IRAP: i liberi professionisti la pagano ancora? E le associazioni professionali?

IRAP: i liberi professionisti la pagano ancora? E le associazioni professionali?

IRAP professionisti 2026: le persone fisiche non la pagano dal 2022. Restano casi per studi associati e società

Il libero professionista che esercita l’attività come persona fisica non deve pagare l’IRAP. L’esclusione opera dal periodo d’imposta 2022 per effetto della legge n. 234/2021, art. 1, comma 8.

La situazione è diversa per studi associati, associazioni professionali e forme societarie, che non beneficiano automaticamente dell’esclusione prevista per le persone fisiche.

Ecco sa sapere…

Da quando l’IRAP non è più dovuta dal libero professionista?

Dal periodo d’imposta 2022 l’IRAP non è dovuta dalle persone fisiche che esercitano arti e professioni, indipendentemente dal precedente dibattito sull’esistenza di un’autonoma organizzazione.

La disposizione centrale è l’art. 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2021, n. 234:

“l’imposta […] non è dovuta dalle persone fisiche […] esercenti arti e professioni”.

L’esclusione decorre dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 234/2021, quindi dal 2022 per i professionisti con esercizio coincidente con l’anno solare.

Nella disciplina precedente, il problema centrale era stabilire se l’attività professionale disponesse di una autonoma organizzazione.

Dal 2022, invece, per il professionista individuale che esercita come persona fisica non serve più verificare se abbia segretari, collaboratori, attrezzature rilevanti o altri elementi organizzativi per stabilire l’assoggettamento all’IRAP: prevale l’esclusione soggettiva introdotta dalla legge.

L’autonoma organizzazione conta ancora per l’IRAP dei professionisti?

No, non determina più l’assoggettamento all’IRAP del professionista individuale persona fisica dal 2022. Il concetto resta però importante per comprendere la disciplina precedente, i contenziosi relativi a vecchie annualità e la giurisprudenza formatasi prima della riforma (Cassazione 7409/2019).

Pagare collaboratori o altri professionisti fa scattare l’IRAP?

No, non per un libero professionista che opera come persona fisica dal 2022. Il pagamento di dipendenti, collaboratori o consulenti non fa rinascere l’IRAP che la legge ha escluso soggettivamente per le persone fisiche esercenti arti e professioni.

Quali professionisti possono ancora essere soggetti a IRAP?

L’Agenzia delle Entrate (Circolare 18/02/2022, n. 4/E) precisa che tra i soggetti esclusi dall’applicazione dell’IRAP rientrano:

le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di reddito d’impresa (art. 55 del D. P.R. 22/12/1986, n. 917 – Testo unico delle imposte sui redditi TUIR) residenti nel territorio dello Stato;
le persone fisiche esercenti arti e professioni (art. 53, comma 1, del D.P.R. 917/1986).

Restano, invece, assoggettate all’IRAP le persone fisiche esercenti arti e professioni in forma associata.

Studi associati, associazioni professionali e società devono essere valutati separatamente in base alla loro forma giuridica e alla disciplina del D.Lgs. 446/1997.

Forma di esercizio
Quadro generale nel 2026

Libero professionista persona fisica
IRAP non dovuta dal 2022

Professionista individuale con dipendenti o collaboratori
L’esclusione come persona fisica continua a operare

Studio/associazione professionale
Non rientra nell’esclusione riservata alle persone fisiche; verificare la soggettività IRAP

Società che esercita attività professionale
La disciplina va verificata in base alla forma societaria

L’attualità dell’IRAP per soggetti collettivi è confermata anche dallo scadenzario dell’Agenzia delle Entrate 2026, che contempla tra le categorie interessate ai versamenti IRAP le società di persone e gli studi associati.

Uno studio associato deve sempre pagare l’IRAP?

Con la sentenza n. 153/2026 la Corte costituzionale la chiarito che l’esistenza formale di uno studio associato non basta, da sola, a far scattare l’IRAP. È necessario accertare se la professione viene effettivamente esercitata in forma associata oppure se gli incarichi e le prestazioni rimangono personali e autonomamente riferibili ai singoli professionisti.

La Consulta distingue quindi due situazioni.

Modalità di esercizio
Trattamento indicato dalla sentenza

Prestazione personalmente riferibile al singolo professionista
Non basta l’associazione per applicare l’IRAP

Attività effettivamente imputabile alla struttura collettiva
Può sussistere il presupposto IRAP

Studio usato solo per condividere costi e servizi
La struttura comune non dimostra da sola l’esercizio associato

Attività individuali e associate contemporaneamente
È possibile un trattamento differenziato, se le componenti sono separabili

Il punto centrale non è quindi più la sola forma giuridica, ma la concreta modalità con cui vengono acquisiti gli incarichi, svolte le prestazioni e imputati i relativi compensi.

Diventa centrale il concetto di “spersonalizzazione” dell’attività professionale, che si verifica quando la prestazione non è più direttamente riconducibile al singolo professionista ma diventa attività del soggetto collettivo. Secondo la Corte costituzionale, è in questa situazione che l’IRAP può assumere rilievo per l’associazione professionale.

La sentenza considera invece insufficiente la semplice esistenza di una struttura comune.

Uno studio può essere costituito, ad esempio, per condividere:

locali;
spese;
beni strumentali;
personale ausiliario;
servizi amministrativi;
organizzazione interna;
distribuzione di alcuni costi o proventi.

Questi elementi non dimostrano automaticamente che la prestazione professionale sia svolta dall’associazione.

La Corte costituzionale ammette dunque che all’interno dello stesso studio possano convivere prestazioni personali dei singoli professionisti e attività effettivamente esercitate attraverso l’organizzazione associativa. In questo caso può essere necessario distinguere fiscalmente le due componenti.

Secondo l’articolo allegato alla pronuncia, il reddito derivante esclusivamente dal lavoro personale dei singoli associati può essere distinto dal reddito prodotto attraverso l’effettiva attività dell’associazione, purché tale separazione sia concretamente dimostrabile e adeguatamente documentata.

Questo è uno dei passaggi più rilevanti della decisione ai fini operativi.

Non basta affermare che alcune prestazioni sono individuali. Occorre poterle individuare, documentare e separare rispetto alle attività riconducibili al soggetto collettivo.

Non conta soltanto che esista un’associazione professionale; conta chi esercita realmente la professione. Se l’incarico e la prestazione rimangono individuali, l’esistenza della struttura comune non determina di per sé il presupposto dell’IRAP. Se invece l’attività diventa realmente imputabile all’associazione, il soggetto collettivo può rientrare nell’ambito applicativo dell’imposta.

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