Videoterminalisti nelle postazioni di controllo: le immagini visualizzate non escludono le tutele
L’interpello 3/2026 chiarisce i criteri per applicare il Titolo VII del D.Lgs. 81/2008 e richiama i requisiti dei locali, senza fissare un’altezza specifica per i banchi degli agenti di stazione
La natura delle immagini visualizzate e la tipologia di attività svolta non escludono l’applicazione delle disposizioni sui videoterminalisti quando ricorrono i presupposti dell’articolo 173 del D.Lgs. 81/2008. È il chiarimento contenuto nell’interpello n. 3/2026, esaminato dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro nella seduta del 24 settembre 2026.
La risposta nasce da un quesito sugli agenti di stazione della metropolitana di Napoli e affronta anche i requisiti dei locali che ospitano le postazioni di controllo. Per chi valuta i rischi e verifica l’idoneità degli ambienti di lavoro, il documento distingue due aspetti: le condizioni che rendono applicabili le tutele per l’uso dei videoterminali e le caratteristiche che devono possedere i luoghi destinati alle postazioni.
Il quesito sugli agenti della metropolitana
USB Lavoro Privato ha chiesto se gli agenti di stazione possano essere qualificati come videoterminalisti e beneficiare delle relative disposizioni, comprese quelle sui rischi da uso prolungato degli schermi, sulle pause e sulle visite mediche.
Un secondo quesito riguarda i banchi agenti presenti nei mezzanini delle stazioni: il sindacato domanda se si applichino i requisiti dell’Allegato IV e quale altezza, cubatura e superficie debbano essere considerate accettabili in relazione al lavoro svolto.
La Commissione precisa preliminarmente il limite della propria competenza: fornisce chiarimenti su questioni generali di applicazione della normativa, senza pronunciarsi su specifiche situazioni concrete.
Quando si applicano le disposizioni sui videoterminalisti
Il riferimento è l’articolo 173, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 81/2008: rientra nella definizione il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o abituale per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni previste dall’articolo 175.
Secondo la Commissione, quando ricorrono questi presupposti si applicano le disposizioni del Titolo VII, indipendentemente dall’attività svolta e dalla natura delle immagini visualizzate.
Il chiarimento interessa quindi la verifica dell’effettivo utilizzo delle attrezzature. Per le postazioni di controllo, la valutazione deve considerare modalità e durata dell’impiego del videoterminale: il contenuto mostrato sullo schermo non costituisce, da solo, una ragione per escludere le tutele.
L’interpello non attribuisce automaticamente la qualifica di videoterminalista a tutti gli agenti di stazione e non introduce una nuova soglia temporale. Richiama il criterio normativo da applicare alla situazione lavorativa.
Per il quadro generale delle misure di prevenzione e della sorveglianza sanitaria si rimanda all’approfondimento sulla normativa e sugli obblighi per il rischio da videoterminale.
Postazioni di controllo: quali requisiti per i locali
Sul secondo quesito, la Commissione richiama la definizione di luogo di lavoro dell’articolo 62 e la conseguente applicazione del Titolo II e dell’Allegato IV. La verifica riguarda altezza, cubatura, superficie, aerazione, illuminazione e microclima.
La risposta richiama espressamente due previsioni dell’Allegato IV:
il punto 1.2.4, che consente all’organo di vigilanza territorialmente competente, quando lo richiedono necessità tecniche aziendali, di ammettere altezze minime inferiori e prescrivere adeguati mezzi di ventilazione;
il punto 1.2.5, che per i locali destinati a uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali rinvia ai limiti di altezza individuati dalla normativa urbanistica vigente.
La Commissione non indica un’altezza specifica accettabile per i banchi agenti e non ne stabilisce la conformità. Il richiamo alle disposizioni sulle altezze inferiori non equivale a un’autorizzazione generalizzata; quello relativo agli uffici richiede di verificare l’effettivo inquadramento dei locali.
Sul piano operativo, l’interpello orienta dunque verso due verifiche distinte: accertare i presupposti di applicazione delle tutele per videoterminalisti e individuare i requisiti ambientali e dimensionali pertinenti alla postazione e al locale che la ospita.
Disponibile la versione trial gratuita del software per la redazione del DVR, che include la valutazione dell’esposizione a videoterminali e di altri rischi legati agli ambienti di lavoro, come microclima e posture incongrue.
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