Interdittiva antimafia: l’impresa può essere cancellata automaticamente dall’Albo Gestori Ambientali?
Interdittiva antimafia e ANGA: il TAR Campania chiarisce quando l’impresa può essere cancellata dall’Albo e quali effetti operativi ne derivano negli appalti
L’impresa possiede l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, ma viene colpita da un’interdittiva antimafia: può perdere il requisito? Per il TAR Campania l’informativa interdittiva può legittimare la cancellazione dall’ANGA anche in assenza di rapporti contrattuali con la PA.
L’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA), quando richiesta per l’attività da svolgere, deve essere posseduta direttamente dall’operatore economico e non può essere “recuperata” attraverso il subappalto.
Ma cosa accade quando l’impresa è regolarmente iscritta e, successivamente, viene raggiunta da un’interdittiva antimafia?
Sul punto interviene il TAR Campania con la sentenza n. 5073/2026, chiamato a pronunciarsi sulla cancellazione di una società dall’Albo Gestori Ambientali per sopravvenuta perdita di uno dei requisiti necessari all’iscrizione.
La decisione completa così il quadro: il problema non riguarda soltanto il possesso iniziale del requisito ANGA, ma anche la sua permanenza nel tempo.
Il caso: interdittiva antimafia e cancellazione dall’ANGA
La società ricorrente era iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 4, classe C.
A seguito di un’informativa interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Caserta, l’amministrazione ne disponeva la cancellazione dall’Albo per sopravvenuta carenza del requisito previsto dall’art. 10, comma 2, lettera f), del D.M. 120/2014.
L’impresa impugnava il provvedimento sostenendo, in particolare, che la cancellazione avrebbe potuto essere disposta soltanto in presenza di una “comunicazione antimafia” interdittiva.
Secondo la ricorrente, la semplice informazione antimafia non sarebbe stata sufficiente a determinare la perdita dell’iscrizione.
I motivi del ricorso
La società contestava essenzialmente l’equiparazione degli effetti tra informazione e comunicazione antimafia.
Sosteneva inoltre che l’informativa interdittiva avrebbe dovuto produrre effetti soprattutto nell’ambito dei rapporti con la pubblica amministrazione e che la normativa speciale sull’Albo Gestori Ambientali non imponesse, nel caso concreto, la cancellazione.
Venivano sollevati anche dubbi di legittimità costituzionale dell’art. 89-bis del D.Lgs. 159/2011 qualora interpretato nel senso di attribuire all’informazione antimafia effetti analoghi a quelli della comunicazione.
La decisione del TAR: la cancellazione è legittima
Il TAR respinge il ricorso. Il principio applicato è chiaro:
La cancellazione della società ricorrente dall’Albo dei Gestori ambientali è conseguita, legittimamente, all’adozione nei relativi riguardi dell’informativa antimafia prefettizia.
Per il giudice amministrativo, dopo l’introduzione dell’art. 89-bis del D.Lgs. 159/2011, l’informazione antimafia può produrre gli stessi effetti della comunicazione antimafia anche quando manca un rapporto contrattuale con la PA.
Il TAR richiama infatti il principio secondo cui:
l’informazione antimafia produce i medesimi effetti della comunicazione antimafia anche nelle ipotesi in cui manchi un rapporto contrattuale con la P.A.
Gli effetti dell’interdittiva possono quindi incidere anche sulle autorizzazioni che consentono all’impresa di operare nel mercato privato e perdurano finché rimane efficace la misura interdittiva.
La tutela perseguita dal sistema antimafia, sottolinea il TAR, non riguarda soltanto il buon andamento della pubblica amministrazione. Comprende anche la salvaguardia dell’ordine pubblico economico e della libera concorrenza. Per questo la cancellazione dall’albo si giustifica anche allorquando non vi siano rapporti contrattuali con la P.A.
ANGA: non basta possedere il requisito, occorre mantenerlo
La decisione aggiunge un tassello importante al tema dei requisiti degli operatori economici.
Da un lato, l’iscrizione ANGA richiesta per determinate attività deve essere posseduta direttamente dall’impresa e non può essere acquisita attraverso il subappalto.
Dall’altro, la sentenza n. 5073/2026 affronta il problema opposto: il requisito inizialmente posseduto può successivamente venire meno.
Lo schema è quindi:
iscrizione ANGA → interdittiva antimafia → perdita del requisito per la permanenza nell’Albo → cancellazione → impossibilità di continuare a operare sulla base di quella iscrizione.
Effetti interdittiva antimafia
Attenzione, però: la sentenza riguarda direttamente la legittimità della cancellazione dall’ANGA e non stabilisce, in via generale, l’automatica esclusione dell’impresa da qualsiasi gara pubblica. Le conseguenze sulla singola procedura devono essere valutate in relazione ai requisiti richiesti e alla disciplina applicabile.
Per approfondire il tema, leggi l’articolo dedicato alle cause di esclusione nel codice appalti.Per la gestione tecnica ed economica dei lavori pubblici puoi utilizzare il software per computo metrico, stima e contabilità lavori, utile per organizzare in modo strutturato le attività connesse alla gestione degli appalti.
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