Digital Omnibus 2026: scadenze AI Act rinviate al 2027 e 2028

Digital Omnibus 2026: scadenze AI Act rinviate al 2027 e 2028

Cosa cambia per l’AI Act? Scopri le nuove scadenze 2027 e 2028, gli obblighi già applicabili e cosa devono fare le imprese

Il regolamento (UE) 2026/1744 c.d. Digital Omnibus 2026, entrato in vigore il 27 luglio 2026, modifica l’AI Act e rinvia l’applicazione di determinate disposizioni sui sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio: al 2 dicembre 2027 per i sistemi dell’Allegato III e al 2 agosto 2028 per quelli collegati ai prodotti regolamentati dell’Allegato I.

Introduce semplificazioni per le imprese, nuove opportunità di sperimentazione, modifiche agli obblighi di alfabetizzazione in materia di IA e ulteriori garanzie per la sicurezza e i diritti fondamentali. Il rinvio non sospende l’intero AI Act: restano applicabili le disposizioni già operative, comprese quelle su formazione e trasparenza, secondo le rispettive scadenze.

In questo speciale analizziamo nel dettaglio le modifiche introdotte e l’impatto per il settore edilizio.

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Che cos’è il Digital Omnibus 2026 e perché è stato approvato?

Il Digital Omnibus on AI è il Regolamento (UE) 2026/1744 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 luglio 2026, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 24 luglio ed entrato in vigore il 27 luglio 2026, modifica il Regolamento (UE) 2024/1689, ossia l’AI Act, e interviene anche sui regolamenti europei 2018/1139 e 2023/1230 per migliorare il coordinamento tra la disciplina dell’intelligenza artificiale e altre normative dell’Unione.

Il Digital Omnibus nasce da una proposta presentata dalla Commissione europea il 19 novembre 2025 nell’ambito del pacchetto di semplificazione della normativa digitale. L’obiettivo è agevolare l’applicazione dell’AI Act, soprattutto per le organizzazioni di dimensioni minori, mantenendo le garanzie previste per salute, sicurezza e diritti fondamentali.

Le modifiche riguardano 6 ambiti principali:

proroga delle scadenze per determinati sistemi di IA ad alto rischio;
semplificazione degli obblighi amministrativi;
maggiore sostegno a PMI e piccole imprese a media capitalizzazione;
ampliamento delle opportunità di sperimentazione regolamentata;
nuove disposizioni sulla sicurezza e sul trattamento dei dati per la correzione delle distorsioni algoritmiche;
rafforzamento e coordinamento della governance europea dell’IA.

Il Digital Omnibus, quindi, non istituisce un nuovo regime autonomo e non sostituisce l’AI Act. Ne modifica specifiche disposizioni, che devono essere interpretate congiuntamente al testo aggiornato del regolamento originario.

Perché sono state rinviate le scadenze dell’AI Act per i sistemi ad alto rischio?

Il rinvio delle disposizioni sui sistemi IA ad alto rischio risponde alla necessità di assicurare condizioni più uniformi per l’attuazione del Regolamento europeo. Tra le difficoltà richiamate dal legislatore figurano i ritardi nella disponibilità di norme armonizzate, specifiche comuni, orientamenti applicativi e strumenti di valutazione della conformità.

L’applicazione dei requisiti high-risk richiede infatti la disponibilità di riferimenti tecnici, procedure adeguate e organismi competenti.

Per evitare che imprese e fornitori debbano affrontare obblighi complessi in assenza di un quadro tecnico sufficientemente sviluppato, il Digital Omnibus ha individuato nuove date di applicazione.

Quali sono le nuove scadenze dell’AI Act dopo il Digital Omnibus?

Il Digital Omnibus modifica l’articolo 113 del Regolamento UE 2024/1689, introducendo due nuove date per l’applicazione di determinate disposizioni sui sistemi di IA ad alto rischio.

