L’assenza del modello 231 basta a condannare l’impresa in caso di infortunio in cantiere?
Per condannare l’impresa non basta l’assenza del modello organizzativo. Serve provare la colpa di organizzazione dell’ente e il relativo collegamento causale con il reato verificatosi
Un lavoratore perde la vita durante una lavorazione eseguita con un escavatore in un cantiere per la manutenzione idraulica di un corso d’acqua. Il mezzo è condotto da un lavoratore autonomo, mentre la vittima è dipendente dell’impresa affidataria. Al centro del processo finiscono il coordinatore per la sicurezza, il responsabile unico del procedimento e la stessa società ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
La Cassazione, con la sentenza n. 37229/2026, affronta così tre questioni di particolare interesse: il confine tra rischio interferenziale e rischio specifico, l’estensione dei compiti di vigilanza del CSE e del RUP, e soprattutto i presupposti necessari per attribuire all’impresa una responsabilità amministrativa dipendente da reato.
Il passaggio più significativo riguarda proprio quest’ultimo profilo: la responsabilità dell’ente non può essere ricavata automaticamente dall’infortunio, dalla colpa del datore di lavoro o dalla semplice mancanza di un modello organizzativo. È necessario dimostrare una vera e propria colpa di organizzazione, distinta da quella della persona fisica e causalmente collegata al reato.
Il caso
Si verificava un infortunio durante i lavori di manutenzione idraulica di un fiume.
Nel corso della rimozione di sfalci di vegetazione, un escavatore cingolato condotto da un lavoratore autonomo stava operando in prossimità dell’argine. Un dipendente dell’impresa affidataria si trovava nella zona di manovra, tra il mezzo e il muro di contenimento.
Durante la rotazione dell’escavatore, la parte posteriore della zavorra colpiva il lavoratore al torace e lo schiacciava contro il muro, provocandone la morte. L’escavatore non apparteneva al lavoratore autonomo, ma era stato noleggiato dall’impresa affidataria.
Nel procedimento venivano contestate responsabilità al coordinatore per la sicurezza, al responsabile unico del procedimento e alla società.
Al coordinatore per la sicurezza veniva addebitato di non avere predisposto e successivamente aggiornato un piano di sicurezza e coordinamento adeguato ai rischi derivanti dalla presenza del lavoratore autonomo e dall’impiego, da parte di quest’ultimo, di aree e attrezzature riconducibili all’impresa affidataria.
Gli veniva inoltre contestata l’omessa attività di coordinamento, controllo e vigilanza sull’applicazione delle procedure di sicurezza da parte delle diverse organizzazioni operanti in cantiere.
Al responsabile unico del procedimento venivano invece contestati, tra gli altri profili, il mancato controllo sul contenuto e sull’aggiornamento del PSC e l’assenza di adeguate misure di delimitazione e interdizione dell’area di manovra dell’escavatore.
Alla società era infine contestato l’illecito amministrativo previsto dall’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, in relazione al reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Le decisioni dei giudici di merito
Il Giudice dell’udienza preliminare aveva escluso la responsabilità del coordinatore per la sicurezza e del RUP.
Secondo il primo giudice, l’evento non costituiva infatti la concretizzazione di un rischio interferenziale, ma di un rischio specifico proprio dell’attività eseguita mediante l’escavatore.
Il lavoratore autonomo stava svolgendo la stessa lavorazione oggetto dell’appalto, sostituendosi di fatto all’impresa affidataria, e non una lavorazione autonoma ed eterogenea capace di interferire con altre attività.
Il rischio derivante dall’utilizzo dell’escavatore era inoltre già considerato nel piano di sicurezza, che prevedeva la presenza di un operatore a terra incaricato di assistere il conducente.
Per quanto riguarda il responsabile unico del procedimento, il giudice aveva valorizzato anche l’adeguatezza originaria del piano di sicurezza, i sopralluoghi effettuati e l’acquisizione del certificato di formazione del lavoratore autonomo per la conduzione dell’escavatore.
Diversa era stata inizialmente la valutazione nei confronti della società, ritenuta responsabile sulla base del vantaggio derivante dal presunto risparmio di spesa collegato alla mancata destinazione di un lavoratore alla sorveglianza delle manovre e della mancata adozione del modello organizzativo.
La Corte d’Appello aveva però assolto anche l’ente, ritenendo non provata una concreta colpa di organizzazione causalmente collegata all’infortunio.
Rischio interferenziale e rischio specifico non coincidono
Uno dei punti centrali della sentenza riguarda la distinzione tra rischio interferenziale e rischio specifico della singola lavorazione.
Il rischio interferenziale nasce quando la presenza di più imprese o organizzazioni nello stesso contesto produce, attraverso la loro concreta interazione, un pericolo ulteriore rispetto ai rischi propri delle singole attività.
La Cassazione ricorda che il D.Lgs. 81/2008, pur facendo riferimento al rischio interferenziale, non ne offre una definizione generale.
