Controlli acustici: il Comune non può delegarli ai tecnici privati

Controlli acustici: il Comune non può delegarli ai tecnici privati

Il MASE chiarisce: le funzioni di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico hanno natura pubblicistica: i Comuni possono operare direttamente o con il supporto tecnico delle ARPA

Con la risposta a interpello ambientale 105145/2026, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica interviene su un dubbio operativo in materia di inquinamento acustico: un Comune può affidare a un tecnico competente in acustica esterno alla pubblica amministrazione lo svolgimento dei controlli previsti dall’art. 14 della legge quadro sull’inquinamento acustico?

La posizione del MASE è chiara: no, le funzioni di controllo e vigilanza non sono delegabili a soggetti privati, anche se in possesso della qualifica di tecnico competente in acustica. Resta invece possibile il supporto tecnico delle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente.

Il quesito della Regione Toscana

L’interpello nasce da una richiesta della Regione Toscana sulla corretta applicazione dell’art. 14 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, la legge quadro sull’inquinamento acustico. Il quesito riguarda, in particolare, la possibilità per le amministrazioni comunali di esercitare le funzioni amministrative di controllo utilizzando in via esclusiva ARPA e personale comunale con profilo di tecnico competente in acustica, oppure anche personale esterno alla pubblica amministrazione, purché qualificato come TCA.

La questione è molto pratica: molti Comuni, soprattutto quelli di minori dimensioni, non dispongono internamente di personale tecnico specializzato e si trovano spesso nella necessità di gestire esposti, verifiche, accertamenti e controlli su attività rumorose, pubblici esercizi, sorgenti fisse, attività produttive o manifestazioni temporanee.

Cosa prevede l’art. 14 della legge 447/1995

La legge 447/1995 definisce l’inquinamento acustico come l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o esterno tale da provocare disturbo, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi o interferenza con la fruizione degli ambienti. La norma distingue inoltre tra sorgenti sonore fisse e mobili, valori limite di emissione, valori limite di immissione, valori di attenzione e valori di qualità.

L’art. 14 disciplina i controlli. In particolare, attribuisce alle amministrazioni provinciali le funzioni di controllo e vigilanza per ambiti territoriali sovracomunali, prevedendo l’utilizzo delle strutture delle agenzie regionali dell’ambiente. Ai Comuni spettano invece le funzioni amministrative di controllo sull’osservanza delle prescrizioni relative al contenimento dell’inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse, sulle attività rumorose, sulle prescrizioni comunali e sulla documentazione acustica.

La stessa disposizione prevede che il personale incaricato dei controlli possa accedere agli impianti e alle sedi delle attività che costituiscono fonte di rumore, richiedendo dati, informazioni e documenti necessari allo svolgimento delle funzioni. Il segreto industriale non può essere opposto per impedire o ostacolare le attività di verifica o controllo.

La risposta del MASE: controllo acustico e funzione pubblica

Secondo il MASE, le attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico non si esauriscono in una prestazione tecnica di misura. Esse comportano l’esercizio di veri e propri poteri pubblicistici: accesso agli impianti, richiesta di documenti, accertamento ufficiale del superamento dei limiti, verbalizzazione degli esiti e adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi, come diffide, ordinanze, sospensioni o limitazioni dell’attività.

Da qui la conclusione: il Comune non può delegare a soggetti privati le funzioni di controllo e vigilanza, né i conseguenti poteri sanzionatori o repressivi. Tali attività rientrano nelle competenze istituzionali dell’ente locale, che può provvedervi direttamente oppure tramite il supporto tecnico delle ARPA, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Tecnico competente in acustica: cosa può fare e cosa no

Il chiarimento non ridimensiona il ruolo del tecnico competente in acustica, ma delimita correttamente il perimetro delle sue attività.

Il TCA esterno può svolgere incarichi professionali di natura tecnica, come valutazioni previsionali di impatto acustico, valutazioni di clima acustico, relazioni specialistiche, progettazione degli interventi di mitigazione, verifiche di requisiti acustici passivi e consulenze a supporto di privati o amministrazioni.

Diverso è il caso del controllo ufficiale previsto dall’art. 14 della legge 447/1995. Quando l’attività tecnica è inserita in un procedimento ispettivo e può condurre a sanzioni, diffide, ordinanze o limitazioni di attività, non si tratta più di una semplice consulenza: si entra nell’esercizio di una funzione pubblica, che resta in capo all’amministrazione competente.

In sintesi:

il professionista può misurare, valutare, progettare e documentare;
il Comune e ARPA svolgono i controlli ufficiali;
i poteri ispettivi, sanzionatori e repressivi non possono essere trasferiti a privati.

Progettare bene per prevenire i controlli

Il chiarimento del MASE non riguarda solo gli uffici comunali: interessa anche progettisti, tecnici acustici, imprese e committenti. La separazione tra attività professionale e controllo pubblico rende ancora più importante produrre documentazione tecnica completa, coerente e verificabile.

Nel caso degli edifici, la qualità della progettazione acustica è determinante per dimostrare il rispetto dei requisiti acustici passivi e per prevenire contestazioni successive. Un approccio corretto deve considerare pareti, solai, facciate, rumore da calpestio, tempo di riverberazione, stratigrafie, giunti, ponti acustici e prestazioni in opera.

In questo ambito, strumenti specialistici supportano il tecnico nella progettazione dell’isolamento acustico in edilizia, nella verifica dei requisiti acustici passivi secondo il D.P.C.M. 5/12/1997 e le norme UNI 12354, e nella classificazione acustica degli edifici secondo la UNI 11367.

 

 

 

 

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