CCNL non equivalente per una sola impresa: cosa succede all’intero RTI?
CCNL negli appalti: per il Consiglio di Stato l’equivalenza va verificata anche per il contratto specialistico. Il caso del RTI escluso dalla gara
Un RTI si era classificato al primo posto in una procedura per l’affidamento di lavori di ammodernamento di gallerie autostradali. Durante le verifiche, però, la stazione appaltante rilevava che una delle mandanti applicava il CCNL Laterizi – Aziende Industriali, mentre il disciplinare individuava come contratto di riferimento il CCNL Edilizia – Aziende Industriali F012.
La lex specialis consentiva agli operatori di applicare un contratto diverso, purché questo garantisse ai lavoratori le stesse tutele economiche e normative. A seguito della verifica e dei chiarimenti forniti dal concorrente, il RUP concludeva per la non equivalenza dei due CCNL e disponeva l’esclusione del raggruppamento.
Il RTI impugnava il provvedimento sostenendo, tra l’altro, che il CCNL Laterizi fosse maggiormente pertinente all’attività concretamente svolta dalla mandante e che la stazione appaltante avesse effettuato una comparazione eccessivamente rigida.
Dopo il rigetto del TAR, la controversia arriva al Consiglio di Stato.
CCNL diverso: la verifica di equivalenza è obbligatoria
Il Consiglio di Stato, nella sentenza 7062/2026, respinge l’appello e ribadisce un principio importante nell’applicazione dell’articolo 11 del D.Lgs. 36/2023: quando l’operatore indica un CCNL diverso da quello individuato nei documenti di gara, la verifica di equivalenza delle tutele è un passaggio necessario.
Non è sufficiente sostenere che il contratto applicato dall’impresa sia più specialistico o maggiormente coerente con la propria attività.
Secondo Palazzo Spada:
Il giudizio di equivalenza […] è un atto doveroso della stazione appaltante.
Il criterio decisivo non è infatti il settore nel quale l’impresa opera abitualmente, ma il contenuto delle prestazioni che deve eseguire nell’ambito della specifica commessa.
La sentenza individua nelle prestazioni oggetto dell’appalto il “baricentro” della scelta del contratto collettivo. Nel caso esaminato, la mandante aveva assunto una parte delle lavorazioni principali riconducibili ad attività edilizie. Il fatto che svolgesse anche attività industriali legate ai manufatti prefabbricati non era quindi sufficiente a rendere automaticamente applicabile il CCNL Laterizi senza confronto con il CCNL Edilizia.
Come si verifica l’equivalenza tra due CCNL?
La comparazione non richiede che i contratti siano perfettamente identici. Ciò che occorre valutare è l’equivalenza complessiva e sostanziale delle tutele economiche e normative.
Nel caso concreto erano emerse differenze relative a sei ambiti: lavoro straordinario, assistenza integrativa e welfare, preavviso, lavoro supplementare, part-time e contribuzione alla Cassa Edile.
Il Consiglio di Stato ritiene corretta la metodologia adottata: prima sono stati esaminati i singoli scostamenti, poi ne è stata valutata complessivamente l’incidenza sulle condizioni riconosciute ai lavoratori. Non basta quindi che alcune voci del contratto alternativo risultino più favorevoli. L’equivalenza deve emergere dal sistema delle tutele nel suo complesso.
RTI CCNL equivalenza
Superminimo e indennità di cantiere valgono ai fini dell’equivalenza?
Un passaggio importante riguarda il confronto economico tra i CCNL.
Il Consiglio di Stato conferma che il superminimo assorbibile non può essere utilizzato per dimostrare l’equivalenza economica, perché può essere soggetto a variazioni e riduzioni e non costituisce quindi una componente fissa della retribuzione.
Analoga valutazione viene effettuata, nel caso concreto, per l’indennità di cantiere, considerata di applicazione incerta e quindi variabile.
L’equivalenza economica deve invece essere verificata considerando il valore complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua, che deve risultare almeno pari a quello assicurato dal contratto individuato dalla lex specialis.
Anche eventuali misure aziendali volontarie, come buoni pasto, corsi di formazione o polizze assicurative, non possono sostituire automaticamente tutele contrattuali strutturate e vincolanti.
RTI: si può estromettere la mandante con CCNL non equivalente?
La sentenza affronta anche un secondo tema di particolare interesse.
Il RTI sosteneva che, anziché escludere l’intero raggruppamento, avrebbe dovuto essere consentita l’estromissione della mandante interessata dalla non equivalenza del CCNL. Il Consiglio di Stato esclude questa possibilità.
La scelta del contratto collettivo viene qualificata come elemento essenziale dell’offerta, perché incide direttamente sulla struttura dei costi della commessa. Il meccanismo previsto dall’art. 97 del Codice per la modifica del raggruppamento riguarda invece determinate carenze dei requisiti soggettivi o professionali.
Di conseguenza, nel caso di un componente del RTI che applichi un CCNL diverso da quello previsto dalla lex specialis e risultato non equivalente, il rimedio sostitutivo previsto dall’art. 97 non può essere utilizzato.
CCNL non equivalente per una sola impresa: cosa succede all’intero RTI?
La questione diventa particolarmente delicata quando il CCNL ritenuto non equivalente non è applicato da tutto il raggruppamento, ma soltanto da una delle imprese che lo compongono.
È proprio quanto accaduto nel caso esaminato dal Consiglio di Stato. Il raggruppamento sosteneva che la conseguenza non dovesse necessariamente essere l’esclusione dell’intero RTI. A suo avviso, avrebbe dovuto essere consentita l’estromissione della sola mandante interessata, facendo ricorso al meccanismo previsto dall’art. 97 del D.Lgs. 36/2023.
Il Consiglio di Stato respinge questa soluzione.
Il punto decisivo è la natura della contestazione: non si tratta di una semplice carenza soggettiva della singola impresa, separabile dall’offerta presentata dal raggruppamento. L’indicazione del CCNL incide infatti direttamente sulla struttura dei costi della commessa e viene qualificata dalla sentenza come elemento essenziale dell’offerta.
Per questo motivo non è possibile utilizzare il meccanismo sostitutivo dell’art. 97 per eliminare dal raggruppamento l’impresa interessata e conservare l’offerta originaria:
La conseguenza è rilevante per i raggruppamenti temporanei: il CCNL applicato da ciascuna impresa chiamata a eseguire le prestazioni dell’appalto può incidere sulla posizione dell’intero RTI. Se quello applicato da una mandante è diverso dal contratto indicato dalla gara e non supera la verifica di equivalenza, il problema non resta circoscritto alla singola componente del raggruppamento.
La decisione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato conferma quindi l’esclusione e respinge integralmente l’appello. La pronuncia conferma che la libertà dell’impresa di applicare un CCNL differente da quello indicato dalla gara rimane intatta, ma è subordinata alla capacità di dimostrare che ai lavoratori siano assicurate tutele economiche e normative equivalenti.
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