Proroga tecnica illegittima? Non scatta automaticamente il rinnovo della concessione
TAR Veneto 1848/2026: rinnovo, nuova gara e proroga tecnica sono istituti distinti. Il ritardo nella gara non obbliga al rinnovo della concessione
Con la sentenza n. 1848/2026, il TAR Veneto affronta una questione particolarmente rilevante nella gestione delle concessioni pubbliche: cosa accade quando, alla scadenza del rapporto, l’amministrazione decide di non esercitare il rinnovo, programmare una nuova gara e, nel frattempo, ricorrere alla proroga tecnica?
La vicenda riguarda la gestione di una farmacia comunale affidata in concessione. Il contratto aveva durata di nove anni e prevedeva che, alla scadenza, il Comune potesse rinnovarlo per ulteriori sei anni, con il consenso del concessionario. Il Comune ha però scelto di non avvalersi di questa possibilità e di individuare il nuovo gestore mediante procedura ad evidenza pubblica. Per garantire la continuità del servizio ha quindi disposto una prima proroga tecnica di sei mesi, alla quale è seguita una seconda proroga.
Il concessionario uscente ha contestato questa sequenza, sostenendo, tra l’altro, che il ritardo nell’avvio della nuova gara e l’impiego della proroga tecnica avrebbero dovuto condurre al rinnovo del rapporto.
È proprio su questo passaggio che la sentenza offre il chiarimento più interessante.
La clausola di rinnovo non attribuisce un diritto alla prosecuzione
Per il TAR, la previsione contrattuale secondo cui il Comune “potrà” rinnovare la concessione non configura un rinnovo automatico.
La clausola attribuisce all’amministrazione una facoltà, non riconosce al concessionario uscente un diritto alla prosecuzione del rapporto. A rafforzare questa lettura era anche un’altra disposizione contrattuale, secondo cui il concessionario non avrebbe avuto alcun diritto alla continuazione dell’esercizio dopo la naturale scadenza.
Anche quando il rinnovo è espressamente contemplato negli atti originari, quindi, il suo esercizio richiede una nuova valutazione dell’amministrazione sulla rispondenza della prosecuzione del rapporto all’interesse pubblico. Nel caso esaminato, la Giunta aveva invece manifestato espressamente la volontà di non rinnovare e di procedere a un nuovo affidamento mediante gara.
Nuova gara e rinnovo operano su piani diversi
Il TAR respinge anche la tesi secondo cui il ritardo nell’avvio della procedura competitiva avrebbe “consumato” il potere dell’amministrazione di ricorrere al mercato, rendendo di fatto obbligatorio il rinnovo. Secondo i giudici, si tratta di poteri distinti per presupposti e funzione.
Il rinnovo riguarda la scelta di continuare il rapporto con lo stesso concessionario per il periodo ulteriore previsto dal contratto. La nuova gara riguarda invece la scelta organizzativa di rimettere l’affidamento al confronto concorrenziale dopo la scadenza della concessione. Di conseguenza, un ritardo nell’avvio della procedura può assumere rilievo rispetto alla legittimità della proroga tecnica, ma non trasforma la facoltà di rinnovo in un obbligo di continuare il rapporto con il gestore uscente.
Proroga tecnica: è un “posterius” rispetto alla scelta della nuova gara
È questo il passaggio centrale della sentenza.
Il TAR distingue nettamente i due istituti: il rinnovo richiede una nuova manifestazione della volontà negoziale dell’amministrazione di proseguire il rapporto con lo stesso concessionario; la proroga tecnica, invece, determina soltanto la temporanea prosecuzione del rapporto già esistente, finalizzata a garantire la continuità del servizio mentre viene individuato il nuovo contraente.
Per il Collegio, la proroga tecnica costituisce quindi un “posterius” rispetto alla decisione di non rinnovare e di procedere a un nuovo affidamento.
Ne deriva una conseguenza importante: anche se la proroga tecnica fosse illegittima, eventualmente perché collegata a un ritardo imputabile all’amministrazione, tale vizio potrebbe incidere sul titolo che consente la prosecuzione temporanea del servizio, ma non travolgerebbe automaticamente la precedente e autonoma scelta di non rinnovare e di tornare al mercato.
In altri termini, contestare la proroga non significa ottenere il rinnovo.
La decisione del TAR Veneto
Nel caso concreto, il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso principale e inammissibile per carenza di interesse il ricorso per motivi aggiunti. Il concessionario mirava infatti al rinnovo per altri sei anni, ma l’eventuale annullamento della proroga tecnica non avrebbe potuto produrre questo risultato.
L’annullamento avrebbe eliminato il titolo della prosecuzione temporanea, senza sostituire la volontà dell’amministrazione di non esercitare il rinnovo. Il dispositivo conferma quindi l’improcedibilità del ricorso principale e l’inammissibilità di quello per motivi aggiunti.
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