Forniture con montaggio: quando scatta l’obbligo di indicare i costi della manodopera?

Forniture con montaggio: quando scatta l’obbligo di indicare i costi della manodopera?

Forniture con montaggio: il Consiglio di Stato chiarisce quando indicare i costi della manodopera e come verificare il fatturato specifico di gara

Negli appalti di fornitura, la presenza di attività di montaggio o assemblaggio può incidere direttamente sull’obbligo di indicare i costi della manodopera nell’offerta economica.

È quanto emerge dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 6755/2026, relativa ad una gara per la fornitura di attrezzature e materiali destinati alla raccolta dei rifiuti urbani. Il punto principale riguarda l’applicazione dell’articolo 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 e l’eccezione prevista per le forniture senza posa in opera.

Il caso

La controversia riguarda l’aggiudicazione del primo lotto di una procedura per la fornitura di attrezzature per la raccolta differenziata domiciliare.

L’impresa ricorrente contestava l’aggiudicazione sotto tre profili:

carenza del requisito di capacità economico-finanziaria;
irregolare dimostrazione del requisito tecnico-professionale in sede di soccorso istruttorio;
mancata indicazione dei costi della manodopera, dichiarati dall’aggiudicataria pari a zero.

Il TAR aveva respinto il ricorso. La questione è quindi arrivata al Consiglio di Stato.

I motivi del ricorso

Sul tema della manodopera, il disciplinare conteneva disposizioni apparentemente contrastanti.

Da un lato stabiliva che, per le forniture in questione, non erano previsti oneri di manodopera e sicurezza. Dall’altro imponeva espressamente ai concorrenti di indicare, a pena di esclusione, i costi della manodopera, precisando che l’importo non poteva essere pari a zero.

Anche il modello di offerta economica prevedeva un campo dedicato.

L’appellante evidenziava inoltre che la fornitura comprendeva carrellati e cassonetti che richiedevano attività di montaggio e assemblaggio poste a carico dell’aggiudicatario.

La decisione del Consiglio di Stato

Per il Consiglio di Stato il terzo motivo è fondato.

Il capitolato prevedeva infatti che i beni dovessero essere consegnati perfettamente funzionanti e poneva a carico dell’appaltatore trasporto, consegna, montaggio e/o assemblaggio.

Da qui il passaggio centrale della sentenza:

oggetto dell’appalto non sia una mera fornitura ma una fornitura con una parte, sia pure minima, di manodopera.

E, con riferimento alle attrezzature:

Tali oggetti devono evidentemente essere assemblati e non solo consegnati all’utenza.

La qualificazione dell’appalto non può quindi dipendere esclusivamente dalla sua denominazione formale. Occorre verificare concretamente quali prestazioni siano necessarie per rendere i beni utilizzabili.

Se la fornitura comprende attività materiali ulteriori rispetto alla semplice consegna, anche limitate, può venire meno l’eccezione prevista dall’art. 108, comma 9, per le forniture senza posa in opera.

Quale clausola del disciplinare era un refuso?

Il Consiglio di Stato affronta anche la contraddizione interna alla documentazione di gara.

Secondo il Collegio, non era la clausola che imponeva l’indicazione della manodopera a dover essere disapplicata. Al contrario, considerando complessivamente capitolato, oggetto dell’appalto, modello di offerta e disciplina del CCNL, doveva essere considerata erronea la previsione che indicava l’assenza di costi di manodopera.

La sentenza afferma quindi che:

è l’art. 4.1 del disciplinare a dover essere ritenuto un refuso.

L’offerta con costi della manodopera pari a zero risultava dunque carente rispetto alle prescrizioni di gara.

Anche il fatturato deve corrispondere alle forniture richieste

Il Consiglio di Stato accoglie anche la censura relativa al requisito economico-finanziario.

Il disciplinare richiedeva un fatturato riferito specificamente alla fornitura di attrezzature e materiali di consumo per il servizio di raccolta RSU.

Non potevano quindi essere conteggiati automaticamente i ricavi ottenuti dalla vendita di veicoli, macchine spazzatrici e macchine operatrici, perché prodotti diversi da quelli individuati dagli atti di gara. La destinazione al medesimo servizio non è sufficiente per considerarli equivalenti.

 

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