Le scadenze sono:

2 dicembre 2027: sistemi ad alto rischio individuati dall’articolo 6, paragrafo 2, e dall’Allegato III.
2 agosto 2028: sistemi ad alto rischio individuati dall’articolo 6, paragrafo 1, e dall’Allegato I, collegati a determinati prodotti soggetti alla normativa europea di armonizzazione.

La prima categoria riguarda determinati utilizzi dell’IA in settori sensibili. La seconda comprende sistemi collegati a prodotti disciplinati dalla normativa europea di armonizzazione, alle condizioni previste dall’AI Act.

Il rinvio riguarda le disposizioni del capo III, sezioni 1, 2 e 3, nei limiti ed eccezioni stabiliti dall’articolo 113.

Calendario aggiornato dell’AI Act 2025-2028

Data
Principali disposizioni

2 febbraio 2025
applicazione delle disposizioni generali, dell’articolo 4 sull’alfabetizzazione IA e di numerose pratiche vietate

2 agosto 2025
applicazione delle disposizioni previste per i modelli di IA per finalità generali e per la governance europea

27 luglio 2026
entrata in vigore del Digital Omnibus

2 agosto 2026
applicazione generale dell’AI Act, compresi gli obblighi di trasparenza dell’articolo 50

2 dicembre 2026
 applicazione dei nuovi divieti introdotti nell’articolo 5 e termine transitorio per specifici obblighi di marcatura tecnica dei contenuti sintetici.

2 agosto 2027
termine entro il quale gli Stati membri devono garantire almeno uno spazio di sperimentazione normativa operativo. Scade inoltre il periodo transitorio per determinati modelli GPAI preesistenti.

2 dicembre 2027
Applicazione delle disposizioni sui sistemi ad alto rischio rinviate per i sistemi dell’Allegato III

2 agosto 2028
Applicazione delle disposizioni sui sistemi ad alto rischio rinviate per i sistemi dell’Allegato I

Il calendario deve essere coordinato con l’articolo 111 dell’AI Act, che disciplina specifiche situazioni transitorie relative a sistemi già immessi sul mercato o messi in servizio. In particolare, l’articolo 111, paragrafo 2 prevede un termine del 2 agosto 2030 per l’adeguamento dei sistemi ad alto rischio destinati all’utilizzo da parte delle autorità pubbliche.

Quali sistemi ad alto rischio rientrano nella scadenza del 2 dicembre 2027?

La scadenza del 2 dicembre 2027 riguarda le disposizioni rinviate applicabili ai sistemi classificati ad alto rischio secondo l’articolo 6, paragrafo 2, e l’Allegato III.

L’Allegato III individua specifici utilizzi dell’intelligenza artificiale nei seguenti ambiti:

biometria;
infrastrutture critiche;
istruzione e formazione professionale;
occupazione e gestione dei lavoratori;
accesso a determinati servizi pubblici e privati essenziali;
attività di contrasto;
migrazione, asilo e gestione delle frontiere;
amministrazione della giustizia e processi democratici.

Non è sufficiente che un sistema sia utilizzato in uno di questi settori. È necessario verificare che la sua finalità prevista corrisponda a uno dei casi d’uso individuati dalla normativa e che ricorrano le condizioni per la classificazione ad alto rischio.

Per esempio, determinati sistemi destinati alla selezione del personale possono rientrare nell’Allegato III, mentre un software di rendering architettonico non è automaticamente ad alto rischio per il solo fatto di utilizzare l’IA.

Esempio: intelligenza artificiale nella selezione del personale

Un sistema destinato ad analizzare candidature o valutare candidati ai fini della selezione del personale può rientrare nell’Allegato III, punto 4.

Diversamente, l’impiego dell’IA per correggere un testo, elaborare una presentazione o produrre un’immagine illustrativa non determina automaticamente la stessa classificazione.

La valutazione dipende dalla funzione concreta del sistema e dall’utilizzo previsto, non dalla semplice presenza di tecnologie di intelligenza artificiale.

Quando un sistema dell’Allegato III può non essere considerato ad alto rischio?

