Ecobonus, pubblicati i nuovi vademecum ENEA: cosa cambia per i lavori iniziati dal 4 febbraio 2026

Ecobonus, pubblicati i nuovi vademecum ENEA: cosa cambia per i lavori iniziati dal 4 febbraio 2026

Confermate le indicazioni per requisiti, spese e documentazione, ma per sei categorie di intervento la data del 4 febbraio 2026 segna un cambio dei requisiti tecnici, legato all’entrata in vigore del D.Lgs. 5/2026

ENEA ha pubblicato l’aggiornamento di 13 vademecum Ecobonus, tutti datati 23 settembre 2026 per interventi relativi a riqualificazione globale, Bonus Facciate, parti comuni condominiali, coibentazione delle strutture, serramenti e infissi, schermature solari, collettori solari termici, generatori a biomassa, caldaie a condensazione e generatori ad aria a condensazione, pompe di calore, sistemi ibridi, microcogeneratori e building automation.

I documenti mantengono un’impostazione sostanzialmente uniforme e sono riferiti agli interventi con data di inizio lavori dal 6 ottobre 2020

Ogni vademecum è organizzato nelle quattro sezioni Informazioni generali, Requisiti tecnici dell’intervento, Spese ammissibili e Documentazione necessaria.

Nella sezione iniziale ENEA riepiloga, per ciascuna tipologia di intervento, i soggetti che possono accedere all’agevolazione, le caratteristiche che devono avere gli immobili o gli edifici, l’entità del beneficio e il limite massimo di detrazione. Per le principali categorie ancora agevolabili, le spese sostenute nel 2025 e nel 2026 beneficiano della detrazione del 50% per l’abitazione principale e del 36% negli altri casi; dal 2027 le percentuali scendono rispettivamente al 36% e al 30%. Limiti massimi e condizioni specifiche restano però differenti in funzione dell’intervento

La sezione dedicata alle spese richiama il D.M. 6 agosto 2020 e comprende, a seconda dell’intervento, fornitura e posa dei componenti, smontaggi e dismissioni, opere edili e impiantistiche strettamente funzionali, adeguamenti dei sistemi di distribuzione e regolazione e prestazioni professionali.

Particolarmente utile per i tecnici è l’impostazione uniforme della parte documentale. La scheda descrittiva dell’intervento deve essere trasmessa all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori o dal collaudo, attraverso il portale Bonus Fiscali e la sezione Ecobonus relativa all’anno di conclusione dell’intervento. Tra i documenti da conservare ricorrono la scheda con codice CPID, l’asseverazione quando prevista, il computo metrico, le schede tecniche e le certificazioni dei prodotti, la dichiarazione di conformità e il libretto di impianto nei casi pertinenti, oltre a fatture, bonifici e documentazione condominiale o al consenso del proprietario quando necessari.

La data da segnare: 4 febbraio 2026

La novità più significativa dell’aggiornamento riguarda gli interventi che coinvolgono le fonti energetiche rinnovabili. Il 4 febbraio 2026 ENEA aveva già comunicato l’adeguamento dei propri portali alle disposizioni del D.Lgs. 5/2026, individuando proprio nella data di inizio lavori dal 4 febbraio 2026, compreso, lo spartiacque per l’applicazione delle nuove disposizioni.

Nei nuovi vademecum il cambio di regole emerge in sei categorie:

Categoria
Cosa cambia per lavori iniziati dal 04/02/2026

Riqualificazione globale
Se l’intervento comprende impianti alimentati da fonti rinnovabili, devono essere rispettati anche i requisiti tecnici introdotti dal D.Lgs. 5/2026, facendo riferimento ai singoli vademecum di intervento.

Pompe di calore
Oltre ai valori minimi di COP/GUE ed EER già previsti dal D.M. 6 agosto 2020, diventano rilevanti anche SCOP, SEER e SPER secondo il D.Lgs. 5/2026 e i requisiti di efficienza stagionale ηs dell’Allegato IV al D.Lgs. 199/2021. Per gli scaldacqua a pompa di calore è inoltre richiesta almeno la classe A di efficienza energetica di prodotto.

