Cassazione: DVR inadeguato quando individua solo categorie generali di rischio

Cassazione: DVR inadeguato quando individua solo categorie generali di rischio

Dal rischio per categoria al rischio per fase operativa: il DVR deve contenere non solo mansione, ma soprattutto sequenza di lavoro

Una manutenzione apparentemente ordinaria su un autocarro si trasforma in un infortunio mortale. Il mezzo è in officina, la cabina viene ribaltata per accedere al vano motore, il sistema di sicurezza viene eluso con una chiave meccanica e l’autocarro, con marcia inserita e freno di stazionamento disattivato, si muove travolgendo il lavoratore posizionato davanti alla ruota.

È da questa dinamica che nasce la sentenza della sentenza n. 16359/2026, riguardante la responsabilità del datore di lavoro e del RSPP per omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica. La vicenda chiarisce un punto operativo: non basta scrivere nel DVR che esiste un rischio di investimento; occorre descrivere la specifica fase di lavoro e stabilire una procedura concreta per neutralizzarlo.

Nel caso esaminato, il DVR aziendale contemplava il rischio connesso all’uso e alla manutenzione degli autoveicoli, vietava la manomissione dei dispositivi di sicurezza e richiamava la necessità di adottare adeguate cautele. Per la Cassazione, però, questa impostazione era insufficiente: il rischio non era stato analizzato nella sua forma concreta, cioè accensione del motore con cabina ribaltata durante la manutenzione.

Il contesto normativo

La sentenza ruota intorno ad alcuni obblighi centrali del D.Lgs. 81/2008:

gli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 impongono al datore di lavoro di valutare tutti i rischi presenti nell’organizzazione aziendale e di documentare tale valutazione nel DVR;
l’art. 71 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di mettere a disposizione attrezzature idonee e utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso. Nella manutenzione di mezzi meccanici, questo obbligo comporta anche la messa a disposizione dei manuali, delle istruzioni tecniche e delle procedure operative necessarie per evitare spostamenti non voluti del veicolo.

La Cassazione ribadisce che l’esperienza del lavoratore non sostituisce la formazione. Nemmeno la conoscenza pratica maturata sul campo o trasmessa tra colleghi può surrogare gli obblighi datoriali di informazione, formazione e addestramento. Anche lavoratori esperti devono ricevere istruzioni chiare e specifiche sulle fasi di lavoro a rischio.

Le motivazioni della Corte: il rischio non era stato governato

La Corte non nega che il comportamento dei lavoratori sia stato imprudente: il dispositivo di sicurezza era stato eluso e l’autocarro era stato acceso con cabina ribaltata, marcia inserita e freno disattivato. Tuttavia, tale condotta non viene considerata abnorme o eccentrica, perché si colloca proprio nell’area di rischio che il datore di lavoro e il RSPP avrebbero dovuto governare.

Secondo la Cassazione, il DVR era carente perché:

indicava il rischio di investimento in modo generico;
richiamava adeguate cautele senza precisare quali;
non descriveva la funzione del sensore magnetico;
non disciplinava l’uso del pulsante di accensione nel vano motore;
non prevedeva un protocollo rigido per l’accensione in sicurezza;
non era accompagnato da specifica formazione e informazione sulle operazioni di manutenzione.

Il punto decisivo è che la formula “adottare adeguate” cautele scaricava di fatto sul lavoratore la scelta della misura preventiva. Per la Cassazione, invece, il DVR deve indicare quali cautele adottare, quando adottarle e secondo quale sequenza operativa.

Dal rischio per categoria al rischio per fase operativa

Il rischio non può essere valutato solo per categoria generale, ad esempio “rischio investimento da veicoli”, “rischio macchine”, “rischio manutenzione”. Deve essere valutato per fase operativa, considerando la specifica combinazione di fattori che può generare l’evento.

Nel caso di specie, la categoria generale era investimento da veicoli. Ma la fase realmente pericolosa era molto più precisa: accendere un autocarro con cabina ribaltata, durante un intervento di manutenzione, con lavoratore nel vano motore e sistema di sicurezza potenzialmente eludibile.

Il DVR deve contenere non solo mansione, non solo attrezzatura, ma sequenza di lavoro. La procedura deve dire cosa fare prima dell’avvio, chi verifica freno e marcia, da dove si accende il mezzo, quali dispositivi non possono essere bypassati, chi autorizza l’operazione e quale formazione specifica è richiesta.

Responsabilità del RSPP: consulente tecnico, non garante gestionale

La Cassazione chiarisce che il RSPP non ha funzioni gestionali né poteri equivalenti a quelli del datore di lavoro, ma svolge un ruolo di consulente tecnico nella valutazione dei rischi e nella proposta di misure preventive.

Il suo obbligo principale è collaborare all’individuazione dei rischi e segnalare le misure di prevenzione necessarie. Può quindi essere ritenuto responsabile se non rileva o non comunica situazioni pericolose che avrebbe dovuto conoscere. Nel caso esaminato, la responsabilità del RSPP non riguarda la gestione dell’officina, ma l’errata o insufficiente valutazione del rischio, per non aver fornito al datore di lavoro indicazioni tecniche adeguate per organizzare in sicurezza le attività di manutenzione.

Per approfondire, leggi anche:

Le responsabilità del datore di lavoro: norme e giurisprudenza
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Datore di lavoro RSPP: quando il D.L. può assumere questo ruolo?
DVR: cos’è il Documento di Valutazione dei Rischi?

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