Fotovoltaico in area vincolata: no al diniego basato sulla sola visibilità dei pannelli

Fotovoltaico in area vincolata: no al diniego basato sulla sola visibilità dei pannelli

Il Consiglio di Stato annulla il parere negativo fondato sulla sola visibilità dei pannelli e impone il bilanciamento

La semplice visibilità dei pannelli fotovoltaici non basta per negare l’autorizzazione paesaggistica. È questo il punto centrale della sentenza del Consiglio di Stato n. 4001/2026, che interviene su un tema sempre più frequente nella pratica professionale: l’installazione di impianti fotovoltaici su edifici collocati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico.

Il principio è netto: il fotovoltaico non è più un elemento automaticamente “estraneo” al paesaggio, ma una componente della transizione energetica da valutare con criteri aggiornati e proporzionati.

Fotovoltaico e vincolo paesaggistico: il quadro normativo

La sentenza si colloca all’incrocio tra due interessi pubblici: da un lato la tutela del paesaggio, dall’altro la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il vincolo paesaggistico di cui al d.lgs. 42/2004 impone una valutazione specifica sull’inserimento dell’intervento nel contesto tutelato. Tuttavia, questa valutazione non può essere astratta o automatica. Anche in area vincolata occorre verificare se l’opera, per caratteristiche, materiali, colore, posizione e modalità di installazione, sia effettivamente incompatibile con i valori paesaggistici protetti.

Il Consiglio di Stato richiama anche l’evoluzione normativa in materia di energie rinnovabili. Il d.lgs. 190/2024 disciplina i regimi amministrativi per la realizzazione e l’esercizio degli impianti FER e mira a razionalizzare e semplificare le procedure, nel rispetto della tutela dell’ambiente, della biodiversità, dei beni culturali e del paesaggio.

Le modifiche introdotte dal d.l. 175/2025, convertito nella l. 4/2026, rafforzano questa impostazione. Per gli impianti fotovoltaici, sono considerate aree idonee anche gli edifici, le strutture edificate e le relative superfici esterne pertinenziali. Inoltre, per gli interventi in aree idonee, l’autorità paesaggistica esprime un parere obbligatorio ma non vincolante, e il procedimento può proseguire anche in caso di mancata espressione del parere nei termini.

La sentenza precisa che queste novità non si applicano direttamente al caso esaminato, ma confermano il cambiamento di prospettiva: il fotovoltaico non può essere trattato come un elemento automaticamente incompatibile con il paesaggio.

Il caso: pannelli fotovoltaici sul tetto in area vincolata

La vicenda riguarda un intervento di demolizione e ricostruzione di un fabbricato nel Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, territorio sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettere c) e d), del d.lgs. 42/2004, per ragioni storiche e naturalistiche. L’area è infatti connessa alla casa natale di Angelo Roncalli, poi Papa Giovanni XXIII, e alla presenza del Monte Canto.

La società costruttrice aveva ottenuto l’autorizzazione paesaggistica per l’intervento edilizio, ma con una prescrizione rilevante: non collocare i pannelli fotovoltaici sul tetto dell’edificio.

La stessa prescrizione veniva confermata anche in sede di variante, nonostante il proponente avesse presentato alcune soluzioni per ridurre l’impatto visivo dei pannelli. Dopo un primo contenzioso davanti al TAR, la Soprintendenza veniva chiamata a rivalutare la questione, ma confermava il proprio diniego, ritenendo i pannelli in copertura troppo visibili dalle colline retrostanti e interferenti con la percezione del borgo storico.

Secondo la Soprintendenza, una possibile alternativa era il posizionamento dei pannelli sui pergolati interni della corte, ritenuti meno percepibili dal contesto paesaggistico.

I motivi di ricorso: visibilità, mitigazioni e incentivi

I ricorrenti hanno contestato la decisione della Soprintendenza sotto diversi profili.

Il primo punto riguarda la mera visibilità dei pannelli. Secondo gli appellanti, la percepibilità dell’impianto dalle colline non poteva costituire, da sola, una ragione sufficiente per escludere la collocazione in copertura. La compatibilità paesaggistica, infatti, avrebbe dovuto essere valutata sulla base della qualità progettuale dell’intervento, dell’integrazione in falda e degli accorgimenti estetici adottati.

Il secondo profilo riguarda le soluzioni mitigative proposte, tra cui:

pannelli di colore affine alle tegole marsigliesi con finitura invecchiata;
spostamento dei moduli sulle falde interne orientate verso valle;
riduzione della visibilità dalla casa natale di Papa Giovanni XXIII;
collocazione parziale sui pergolati interni;
accettazione di un minor risparmio energetico.