Sistemi ibridi
Per la pompa di calore si aggiungono ai valori COP/GUE i requisiti minimi di SCOP e SPER. Per la componente a condensazione, ENEA richiede inoltre ηs > 90% fino a 400 kW e, oltre 400 kW, η100 > 98%.

Microcogeneratori
Il nuovo requisito è netto: per gli interventi avviati dal 4 febbraio l’impianto deve essere alimentato da fonti rinnovabili, in conformità al D.Lgs. 5/2026.

Generatori a biomassa
È la categoria sulla quale il cambiamento è più ampio. Dal 4 febbraio l’immobile deve essere dotato di un impianto di climatizzazione invernale preesistente; integrazione e nuova installazione non sono più ammesse, essendo consentita la sostituzione. Il nuovo generatore deve essere almeno in classe 5 secondo il D.M. 186/2017. Sono ammesse le sostituzioni di generatori a biomassa, carbone, olio combustibile o gasolio; per la sostituzione di generatori a GPL o gas naturale il nuovo apparecchio a biomassa deve avere emissioni di particolato primario PP10 non superiori a 1 mg/Nm³.

Collettori solari termici
I valori minimi di producibilità specifica devono essere verificati con riferimento all’Allegato IV del D.Lgs. 199/2021, modificato dal D.Lgs. 5/2026 proprio per i lavori iniziati dal 4 febbraio 2026.

Per coibentazione delle strutture opache, serramenti e infissi, schermature solari, parti comuni condominiali e building automation, invece, i nuovi vademecum non individuano nel 4 febbraio 2026 uno specifico cambio di regime analogo a quello previsto per gli interventi collegati alle fonti rinnovabili.

Un discorso a parte riguarda due schede mantenute da ENEA soprattutto come riferimento per interventi e spese pregresse: le caldaie a condensazione e i generatori ad aria a condensazione non sono più agevolabili per spese sostenute dal 1° gennaio 2025, mentre il Bonus Facciate non è più agevolabile per spese sostenute dal 1° gennaio 2023.

Cosa deve controllare il tecnico

L’aggiornamento rende ancora più importante individuare correttamente la data di inizio dei lavori, perché per le sei categorie interessate questa determina il pacchetto di requisiti tecnici da applicare e quindi le caratteristiche che devono possedere apparecchi e componenti già in fase di progettazione e scelta del prodotto.

Va inoltre tenuta distinta la data di inizio lavori, che determina in questi casi i requisiti tecnici applicabili, dal periodo di sostenimento della spesa, dal quale dipende invece l’aliquota fiscale. Per un intervento avviato dal 4 febbraio 2026, quindi, la verifica del D.Lgs. 5/2026 deve precedere la redazione dell’asseverazione e il controllo della documentazione del produttore.

Scarica tutti i Vademecum Ecobonus aggiornati sul sito ENEA!

Approfondimenti

Se sei in cerca di ulteriori informazioni, leggi i focus dedicati a:

Ecobonus
Comunicazione ENEA
Recepimento RED III – D.Lgs 5/2026
Requisiti minimi per gli impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento

I vademecum ENEA confermano quanto sia importante, prima di impostare la pratica, individuare correttamente data di inizio lavori, tipologia di intervento e requisiti tecnici applicabili. Prova grati il software termotecnico che ti consente di modellare gli interventi di riqualificazione energetica e gli impianti, verificare le prestazioni dell’edificio e gestire gli interventi di efficientamento Ecobonus. Il software consente inoltre di produrre gli elaborati energetici e i dati utili alla pratica, tra cui APE, relazione tecnica di conformità ai requisiti minimi, computo metrico e quadro riepilogativo dei dati per la compilazione del portale ENEA.

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