Sostanze reprotossiche: il diagramma INAIL per valutare il rischio con e senza soglia
Quattro percorsi per distinguere le misure di prevenzione in base alle indicazioni dell’Allegato XLIII e alla disponibilità di DNEL. Lo schema riguarda l’esposizione a una singola sostanza non cancerogena e non mutagena
Come valutare il rischio per la salute riproduttiva quando manca un’indicazione esplicita sulla soglia di esposizione? Il fact sheet INAIL pubblicato il 22 ottobre 2026 propone un diagramma decisionale che aiuta a distinguere le situazioni previste dall’articolo 235 del D.Lgs. 81/2008 e a individuare i riferimenti utili alla valutazione.
Il documento, curato dal Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, affronta un passaggio concreto per i tecnici della prevenzione: verificare se il valore utilizzato nel confronto con l’esposizione sia effettivamente pertinente alla tossicità riproduttiva.
La procedura riguarda le sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B, non cancerogene e non mutagene, e considera l’esposizione a una singola sostanza. Costituisce un supporto metodologico alla valutazione, senza introdurre nuovi obblighi normativi.
Il punto di partenza: classificazione ed esposizione effettiva
Il D.Lgs. 135/2024 ha esteso alle sostanze tossiche per la riproduzione la disciplina del Titolo IX, Capo II, del Testo unico sulla sicurezza. Per il quadro generale degli obblighi e delle misure preventive è disponibile l’approfondimento sulla valutazione del rischio cancerogeno, mutageno e sulle tutele per le sostanze reprotossiche.
Il percorso INAIL parte dall’identificazione degli agenti che soddisfano i criteri di classificazione per la tossicità riproduttiva di categoria 1A o 1B. Successivamente occorre accertare se esista un’esposizione occupazionale.
L’eventuale esclusione dell’esposizione deve essere sostenuta da elementi sufficienti: il documento richiama, come esempio, una lavorazione a ciclo chiuso. Per gli inquinanti ubiquitari considera anche il confronto con i livelli della popolazione generale, quando disponibili e pertinenti.
Questo confronto richiede una distinzione essenziale: un valore di riferimento ambientale o biologico della popolazione generale descrive livelli misurati e non costituisce una soglia sanitaria di sicurezza.
I quattro casi del diagramma decisionale
Quando è presente un’esposizione occupazionale, lo schema distingue quattro percorsi.
Caso
Condizione individuata
Criterio operativo proposto
A — Sostanza priva di soglia
La notazione è presente nella colonna “Osservazioni” dell’Allegato XLIII
Ridurre l’esposizione al livello tecnicamente più basso possibile e confrontarla con il VLEP
B — Sostanza con valore soglia
La sostanza è identificata come tale nell’Allegato XLIII
Ridurre il rischio al minimo e valutare l’esposizione rispetto alla soglia, considerando anche l’assorbimento cutaneo
C — DNEL previsto da una restrizione REACH
Manca una notazione sulla soglia, oppure la sostanza non è nell’Allegato XLIII, ma esiste una restrizione con un DNEL pertinente alla salute riproduttiva
Verificare le condizioni della restrizione e confrontare l’esposizione con il DNEL inalatorio e/o dermico applicabile
D — Valutazione caso per caso
Mancano le condizioni dei casi precedenti
Esaminare le evidenze disponibili, gli eventuali valori soglia e i limiti pertinenti, definendo misure adeguate
La distinzione si inserisce nella gerarchia preventiva dell’articolo 235: sostituzione, quando tecnicamente possibile, ricorso al sistema chiuso e successive misure di riduzione secondo le condizioni previste dalla norma.
L’assenza di una notazione sulla soglia non dimostra l’esistenza di un livello sicuro. Per le sostanze non identificate nelle due categorie normative, il comma 3-ter richiede di applicare la riduzione del rischio al minimo, tenendo conto della possibilità che un livello di esposizione sicuro non esista.
Resta inoltre il divieto di superare il valore limite stabilito nell’Allegato XLIII.
Perché un DNEL non può essere utilizzato automaticamente
Il DNEL, ossia il livello derivato senza effetto, può fornire un riferimento utile. La sua presenza nella documentazione della sostanza, tuttavia, non basta a dimostrarne l’idoneità per valutare il rischio riproduttivo.
Il fact sheet richiede di esaminare la documentazione alla base della sua derivazione. Occorre verificare quali effetti siano stati considerati, la popolazione di riferimento, la via di esposizione e la durata: un valore riferito ai lavoratori e all’esposizione inalatoria non è intercambiabile con un valore dermico o destinato alla popolazione generale.
Nel caso C, l’INAIL richiama i DNEL stabiliti nell’ambito di specifiche restrizioni REACH. Il loro utilizzo per la valutazione della salute riproduttiva presuppone che tale effetto sia compreso nella derivazione del valore.
Anche il VLEP e la soglia per gli effetti riproduttivi hanno funzioni da distinguere: il rispetto del limite professionale deve accompagnarsi alla verifica delle condizioni effettive di esposizione e delle misure preventive necessarie.
Sorveglianza sanitaria e registro: conta l’esito della valutazione
Nel caso A il diagramma prevede l’attivazione della sorveglianza sanitaria e del registro degli esposti. Nei casi B, C e D l’attivazione è indicata come eventuale, da determinare attraverso la valutazione.
Il riferimento resta l’articolo 242 del D.Lgs. 81/2008, che assoggetta a sorveglianza sanitaria i lavoratori per i quali la valutazione abbia evidenziato un rischio per la salute; l’articolo 243 collega a tali lavoratori l’iscrizione nel registro.
La disponibilità di una soglia o di un DNEL non comporta quindi, da sola, l’esclusione di questi adempimenti. Analogamente, l’esito iniziale del diagramma che esclude un rischio occupazionale non elimina tutte le misure preventive: lo schema mantiene il richiamo agli articoli 237, 238 e 239 e alla rivalutazione in caso di modifiche.
I limiti da considerare nella valutazione aziendale
Per applicare correttamente il percorso occorre documentare la classificazione della sostanza, le condizioni di esposizione, il riferimento scelto e le ragioni della sua pertinenza, collegando questi elementi alle misure adottate.
L’assorbimento cutaneo merita particolare attenzione: per molte sostanze reprotossiche rappresenta una via significativa e il solo controllo delle concentrazioni nell’aria può non descrivere l’esposizione complessiva.
Il diagramma non esaurisce inoltre la valutazione in presenza di più sostanze. Se l’agente presenta anche caratteristiche cancerogene o mutagene, occorre considerare tali pericoli con una valutazione coerente con le rispettive peculiarità. Restano da esaminare, secondo il Capo I, gli eventuali altri effetti sulla salute.
L’utilità dello strumento consiste dunque nel rendere esplicito il percorso seguito dal valutatore: quale situazione è stata individuata, quali evidenze sostengono il valore di confronto e quali misure ne derivano.
Approfondimenti
Per il quadro generale degli obblighi e delle misure preventive leggi l’approfondimento sulla valutazione del rischio cancerogeno, mutageno e sulle tutele per le sostanze reprotossiche.
La valutazione delle sostanze pericolose richiede di collegare le condizioni di esposizione alle misure di prevenzione e di documentare le scelte nel DVR. Per supportare questo lavoro puoi utilizzare un software per la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro, che offre procedure guidate per il rischio chimico e per gli agenti cancerogeni e mutageni, con la produzione delle relative relazioni da integrare nella documentazione aziendale.
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