Un unico CUP per più stralci: come si calcola la quota del 20% degli incentivi tecnici?
Incentivi tecnici e CUP unico: la Corte dei conti chiarisce come destinare il 20% delle risorse in opere suddivise in stralci con finanziamenti vincolati
La presenza di un unico CUP per un’opera pubblica articolata in più stralci funzionali impedisce di destinare il 20% degli incentivi tecnici alle finalità previste dal Codice Appalti, anche quando alcuni interventi sono finanziati con risorse proprie dell’ente? Oppure occorre distinguere le diverse fonti di finanziamento, indipendentemente dall’unitarietà del progetto e della procedura di gara? La questione è affrontata dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, con la deliberazione n. 163/2026/PAR del 23 settembre 2026, relativa all’applicazione dell’art. 45, comma 5, del D.Lgs. 36/2023.
Pur dichiarando inammissibile la richiesta di parere, la magistratura contabile fornisce importanti chiarimenti sulla distinzione tra costituzione del fondo incentivante e destinazione delle risorse, evidenziando la rilevanza degli stanziamenti di bilancio rispetto all’identificazione unitaria dell’investimento mediante CUP.
Il caso: tre stralci funzionali, un unico CUP e finanziamenti diversi
Il Comune di Villafranca di Verona, soggetto attuatore di un’opera pubblica stradale, sottopone alla Corte dei conti un quesito sulla corretta applicazione dell’art. 45, comma 5, del Codice Appalti. L’intervento è articolato in tre stralci funzionali, ciascuno dotato di un autonomo quadro tecnico-economico (QTE), ma considerati unitariamente nella programmazione e identificati attraverso un unico CUP.
Le fonti di finanziamento sono differenti:
i primi due stralci sono finanziati, almeno parzialmente, mediante contributi provinciali a destinazione vincolata, erogati sulla base di un accordo di programma;
il terzo stralcio è finanziato con risorse proprie comunali.
Sebbene nella richiesta del CUP non siano state quantificate separatamente le diverse fonti di finanziamento, nella contabilità dell’ente le coperture risultano individuate attraverso stanziamenti specifici e autonomi. Il Comune ritiene che, per i primi due stralci, non debba essere prevista la quota del 20% destinata alle finalità dell’art. 45, commi 6 e 7, poiché i contributi provinciali finanziano indistintamente le voci dei rispettivi quadri economici.
Il RUP prospetta invece un’interpretazione più restrittiva: la presenza di un unico CUP comporterebbe l’unitarietà finanziaria dell’intervento, impedendo di prevedere tale quota anche per il terzo stralcio, finanziato con risorse comunali.
Il quesito: prevale il CUP unico o la distinta provenienza delle risorse?
L’amministrazione chiede se l’unitarietà del CUP e della procedura di gara determini l’omogeneità delle risorse finanziarie, con conseguente esclusione della quota del 20% da tutti e tre i quadri economici. In alternativa, domanda se debba prevalere il criterio finanziario-contabile, fondato sulla distinta imputazione degli stanziamenti di bilancio, consentendo la destinazione della quota del 20% almeno per lo stralcio finanziato con fondi propri.
La decisione della Corte dei conti: costituzione del fondo e destinazione delle risorse
La Corte dichiara il quesito inammissibile sotto il profilo oggettivo, poiché riferito a una specifica vicenda gestionale e caratterizzato da un dissenso interpretativo interno all’amministrazione. Il Collegio ricorda che la funzione consultiva non può sostituirsi alle valutazioni e alle decisioni dell’ente.
Tuttavia, in uno spirito di collaborazione istituzionale, fornisce indicazioni interpretative generali sull’art. 45 del D.Lgs. 36/2023. Il primo chiarimento riguarda la distinzione tra costituzione del fondo incentivante e successiva destinazione delle risorse. Ai sensi dell’art. 45, comma 2, le risorse destinate agli incentivi tecnici, entro il limite massimo del 2% dell’importo posto a base di gara, trovano copertura negli stanziamenti previsti per i singoli appalti, indipendentemente dalla loro provenienza. La costituzione del fondo può quindi avvenire anche in presenza di finanziamenti esterni vincolati.
Diversa è la disciplina della quota del 20% prevista dal comma 5, destinata alle finalità dei successivi commi 6 e 7, tra cui innovazione tecnologica, formazione e copertura degli oneri assicurativi obbligatori.
Per tale quota, la norma esclude le risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.
La Corte chiarisce:
Nello specifico, l’art. 45, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023 esclude dalla “destinazione” alle finalità dei successivi commi 6 e 7 le risorse che derivano da finanziamenti aventi già una loro destinazione vincolata.
L’esclusione evita che risorse già vincolate a una specifica finalità vengano utilizzate per scopi differenti. La Corte precisa inoltre che rileva l’importo del contributo vincolato, indipendentemente dal fatto che il finanziamento copra interamente o solo parzialmente l’intervento.
Il CUP unico non estende automaticamente il vincolo agli altri stralci
Il passaggio centrale della deliberazione riguarda il rapporto tra CUP unico e differenti fonti di finanziamento.
Secondo la Corte, ai fini dell’applicazione dell’art. 45, comma 5, occorre considerare la distinta imputazione contabile e le fonti di finanziamento risultanti dal bilancio comunale.
Il CUP, disciplinato dall’art. 11 della legge 3/2003, svolge principalmente una funzione di identificazione e monitoraggio degli investimenti pubblici.
La sua unicità non determina automaticamente l’estensione dei vincoli finanziari agli stralci sostenuti con risorse proprie.
La Corte afferma infatti:
Identificata la tipologia soggetta a limite di utilizzazione, essa va sottratta alla destinazione di cui all’art. 45, co. 5, d.lgs. n. 36/2023, non rilevando l’eventuale irradiazione del finanziamento vincolato a stralci della commessa pubblica direttamente finanziati dall’ente locale.
Ne consegue che l’esistenza di un CUP unico non è sufficiente per escludere la destinazione della quota del 20% anche relativamente agli stralci finanziati con risorse proprie non vincolate.
Rimane determinante la natura delle risorse effettivamente impiegate e la loro distinta contabilizzazione.
Approfondimenti
Per approfondire il tema, leggi l’articolo dedicato agli incentivi per funzioni tecniche previsti dall’art. 45 del Codice Appalti, con le regole per la costituzione del fondo, la ripartizione delle risorse e le finalità di utilizzo della quota del 20%. Tra le destinazioni previste dall’art. 45, comma 6, rientra anche l’acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. In questo ambito, la piattaforma per la gestione digitale e collaborativa di progetti e opere, rappresenta una soluzione da valutare per investire nell’innovazione tecnologica della stazione appaltante: utilizza le risorse della quota del 20% ove disponibili e nel rispetto delle condizioni normative, puoi digitalizzare i processi, condividere documenti e modelli informativi e migliorare il coordinamento delle attività lungo il ciclo di vita dell’opera pubblica.
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