Il project financing nel nuovo codice appalti
Project financing: cos’è e come si struttura la finanza di progetto secondo il nuovo codice dei contratti pubblici. Ecco cosa è cambiato
Cos’è la finanza di progetto e cosa cambia con il nuovo codice dei contratti pubblici e con il relativo Correttivo?
Analizziamo il libro IV, parte II del D.Lgs. 36/2023 dedicata alle concessioni, l’ambito in cui si colloca il project financing.
Come dimostra il caso del project financing, il nuovo codice appalti pone sfide inedite nella gestione dei lavori pubblici ai tecnici, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni. La digitalizzazione dei contratti pubblici, in particolare, richiede:
alle pubbliche amministrazioni l’uso di piattaforme online per la gestione documentale e ambienti di condivisione dati BIM-oriented
alle stazioni appaltanti di adempiere entro al 2025 all’obbligo di appalti BIM
ai tecnici e alle imprese software aggiornati e pronti a rispondere alle prescrizioni del nuovo codice appalti in materia di progettazione, contabilità lavori, capitolati speciali, piani di manutenzione
Cos’è il project financing?
Il project financing ha acquisito un ruolo sempre più rilevante nel contesto normativo nazionale, rappresentando un’alternativa alla tradizionale dicotomia tra il finanziamento interamente pubblico delle opere e il ricorso esclusivo al mercato, grazie a modelli di cofinanziamento pubblico-privato. Inoltre, questo strumento si inserisce trasversalmente tra gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in particolare nelle iniziative volte a promuovere la concorrenza e nella riforma del sistema degli appalti e delle concessioni pubbliche. Nello specifico, rientra sia nell’ambito della “M1C2-11-12 Riforma 2 – Leggi annuali sulla concorrenza” sia nella “M1C1-73-quinquies Riforma 1.10 – Entrata in vigore di nuove disposizioni giuridiche sul finanziamento dei progetti”. La riforma denominata “M1C1-73-quinquies Riforma 1.10” introduce nuove misure volte a rafforzare la professionalizzazione, anche attraverso la formazione, e ad incentivare il ricorso alla qualificazione. L’obiettivo principale è migliorare l’efficienza negli affidamenti e favorire la competitività delle concessioni, ridefinendo il ruolo del project financing.
La finanza di progetto è una modalità particolare di finanziamento delle opere pubbliche che genera flussi di cassa sufficienti a remunerare l’investimento effettuato e a garantire un utile. È uno degli strumenti privilegiati per la realizzazione di opere pubbliche tramite l’impiego di risorse private, favorendo l’efficienza allocativa e la capacità innovativa del mercato.
Essa rientra nella categoria dei contratti di partenariato pubblico privato (PPP) e in quelle forme di cooperazione tra settore pubblico e privato finalizzate alla realizzazione e alla gestione di opere/servizi, non senza rischi connessi alla realizzazione e alla gestione da parte dell’operatore privato.
Le fasi dei lavori in cui i soggetti privati vengono coinvolti sono:
realizzazione;
gestione;
accollo totale o parziale dei costi.
Il D.Lgs. 36/2023 dedica alla finanza di progetto la parte II del libro IV (artt. 193– 194–195) a questa disciplina, dando importanza già alla fase preliminare: la verifica dell’interesse pubblico alla proposta, prevista dall’art. 193, comma 4. Si tratta di una valutazione preventiva con cui l’amministrazione accerta che la proposta del promotore risponda ad un effettivo fabbisogno pubblico, sia coerente con la propria programmazione e non presenti ostacoli evidenti sotto i profili giuridici, economici e tecnico-realizzativi. Non è ancora la valutazione di fattibilità completa, ma un filtro strategico che consente all’ente di investire risorse solo su iniziative realmente utili. Questa verifica viene istruita dal RUP e formalizzata tramite atto amministrativo espresso e motivato, adottato dal dirigente competente. A seconda della complessità dell’intervento, l’ente può svolgerla con il proprio personale interno oppure avvalersi di professionalità specialistiche, soprattutto per la valutazione costi-benefici, ritenuta imprescindibile.
Ma cosa cambia rispetto al vecchio Codice (D.Lgs. 50/2016)?
Parere MIT 3824/2025: cos’è la verifica preliminare dell’interesse pubblico alla proposta?
