CAM Strade obbligatori anche nei ripristini dopo la posa di sottoservizi idrici
Criteri ambientali sempre obbligatori quando pertinenti all’intervento. No, quindi, a divieti aprioristici sull’uso di materiali di recupero se conformi e certificati
Con la risposta a interpello 107272 del 20 maggio 2026, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica interviene su un tema molto rilevante per enti proprietari delle strade, gestori del Servizio Idrico Integrato e stazioni appaltanti: l’utilizzo di materiali di recupero nei lavori di scavo e ripristino della sede stradale.
Il chiarimento nasce da un interpello presentato dalla Regione Veneto, che ha chiesto al MASE di pronunciarsi sull’applicazione del D.M. 5 agosto 2024, relativo ai Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali, i cosiddetti CAM Strade.
La questione riguarda, in particolare, gli interventi eseguiti su sede stradale per la posa di sottoservizi idrici: in questi casi, i criteri ambientali minimi devono essere applicati anche alle opere di ripristino? E l’ente proprietario della strada può vietare in modo generalizzato l’impiego di materiali di recupero?
Secondo il MASE, la risposta è chiara: i CAM Strade si applicano anche agli interventi di ripristino della sede stradale conseguenti alla posa di sottoservizi idrici, quando tali lavori comportano movimenti di terra e operazioni di cantiere riconducibili all’ambito del decreto.
L’ambito di applicazione dei CAM Strade
Il Ministero richiama il paragrafo 1.1 dell’Allegato I al D.M. 5 agosto 2024, che definisce l’ambito di applicazione dei CAM Strade. Le disposizioni si riferiscono ai contratti di appalto e alle concessioni aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori e la prestazione di servizi di progettazione relativi a infrastrutture, compresi gli interventi di costruzione, manutenzione e adeguamento.
Il riferimento non è quindi limitato alle grandi opere stradali, ma riguarda più in generale gli interventi infrastrutturali che interessano la sede stradale e che presentano lavorazioni riconducibili alle specifiche tecniche previste dal decreto.
Il MASE sottolinea, inoltre, che tra i codici CPV richiamati figurano i lavori di costruzione, fondazione e superficie per autostrade e strade, nonché i servizi di progettazione tecnica per opere di ingegneria civile. Proprio questo riferimento consente di ricomprendere anche interventi come quelli legati alla posa di sottoservizi idrici e al successivo ripristino della pavimentazione.
Rinterri e riempimenti: cosa prevede il criterio 2.4.4
Il passaggio centrale del chiarimento riguarda il criterio 2.4.4 “Rinterri e riempimenti”, inserito nel capitolo dedicato alle specifiche tecniche relative al cantiere.
Secondo il Ministero, questo criterio è obbligatorio quando pertinente all’intervento. Esso prevede che il progetto prescriva, per i rinterri, il riutilizzo del materiale di scavo proveniente dallo stesso cantiere o da altri cantieri, oppure l’impiego di materiale riciclato, purché conforme ai parametri tecnici previsti dalla norma UNI 11531-1.
La conseguenza pratica è significativa: nei lavori su sede stradale che comportano scavi, rinterri e ripristini, il progetto deve orientarsi verso il riutilizzo dei materiali e l’impiego di materiali riciclati idonei, nel rispetto della normativa tecnica e ambientale applicabile.
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