Incentivi fotovoltaici: il GSE può revocarli integralmente in caso di dichiarazioni non veritiere?
Una dichiarazione non veritiera sulla fine lavori di un impianto fotovoltaico può comportare la perdita totale degli incentivi GSE anche se in sede penale gli imputati vengono assolti?
La sentenza del TAR Lazio 9195/2026 affronta il rapporto tra accesso agli incentivi pubblici, obblighi dichiarativi del soggetto responsabile e poteri di controllo del Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
La controversia trae origine dalla revoca delle tariffe incentivanti riconosciute a un impianto fotovoltaico ammesso al Quarto Conto Energia, a seguito di verifiche svolte dal GSE sulla veridicità delle dichiarazioni rese in fase di accesso al beneficio.
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Il caso
La vicenda riguarda una società proprietaria di un impianto fotovoltaico a terra che era stato ammesso alle tariffe incentivanti previste dal Quarto Conto Energia. A seguito di un controllo svolto dal GSE ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 28/2011, è stato adottato un provvedimento con cui è stata disposta la decadenza dal diritto agli incentivi, il recupero integrale delle somme già percepite e la contestazione di alcune dichiarazioni ritenute non veritiere relative alla conclusione dei lavori dell’impianto.
In particolare, il provvedimento si basa su due principali rilievi: da un lato, la ritenuta non veridicità delle dichiarazioni relative alla conclusione dei lavori, poiché l’impianto, pur già entrato in esercizio, non risultava ancora integralmente ultimato alla data indicata; dall’altro, la mancata trasmissione di parte della documentazione integrativa richiesta durante il procedimento di verifica.
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento del GSE deducendone l’illegittimità sulla base dei seguenti motivi:
violazione di legge ed errata valutazione dei fatti: la ricorrente contesta che il GSE abbia erroneamente ritenuto non veritiera la dichiarazione relativa alla data di fine lavori e all’entrata in esercizio dell’impianto, fondandosi in modo acritico su elementi provenienti dal procedimento penale e senza svolgere un’autonoma e completa istruttoria amministrativa; vengono inoltre ritenuti non decisivi i bassi livelli iniziali di produzione energetica e la documentazione richiamata dall’Amministrazione;
illegittima valutazione della mancata produzione documentale: si deduce che la mancata trasmissione della documentazione integrativa richiesta non potrebbe integrare una violazione rilevante ai fini della decadenza dagli incentivi, poiché parte degli atti sarebbe stata già prodotta, parte non sarebbe prevista come obbligatoria dalla normativa vigente e parte non sarebbe comunque nella disponibilità del soggetto responsabile;
incompetenza del GSE: viene eccepito che le verifiche sulla data di fine lavori e sull’entrata in esercizio dell’impianto sarebbero di competenza esclusiva del gestore di rete, con conseguente difetto di potere in capo al GSE;
violazione dei limiti dell’autotutela amministrativa: si lamenta che il provvedimento sarebbe stato adottato in violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, per mancato rispetto dei termini procedimentali, difetto di motivazione sull’interesse pubblico concreto e omessa considerazione del legittimo affidamento della società;
violazione del principio di proporzionalità nella scelta della sanzione: si contesta la scelta del GSE di disporre la decadenza integrale dagli incentivi, ritenendo che avrebbe dovuto essere applicata, al più, una riduzione della tariffa incentivante, in luogo della misura più grave.
Dichiarazioni non veritiere sugli impianti fotovoltaici possono comportare la perdita degli incentivi GSE anche in assenza di responsabilità penale?
Il TAR ha ritenuto il ricorso infondato, confermando la legittimità del provvedimento con cui il GSE aveva disposto la decadenza dagli incentivi.
Con il primo motivo di ricorso, la società sosteneva che il GSE avesse erroneamente presunto la falsità delle dichiarazioni basandosi esclusivamente sugli atti del procedimento penale. Secondo la ricorrente, l’impianto doveva considerarsi ultimato entro la data dichiarata, anche perché da quel momento aveva iniziato a immettere energia elettrica nella rete.