L’articolo 6, paragrafo 3, prevede specifiche condizioni nelle quali un sistema riconducibile all’Allegato III può non essere classificato ad alto rischio, quando non presenta un rischio significativo per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali.

La disposizione riguarda, nei casi previsti, sistemi che svolgono compiti procedurali limitati, attività preparatorie o funzioni che non influenzano materialmente il risultato di una decisione.

L’esclusione dalla classificazione come sistema di IA ad alto rischio non è automatica. Il fornitore è tenuto a documentare la valutazione effettuata prima dell’immissione sul mercato o della messa in servizio del sistema, dimostrando il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa applicabile.

Tra gli adempimenti richiesti rientra anche l’eventuale registrazione del sistema nella banca dati dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 2, del Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale (AI Act), in conformità con quanto previsto dall’articolo 71 per i sistemi di IA ad alto rischio elencati nell’Allegato III.

Inoltre, su richiesta delle autorità nazionali competenti, il fornitore deve mettere a disposizione la documentazione relativa alla valutazione effettuata, al fine di consentire le opportune verifiche sul rispetto degli obblighi normativi.

Quali sistemi rientrano nella scadenza del 2 agosto 2028?

Il termine del 2 agosto 2028 riguarda l’applicazione delle disposizioni sui sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio individuati dall’articolo 6, paragrafo 1, e dall’Allegato I dell’AI Act, secondo il calendario modificato dal Regolamento (UE) 2026/1744 (Digital Omnibus).

Si tratta di determinati sistemi di IA collegati a prodotti soggetti alla normativa europea di armonizzazione, come macchinari, giocattoli e ascensori, secondo gli esempi indicati dalla Commissione europea.

In particolare, l’articolo 6, paragrafo 1, stabilisce che un sistema di intelligenza artificiale è considerato ad alto rischio quando ricorrono contemporaneamente due condizioni:

il sistema di IA è destinato a essere utilizzato come componente di sicurezza di un prodotto, oppure costituisce esso stesso un prodotto disciplinato dalla normativa europea di armonizzazione elencata nell’Allegato I;
il prodotto o il sistema di IA è soggetto a una valutazione della conformità da parte di terzi, ai fini dell’immissione sul mercato o della messa in servizio, secondo la normativa europea di armonizzazione applicabile all’interno dell’allegato I.

Entrambe le condizioni devono essere soddisfatte affinché il sistema sia classificato ad alto rischio ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, indipendentemente dal fatto che venga commercializzato autonomamente oppure integrato nel prodotto.

La presenza di un algoritmo di intelligenza artificiale all’interno di un prodotto non comporta, quindi, automaticamente la classificazione ad alto rischio: occorre verificare la funzione svolta dal sistema, la normativa di prodotto applicabile e la necessità di una valutazione di conformità da parte di terzi.

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Quali obblighi dell’AI Act restano applicabili nel 2026?

Il rinvio delle disposizioni ad alto rischio non sospende gli altri obblighi già applicabili dell’AI Act.

Nel 2026 imprese, fornitori e utilizzatori professionali devono continuare a verificare le disposizioni pertinenti alle proprie attività.

Ambito
Situazione

alfabetizzazione IA
articolo 4 applicabile dal 2 febbraio 2025

pratiche vietate
gran parte delle disposizioni già applicabile, con ulteriori divieti dal 2 dicembre 2026

trasparenza
articolo 50 applicabile dal 2 agosto 2026, salve specifiche disposizioni transitorie

modelli GPAI
regime specifico già applicabile con proprie norme transitorie

alto rischio
rinvio differenziato delle disposizioni individuate dall’articolo 113

vigilanza
poteri di controllo esercitati secondo le rispettive competenze e decorrenze

Come cambia l’obbligo di alfabetizzazione in materia di IA?

Il Digital Omnibus riscirve l’articolo 4 dell’AI Act, semplificando la formulazione dell’obbligo di alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale. In particolare, la nuova disposizione richiede a fornitori e deployer di adottare misure volte a sostenere lo sviluppo delle competenze del personale e delle persone che utilizzano i sistemi per loro conto.