L’ente può svolgere autonomamente la preliminare verifica d’interesse pubblico tramite il proprio personale tecnico-amministrativo, ma per proposte complesse è opportuno ricorrere a professionalità specialistiche, soprattutto per la valutazione costi-benefici. La verifica consiste in una valutazione preliminare di utilità, coerenza con la programmazione e sostenibilità dell’intervento. L’istruttoria è predisposta dal RUP. L’esito è formalizzato con atto amministrativo espresso e motivato, adottato di norma dalla dirigenza tecnica o dall’organo competente secondo il regolamento dell’ente. Leggi l’approfondimento.
Project financing nel nuovo codice appalti: cosa cambia?
Il legislatore fa innanzitutto chiarezza sul rapporto tra concessione e finanza di progetto. Non sono due contratti diversi, come era nel vecchio codice. Si tratta dello stesso contratto di concessione che può essere finanziato in corporate financing oppure in project financing. In ragione delle peculiarità di tale ultima operazione economica (in cui la società di progetto isola il progetto e consente di schermarlo dai rischi operativi), sono state comunque riservate alla finanza di progetto norme specifiche in tema di aggiudicazione ed esecuzione del contratto: la finanza di progetto è così diventata un capitolo ‘interno’ alla disciplina della concessione.
Il project financing nel nuovo codice degli appalti: come viene semplificato
La disciplina della finanza di progetto, come si può intuire anche solo dalla riduzione dei commi dell’articolo di riferimento rispetto alla vecchia normativa, è stata interessata da una importante semplificazione. Nello specifico:
sono stati eliminati tutti i riferimenti alla nautica di diporto;
è stata eliminata la finanza di progetto ad iniziativa pubblica, poiché ritenuta di fatto una duplicazione rispetto alla scelta della pubblica amministrazione di indire una gara pubblica per l’affidamento di una concessione. Sono stati pertanto soppressi i primi 14 commi del vecchio articolo 183 del D.Lgs. 50/2016, rimane il solo procedimento di project financing ad iniziativa privata di cui all’art. 193 del nuovo codice;
nella finanza di progetto ad iniziativa privata è stata eliminata la precisazione secondo la quale gli operatori economici potevano presentare proposte anche se presenti negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, poiché una volta inserita la previsione sul programma triennale delle esigenze pubbliche idonee ad essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato si è ritenuto che la disposizione non avesse più alcuna utilità. Resta comunque salva la possibilità per gli operatori economici di presentare proposte sia con riferimento ad iniziative non presenti negli strumenti di programmazione, sia con riferimento ad iniziative ivi presenti, proponendo modalità diverse di realizzazione.
Ma analizziamo nello specifico gli articoli di riferimento: articolo 193, articolo 194 e articolo 195.
Cosa cambia con il Correttivo?
Il D.Lgs. 209/2024 sostituisce integralmente l’articolo 193 del Codice, al fine di attuare gli impegni previsti dal PNRR e agevolare l’applicazione di questo strumento. Inoltre, in risposta alle osservazioni della Commissione Europea nell’ambito della procedura d’infrazione INFR (2018)2273 per la mancata conformità alla normativa UE in materia di concessioni e appalti, vengono introdotte disposizioni volte a garantire trasparenza e pubblicità nella selezione delle proposte di fattibilità.
La nuova disciplina distingue tra le due principali modalità di finanza di progetto: iniziativa privata e iniziativa pubblica. In particolare, vengono introdotti specifici obblighi di trasparenza per gli enti concedenti nel caso in cui un operatore economico, prima di presentare formalmente una proposta, manifesti un interesse preliminare su un progetto. A tal fine, l’operatore può richiedere informazioni necessarie alla predisposizione della proposta. Se l’ente concedente riconosce l’interesse pubblico della proposta, fornisce i dati richiesti e pubblica l’informazione nella sezione «Amministrazione trasparente» del proprio sito istituzionale.
Finanza di progetto su iniziativa privata
Per quanto riguarda la finanza di progetto su iniziativa privata, la norma prevede che gli operatori economici possano presentare proposte per la realizzazione in concessione di lavori o servizi, anche se non inclusi nella programmazione del partenariato pubblico-privato. A differenza del passato, tali proposte non richiedono una manifestazione di interesse preliminare. Ogni proposta deve contenere il progetto di fattibilità redatto in conformità con l’articolo 6-bis dell’Allegato I.7 e i requisiti del promotore.
A garanzia della trasparenza, le proposte vengono pubblicate nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito dell’ente concedente, che stabilisce un termine minimo di 60 giorni per consentire ad altri operatori di presentare proposte concorrenti. Entro 45 giorni, l’ente concedente valuta le proposte, selezionando quelle di interesse pubblico in base alla loro rispondenza ai fabbisogni dell’amministrazione e ai relativi piani economico-finanziari. Le proposte selezionate vengono pubblicate sul sito istituzionale e comunicate agli interessati.
