Soccorso istruttorio: quando la documentazione sui requisiti tecnici può essere completata senza esclusione?
Il Consiglio di Stato chiarisce quando la documentazione sui requisiti tecnici può essere completata senza esclusione dalla gara
La documentazione a comprova dei requisiti tecnici può essere completata in giudizio? E quando un’attestazione non perfettamente formulata diventa una falsa dichiarazione idonea a escludere l’impresa? La sentenza del Consiglio di Stato n. 3059/2026 affronta un tema molto delicato: la differenza tra integrazione documentale ammessa e integrazione postuma di un requisito mancante.
Il caso
La controversia riguarda l’aggiudicazione di un appalto integrato. Il raggruppamento secondo classificato contestava le referenze spese dal progettista indicato dall’aggiudicatario per dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnica nella categoria S.03.
Secondo l’appellante, alcune attività dichiarate come progettazione definitiva ed esecutiva non sarebbero state effettivamente svolte nei termini indicati nel DGUE; inoltre, la documentazione prodotta successivamente in giudizio non avrebbe potuto sanare la situazione, perché il soccorso istruttorio non può servire a colmare il mancato possesso dei requisiti di partecipazione.
Se il requisito esisteva già al momento dell’offerta, ma la relativa prova documentale viene completata successivamente, l’aggiudicatario deve essere escluso?
Requisiti tecnici: il disciplinare parlava di servizi di architettura e ingegneria
Il Consiglio di Stato parte dalla lettura della lex specialis. Il disciplinare richiedeva, per la categoria S.03, l’esecuzione di servizi di architettura e ingegneria per determinati importi minimi, compresi i cosiddetti “servizi di punta”.
Per i giudici, la clausola non imponeva necessariamente che le esperienze pregresse fossero qualificabili solo come progettazione definitiva o esecutiva in senso stretto. Il riferimento ai “servizi di architettura e ingegneria” aveva un contenuto più ampio e poteva ricomprendere anche attività di riprogettazione strutturale, progettazione costruttiva e assistenza tecnica connesse all’opera.
Questo passaggio è importante per i tecnici: nelle gare di progettazione e negli appalti integrati non conta solo l’etichetta utilizzata nella referenza, ma il contenuto effettivo della prestazione svolta e la sua riconducibilità alla categoria richiesta dal disciplinare.
Soccorso istruttorio processuale: quando non altera la par condicio
Il cuore della sentenza riguarda il cosiddetto soccorso istruttorio processuale. Il Consiglio di Stato chiarisce che la documentazione prodotta in giudizio non violava il principio di parità di trattamento, perché non introduceva esperienze nuove o diverse da quelle già dichiarate in gara. Serviva, invece, a completare la prova di un requisito che la stazione appaltante aveva già ritenuto sussistente e che risultava riferito al momento della presentazione dell’offerta.
La distinzione è netta:
non è ammesso usare il soccorso istruttorio per creare o integrare ex post un requisito mancante;
è ammesso completare la documentazione probatoria quando il requisito era già posseduto e dichiarato.
In definitiva, la documentazione integrativa è utilizzabile se ha funzione confermativa, non sostitutiva.
Leggi l’approfondimento: Il soccorso istruttorio nel nuovo codice appalti
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