Accumuli BESS in zona agricola: non si applica il divieto del fotovoltaico a terra
Il TAR Marche distingue gli impianti di accumulo dal fotovoltaico con moduli a terra e annulla il diniego alla PAS
Il divieto di installare impianti fotovoltaici con moduli a terra nelle zone agricole può essere esteso anche agli impianti di accumulo elettrochimico BESS?
Secondo il TAR Marche, sentenza n. 1006 del 29 luglio 2026, l’assimilazione non è giustificata: il divieto esaminato riguarda una specifica tipologia di impianto e non può essere applicato all’accumulo stand alone sulla base di una presunta equivalenza nel consumo di suolo.
Il caso: un accumulo stand alone da 9.999 kW su terreno agricolo
Una società presenta al Comune di Macerata una PAS per realizzare un impianto di accumulo elettrochimico stand alone, con potenza in immissione di 9.999 kW, e le relative opere di connessione.
L’intervento interessa una zona agricola di interesse paesistico.
La sentenza precisa che, pur rientrando per potenza nella categoria degli accumuli inferiori a 10 MW prevista dall’Allegato A del D.Lgs. 190/2024, nel caso concreto è necessaria la PAS per l’interferenza con un’infrastruttura pubblica, ai sensi dell’art. 7, comma 8.
Il Comune comunica un preavviso di rigetto fondato su due ragioni principali:
il proponente non avrebbe un titolo reale che legittimi la realizzazione delle opere;
il terreno non ricadrebbe in un’area classificata come idonea ai sensi dell’art. 11-bis del D.Lgs. 190/2024.
L’amministrazione richiama inoltre le norme del PRG sulle zone agricole e sulle alberature stradali.
Con il preavviso vengono assegnati dieci giorni per le osservazioni e trenta giorni per le integrazioni documentali. La società chiede una proroga, anche per produrre il preliminare di acquisto del terreno, ma il Comune adotta il diniego prima della scadenza del termine assegnato per le integrazioni, senza pronunciarsi sulla richiesta.
Perché la società contesta il diniego
Il ricorso si sviluppa su tre questioni.
La prima riguarda la disponibilità del terreno. Secondo la società, la PAS non richiede necessariamente la proprietà o un altro diritto reale già acquisito. Il contratto di opzione allegato alla domanda attribuisce una posizione sufficiente per avviare il procedimento e consente espressamente sopralluoghi, richieste di connessione e presentazione delle istanze autorizzative.
La seconda riguarda la localizzazione agricola. Il limite dell’art. 11-bis relativo ai moduli fotovoltaici a terra non sarebbe applicabile a un impianto di accumulo. Neppure le norme urbanistiche comunali, correttamente interpretate, introdurrebbero un divieto assoluto.
La terza concerne la chiusura del procedimento: il Comune avrebbe impedito il completamento della documentazione, nonostante il termine già concesso e la richiesta di proroga.
Il divieto agricolo per il fotovoltaico non si estende al BESS
Il Comune sostiene che gli accumuli producano un consumo di suolo analogo, o persino maggiore, rispetto agli impianti fotovoltaici a terra. Su questa base propone di estendere il divieto anche ai BESS.
Il TAR respinge questa lettura.
Il primo elemento è il tenore della disposizione: il limite controverso riguarda gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra. Il D.Lgs. 190/2024 distingue gli accumuli e li menziona espressamente nelle disposizioni che li riguardano.
Le caratteristiche concrete del progetto (superficie complessiva in pianta di circa 5.400 m²; occupazione soltanto parziale di tale superficie da parte dei componenti;altezza massima dei vani tecnici di circa 2,90 m) non dimostrano per i giudici l’equivalenza di impatto sostenuta dal Comune. Il TAR osserva anche che un accumulo, non dovendo intercettare la radiazione solare, può essere schermato per ridurne la visibilità.
Il Tribunale ritiene quindi non irragionevole l’esclusione degli accumuli dal divieto, rilevando l’assenza della medesima ragione giustificatrice rispetto agli impianti fotovoltaici con moduli a terra. Tar-Marche-1006-2026
A sostegno del diniego, il Comune richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 127/2026, relativa alle limitazioni al fotovoltaico a terra nelle aree agricole.
Il TAR chiarisce che quella decisione, per il suo oggetto, non consente di estendere automaticamente il divieto a tecnologie diverse.
Il riconoscimento della legittimità della tutela dei suoli agricoli non significa che ogni impianto energetico debba essere sottoposto alla stessa disciplina. Il legislatore ha distinto le tipologie di intervento e il Comune non può superare tale distinzione sulla base di un’assimilazione non dimostrata.
Il Tribunale respinge pertanto anche la richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale per la mancata inclusione dei BESS nel divieto.
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