Firma mancante nell’offerta economica: quando è ammesso il soccorso istruttorio?

Firma mancante nell’offerta economica: quando è ammesso il soccorso istruttorio?

La mancata sottoscrizione dell’offerta da parte della consorziata esecutrice non comporta automaticamente l’esclusione, se la proposta è completa, immodificabile e inequivocabilmente riferibile al consorzio stabile

Una firma mancante nell’offerta economica determina sempre l’esclusione dalla gara? Non necessariamente.

Con la sentenza n. 1077/2026, il TAR Sardegna ha ritenuto legittimo il soccorso istruttorio attivato per acquisire la sottoscrizione digitale della consorziata indicata come esecutrice da un consorzio stabile. Per i giudici, l’elemento decisivo non è la mera assenza materiale della firma, ma la sua concreta incidenza sulla provenienza, sul contenuto e sull’immodificabilità dell’offerta.

Quando la volontà negoziale è già stata validamente espressa dal concorrente e la regolarizzazione non modifica il ribasso o altri elementi economici, la carenza può essere qualificata come irregolarità formale.

Il caso

Una Università aveva avviato una procedura negoziata senza bando per la conclusione di un accordo quadro quadriennale relativo alla manutenzione straordinaria degli edifici universitari.

La gara, aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, era stata vinta da un consorzio stabile che aveva dichiarato di voler eseguire direttamente una parte dei lavori e di affidare la restante quota ad una consorziata esecutrice.

Il disciplinare stabiliva che l’offerta economica dovesse indicare, a pena di esclusione:

il ribasso percentuale;
i costi aziendali della sicurezza;
il costo della manodopera.

Per i consorzi era inoltre richiesta la firma digitale sia del legale rappresentante del consorzio sia di quello della consorziata esecutrice. L’offerta dell’aggiudicatario risultava completa nei suoi elementi economici e sottoscritta dal consorzio, ma priva della firma della consorziata. La stazione appaltante aveva quindi attivato il soccorso istruttorio per acquisire la sottoscrizione mancante.

I motivi del ricorso

La seconda classificata ha contestato l’aggiudicazione sostenendo che la firma della consorziata costituisse un elemento essenziale dell’offerta economica.

Secondo la ricorrente, la sua acquisizione successiva avrebbe comportato un’inammissibile integrazione postuma dell’offerta, in violazione degli articoli 101 e 107 del D.Lgs. 36/2023, della lex specialis, del principio di autoresponsabilità e della par condicio.

La stazione appaltante avrebbe inoltre violato il principio di autovincolo, non applicando una prescrizione che essa stessa aveva inserito nel disciplinare.

La decisione del TAR Sardegna

Il TAR ha respinto il ricorso, distinguendo il contenuto dell’offerta economica dalle modalità della sua sottoscrizione.

Il disciplinare collegava espressamente l’esclusione alla mancanza del ribasso, dei costi della sicurezza e della manodopera. Non prevedeva, invece, una specifica sanzione espulsiva per l’omessa firma della consorziata.

Attribuire automaticamente efficacia escludente a tale omissione avrebbe quindi introdotto una causa di esclusione non prevista dalla lex specialis, in contrasto con il principio di tassatività.

Il Collegio ha inoltre valorizzato la natura del consorzio stabile, qualificato come autonomo centro di imputazione giuridica e come soggetto concorrente nei rapporti con la stazione appaltante.

L’offerta era stata presentata e regolarmente sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio. La proposta economica risultava pertanto pienamente riconducibile al concorrente, anche se una parte delle lavorazioni sarebbe stata eseguita dalla consorziata. La funzione sostanziale della firma consiste, infatti, nel rendere certa la provenienza dell’offerta, vincolare l’operatore al suo contenuto e garantirne integrità e immodificabilità.

Secondo la sentenza,

«i vizi della sottoscrizione dell’offerta rilevano solo se, e in quanto, rechino incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta».

Nel caso esaminato non vi era alcuna incertezza: l’offerta era completa, già definitivamente formata e non poteva essere modificata attraverso il soccorso istruttorio.

Il TAR ha quindi concluso che:

«Correttamente la stazione appaltante ha qualificato l’omissione quale irregolarità meramente formale».

La firma acquisita successivamente:

«non ha determinato alcuna integrazione o modificazione dell’offerta economica, già definitivamente formata e validamente presentata dal concorrente».

Il soccorso istruttorio ha riguardato soltanto una modalità esteriore della sottoscrizione, senza consentire la formazione postuma della volontà negoziale.

Approfondimenti

Per approfondire il tema, leggi l’articolo dedicato al consorzio stabile nel codice appalti. Nelle procedure di affidamento, la completezza e la coerenza della documentazione economica sono essenziali. Con il software contabilità lavori puoi elaborare computi metrici, quadri economici, costi della manodopera e della sicurezza, predisporre richieste di offerta e confrontare in modo automatico le proposte ricevute. Gestisci con maggiore controllo tutti i dati economici necessari per la progettazione e l’affidamento dei lavori.

Fonte: Read More