La Corte richiama quindi la nozione utilizzata anche nell’ambito degli appalti, secondo cui l’interferenza può essere individuata nella situazione in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore oppure tra lavoratori appartenenti a imprese diverse che operano nello stesso ambiente.
Ma la sola presenza di lavoratori appartenenti a soggetti differenti non è sufficiente.
Occorre verificare se vi sia una concreta interferenza tra organizzazioni diverse, capace di produrre un rischio aggiuntivo per l’incolumità dei lavoratori.
Quando il rischio resta specifico della singola impresa
Il rischio specifico è invece quello strettamente collegato alle competenze tecniche, alle procedure di lavorazione, all’utilizzo di specifiche macchine e alle modalità operative proprie dell’attività svolta.
Nel caso analizzato, la Cassazione ritiene corretta la ricostruzione dei giudici di merito: l’infortunio era riconducibile al rischio specifico derivante dall’utilizzo dell’escavatore e dalle concrete modalità esecutive della lavorazione.
Non risultavano infatti provate né una seconda lavorazione contestualmente svolta dalla vittima né una distinta organizzazione del lavoratore autonomo tale da generare, attraverso la propria interazione con quella dell’impresa affidataria, un rischio ulteriore.
L’evento era quindi collegato al modo in cui quella singola attività veniva concretamente eseguita.
Quali rischi spettano al CSE e quali al datore di lavoro?
La sentenza consente di precisare ancora una volta il perimetro delle responsabilità del coordinatore per la sicurezza.
Il CSE è chiamato a gestire soprattutto:
i rischi interferenziali derivanti dalla presenza e dall’interazione di più imprese;
i rischi collegati alla configurazione generale del cantiere;
i rischi ambientali;
i rischi connessi alle fasi di lavorazione e al programma dei lavori;
i rischi generali collegati agli strumenti e alle attrezzature utilizzate nel cantiere.
Diverso è il caso dei rischi legati alle modalità operative con cui la singola impresa esegue una determinata lavorazione.
In sostanza, il coordinatore deve governare la sicurezza generale e interferenziale del cantiere, ma non può essere chiamato a rispondere automaticamente di qualsiasi scelta operativa adottata dal datore di lavoro durante l’esecuzione di una specifica attività.
Il CSE non deve controllare ogni singola manovra
Il CSE non è un controllore permanente di ogni singola operazione svolta in cantiere. La sua funzione riguarda la configurazione complessiva della sicurezza, il coordinamento tra le imprese e il controllo dell’applicazione delle disposizioni contenute nel PSC. Non gli compete, invece, una vigilanza continua e puntuale su ogni singola manovra effettuata dai lavoratori.
Nel caso esaminato, inoltre, il rischio collegato alla presenza dell’escavatore era già stato considerato attraverso la previsione di un operatore a terra o moviere, incaricato di assistere il manovratore.
I giudici hanno quindi ritenuto che il rischio fosse già stato individuato e che la sua concreta gestione rientrasse nella sfera operativa del datore di lavoro. A ciò si aggiunge un ulteriore elemento: non risultava dimostrato che il coordinatore fosse a conoscenza dell’avvio della specifica lavorazione nella zona in cui si verificò l’incidente.
RUP e sicurezza nei lavori pubblici
La sentenza affronta anche il ruolo del responsabile unico del procedimento nei lavori pubblici. La Cassazione conferma che il RUP, in quanto rappresentante del committente, è titolare di una posizione di garanzia anche in materia di sicurezza. Tale posizione non riguarda solo la fase iniziale dei lavori, ma si estende anche all’esecuzione. Il RUP è quindi tenuto a esercitare una sorveglianza sul rispetto dei piani di sicurezza e sulla loro adeguatezza rispetto all’evoluzione del cantiere.
La titolarità di una posizione di garanzia non comporta tuttavia una responsabilità automatica.
Nel caso concreto, i giudici avevano accertato:
l’adeguatezza originaria del PSC;
la previsione dell’operatore a terra;
l’effettuazione di sopralluoghi;
la mancata prova della conoscenza, da parte del RUP, dell’avvio della specifica lavorazione nella zona interessata.
Il sopralluogo effettuato due giorni prima dell’infortunio aveva, peraltro, rilevato l’assenza di lavorazioni in corso nella specifica area.
Alta vigilanza non significa controllo continuo
L’alta vigilanza non coincide con una presenza costante e ininterrotta sul cantiere. Il responsabile unico del procedimento deve verificare che il sistema di sicurezza sia adeguato e coerente con l’evoluzione dei lavori, ma non gli può essere imposto un controllo continuo su ogni attività svolta dalle imprese.
Anche in questo caso, la responsabilità deve essere collegata a una specifica condotta omessa che fosse concretamente esigibile in relazione alle informazioni disponibili.
Responsabilità dell’impresa ex D.Lgs. 231/2001
Il profilo più interessante della sentenza riguarda però la responsabilità dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Alla società era stato contestato l’illecito previsto dall’art. 25-septies, relativo ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro.
