Project financing e Correttivo Appalti: proposta aggiornata o nuova procedura?

Project financing e Correttivo Appalti: proposta aggiornata o nuova procedura?

Project financing e PEF asseverato: quando si applica il nuovo art. 193 del Codice Appalti?

Nel project financing la data di presentazione della proposta non basta, da sola, a stabilire quale disciplina applicare. È questo il cuore del Parere ANAC n. 13/2026 del 6 maggio 2026, relativo a una proposta di finanza di progetto per l’efficientamento energetico, la manutenzione e la gestione degli impianti di pubblica illuminazione di un Comune.

Si tratta di un caso particolare: una proposta presentata prima dell’entrata in vigore del correttivo al Codice Appalti, poi modificata dopo il 31 dicembre 2024 con un incremento dei costi pari a circa il 15%. ANAC chiarisce quando tali modifiche restano semplici aggiornamenti e quando, invece, fanno nascere una “nuova proposta”, soggetta al nuovo art. 193 del D.Lgs. 36/2023.

Il caso

La vicenda nasce da una proposta presentata da un operatore economico il 30 dicembre 2024 per l’affidamento, tramite finanza di progetto, di un intervento di efficientamento energetico, manutenzione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione comunale.

La proposta era accompagnata da documentazione utile alla valutazione, tra cui stima di spesa e quadro economico. Successivamente, il 23 gennaio 2025, la stessa società ha presentato un’istanza spontanea di aggiornamento e riesame del progetto di fattibilità, con una modifica dei costi stimata in aumento di circa il 15%.

Il Comune ha chiesto ad ANAC quale disciplina applicare:

il vecchio art. 193 del Codice Appalti, vigente prima del Correttivo (D.Lgs. 209/2024);
oppure il nuovo art. 193, come modificato dal correttivo, entrato in vigore il 31 dicembre 2024.

Il nodo interpretativo: cosa significa “procedimento in corso”?

Il punto decisivo riguarda l’art. 225-bis, comma 4, del D.Lgs. 36/2023. La norma prevede che le nuove disposizioni dell’art. 193 non si applicano ai procedimenti di finanza di progetto già “in corso” alla data di entrata in vigore del correttivo. ANAC chiarisce però che un procedimento non può dirsi “in corso” solo perché il promotore ha trasmesso una proposta prima del 31 dicembre 2024.

Perché la procedura sia effettivamente avviata e possa beneficiare del regime transitorio, la proposta deve essere validamente presentata, cioè completa di tutti gli elementi richiesti dall’art. 193, comma 3:

progetto di fattibilità;
bozza di convenzione;
piano economico-finanziario asseverato;
specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;
indicazione dei requisiti del promotore.

In mancanza anche di uno solo di questi elementi, la proposta resta incompleta e non può produrre gli effetti previsti dall’art. 193, né può qualificare la procedura come “in corso” ai fini dell’art. 225-bis.

Il PEF asseverato è il cuore della proposta

Il passaggio più rilevante del parere riguarda il piano economico-finanziario asseverato. ANAC, richiamando il TAR Catania n. 2970/2025, afferma che il PEF non è un documento accessorio o meramente integrativo, ma un elemento essenziale della proposta di project financing.

Il PEF serve a dimostrare la sostenibilità economico-finanziaria dell’operazione, la capacità della concessione di mantenersi in equilibrio nel tempo e la concreta possibilità per il concessionario di gestire l’intervento in modo efficiente. Per ANAC, esso “qualifica” la proposta e ne integra la validità.

Questo principio è decisivo anche sul piano operativo: senza PEF asseverato l’amministrazione non può valutare correttamente l’interesse pubblico, la coerenza con la programmazione PPP e la fattibilità dell’intervento.

Aggiornamento o nuova proposta? Il criterio indicato da ANAC

ANAC distingue due ipotesi. Se dopo il 31 dicembre 2024 il promotore presenta semplici rettifiche o aggiornamenti di dettaglio, che non alterano i tratti essenziali della proposta, la disciplina applicabile resta quella collegata alla proposta originaria, purché quest’ultima fosse completa.

Diverso è il caso in cui il promotore presenti una proposta con caratteristiche sostanzialmente differenti. In questa ipotesi non si è più davanti a un aggiornamento, ma a un nuovo impulso procedimentale: la proposta deve quindi essere assoggettata alla disciplina sopravvenuta, ossia al nuovo art. 193 del Codice Appalti.

Nel caso esaminato, ANAC non decide in concreto perché il Comune non ha fornito tutti gli elementi necessari. Tuttavia, osserva che l’aumento del costo di circa il 15%, definito dalla stessa amministrazione come modifica “sostanziale”, potrebbe orientare verso la qualificazione dell’aggiornamento come nuova proposta.

 

Leggi l’approfondimento: Il project financing nel codice appalti

Nelle procedure di project financing, una proposta incompleta o non correttamente documentata può compromettere l’intero iter amministrativo, soprattutto quando sono in gioco PEF, quadro economico, schema di convenzione e verifica dell’interesse pubblico. Per gestire in modo ordinato, tracciabile e conforme al nuovo Codice Appalti tutte le fasi documentali della procedura, puoi utilizzare il software gestione informativa delle costruzioni, un ambiente digitale per pubblicare, condividere e organizzare i documenti di gara in un ACDat strutturato.

 

 

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