Fuoriuscita dal Conto Energia: dal 2028 si può uscire dagli incentivi. Regole, requisiti e scadenze

Fuoriuscita dal Conto Energia: dal 2028 si può uscire dagli incentivi. Regole, requisiti e scadenze

Cosa prevede il D.M. 262/2026 sulla fuoriuscita volontaria anticipata dal Conto Energia per gli impianti fotovoltaici oltre 20 kW: rifacimento integrale, incrementi di producibilità e impiego di moduli conformi

Dal 1° gennaio 2028 i titolari di determinati impianti fotovoltaici incentivati con il Conto Energia possono scegliere di uscire anticipatamente dal meccanismo incentivante, ottenendo un corrispettivo economico e assumendo, contestualmente, una serie di obblighi finalizzati al rinnovamento tecnologico degli impianti.

Le modalità operative sono definite dal decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 10 agosto 2026, n. 262, emanato in attuazione dell’articolo 2 del D.L. 21/2026.

La misura interessa gli impianti fotovoltaici con potenza nominale incentivata superiore a 20 kW che percepiscono tariffe o premi fissi non dipendenti dall’andamento dei prezzi di mercato. L’accesso è limitato a impianti per una potenza complessiva non superiore a 10 GW.

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Quali impianti possono uscire anticipatamente dal Conto Energia

Il decreto riguarda gli impianti ammessi ai meccanismi incentivanti introdotti con:

Primo Conto Energia, D.M. 28 luglio 2005;
Secondo Conto Energia, D.M. 19 febbraio 2007;
Terzo Conto Energia, D.M. 6 agosto 2010;
Quarto Conto Energia, D.M. 5 maggio 2011.

Sono quindi esclusi dall’ambito del D.M. 262/2026 gli impianti che non presentano le caratteristiche indicate dalla norma, a partire dal requisito della potenza nominale incentivata superiore a 20 kW e dalla presenza di tariffe o premi fissi non legati ai prezzi di mercato.

L’obiettivo della misura non è soltanto consentire la rinuncia anticipata agli incentivi: il meccanismo è strutturato per favorire il rinnovamento tecnologico del parco fotovoltaico esistente, collegando la fuoriuscita dal Conto Energia a un intervento di rifacimento integrale.

La manifestazione di interesse al GSE

Il primo adempimento per il soggetto responsabile sarà la presentazione al GSE di una manifestazione di interesse.

Il termine è fissato in 30 giorni dalla pubblicazione delle regole operative GSE.

Il decreto distingue quindi due modalità di accesso.

L’accesso è diretto per i soggetti che hanno aderito agli schemi di rimodulazione delle tariffe premio previsti dall’articolo 2, commi da 1 a 3, del D.L. 21/2026, purché presentino la manifestazione di interesse.

Per gli altri soggetti l’accesso alla fuoriuscita anticipata passa invece attraverso una procedura competitiva pubblica, sempre a condizione che sia stata preventivamente trasmessa la manifestazione di interesse.

Un elemento importante è già definito nelle premesse del decreto: le adesioni all’estensione delle convenzioni presentate entro il 31 maggio 2026 non hanno superato il limite complessivo di 10 GW. Il MASE ha potuto pertanto confermare il sistema articolato tra accesso diretto e procedura competitiva.

Uscita dagli incentivi e rifacimento integrale: cosa deve fare il titolare

La fuoriuscita dal Conto Energia non consiste nella semplice rinuncia alla tariffa incentivante.

Chi aderisce alla misura deve realizzare un rifacimento integrale dell’impianto fotovoltaico.

Gli interventi possono essere realizzati a partire dal 1° gennaio 2028 e l’impianto rinnovato deve entrare in esercizio entro il 31 dicembre 2030. Il mancato rispetto di questa scadenza determina la decadenza dal diritto al corrispettivo previsto per la fuoriuscita anticipata.

Per tecnici e operatori questo significa che l’opzione deve essere valutata come una vera operazione di revamping/repowering, con una verifica preliminare della configurazione esistente, delle prestazioni attese, delle possibilità di incremento di potenza e degli eventuali interventi necessari su strutture, connessione e componenti elettrici.

Quanto deve aumentare la producibilità

Il rifacimento deve determinare un incremento di potenza tale da raggiungere specifici livelli minimi di producibilità.

Il decreto distingue due casi.

Per gli impianti con moduli non collocati a terra, oppure con moduli installati a terra in area agricola, la nuova configurazione deve assicurare una producibilità superiore di almeno il 30% rispetto al valore atteso nel periodo di incentivazione residua dell’impianto esistente.

Per gli altri impianti, invece, il livello richiesto è pari ad almeno il doppio del valore atteso nel medesimo periodo.

Il riferimento per determinare gli incrementi di potenza è la potenza dell’impianto risultante alla data di stipula della convenzione in Conto Energia con il GSE.

Si tratta di un passaggio particolarmente rilevante in sede progettuale: non sarà sufficiente confrontare la potenza nominale attuale con quella post-intervento, ma occorrerà applicare le modalità di calcolo che saranno dettagliate nelle regole operative GSE.

Quali moduli fotovoltaici possono essere installati

Il decreto introduce anche un vincolo sulle tecnologie utilizzabili per il rifacimento.

Devono essere impiegati esclusivamente moduli fotovoltaici iscritti al registro previsto dall’articolo 12 del D.L. 181/2023 e conformi ai requisiti territoriali e tecnici richiamati dalla stessa disposizione.