Il primo giudice aveva ravvisato la responsabilità dell’ente facendo riferimento:
al rapporto tra il legale rappresentante e la società;
al presunto interesse o vantaggio economico;
al risparmio di spesa derivante dalla mancata presenza del secondo lavoratore;
alla mancata adozione del modello di organizzazione e gestione.
La Corte d’Appello aveva però escluso la responsabilità della società e la Cassazione conferma tale decisione.
L’assenza del modello 231 non basta
La Cassazione chiarisce che la mancata adozione del modello di organizzazione e gestione non è sufficiente, da sola, a fondare la responsabilità dell’ente.
Lo stesso vale quando il modello sia inadeguato o inefficacemente attuato. La responsabilità non può essere costruita secondo un automatismo del tipo: manca il modello organizzativo, si verifica un infortunio, l’impresa è responsabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Il ragionamento deve essere molto più rigoroso.
Occorre dimostrare:
l’esistenza di una specifica carenza organizzativa;
la rimproverabilità di tale carenza all’ente;
il collegamento tra il deficit organizzativo e la commissione del reato.
Il modello organizzativo non è un semplice documento
La sentenza non ridimensiona l’importanza del modello organizzativo. Al contrario, chiarisce meglio la sua funzione.
Il modello previsto dal D.Lgs. 231/2001 e, per la sicurezza sul lavoro, dall’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 deve rappresentare uno strumento concretamente idoneo a organizzare e controllare il sistema prevenzionistico aziendale. La sua assenza può certamente costituire un elemento rilevante. Ma non è di per sé sufficiente. Il giudizio deve concentrarsi sull’assetto organizzativo effettivamente adottato dall’impresa.
In altre parole, ciò che rileva è verificare se l’impresa abbia predisposto un sistema capace di prevenire e gestire il rischio-reato.
Colpa del datore e colpa dell’impresa sono due cose diverse
Un altro passaggio particolarmente importante riguarda la distinzione tra la responsabilità della persona fisica e quella della società. La colpa del datore di lavoro riguarda la violazione di una specifica regola cautelare connessa alla sua posizione di garanzia. La colpa dell’ente riguarda invece il modo in cui l’impresa è organizzata. Le due responsabilità non possono essere automaticamente sovrapposte.
La Cassazione chiarisce che non è possibile trasformare le condotte colpose degli amministratori o del datore di lavoro in una responsabilità automatica della società.
La condanna del datore di lavoro non determina automaticamente la condanna dell’impresa ex D.Lgs. 231/2001.
È necessario verificare se il reato sia espressione anche di una carenza strutturale dell’organizzazione aziendale.
Interesse e vantaggio non bastano
Anche la presenza di un possibile interesse o vantaggio economico per l’impresa non esaurisce l’accertamento.
Nel caso in esame era stato ipotizzato un risparmio di spesa derivante dalla mancata destinazione di un lavoratore all’assistenza del manovratore.
La Cassazione osserva però che la Corte d’Appello aveva escluso:
la prova della colpa di organizzazione;
la prova del collegamento causale tra il deficit organizzativo e il reato;
la stessa esistenza del risparmio di spesa.
Anche il criterio dell’interesse o vantaggio deve quindi essere accertato in concreto e non può sostituire la prova della colpa di organizzazione.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto complessivamente infondato il ricorso del Procuratore generale.
Ha confermato quindi le conclusioni favorevoli al coordinatore per la sicurezza, al responsabile unico del procedimento e alla società, non essendo emersi elementi sufficienti a fondare le rispettive responsabilità nei termini prospettati dall’accusa.
In particolare, non era stata dimostrata una violazione riconducibile all’area di rischio propria del CSE e del RUP e non era stata provata una specifica colpa di organizzazione della società.
La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso.
Per approfondire, leggi anche:
Coordinatore della sicurezza: chi è, compiti e responsabilità
Coordinatore sicurezza in fase esecutiva (CSE): compiti e responsabilità
D.Lgs. 231/2001 – Responsabilità amministrativa delle società (modello 231)
Il Responsabile unico del progetto (RUP) nel nuovo codice appalti
Rischi interferenziali: cosa sono e come gestirli
La sentenza chiarisce che, ai fini della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001, non basta rilevare l’assenza di un modello organizzativo: occorre dimostrare una concreta colpa di organizzazione, legata a carenze effettive nella gestione e nel controllo dei rischi. Per questo, un sistema di prevenzione efficace deve tradurre gli obblighi organizzativi in valutazioni, procedure, misure di sicurezza e controlli realmente applicabili al cantiere.
Con il software professionale per la sicurezza nei cantieri puoi analizzare i rischi e le interferenze, predisporre e aggiornare i piani di sicurezza in funzione delle reali condizioni di lavoro e gestire in modo strutturato le misure di prevenzione, contribuendo a rendere concreta e documentabile l’organizzazione della sicurezza richiesta dall’art. 30 del D.Lgs. 81/2008.
Fonte: Read More