Il Regolamento precisa che tale obbligo non richiede di garantire il raggiungimento di un livello specifico di alfabetizzazione per ciascun individuo. La misura concreta deve essere proporzionata alle conoscenze degli utilizzatori, alle mansioni svolte, al contesto e alle persone potenzialmente interessate dagli effetti del sistema.

Il Digital Omnibus attribuisce inoltre alla Commissione europea e agli Stati membri un ruolo più incisivo nel sostegno e nella promozione dell’alfabetizzazione IA e prevede anche la pubblicazione di esempi pratici da parte della Commissione e raccomandazioni del consiglio per l’IA.

La semplificazione attuata non elimina l’obbligo di adottare misure di alfabetizzazione, applicabile dal 2 febbraio 2025.

Quali obblighi di trasparenza sono già applicabili?

Dal 2 agosto 2026 sono applicabili le disposizioni dell’articolo 50 dell’AI Act e tali obblighi riguardano, nei casi previsti, i sistemi che interagiscono direttamente con le persone, la marcatura di contenuti sintetici, la dichiarazione dei deepfake, determinati sistemi biometrici e specifici testi destinati a informare il pubblico.

Provider e deployer hanno responsabilità differenti: per alcuni sistemi generativi già immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026, l’articolo 111 prevede un termine transitorio al 2 dicembre 2026 per conformarsi agli obblighi di marcatura tecnica dell’articolo 50, paragrafo 2.

Tale disposizione transitoria non rappresenta una sospensione generale degli obblighi di trasparenza.

Quali semplificazioni introduce il Digital Omnibus per PMI e imprese in crescita?

Il Digital Omnibus estende determinate misure di semplificazione e proporzionalità, precedentemente riservate alle PMI, anche alle piccole imprese a media capitalizzazione.

Il provvedimento introduce nell’articolo 3 dell’AI Act specifiche definizioni di PMI e di piccole imprese a media capitalizzazione, richiamando i relativi criteri europei.

La modifica è finalizzata a evitare che il passaggio da una piccola impresa a un’organizzazione di maggiori dimensioni comporti, in determinate situazioni, un incremento non proporzionato degli oneri regolatori.

Le agevolazioni devono essere individuate nelle singole disposizioni modificate: l’appartenenza alla categoria delle PMI o delle piccole imprese a media capitalizzazione non determina un’esenzione generale dall’AI Act.

Monitoraggio successivo all’immissione sul mercato

Il Digital Omnibus interviene anche sull’articolo 72 dell’AI Act, eliminando la previsione di un modello armonizzato obbligatorio adottato mediante atto di esecuzione. Rimane il sistema di monitoraggio successivo all’immissione sul mercato, fondato su un piano adeguato alle caratteristiche del sistema e dell’organizzazione. La Commissione deve fornire orientamenti, comprensivi di un modello, entro il 2 settembre 2027.

La norma armonizzata EN 18286:2026

Un aggiornamento significativo è intervenuto il 14 ottobre 2026, con la pubblicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2026/2274.

Il provvedimento pubblica il riferimento alla norma EN 18286:2026, dedicata al sistema di gestione della qualità per i requisiti normativi dell’AI Act.

Ai sensi dell’articolo 40, la conformità alle norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’UE può conferire una presunzione di conformità limitatamente ai requisiti pertinenti coperti dalle norme stesse.

Questo non equivale a una certificazione automatica dell’intero sistema di IA né anticipa le scadenze stabilite dall’articolo 113.

Come cambiano le regole per sperimentare sistemi di intelligenza artificiale?

Il Digital Omnibus rafforza gli strumenti di sperimentazione normativa, con l’obiettivo di agevolare lo sviluppo e la validazione di soluzioni innovative in condizioni controllate.

