubblica, risultano sul sito dell’Agenzia ancora con iter di adozione in corso.

Nel 2026 AgID ha inoltre sottoposto a consultazione due ulteriori documenti dedicati rispettivamente allo sviluppo di sistemi di IA nella PA e al procurement di IA nella Pubblica Amministrazione. Quest’ultimo assume particolare rilievo per le stazioni appaltanti, perché sposta l’attenzione dalla semplice scelta della tecnologia alla definizione del fabbisogno, alla valutazione dei rischi e dei fornitori e alla previsione di requisiti e controlli lungo il ciclo di vita della soluzione acquistata.

Per gli appalti pubblici, le indicazioni AgID devono essere lette insieme al D.Lgs. 36/2023, e in particolare all’articolo 30 quando la stazione appaltante ricorre a soluzioni tecnologiche e procedure automatizzate, oltre che all’AI Act e alle altre norme applicabili al caso concreto. Le linee guida non trasformano quindi l’IA in una procedura automatica di acquisto o di valutazione: aiutano piuttosto la PA a definire finalità, requisiti, responsabilità, controllo umano, gestione dei dati, sicurezza e monitoraggio prima di introdurre un sistema di intelligenza artificiale nei propri processi.

Fin qui abbiamo considerato l’intelligenza artificiale utilizzata dalla pubblica amministrazione e dalla stazione appaltante. Il piano cambia quando il sistema di IA è utilizzato dall’operatore economico: è su questo secondo versante che intervengono in modo particolarmente rilevante le nuove dichiarazioni previste dal Bando Tipo ANAC n. 1/2023.

AI usata dall’operatore economico: cosa cambia con l’aggiornamento 2026 del Bando Tipo ANAC n. 1

Il Bando Tipo ANAC n. 1/2023 introduce specifiche dichiarazioni relative all’utilizzo dell’intelligenza artificiale da parte dell’operatore economico. Il Bando Tipo n. 1 riguarda le procedure aperte per servizi e forniture nei settori ordinari, sopra le soglie europee, aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La modifica più interessante ai fini dell’intelligenza artificiale si trova al paragrafo 15.1 dedicato alla domanda di partecipazione.

Il concorrente deve dichiarare se:

nell’elaborazione dell’offerta tecnica si è avvalso di sistemi di intelligenza artificiale;
in caso di aggiudicazione, intende utilizzare sistemi di IA nell’esecuzione della prestazione.

In entrambi i casi il Bando Tipo richiama espressamente il Regolamento (UE) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale, la Legge 23 settembre 2025, n. 132 e la normativa vigente sul trattamento e sulla protezione dei dati personali. Poiché il Bando Tipo è stato modificato il 1° aprile 2026, il richiamo testuale è al Regolamento (UE) 2024/1689; oggi tale riferimento deve essere letto alla luce del testo vigente dell’AI Act, come successivamente modificato dal Regolamento (UE) 2026/1744.

La novità è significativa: nelle procedure alle quali si applica il Bando Tipo n. 1, l’utilizzo dell’IA nell’elaborazione dell’offerta tecnica e l’eventuale impiego nell’esecuzione della prestazione diventano oggetto di specifica dichiarazione.

Usare l’AI per scrivere l’offerta è vietato?

No. Il Bando Tipo ANAC non introduce un divieto generale di impiego dell’intelligenza artificiale nella predisposizione dell’offerta.

La regola pratica diventa quindi molto semplice: non si premia la parola “AI”; si valuta la prestazione che l’operatore promette di ottenere attraverso quella tecnologia.

Un criterio tecnico non dovrebbe ricevere un punteggio elevato soltanto perché cita un modello generativo, un algoritmo predittivo o una piattaforma di machine learning. Devono essere valutabili il risultato promesso, il metodo, le condizioni di utilizzo e, quando necessario, gli elementi che ne consentano la verifica.

La giurisprudenza amministrativa si è già confrontata con l’impiego dell’intelligenza artificiale da parte dell’operatore economico nell’ambito dell’offerta tecnica. Due pronunce, riferite alla stessa vicenda contenziosa, aiutano a chiarire un punto importante: la semplice presenza dell’IA nell’offerta non determina, di per sé, né l’esclusione del concorrente né un vantaggio competitivo automatico. Ciò che deve essere valutato è il contenuto concreto della proposta e il modo in cui l’IA viene inserita nella prestazione offerta.

L’AI come strumento di supporto
TAR Lazio n. 4546/2025

Con la sentenza n. 4546 del 3 marzo 2025, il TAR Lazio ha esaminato una controversia nella quale veniva contestato l’utilizzo, dichiarato dall’aggiudicataria, di strumenti di intelligenza artificiale nell’ambito dell’offerta e della successiva esecuzione del servizio. La ricorrente sosteneva, tra l’altro, che l’impiego dell’IA fosse descritto in modo generico e che la stazione appaltante ne avesse accettato l’utilizzabilità senza un adeguato approfondimento. Il TAR ha respinto le censure, rilevando che dall’offerta tecnica emergeva un utilizzo dell’IA come ulteriore strumento di supporto matematico-statistico e di elaborazione dei dati, finalizzato a migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi. La valutazione della commissione, inoltre, non era fondata esclusivamente sulla presenza dell’intelligenza artificiale, ma su una pluralità di elementi dell’offerta. Un ulteriore elemento interessante riguarda la prova: il TAR non ha ritenuto sufficienti le contestazioni fondate su semplici interrogazioni rivolte a un sistema di IA per dimostrare l’inattendibilità della soluzione proposta dall’aggiudicataria. La contestazione dell’utilizzo dell’IA deve quindi essere sostenuta da elementi concreti riferiti all’offerta e al servizio proposto, non dalla sola risposta ottenuta interrogando un modello generativo.