La scelta dei componenti diventa quindi parte integrante della verifica di ammissibilità dell’intervento e non può essere affrontata soltanto sulla base delle prestazioni elettriche o del costo dei moduli.

Il rispetto di questo obbligo, inoltre, non si esaurisce al momento della realizzazione dell’intervento: il decreto prevede il mantenimento degli obblighi relativi ai moduli e alla commercializzazione dell’energia per 10 anni dall’entrata in esercizio del rifacimento, pena la decadenza dai benefici percepiti.

Vendita dell’energia: obbligo di contrattualizzazione a termine

Un ulteriore elemento da considerare riguarda la gestione dell’energia elettrica prodotta dal nuovo impianto.

L’energia prodotta e immessa in rete riferibile alla potenza residua rispetto agli incrementi di producibilità ottenuti con il rifacimento deve essere oggetto di una contrattualizzazione a termine.

Il decreto richiama espressamente anche la possibilità di utilizzare i meccanismi previsti dall’articolo 28 del D.Lgs. 199/2021.

La quota di potenza corrispondente all’incremento di producibilità può invece partecipare ai meccanismi di supporto disciplinati dagli articoli 6, 7 e 7-bis del D.Lgs. 199/2021, nei limiti e secondo le condizioni previste dai relativi strumenti.

La convenienza economica dell’operazione dovrà quindi essere valutata considerando contemporaneamente la rinuncia ai flussi incentivanti residui, il corrispettivo di fuoriuscita, il costo del rifacimento, l’incremento della produzione e la futura valorizzazione dell’energia.

Come funziona la procedura competitiva GSE

Per i soggetti che non possono accedere direttamente alla misura, il decreto prevede una procedura competitiva che dovrà essere svolta dal GSE entro il 30 giugno 2027.

Il contingente disponibile sarà dato dalla differenza tra il limite complessivo di 10 GW e la potenza degli impianti ammessi all’accesso diretto.

Per garantire un’effettiva competizione, la potenza assegnabile dovrà inoltre essere inferiore di almeno il 5% rispetto ai volumi complessivamente indicati nelle manifestazioni di interesse.

La finestra per presentare la domanda di partecipazione alla procedura non potrà superare 10 giorni lavorativi; le graduatorie saranno pubblicate nei 10 giorni lavorativi successivi.

La domanda dovrà contenere un’offerta di riduzione percentuale rispetto a un valore base. Il GSE ordinerà le offerte in senso decrescente rispetto al beneficio atteso per il sistema, fino alla saturazione del contingente disponibile.

In caso di parità e di insufficienza del contingente, sarà data priorità alla domanda completata anteriormente.

Per la fase operativa resta tuttavia necessario attendere il GSE: il valore base, le modalità di calcolo e diversi aspetti applicativi saranno precisati dalle regole operative e dalla documentazione attuativa.

Entrata in esercizio: comunicazione al GSE entro 90 giorni

Concluso il rifacimento, il soggetto responsabile deve comunicare al GSE l’entrata in esercizio dell’impianto entro 90 giorni dalla data registrata sul sistema GAUDÌ di Terna.

Il mancato rispetto del termine comporta la perdita del diritto al corrispettivo economico oppure la decadenza dalla graduatoria.

Il GSE dispone successivamente di 90 giorni per verificare l’effettiva entrata in esercizio e la conformità della documentazione agli obblighi stabiliti dal decreto. In caso di esito negativo è prevista la decadenza dal diritto al corrispettivo.

Regole operative GSE: cosa manca 

Il D.M. 262/2026 definisce l’architettura del meccanismo, ma una parte decisiva della disciplina sarà contenuta nelle regole operative del GSE.

Il Gestore deve pubblicarle entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto e, nei successivi 10 giorni, emanare l’avviso pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse.

Le regole dovranno specificare, tra l’altro, i modelli delle istanze, la data della procedura competitiva, lo schema dell’avviso pubblico, i contratti-tipo, la documentazione da presentare dopo l’entrata in esercizio, gli obblighi dei beneficiari, gli oneri istruttori e gestionali e soprattutto le modalità di calcolo dell’incremento di potenza necessario a raggiungere i livelli di producibilità richiesti.

È quindi su queste regole che proprietari, progettisti e operatori dovranno concentrare l’attenzione per trasformare la possibilità prevista dal decreto in un progetto tecnicamente ed economicamente sostenibile.

Cosa deve verificare il tecnico prima di scegliere l’uscita dal Conto Energia

Per gli impianti potenzialmente interessati, la valutazione non dovrebbe limitarsi all’importo dell’incentivo residuo. Occorre impostare uno studio tecnico-economico dell’intervento che metta a confronto la permanenza nel Conto Energia con lo scenario di fuoriuscita anticipata e rifacimento.

In particolare diventano centrali lo stato di fatto e la vita utile residua dei componenti, la potenza incentivata originaria, la producibilità attesa fino alla naturale scadenza della convenzione, la capacità del sito e della connessione di assorbire il repowering, il costo del rifacimento integrale, l’accesso ai nuovi meccanismi di supporto e la futura contrattualizzazione dell’energia.

Il D.M. 262/2026 introduce quindi una nuova opportunità per il rinnovamento degli impianti fotovoltaici incentivati, ma la convenienza non è automatica: dipenderà dalla configurazione del singolo impianto e, soprattutto, dalle modalità applicative che saranno definite dal GSE.

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