Gli AI regulatory sandboxes, o spazi di sperimentazione normativa, permettono di sviluppare, addestrare, testare e validare sistemi di IA sotto la supervisione delle autorità competenti, sulla base di specifici piani di sperimentazione.

L’articolo 57 dell’AI Act, come modificato, richiede agli Stati membri di garantire almeno uno spazio nazionale operativo entro il 2 agosto 2027.

Il nuovo paragrafo 3 bis prevede inoltre che l’AI Office possa istituire uno spazio di sperimentazione normativa a livello dell’Unione per i sistemi rientranti nella sua competenza.

La possibilità di istituire tale spazio europeo non deve essere confusa con un obbligo di apertura automatica entro una determinata data.

Trattamento dei dati e controllo delle distorsioni: che cosa prevede l’articolo 4 bis?

Il Digital Omnibus introduce nell’AI Act l’articolo 4 bis, dedicato al trattamento di categorie particolari di dati personali per individuare e correggere le distorsioni algoritmiche.

Le distorsioni, o bias, possono determinare risultati sistematicamente sfavorevoli o discriminatori nei confronti di persone o gruppi, per esempio quando un sistema supporta valutazioni o decisioni che incidono sui loro diritti.

La nuova disposizione consente, in circostanze eccezionali e rigorosamente delimitate, il trattamento di categorie particolari di dati quando sia strettamente necessario per individuare o correggere determinate distorsioni.

Tra le condizioni previste rientrano l’impossibilità di raggiungere efficacemente l’obiettivo utilizzando altri dati, l’adozione di misure avanzate di sicurezza, la limitazione del riutilizzo, il controllo degli accessi, la cancellazione dei dati e la documentazione della necessità del trattamento.

La disciplina distingue i fornitori di sistemi ad alto rischio dai deployer e dagli operatori di altri sistemi o modelli di IA, secondo i rispettivi presupposti.

L’articolo 4 bis non autorizza quindi un impiego indiscriminato di dati sensibili e deve essere applicato nel rispetto delle condizioni previste e del diritto europeo sulla protezione dei dati.

Quali conseguenze comporta il Digital Omnibus per imprese edili, progettisti e professionisti tecnici?

Le novità dell’AI Act possono interessare le imprese del settore delle costruzioni che sviluppano, acquistano o utilizzano sistemi di intelligenza artificiale per attività professionali, organizzative o operative.

La classificazione giuridica non dipende dalla semplice presenza dell’IA, ma dalla finalità prevista, dalla funzione svolta, dal contesto di utilizzo e dalle condizioni stabilite dalla normativa.

Applicazione nel settore delle costruzioni
Principale verifica normativa

rendering e produzione di immagini architettoniche
obblighi generali e di trasparenza pertinenti al sistema e al contenuto

IA integrata nei software BIM
funzione effettiva, finalità prevista e possibile ricorso alle categorie dell’articolo 6

selezione e valutazione del personale
possibile classificazione secondo l’Allegato III, punto 4

monitoraggio delle prestazioni dei lavoratori
allegato III, disciplina sul lavoro e protezione dei dati personali

sistemi destinati a funzioni di sicurezza di infrastrutture critiche
verifica dei casi d’uso specificamente previsti dall’Allegato III

IA incorporata in macchine e attrezzature
verifica dell’articolo 6, dell’Allegato I e della normativa di prodotto applicabile

L’intelligenza artificiale nei software BIM è automaticamente ad alto rischio?

No. Il Building Information Modeling è una metodologia di gestione digitale delle informazioni relative a un’opera. L’eventuale integrazione dell’IA in una piattaforma BIM non determina, di per sé, la classificazione ad alto rischio.

Una funzione destinata a organizzare documenti o supportare la rappresentazione grafica di un progetto presenta caratteristiche differenti rispetto a un sistema progettato per svolgere funzioni di sicurezza disciplinate dall’Allegato III o dalla normativa sui prodotti.

Il criterio è sempre la funzione concreta e giuridicamente rilevante del sistema.

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Quali obblighi rimangono per ingegneri, architetti e professionisti del settore edile?