Successivamente, l’ente effettua una valutazione comparativa di fattibilità, potendo richiedere ai promotori eventuali modifiche per adeguare il progetto di fattibilità, il piano economico-finanziario e lo schema di convenzione. Se necessario, può essere indetta una conferenza di servizi preliminare. La valutazione si conclude con un provvedimento espresso, pubblicato e comunicato ai soggetti interessati entro termini stabiliti, prorogabili per comprovate esigenze istruttorie.
Una delle innovazioni più significative riguarda l’obbligo di integrare il progetto di fattibilità selezionato con gli elaborati previsti dall’articolo 6 dell’Allegato I.7, in modo che possa essere sottoposto al procedimento di approvazione ai sensi dell’articolo 38 del Codice. Una volta approvato, il progetto viene incluso negli strumenti di programmazione dell’ente concedente. A seguito dell’approvazione, il promotore o il proponente adegua il piano economico-finanziario e lo schema di convenzione. Il progetto approvato diventa la base di gara, rispettando i termini previsti dalla programmazione e garantendo il rispetto della trasparenza, della riservatezza e delle normative sui contratti secretati.
Finanza di progetto su iniziativa pubblica
Per la finanza di progetto a iniziativa pubblica la norma consente agli enti concedenti di sollecitare i privati, tramite avviso pubblico, a presentare proposte per la realizzazione in concessione di progetti già inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato. Anche in questo caso, il termine minimo per la presentazione delle proposte è di 60 giorni. La valutazione e la procedura di gara seguono le stesse modalità previste per la finanza di progetto a iniziativa privata.
Finanza di progetto: la procedura di affidamento in 6 fasi
La procedura di affidamento consta di 7 fasi diverse:
gli operatori economici presentano le offerte;
l’ente concedente valuta la fattibilità delle proposte, chiedendo eventuali modifiche (ove del caso);
il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
i concorrenti presentano le loro offerte (incluso il promotore);
viene elaborata una graduatoria;
viene aggiudicato il lavoro o la concessione.
Analizziamo le fasi nel dettaglio.
Gli operatori economici presentano le proposte: fase 1
Gli operatori economici possono presentare agli enti concedenti proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi. Ciascuna proposta deve contenere:
un progetto di fattibilità;
una bozza di convenzione;
il piano economico-finanziario asseverato (con relativo importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno);
la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.
Nessuna novità rispetto al vecchio codice. Gli investitori istituzionali possono formulare proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi, salva la necessità, nella gara successiva, di associarsi o consorziarsi (se del caso) con operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal bando.
Al fine di incentivare la partecipazione degli investitori istituzionali alle operazioni di partenariato pubblico-privato, si è previsto che questi ultimi, in sede di gara, possano soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi, anche integralmente, delle capacità di altri soggetti e che possano impegnarsi a subappaltare, anche integralmente, le prestazioni oggetto del contratto di concessione ad imprese in possesso dei requisiti richiesti dal bando, chiarendo che, in questo caso, il nominativo del subappaltatore dovrà essere comunicato, con il suo consenso, all’ente concedente entro la scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.
Questa si configura come novità rispetto alle vecchie disposizioni in quanto era previsto che il proponente dovesse già possedere i requisiti richiesti per i concessionari.
Parere ANAC 374/2025: l’offerta economica in un project financing può essere pari a zero?
ANAC, nel parere 374/2025, ha ritenuto illegittima la previsione di un punteggio “zero” all’offerta economica nelle concessioni in project financing. La sostenibilità economico-finanziaria è parte essenziale della valutazione dell’offerta, poiché incide sull’equilibrio dei ricavi, dei costi e sul trasferimento del rischio operativo. Attribuire peso nullo alla componente economica svilisce la natura del PPP e contrasta con l’art. 185 del D.Lgs. 36/2023. L’ANAC ha quindi invitato il Comune ad annullare in autotutela il bando e a riformulare la lex specialis in modo conforme ai principi di corretta valutazione economico-finanziaria. Leggi l’approfondimento.