Il TAR ha respinto tale tesi, chiarendo che il provvedimento del GSE era stato adottato nell’esercizio del potere di verifica e controllo previsto dalla normativa in materia di incentivi pubblici e dichiarazioni sostitutive. In particolare, il Collegio ha ricordato che l’art. 42 del D.Lgs. 28/2011 subordina l’erogazione degli incentivi alla verifica della correttezza dei dati e delle dichiarazioni fornite dal soggetto responsabile.
Secondo il Tribunale, il GSE non si limita a una verifica meramente documentale nella fase iniziale di accesso agli incentivi, ma può successivamente svolgere controlli sostanziali, anche mediante sopralluoghi e acquisizione di ulteriore documentazione, al fine di accertare la reale sussistenza dei requisiti dichiarati.
Nel caso concreto, il GSE aveva ritenuto dimostrato che l’impianto non fosse stato completato entro la data indicata dalla società, valorizzando una serie di elementi istruttori convergenti, tra cui:
la presenza di materiale elettrico con data di fabbricazione successiva alla dichiarata entrata in esercizio;
i bassi livelli di produzione energetica nei mesi immediatamente successivi;
relazioni tecniche attestanti il mancato collegamento degli inverter;
documentazione relativa a lavori eseguiti nei mesi successivi;
dichiarazioni dei soggetti coinvolti nella realizzazione dell’impianto, dalle quali emergeva che il completamento delle opere era avvenuto soltanto diversi mesi dopo.
Il TAR ha inoltre evidenziato che anche la sentenza penale di assoluzione aveva confermato, sul piano fattuale, che l’impianto non era integralmente ultimato alla data dichiarata, risultando soltanto parzialmente funzionante e completato integralmente solo in epoca successiva.
Il Collegio ha precisato che l’assenza di responsabilità penale non esclude la rilevanza amministrativa della condotta.
Richiamando l’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, il TAR ha ribadito che la non veridicità delle dichiarazioni comporta automaticamente la decadenza dai benefici ottenuti, indipendentemente dall’accertamento del dolo o della colpa del dichiarante.
Sulla base delle medesime considerazioni, il Tribunale ha respinto anche il motivo con cui la società sosteneva che l’incentivo sarebbe comunque spettato anche ipotizzando una diversa data di completamento dell’impianto. Secondo il TAR, infatti, l’accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di accesso al beneficio è di per sé sufficiente a giustificare la decadenza dagli incentivi, a prescindere dalla possibilità che il contributo sarebbe stato comunque ottenibile sulla base di altre disposizioni normative.
Il GSE può richiedere documentazione integrativa durante i controlli sugli incentivi fotovoltaici?
Con il secondo motivo di ricorso, la società ha sostenuto che la mancata produzione di alcuni documenti richiesti dal GSE durante la verifica non potesse dimostrare la falsità delle dichiarazioni rese né giustificare la decadenza dagli incentivi. Secondo la ricorrente, parte della documentazione era già stata trasmessa, parte non era obbligatoria e parte non era nella sua disponibilità.
Il TAR ha respinto la censura, chiarendo che il GSE dispone di un ampio potere di verifica e controllo sugli incentivi pubblici per tutta la durata del rapporto incentivante. Tale potere consente al Gestore di richiedere ulteriore documentazione utile ad accertare la reale sussistenza dei requisiti dichiarati.
Secondo il Collegio, le richieste documentali formulate dal GSE erano legittime e pertinenti rispetto alla verifica della conformità dell’impianto e della veridicità delle dichiarazioni rese dalla società. Inoltre, il Tribunale ha evidenziato che il provvedimento di decadenza era comunque sorretto anche dall’accertata non veridicità delle dichiarazioni, già di per sé sufficiente a giustificarne la legittimità.