L’AI non attribuisce automaticamente più punti
Consiglio di Stato n. 8092/2025

La vicenda è stata successivamente esaminata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 8092/2025. Anche in appello veniva contestata la valutazione tecnica dell’offerta che prevedeva l’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale, sostenendo che tale elemento avesse inciso indebitamente sul punteggio attribuito dalla commissione.

Il Consiglio di Stato ha respinto la censura, evidenziando che il punteggio attribuito non dipendeva dal solo impiego dell’IA ma da diversi aspetti dell’offerta. La pronuncia conferma quindi che la commissione deve valutare la prestazione concretamente proposta secondo i criteri della lex specialis: la semplice indicazione dell’utilizzo di ChatGPT, di un modello linguistico o di un altro sistema di IA non costituisce, da sola, né un titolo preferenziale né una causa di penalizzazione.

Il punto operativo che emerge dalle due decisioni è quindi questo: non si valuta la tecnologia in astratto, ma la soluzione offerta. L’operatore economico deve descrivere in modo sufficientemente concreto come intende utilizzare l’IA, mentre la commissione deve attribuire il punteggio sulla base dei criteri di gara e delle caratteristiche effettive della proposta.

Intelligenza artificiale e servizi professionali

Per gli affidamenti di servizi intellettuali resi da un professionista, il paragrafo 15.1 del Bando Tipo aggiunge una previsione specifica rispetto alla dichiarazione generale sull’utilizzo dell’IA.

In questo caso, se il concorrente dichiara di avere utilizzato sistemi di IA nell’elaborazione dell’offerta tecnica, deve specificarne la tipologia e assicurare la prevalenza del lavoro intellettuale, nonché il controllo e la verifica dei risultati ottenuti.

La previsione discende dall’articolo 13 della Legge 23 settembre 2025, n. 132, secondo cui, nell’esercizio delle professioni intellettuali, l’IA deve essere utilizzata per attività strumentali e di supporto e deve rimanere prevalente il lavoro intellettuale oggetto della prestazione. L’IA può supportare analisi documentali, relazioni, computi, verifiche o elaborazioni, ma non elimina il giudizio professionale né la responsabilità sul risultato.

Per gli affidamenti specificamente riguardanti servizi di architettura e ingegneria va oggi considerato anche il Bando Tipo ANAC n. 2/2026.

L’operatore economico può usare l’AI durante l’esecuzione dell’appalto?

Sì. Il Bando Tipo ANAC n. 1/2023, come aggiornato nel 2026, prevede che il concorrente dichiari se, in caso di aggiudicazione, intenda avvalersi di sistemi di intelligenza artificiale nell’esecuzione della prestazione.

Sul piano dell’AI Act, l’utilizzo del sistema durante l’esecuzione richiede inoltre di individuare il ruolo effettivamente assunto dall’aggiudicatario e dagli altri soggetti coinvolti nella catena dell’IA. L’operatore può, a seconda del caso, utilizzare il sistema come deployer oppure assumere obblighi differenti se sviluppa, immette sul mercato o modifica il sistema secondo le condizioni previste dal regolamento.

Per la stazione appaltante questo apre un tema ulteriore: la dichiarazione iniziale non dovrebbe esaurire la governance dell’IA. Se il sistema svolge una funzione rilevante per la prestazione contrattuale, diventa opportuno precisare nel capitolato o nel contratto almeno la funzione affidata all’IA, i risultati attesi, i controlli umani, la gestione dei dati, le modifiche rilevanti del servizio, gli incidenti, le modalità di verifica e le conseguenze dell’eventuale mancato raggiungimento delle prestazioni promesse.

Un servizio “AI” non dovrebbe quindi essere acquistato sulla base della sola denominazione commerciale. Requisiti ed evidenze devono essere collegati al caso d’uso concreto.

AI nell’offerta: dati, riservatezza e segreti tecnici o commerciali

Quando l’intelligenza artificiale è utilizzata dall’operatore economico per predisporre l’offerta, l’impiego di un sistema generativo non elimina gli obblighi relativi alla protezione dei dati, alla riservatezza e alla tutela delle informazioni aziendali.

Prima di caricare capitolati, dati aziendali, curriculum, referenze, elaborati tecnici o altre informazioni in un servizio di IA esterno occorre verificare se tali dati possano essere utilizzati, dove siano trattati, se vengano conservati o utilizzati per ulteriori finalità e quali soggetti possano accedervi.

Il tema si collega anche all’accesso agli atti. Il Bando Tipo prevede che l’operatore economico che richiede l’oscuramento di parti dell’offerta tecnica presenti una versione oscurata e motivi le ragioni per le quali ritiene che determinate informazioni costituiscano segreti tecnici o commerciali.

Prompt, dati di training e documentazione interna del sistema non sono quindi né automaticamente segreti né automaticamente accessibili: l’eventuale oscuramento deve essere motivato e valutato secondo la disciplina applicabile all’accesso e alla tutela dei segreti tecnici o commerciali.

L’utilizzo dell’intelligenza artificiale non elimina la necessità di governare correttamente documenti, dati, ruoli, versioni e flussi informativi dell’appalto. Per una stazione appaltante, disporre di un ambiente digitale organizzato e condiviso significa rendere più semplice la gestione delle informazioni lungo le diverse fasi della procedura e dell’esecuzione. Con la piattaforma per la gestione informativa digitale degli appalti pubblici, puoi organizzare documenti e processi in un ACDat, gestire ruoli e permessi, condividere le informazioni con imprese e professionisti e mantenere sotto controllo i flussi informativi dell’appalto. La soluzione è pensata per supportare la gestione informativa digitale delle costruzioni prevista dal Codice dei contratti pubblici e dall’Allegato I.9.

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