Per le professioni intellettuali è rilevante anche l’articolo 13 della Legge 132/2025.

La disposizione stabilisce il carattere strumentale e di supporto dell’utilizzo dell’IA nell’attività professionale, con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione.

Prevede inoltre che le informazioni relative ai sistemi di IA utilizzati dal professionista siano comunicate al destinatario della prestazione con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

Inoltre, le aziende che utilizzano sistemi di IA nella gestione dei lavoratori devono considerare anche l’articolo 11 della legge 132/2025, il GDPR e le altre disposizioni applicabili ai rapporti di lavoro.

Come devono prepararsi le imprese alle scadenze AI ACT 2027

Il rinvio concede più tempo per adeguare determinati sistemi ad alto rischio. Per le imprese è un’occasione per organizzare un percorso di conformità, anziché rinviare ogni verifica alla scadenza.

Un approccio operativo può essere articolato nelle seguenti attività:

censire i sistemi di IA – individuare applicazioni, fornitori, funzionalità integrate e processi aziendali interessati;
definire i ruoli – verificare quando l’impresa opera come fornitore, deployer, importatore, distributore o altro soggetto disciplinato dall’AI Act;
documentare le finalità – chiarire per quali compiti e in quali condizioni ogni sistema è destinato a essere utilizzato;
classificare i rischi – verificare l’articolo 6, gli Allegati I e III, le eventuali esclusioni e le normative settoriali;
controllare gli obblighi già applicabili – considerare alfabetizzazione IA, pratiche vietate, trasparenza e protezione dei dati;
pianificare le scadenze future – distinguere gli adempimenti rinviati al 2027 e al 2028 e verificare le regole transitorie;
verificare i rapporti con i fornitori – acquisire documentazione, istruzioni d’uso e informazioni necessarie per comprendere il funzionamento dei sistemi;
prevedere misure di controllo – definire responsabilità interne, procedure di verifica degli output, sicurezza e supervisione umana quando pertinenti;
aggiornare periodicamente il quadro normativo – monitorare orientamenti, atti delegati, standard armonizzati e provvedimenti delle autorità competenti.

Queste attività rappresentano un percorso organizzativo consigliato. Non costituiscono un unico adempimento aggiuntivo introdotto dal Digital Omnibus e devono essere adattate alle caratteristiche dei sistemi effettivamente utilizzati.

AI Act 2027-2028: il diagramma di flusso per orientarsi tra obblighi e scadenze

Per tradurre queste attività in un percorso di verifica più immediato, il diagramma di flusso seguente illustra i principali passaggi da considerare per individuare le disposizioni dell’AI Act potenzialmente applicabili a un sistema di intelligenza artificiale.

Lo schema parte dalla definizione del sistema e dal ruolo dell’impresa, per poi guidare la lettura attraverso le condizioni dell’articolo 6, la distinzione tra Allegato III e Allegato I e le rispettive scadenze generali del 2 dicembre 2027 e del 2 agosto 2028. Richiama inoltre le eventuali esclusioni, le particolarità della normativa settoriale e le disposizioni transitorie dell’articolo 111. Grazie ai percorsi visivi e ai colori che distinguono decisioni, scadenze e situazioni da approfondire, il diagramma facilita la comprensione delle verifiche necessarie. Si tratta di uno strumento informativo e orientativo, che non sostituisce la valutazione giuridica del singolo caso né determina automaticamente la conformità all’AI Act.

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Digital Omnibus 2026: 10 domande frequenti

Il rinvio riguarda anche i sistemi di IA già utilizzati prima del 2026?

Non automaticamente. L’articolo 111 dell’AI Act contiene disposizioni transitorie per i sistemi già immessi sul mercato o messi in servizio. Per determinati sistemi ad alto rischio rilevano la data di applicazione del capo III e le eventuali modifiche significative della progettazione. Sono previste regole particolari per i sistemi destinati alle autorità pubbliche.

Un programma BIM con funzionalità di intelligenza artificiale è sempre ad alto rischio?

