Gare, esclusione per l’impresa che sfora i termini per i chiarimenti sull’offerta?
Soccorso procedimentale: il TAR Lombardia chiarisce che il ritardo nei chiarimenti sull’offerta non determina sempre l’esclusione dalla gara
Il superamento del termine fissato dalla stazione appaltante per fornire chiarimenti sull’offerta tecnica o economica non comporta automaticamente l’esclusione dell’impresa.
È questo il principio affermato dal TAR Lombardia, sentenza n. 2410/2026, in una decisione dedicata al perimetro del soccorso procedimentale previsto dall’art. 101, comma 3, del D.Lgs. 36/2023. Il caso riguarda una gara pubblica per l’affidamento di un servizio, nella quale la commissione aveva chiesto chiarimenti all’aggiudicataria su alcuni elementi dell’offerta, poi trasmessi oltre l’orario inizialmente indicato, ma entro il limite massimo previsto dalla legge.
Non ogni ritardo nei chiarimenti equivale ad irregolarità espulsiva. Occorre prima capire quale tipo di soccorso istruttorio è stato attivato.
Soccorso istruttorio e chiarimenti sull’offerta: il caso
La ricorrente sosteneva che l’impresa aggiudicataria dovesse essere esclusa perché aveva risposto tardivamente alla richiesta di chiarimenti formulata dalla commissione.
Secondo la tesi del ricorso, il termine assegnato dalla stazione appaltante avrebbe avuto natura perentoria: una volta scaduto, l’unica conseguenza possibile sarebbe stata l’esclusione dalla procedura. Il TAR non condivide questa impostazione. La richiesta non riguardava la sanatoria di documenti mancanti o irregolari, ma la spiegazione di elementi già presenti nell’offerta: caratteristiche dei mezzi, costo della manodopera, equivalenza delle tutele del CCNL.
Solo nei casi di soccorso integrativo e soccorso sanante il mancato rispetto del termine può condurre all’esclusione. Diverso è il caso del soccorso procedimentale, che serve a chiarire il contenuto dell’offerta tecnica o economica senza modificarla. Nel caso esaminato, il TAR qualifica la richiesta come soccorso procedimentale ex art. 101, comma 3: non una sanatoria, ma una richiesta di chiarimenti per interpretare correttamente l’offerta già presentata.
Gare pubbliche: il termine per i chiarimenti non è sempre perentorio
Il nodo della sentenza è: quando la stazione appaltante chiede chiarimenti sull’offerta ai sensi dell’art. 101, comma 3, il superamento del termine fissato non produce automaticamente l’esclusione, se il ritardo rimane entro il limite massimo di legge. Nel caso specifico, l’impresa aveva chiesto una proroga dopo l’orario indicato dalla stazione appaltante, ma aveva comunque trasmesso i chiarimenti entro il termine massimo di 10 giorni previsto dall’articolo 101 del Codice.
Per il TAR, questo sforamento non ha effetto invalidante. La ragione è duplice:
per il soccorso procedimentale manca una norma che preveda espressamente l’esclusione in caso di ritardo;
i principi del risultato e della fiducia impongono di evitare esclusioni meramente formali quando l’offerta resta conoscibile, verificabile e non viene modificata.
Leggi l’approfondimento: Il soccorso istruttorio nel nuovo codice appalti
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