Chi è responsabile del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese per ottenere incentivi nel settore fotovoltaico: il GSE o il gestore della rete elettrica?
Il TAR ha respinto anche il terzo motivo di ricorso, con cui la società sosteneva che il potere di verifica sulla dichiarazioni relative alla conclusione dei lavori, a fronte di un impianto già entrato in esercizio ma non ancora integralmente ultimato spettasse esclusivamente al gestore della rete elettrica e non al GSE.
Secondo la ricorrente, la normativa di settore attribuirebbe al gestore di rete soltanto le verifiche relative alla messa in esercizio dell’impianto, escludendo quindi una competenza del GSE sul punto.
Il Tribunale ha però chiarito che le verifiche demandate al gestore di rete riguardano esclusivamente aspetti tecnici, come la funzionalità elettrica dell’impianto e dei componenti installati. Diversamente, il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal soggetto beneficiario degli incentivi rientra pienamente nei poteri attribuiti al GSE.
Il Collegio ha ribadito che il GSE è titolare di un autonomo potere di verifica e controllo sulle dichiarazioni e sui dati forniti dai soggetti che richiedono incentivi pubblici, potere finalizzato alla tutela delle risorse pubbliche e alla corretta erogazione dei benefici economici. Per questa ragione, il terzo motivo di ricorso è stato ritenuto infondato.
Il GSE può revocare gli incentivi oltre il termine di 18 mesi?
Il TAR ha respinto anche il quarto motivo di ricorso, con cui la società lamentava la violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, sostenendo che il GSE fosse intervenuto oltre il termine di 18 mesi previsto per l’esercizio del potere di autotutela.
Secondo il Tribunale, i provvedimenti adottati dal GSE non costituiscono un ordinario esercizio dell’autotutela amministrativa, ma rappresentano l’espressione di un potere permanente di verifica e controllo sulla permanenza dei requisiti necessari per ottenere e mantenere gli incentivi.
Il Collegio ha precisato che, in presenza di dichiarazioni non veritiere, non può formarsi alcun affidamento legittimo in capo al beneficiario. Inoltre, il termine previsto per l’esercizio del potere di autotutela decorre dal momento in cui l’Amministrazione scopre i fatti e le irregolarità contestate.
Il TAR ha inoltre richiamato la deroga prevista dall’art. 21-nonies, comma 2-bis, della legge 241/1990, secondo cui i provvedimenti ottenuti mediante dichiarazioni false o mendaci possono essere annullati anche oltre il termine ordinario di legge.
Di conseguenza, anche il quarto motivo di ricorso è stato respinto.
Dichiarazioni non veritiere: decadenza totale dagli incentivi fotovoltaici o riduzione del beneficio?
Con il residuo motivo di ricorso, la società sosteneva che il GSE avesse erroneamente disposto la decadenza totale dagli incentivi, quando invece avrebbe dovuto applicare una semplice riduzione del beneficio ai sensi dell’art. 42, comma 3, del D.Lgs. 28/2011.
Il TAR ha respinto tale censura, ritenendola infondata.
Il Collegio ha chiarito che, nel caso di violazioni qualificate come rilevanti, il GSE può legittimamente disporre la decadenza integrale dagli incentivi, anche se questi erano già stati in parte erogati.
Secondo il Tribunale, il regime più favorevole di riduzione degli incentivi previsto dalla normativa si applica soltanto nelle ipotesi in cui la violazione accertata non sia considerata grave o rilevante nell’ambito dei controlli effettuati dal Gestore. Nel caso di specie, la non veridicità della documentazione presentata è stata qualificata come violazione rilevante, in quanto incide sul corretto funzionamento del sistema di incentivazione, che è regolato da criteri di trasparenza, programmazione dei costi e tutela delle risorse pubbliche.
Per tali ragioni, il TAR ha ritenuto legittima la scelta del GSE di disporre la decadenza totale dagli incentivi e il recupero delle somme già erogate.
In conclusione, il ricorso è stato integralmente respinto.
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