Costi della manodopera e base d’asta: l’offerta che supera l’importo complessivo va esclusa?

Costi della manodopera e base d’asta: l’offerta che supera l’importo complessivo va esclusa?

Il Consiglio di Stato chiarisce che i costi della manodopera rientrano nella base di gara: l’offerta complessiva non può superarla

I costi della manodopera negli appalti pubblici continuano ad essere uno dei punti più delicati nella gestione delle gare dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice Appalti. La questione non riguarda soltanto la loro indicazione nell’offerta economica o la possibilità di ribassarli, ma anche il modo in cui essi incidono sul valore complessivo dell’offerta e sul rispetto della base d’asta.

Con la sentenza Consiglio di Stato n.2643/2026, i giudici affrontano un caso molto concreto: un concorrente aveva ribassato la quota formalmente soggetta a ribasso, ma aveva indicato costi della manodopera superiori a quelli stimati dalla stazione appaltante. Il risultato finale? L’offerta complessiva superava la base di gara.

Per il Consiglio di Stato, questo è un dato sufficiente a confermare l’esclusione: la manodopera non è una voce esterna alla base d’asta, ma ne fa parte integrante.

Il caso

La sentenza riguarda una gara in cui l’importo a base d’asta era composto da più voci, tra cui la quota ribassabile e i costi della manodopera.

L’aggiudicazione è stata contestata perché l’offerta del primo classificato, pur prevedendo un ribasso su una parte dell’importo, superava nel complesso la base di gara a causa dei costi della manodopera indicati.

Il nodo giuridico è quindi stabilire se il limite della base d’asta vada verificato solo sulla quota ribassabile o sull’intero valore dell’offerta, comprensivo della manodopera.

La manodopera fa parte della base di gara

Il passaggio più importante della decisione è che i costi della manodopera non sono una voce esterna o autonoma rispetto alla base d’asta. L’art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023 prevede che la stazione appaltante individui i costi della manodopera nei documenti di gara. Tali costi sono scorporati dalla quota soggetta a ribasso, ma restano comunque parte dell’importo complessivo posto a base di gara.

In termini pratici, significa che:

base d’asta = quota ribassabile + costi della manodopera + eventuali oneri non ribassabili

Quindi, anche se la manodopera è indicata separatamente, essa concorre a formare il valore complessivo dell’offerta.

No alle offerte “fuori soglia”

La base d’asta rappresenta il tetto massimo dell’offerta economica. Non è quindi possibile sostenere che l’offerta sia ammissibile solo perché il concorrente ha ribassato la quota formalmente soggetta a ribasso, se poi il valore complessivo finale supera l’importo posto a base di gara. Il divieto di offerte al rialzo riguarda l’intera offerta economica, non una singola voce.

Eventuali documenti riepilogativi, allegati o schede di dettaglio non possono essere utilizzati per “correggere” il dato economico complessivo dell’offerta. Se il valore finale dell’offerta evidenzia il superamento della base d’asta, la stazione appaltante non può neutralizzare il problema valorizzando altri documenti interni all’offerta economica.

 

Leggi l’approfondimento: I costi della manodopera nel codice appalti

Nelle gare pubbliche, un errore nella costruzione dell’offerta economica può compromettere l’intera partecipazione alla procedura. Per questo è fondamentale disporre di strumenti tecnici in grado di controllare con precisione importi, ribassi, costi della manodopera, oneri della sicurezza e quadro economico complessivo. Con il software per computi, contabilità e appalti pubblici puoi redigere documenti economici coerenti, verificare le voci di costo e gestire in modo più sicuro la documentazione di gara, riducendo il rischio di errori formali e sostanziali.

 

 

 

 

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