Aree idonee FER: la Corte costituzionale boccia il blocco delle autorizzazioni regionali

Aree idonee FER: la Corte costituzionale boccia il blocco delle autorizzazioni regionali

Stop alle moratorie regionali sulle autorizzazioni per gli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili

Le Regioni possono pianificare la localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, ma non possono sospendere indiscriminatamente i procedimenti nelle aree non qualificate come idonee. La non idoneità, infatti, non equivale a un divieto assoluto di installazione

Con queste motivazioni la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Sardegna n. 31/2025 che impediva temporaneamente sia la prosecuzione delle istanze già presentate sia la presentazione di nuove domande relative a impianti FER localizzati nelle aree non comprese tra quelle idonee.

Il principio affermato dalla Consulta con la sentenza n. 144/2026, depositata il 23 luglio 2026, è netto: le competenze regionali in materia di pianificazione territoriale e localizzazione degli impianti non possono trasformarsi in un arresto generalizzato del sistema autorizzativo nazionale.

Il caso: il blocco introdotto dalla Regione Sardegna

La questione nasce dall’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Sardegna n. 31/2025, che aveva aggiunto il comma 7-bis alla precedente legge regionale n. 20/2024.

La disposizione prevedeva l’adozione, entro 90 giorni, di un regolamento regionale contenente le direttive per l’applicazione della disciplina relativa agli impianti FER ricadenti nelle aree non incluse tra quelle idonee.

Nell’attesa del regolamento:

non potevano proseguire le istanze di autorizzazione già presentate;
non potevano essere depositate nuove istanze;
restavano escluse dal blocco soltanto le domande finalizzate all’autoconsumo o alle esigenze delle comunità energetiche.

Il divieto riguardava, quindi, anche i procedimenti avviati prima dell’entrata in vigore della legge regionale.

Come evidenziato anche nell’articolo allegato, il meccanismo produceva un congelamento sostanziale delle autorizzazioni nelle aree non qualificate come idonee, subordinandone la ripresa all’emanazione di un successivo regolamento regionale.

Le Regioni possono pianificare, ma non introdurre moratorie

La Corte costituzionale riconosce che la transizione energetica non determina l’integrale assorbimento delle competenze regionali in materia urbanistica, paesaggistica e di governo del territorio.

Le Regioni, comprese quelle ad autonomia speciale, conservano quindi un ruolo importante nella pianificazione e possono incidere sulla localizzazione degli impianti attraverso strumenti conformativi e pianificatori.

Questo potere, tuttavia, incontra un limite preciso: non può tradursi in moratorie generalizzate né compromettere la continuità del sistema nazionale di autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili.

Nel caso esaminato, il blocco disposto dalla Regione Sardegna non rappresentava una semplice regolazione del procedimento, ma una vera e propria misura moratoria, perché impediva automaticamente:

l’esame delle domande pendenti;
la prosecuzione delle istruttorie;
la presentazione di nuovi progetti.

Il principio della massima diffusione delle fonti rinnovabili

Secondo la Consulta, la disciplina regionale contrastava con i principi fondamentali della materia energetica ricavabili dal decreto legislativo n. 199/2021 e, in particolare, con il principio diretto a impedire sospensioni capaci di ostacolare gli obiettivi di decarbonizzazione e di diffusione degli impianti rinnovabili.

La normativa statale di attuazione degli obblighi europei costituisce un limite anche per le Regioni a statuto speciale nell’esercizio delle competenze relative alla produzione di energia.

La disposizione sarda, impedendo la prosecuzione dei procedimenti già avviati e la presentazione di nuove domande, si risolveva quindi in una misura incompatibile con il quadro normativo statale.

Non è stata ritenuta decisiva neppure la durata teoricamente limitata del blocco. Il fatto che la sospensione fosse destinata a operare soltanto fino all’emanazione del regolamento regionale non era sufficiente a escluderne il carattere moratorio.

Allo stesso modo, non assume rilievo il fatto che la misura riguardasse soltanto le aree non comprese tra quelle idonee.

Area non idonea non significa area vietata

Uno dei chiarimenti più importanti riguarda il significato della qualificazione di un’area come non idonea.

Per la Corte costituzionale, tale qualificazione non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico di realizzare impianti FER.

La distinzione tra aree idonee e non idonee non consente, quindi, di considerare automaticamente preclusa l’installazione di impianti nelle seconde. La localizzazione del progetto deve comunque essere sottoposta alle valutazioni previste nell’ambito del procedimento autorizzativo applicabile.

La Regione non può sostituire queste valutazioni con un divieto generalizzato, impedendo agli uffici competenti di esaminare le caratteristiche del singolo intervento e la sua compatibilità con il territorio.

In altri termini, la tutela del paesaggio, dell’ambiente e del territorio deve essere assicurata attraverso la pianificazione e la valutazione concreta dei progetti, non mediante il congelamento indiscriminato delle procedure.

Il blocco automatico viola anche il principio di ragionevolezza

La disposizione regionale è stata dichiarata illegittima anche per contrasto con l’articolo 3 della Costituzione.

Il blocco, infatti, operava nello stesso modo su situazioni profondamente diverse, senza considerare:

lo stato di avanzamento dell’istruttoria;
gli investimenti eventualmente già sostenuti;
il livello di affidamento maturato dagli operatori;
le caratteristiche e l’impatto dei singoli interventi.

La misura colpiva indistintamente sia i procedimenti appena avviati sia quelli in fase avanzata e impediva preventivamente la presentazione di qualsiasi nuova domanda.

Per la Consulta, una disciplina di questo tipo è intrinsecamente irragionevole, perché determina un arresto generalizzato senza introdurre criteri di graduazione o differenziazione tra le diverse situazioni coinvolte.

Approfondimenti

Qui trovi il quadro normativo completo sulle aree idonee.

Fonte: Read More