Il terzo profilo riguarda la praticabilità tecnica ed economica dell’alternativa. I ricorrenti hanno sostenuto che collocare tutti i pannelli sui pergolati interni avrebbe impedito di raggiungere gli obiettivi minimi di efficienza energetica necessari per accedere agli incentivi previsti dal d.lgs. 199/2021.

Il TAR Lombardia-Brescia aveva respinto il ricorso per motivi aggiunti, ritenendo legittimo il nuovo parere della Soprintendenza.

Secondo il giudice di primo grado, la Soprintendenza aveva motivato in modo non irragionevole il divieto di collocare i pannelli sulla falda di copertura, valorizzando la loro visibilità dalle colline retrostanti. Il TAR aveva inoltre ritenuto coerente la preferenza per i pergolati interni, poiché tale soluzione avrebbe ridotto la percezione dell’impianto dal punto di vista paesaggistico.

Il Consiglio di Stato, però, ribalta questa impostazione.

L’analisi del Consiglio di Stato: la visibilità non equivale a incompatibilità

Il Consiglio di Stato parte da un dato concreto: i pannelli fotovoltaici sulle coperture degli edifici hanno certamente un impatto visivo. Proprio per questo, nelle aree vincolate, è necessaria una valutazione paesaggistica.

Ma il punto decisivo è un altro: la visibilità non è sinonimo di incompatibilità.

Secondo i giudici, non è più possibile applicare ai pannelli fotovoltaici le tradizionali categorie estetiche che li qualificano automaticamente come intrusioni o elementi di disturbo.

Il Consiglio di Stato richiama espressamente la propria precedente sentenza n. 2808/2025, secondo cui la presenza del fotovoltaico sul tetto non può più essere percepita, in assoluto, come fattore di disturbo visivo.

Le esigenze energetiche e climatiche impongono una lettura diversa: il fotovoltaico è ormai parte dell’evoluzione dello stile costruttivo, accettata dall’ordinamento e dalla sensibilità collettiva.

La valutazione della Soprintendenza deve quindi concentrarsi su aspetti tecnici e progettuali concreti come le modalità progettuali di installazione dei pannelli, nonché la natura e la qualità dei materiali utilizzati, “di modo che, in contesti vincolati, il loro inserimento sulle falde di copertura degli edifici risulti coerente con il pregio e con lo stile architettonico dei luoghi”.

Per i professionisti, questo passaggio è fondamentale: la relazione paesaggistica non può limitarsi a descrivere l’impianto, ma deve dimostrare la qualità dell’inserimento architettonico e ambientale.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittimo il parere negativo perché fondato, nella sostanza, sulla sola percepibilità dei pannelli dalle colline retrostanti.

La Soprintendenza non ha valutato in modo effettivo le soluzioni mitigative proposte dal privato, né ha verificato se la collocazione alternativa sui pergolati fosse realmente sostenibile sotto il profilo tecnico, energetico ed economico.

Secondo i giudici, il divieto di installazione in copertura è legittimo solo se l’alternativa proposta è davvero praticabile anche dal punto di vista tecnico-energetico.

La Soprintendenza deve valutare non soltanto l’impatto visivo, ma anche la concreta funzionalità dell’impianto nella diversa collocazione suggerita. Se l’alternativa riduce in modo significativo la produzione energetica o compromette l’accesso agli incentivi, il diniego deve essere motivato con particolare rigore.

Il vizio individuato è quindi un difetto di bilanciamento: la Soprintendenza ha privilegiato il profilo paesaggistico in modo assorbente, senza confrontarlo adeguatamente con l’interesse pubblico alla transizione energetica e con l’interesse privato al risparmio energetico.

Approfondimenti

Per saperne di più:

Normativa per l’installazione di impianti fotovoltaici: guida completa
Fotovoltaico nel centro storico: è possibile?

La sentenza conferma quanto sia importante accompagnare l’istanza paesaggistica con elaborati tecnici solidi: layout dell’impianto, verifica di ombreggiamenti, produzione attesa, alternative di posa e valutazione dell’impatto visivo. Prova gratis il software per la progettazione di impianti fotovoltaici con cui puoi modellare l’impianto in 3D/BIM, calcolare irraggiamento e ombreggiamenti, dimensionare moduli, inverter e accumuli, generare schema elettrico e analisi economica, oltre a predisporre fotoinserimenti utili per valutare l’integrazione dell’impianto nel contesto esistente.

 

 

 

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