Due nuove schede tecniche End of Waste per sabbia e materiale drenante
Dal Veneto nuove indicazioni per l’impiego degli aggregati recuperati nei cantieri, in particolare negli interventi sui sottoservizi, nei reinterri degli scavi, nei drenaggi e nei vespai
Con la DGR n. 674/2026 la Regione Veneto ha approvato due schede ARPAV dedicate agli aggregati recuperati “Materiale drenante” e “Sabbia”. Le schede definiscono le condizioni tecniche e ambientali per ottenere materiali che abbiano cessato di essere rifiuti ai sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006.
Il riferimento nazionale è il D.M. 127/2024 (c.d. End of Waste), che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto per gli aggregati recuperati da rifiuti inerti da costruzione e demolizione e da altri rifiuti inerti di origine minerale.
Il provvedimento regionale non introduce un regime alternativo rispetto alla normativa nazionale, ma fornisce un quadro applicativo omogeneo per rendere più chiaro e uniforme l’impiego degli aggregati recuperati nei cantieri, in particolare negli interventi sui sottoservizi, nei reinterri degli scavi, nei drenaggi e nei vespai.
L’iniziativa nasce dalle esigenze rappresentate dai gestori del servizio idrico integrato, interessati all’impiego di aggregati recuperati negli interventi di manutenzione delle infrastrutture di acquedotto e fognatura, soprattutto per il reinterro degli scavi. in particolare, sono stati individuati materiali potenzialmente utilizzabili nella cantieristica stradale e nella manutenzione delle reti, tra cui:
sabbia;
stabilizzato;
stabilizzato cementato;
tout venant.
Gli Allegati A e B del provvedimento disciplinano rispettivamente il materiale drenante e la sabbia ottenuti dal recupero di rifiuti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale:
il primo è destinato alle opere per il drenaggio delle acque meteoriche o di falda, come drenaggi e vespai;
la seconda può essere utilizzata per la realizzazione e la manutenzione dei sottoservizi, in particolare per allettamenti e rinfranchi.
I materiali non vengono quindi qualificati come aggregati utilizzabili indistintamente in qualsiasi opera, ma come prodotti destinati a una specifica funzione tecnica. Il progettista dovrà verificare che le caratteristiche del materiale siano compatibili con le condizioni idrauliche, geotecniche e costruttive dell’intervento e controllare sia la conformità ambientale sia quella prestazionale.
Le schede pubblicate individuano i codici EER ammessi, le attività di trattamento, i controlli ambientali, i requisiti prestazionali e la dimensione massima dei lotti.
Entrambe le schede prevedono operazioni di recupero R5, tra cui frantumazione, vagliatura, selezione granulometrica e rimozione delle frazioni indesiderate.
I prodotti devono rispettare i parametri della UNI 11531-1, essere marcati CE secondo la UNI EN 13242 e provenire da lotti non superiori a 3.000 m³.
Sono inoltre richiesti il test di cessione e il rispetto dei limiti ambientali stabiliti dal D.M. 127/2024, oltre alla verifica della non pericolosità dei rifiuti con codice a specchio e all’assenza di amianto.
Approfondimento
Per approfondire il tema, leggi l’articolo dedicato a Decreto Inerti (End of Waste): le norme sul recupero dei rifiuti da costruzione. Per gestire le demolizioni in edilizia in modo consapevole e sicuro ti suggerisco il software per il piano demolizioni, in linea con la normativa vigente, in grado di guidarti in maniera sicura nell’analisi e nelle scelte.
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