Formazione per la sicurezza: guida operativa sull’Accordo Stato-Regioni 2025

Formazione per la sicurezza: guida operativa sull’Accordo Stato-Regioni 2025

Il 24 maggio finisce il periodo transitorio e diventano operative le nuove regole per la formazione in materia di sicurezza. Scarica la guida completa per imprese e professionisti

Il 24 maggio 2026 si chiude il periodo transitorio previsto dall’Accordo Stato-Regioni 2025 sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’Accordo, sancito il 17 aprile 2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025, è entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione; il testo ha previsto una fase di prima applicazione di 12 mesi, durante la quale era ancora possibile avviare corsi secondo la disciplina previgente.

La scadenza del 24 maggio 2026 segna quindi un passaggio rilevante per aziende, consulenti, RSPP, ASPP, formatori, enti di formazione e professionisti della sicurezza: dal giorno successivo, i nuovi corsi dovranno essere progettati e avviati secondo il quadro definito dal nuovo Accordo, salvo le specifiche disposizioni transitorie previste per alcuni percorsi.

Cosa cambia con la fine del periodo transitorio

Con la fine del periodo transitorio, l’Accordo Stato Regioni 17 aprile 2025 diventa il riferimento unitario per la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza. Il testo nasce con l’obiettivo di accorpare, rivisitare e modificare gli accordi attuativi del d.lgs. 81/2008, individuando durata, contenuti minimi e modalità della formazione per i diversi soggetti obbligati, oltre alle modalità di verifica finale dell’apprendimento e alla verifica dell’efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Tra le principali novità vi sono il riordino dei percorsi formativi, l’introduzione del corso per datore di lavoro, la revisione della formazione per preposti, dirigenti, RSPP e ASPP, coordinatori per la sicurezza, operatori addetti alla conduzione di attrezzature e soggetti che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

Il nuovo impianto rafforza inoltre il ruolo della progettazione formativa, della tracciabilità, delle verifiche finali, dell’attestazione e del monitoraggio dell’efficacia della formazione.

Quali accordi vengono superati

Il nuovo Accordo ha sostituito il precedente quadro regolatorio costruito su più accordi Stato-Regioni. In particolare, sono abrogati:

Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, relativo alla formazione di lavoratori, preposti e dirigenti ai sensi dell’art. 37, comma 2, del d.lgs. 81/2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2012;
Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, relativo ai corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3, del d.lgs. 81/2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2012;
Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, relativo all’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.lgs. 81/2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012;
Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012, recante “Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del d.lgs. 81/2008”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2012;
Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, relativo all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per RSPP e ASPP ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 81/2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016.

L’abrogazione ha operato dalla data di entrata in vigore del nuovo Accordo, fatto salvo il regime transitorio previsto per l’avvio dei corsi secondo la disciplina previgente.

Le principali novità

Le principali novità introdotte dall’Accordo Stato-Regioni 2025 riguardano una regolamentazione più completa e dettagliata dell’intero sistema della formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro. In particolare:

viene disciplinato non solo il monte ore dei corsi, ma l’intero processo formativo, includendo progetto formativo, programma, modalità di erogazione, verifiche finali, attestati e fascicolo del corso;
sono previsti obblighi organizzativi più precisi per i soggetti formatori, come il limite massimo di 30 partecipanti (salvo e-learning), il rapporto docente/discente di 1 a 6 nelle attività pratiche e la frequenza minima del 90%;
viene rafforzata la disciplina relativa ai soggetti formatori e ai requisiti dei docenti, con particolare attenzione ai percorsi specialistici e alle attività ad alto rischio;
sono definiti in modo puntuale i percorsi formativi e gli aggiornamenti per tutte le figure della sicurezza, tra cui lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, RSPP, ASPP e coordinatori della sicurezza;
vengono regolamentate le diverse modalità di erogazione dei corsi — presenza, videoconferenza sincrona, e-learning e modalità mista — con specifici limiti per le attività pratiche e operative;
assumono maggiore rilevanza le verifiche finali dell’apprendimento, che devono essere coerenti con il tipo di corso e adeguatamente documentate tramite verbali;
viene valorizzata la gestione documentale del percorso formativo attraverso attestati e fascicolo del corso, che deve essere conservato per almeno dieci anni dal soggetto formatore.

Guida sulle nuove regole dell’Accordo

Per supportare aziende, tecnici e professionisti nella corretta applicazione delle nuove regole, è disponibile una guida operativa dedicata al nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di sicurezza.

La guida analizza l’ambito di applicazione, le finalità dell’Accordo, l’entrata in vigore, il periodo transitorio, l’abrogazione degli accordi precedenti, i soggetti formatori, i requisiti dei docenti, l’organizzazione dei corsi e le modalità di erogazione.

La guida approfondisce inoltre, con sezioni dedicate, la formazione e l’aggiornamento di tutte le principali figure della sicurezza: lavoratori, preposti, dirigenti, datore di lavoro, datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del SPP, RSPP e ASPP, coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori, soggetti che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e operatori addetti alla conduzione di attrezzature.

Completano il documento le parti dedicate al monitoraggio del processo formativo, alla valutazione del gradimento, al riesame e alle misure correttive, alla verifica dell’apprendimento e alla protezione dei dati personali.

In Appendice sono riportati anche il testo ufficiale dell’Accordo Stato-Regioni 2025 e le FAQ del Ministero del Lavoro.

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