Mancata indicazione dei CAM: impugnazione immediata solo se l’offerta è compromessa
CAM negli appalti: il Consiglio di Stato chiarisce perché il mero rinvio al decreto non basta e quando occorre impugnare subito il bando di gara
Non basta inserire nella documentazione di gara un generico richiamo al decreto che disciplina i Criteri Ambientali Minimi. I CAM devono essere concretamente recepiti nella lex specialis attraverso le specifiche tecniche, le clausole contrattuali e gli altri elementi richiesti dalla disciplina applicabile.
Lo ribadisce il Consiglio di Stato, Sezione Terza, con la sentenza n. 7152/2026, intervenendo su una gara per l’affidamento di servizi di pulizia e sanificazione in ambito sanitario.
La pronuncia affronta anche un secondo tema particolarmente rilevante: quando le carenze relative ai CAM obbligano l’operatore economico a impugnare immediatamente il bando e quando, invece, il ricorso può essere proposto insieme all’aggiudicazione.
Il caso: CAM richiamati ma non recepiti nella lex specialis
La controversia riguarda una procedura aperta in una determinata Azienda Ospedaliera Universitaria. Un concorrente non aggiudicatario impugnava l’esito della gara e la relativa lex specialis, contestando la violazione dell’articolo 57, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e della disciplina CAM applicabile ai servizi di pulizia e sanificazione.
Secondo la ricorrente, i documenti di gara contenevano un richiamo sostanzialmente formale ai CAM, senza recepirne in modo puntuale numerose prescrizioni.
Le contestazioni riguardavano, tra l’altro, i sistemi di dosaggio dei prodotti, i detergenti destinati alle pulizie straordinarie, i rapporti di prova, la conformità di macchine e attrezzature, la formazione del personale, i disinfettanti, la gestione dei rifiuti e la rendicontazione dei prodotti impiegati. Venivano censurate anche alcune modalità operative ritenute incompatibili con i CAM, tra cui l’utilizzo di prodotti monouso e di sistemi di lavaggio specifici.
Il TAR Campania aveva accolto il ricorso e annullato la procedura.
I motivi dell’appello
L’aggiudicataria sosteneva innanzitutto che il ricorso fosse tardivo: se l’assenza dei CAM era tale da incidere sulla formulazione dell’offerta, la lex specialis avrebbe dovuto essere contestata immediatamente. Contestava inoltre l’esclusione dell’eterointegrazione, sostenendo che i CAM, quali norme imperative, fossero comunque destinati a integrare automaticamente la disciplina di gara. Infine, riteneva che disciplinare e capitolato contenessero già prescrizioni sufficienti in materia ambientale.
CAM mancanti: il bando va sempre impugnato subito?
No. Per il Consiglio di Stato l’omissione dei CAM non comporta automaticamente l’obbligo di impugnazione immediata. Il mancato recepimento costituisce violazione di una prescrizione imperativa dell’articolo 57, comma 2, ma può non impedire all’operatore di partecipare e presentare un’offerta. In questo caso la lesione diventa concreta con l’aggiudicazione e il vizio può essere contestato insieme all’atto finale della gara. Il criterio è dunque sostanziale e deve essere verificato caso per caso.
Il Collegio chiarisce che:
“Solo quando l’omessa previsione dei CAM si traduce in una grave carenza di elementi essenziali per la predisposizione dell’offerta […] sorge l’onere di immediata impugnazione”.
Negli altri casi resta applicabile la regola dell’impugnazione differita insieme all’aggiudicazione. Nel caso esaminato, la possibilità di formulare l’offerta non risultava preclusa, come dimostrato dalla presenza di più offerte nella procedura.
La pronuncia si pone in continuità, ma con una precisazione significativa, rispetto alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1877/2026: anche quando il rinvio ai CAM è carente, l’obbligo di impugnare immediatamente il bando non scatta in modo automatico, ma dipende dalla concreta capacità della lacuna di compromettere la formulazione dell’offerta.
carenza CAM bando
Il mero richiamo al decreto CAM non è sufficiente
Sul recepimento dei CAM la pronuncia è particolarmente netta. L’articolo 57, comma 2, del Codice impone l’inserimento nella documentazione progettuale e di gara almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali previste dai CAM; la sentenza richiama inoltre l’articolo 83, comma 2, secondo cui il bando deve indicare i criteri ambientali minimi applicabili.
Secondo il Consiglio di Stato, i CAM devono essere chiaramente individuabili nella lex specialis perché possono costituire elementi essenziali dell’offerta oppure incidere sull’attribuzione dei punteggi. L’inclusione dei criteri ambientali nella gara, quindi, non è un adempimento meramente formale ma incide direttamente anche sulla successiva esecuzione del contratto.
Da qui il principio centrale della pronuncia:
“Va quindi escluso che l’art. 57, d.lgs. n. 36 del 2023, possa ritenersi rispettato in presenza di un mero rinvio al decreto ministeriale di approvazione dei CAM.”
Le difformità tra capitolato e CAM
Il Consiglio di Stato evidenzia inoltre che il TAR aveva individuato autonome ragioni di illegittimità: mancata trasposizione di specifiche tecniche obbligatorie, contrasto tra prescrizioni della lex specialis e decreto ministeriale e carenze nei criteri premianti. Particolare rilievo assume il contrasto relativo ai prodotti monouso e al sistema di lavaggio, rispetto alle modalità operative contemplate dai CAM. Tali profili non erano stati specificamente contestati in appello e risultavano già sufficienti a sostenere la decisione del TAR.
Il Consiglio di Stato ha quindi respinto l’appello, confermando l’esito del giudizio di primo grado.
Per approfondire il tema, leggi l’articolo dedicato ai CAM 2026: i criteri ambientali vigenti nel 2026, norme di riferimento e giurisprudenza. Per la gestione dei documenti economici e tecnici connessi agli appalti puoi affidarti al software dedicato al computo e alla contabilità dei lavori, utile per organizzare in modo strutturato le informazioni economiche della procedura e della successiva fase esecutiva.
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