No. Occorre valutare la finalità prevista e la concreta funzione del sistema. L’utilizzo dell’IA per organizzare dati o realizzare rendering non determina automaticamente la classificazione ad alto rischio. Diverso può essere il caso di una funzione specificamente riconducibile all’articolo 6 e agli allegati pertinenti.

La norma EN 18286:2026 rende automaticamente conforme un sistema di IA?

No. La Decisione (UE) 2026/2274 pubblica il riferimento a una norma armonizzata relativa ai sistemi di gestione della qualità. La presunzione di conformità riguarda soltanto i requisiti pertinenti coperti dalla norma e non equivale a una certificazione generale dell’intero sistema.

Le imprese sono obbligate a nominare un AI Officer?

L’AI Act non impone in generale a tutte le imprese la nomina di una figura aziendale denominata AI Officer. Restano gli obblighi di governance, documentazione e assegnazione delle responsabilità previsti per i sistemi pertinenti. Le organizzazioni possono comunque individuare un responsabile o un gruppo interno per coordinare le attività di conformità.

Partecipare a una sandbox consente di utilizzare liberamente dati personali?

No. Gli spazi di sperimentazione normativa operano secondo condizioni e garanzie definite. Il trattamento dei dati personali deve rispettare le disposizioni applicabili dell’AI Act e della normativa sulla protezione dei dati. La partecipazione a una sandbox non costituisce un’esenzione generale dal GDPR.

Perché la Commissione europea propone di modificare la legge sull’IA?

La proposta presentata il 19 novembre 2025 nasce dalle difficoltà emerse durante la prima fase di applicazione dell’AI Act. Le consultazioni del 2025 hanno evidenziato problemi legati alla disponibilità di standard, orientamenti e strumenti di supporto alla conformità. Il processo legislativo si è concluso con l’adozione del Regolamento (UE) 2026/1744, entrato in vigore il 27 luglio 2026.

Quali sono le principali modifiche alla legge sull’IA?

Le modifiche comprendono il rinvio di determinate disposizioni sui sistemi ad alto rischio, semplificazioni per PMI e piccole imprese a media capitalizzazione, una nuova formulazione dell’articolo 4 sull’alfabetizzazione IA e maggiori possibilità di sperimentazione. Sono inoltre introdotti nuovi divieti a tutela delle persone, disposizioni sul trattamento dei dati per correggere le distorsioni e interventi sulla governance.

In che modo questi cambiamenti andranno a beneficio delle imprese?

Le modifiche mirano a ridurre alcuni oneri di conformità e ad aumentare la proporzionalità degli adempimenti, soprattutto per le organizzazioni di dimensioni minori. Le misure comprendono procedure documentali semplificate, un calendario più ampio per determinati sistemi ad alto rischio e opportunità di sperimentazione. I benefici effettivi dipendono dalle caratteristiche dell’impresa e dai sistemi che sviluppa o utilizza.

Quali sono le nuove scadenze?

Le scadenze, stabilite dal Regolamento (UE) 2026/1744, sono il 2 dicembre 2027 per le disposizioni high-risk rinviate relative ai sistemi dell’Allegato III e il 2 agosto 2028 per quelle relative ai sistemi dell’Allegato I. A differenza della formulazione della proposta iniziale, il testo approvato stabilisce direttamente queste date, senza subordinare in via generale la loro decorrenza a un successivo accertamento della disponibilità degli standard tecnici.

Quando inizia l’applicazione?

L’AI Act è entrato in vigore il 1° agosto 2024 e segue un calendario progressivo. Alcune disposizioni sono applicabili dal 2 febbraio 2025 e dal 2 agosto 2025; la data generale è il 2 agosto 2026. Il Digital Omnibus ha poi fissato al 2 dicembre 2027 e al 2 agosto 2028 l’applicazione di determinate disposizioni sui sistemi ad alto rischio. Le singole norme devono essere verificate considerando anche le relative disposizioni transitorie.

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