L’ente concedente valuta la fattibilità della proposta: fase 2
Dopo la presentazione della proposta, l’ente concedente ha 90 giorni di tempo per valutarne la fattibilità. Viene introdotto un momento di contraddittorio tra il proponente e l’ente concedente. Quest’ultimo può invitare il promotore ad apportare le modifiche necessarie ai fini dell’approvazione, se necessario, formulando delle soluzioni alternative. Nel caso in cui il promotore non apporti le modifiche richieste, come eventualmente rimodulate sulla base di soluzioni alternative suggerite dallo stesso promotore per recepire le indicazioni dell’ente concedente, la proposta è respinta. L’ente concedente conclude la procedura di valutazione con provvedimento espresso, pubblicato sul proprio sito istituzionale e oggetto di comunicazione ai soggetti interessati. Il progetto di fattibilità, una volta approvato, è inserito tra gli strumenti di programmazione dell’ente concedente, è dichiarato di fatto opera di pubblico interesse e pertanto viene inserita tra gli strumenti di programmazione dell’ente concedente.
Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara: fase 3
Il comma 3 dell’art. 193 D.Lgs. 36/2023 specifica che il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara nei tempi previsti dalla programmazione. Il criterio di aggiudicazione
è l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo. Nel bando deve essere specificato il diritto di prelazione del promotore.
La configurazione giuridica del soggetto proponente può essere modificata e integrata sino alla data di scadenza della presentazione delle offerte.
I concorrenti presentano le loro offerte: fase 4
I concorrenti, compreso il promotore, in possesso dei requisiti previsti dal bando, presentano un’offerta contenente:
il piano economico-finanziario asseverato;
la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;
le varianti migliorative al progetto di fattibilità posto a base di gara, secondo gli indicatori previsti nel bando.
La disciplina delle garanzie è stata notevolmente semplificata. Le offerte devono essere corredate dalle garanzie di cui all’art. 106 e che il soggetto aggiudicatario deve provvedere ad una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell’opera, da prestarsi nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all’articolo 117. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.
Il diritto di prelazione del promotore: come funziona?
Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro 15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, il diritto di prelazione e aggiudicarsi l’appalto solo se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario.
Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese per la predisposizione della proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell’ingegno. L’importo complessivo delle spese rimborsabili non può superare il 2,5% del valore dell’investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara.
Se il promotore esercita la prelazione, l’originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell’importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell’offerta (sempre nel limite del 2,5% del valore dell’investimento).
In relazione alla specifica tipologia di lavoro o servizio, l’ente concedente tiene conto, tra i criteri di aggiudicazione, della quota di investimenti destinata al progetto in termini di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica.
In fase di gara, i concorrenti, incluso il promotore e il proponente, devono presentare un’offerta contenente:
il piano economico-finanziario asseverato;
la descrizione del servizio e della gestione;
eventuali varianti migliorative e modifiche allo schema di convenzione.
Tutte le offerte devono essere corredate dalle garanzie previste dall’articolo 106.
L’ente concedente può introdurre criteri premiali per valorizzare gli elementi di innovazione, sviluppo e digitalizzazione. Inoltre, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono partecipare alla presentazione di proposte, mantenendo la loro autonomia decisionale. Questa possibilità è prevista anche per i project financing a iniziativa pubblica.
Il soggetto aggiudicatario deve prestare la garanzia di cui all’articolo 117 e, dall’inizio del servizio, versare una cauzione annuale pari al 10% del costo operativo di esercizio, a copertura di eventuali inadempimenti contrattuali. L’assenza di tale cauzione è considerata un grave inadempimento.
Consiglio di Stato 3805/2026: stop alla prelazione del promotore se altera la gara
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3805/2026, annulla l’aggiudicazione al promotore nella finanza di progetto dopo l’esercizio del diritto di prelazione. Richiamando la Corte di Giustizia UE, i giudici affermano che il meccanismo che consente al promotore di adeguarsi all’offerta migliore viola concorrenza, parità di trattamento e libertà di stabilimento. Va quindi disapplicata la norma nazionale che attribuisce al promotore il diritto di “pareggiare” l’offerta vincente e ottenere comunque l’affidamento. La sentenza precisa però che l’illegittimità della prelazione non comporta automaticamente la caducazione dell’intera gara. Leggi l’approfondimento.
La Commissione Europea segnala la non conformità ai principi UE delle norme del D.Lgs. 36/2023 del project financing
Secondo la Commissione Europea alcuni precedenti rilievi mossi al Codice Appalti circa la violazione di alcune disposizioni delle direttive del 2014 in materia di appalti e concessioni non sono stati interamente risolti con l’adozione del D.Lgs. 209/2024. Alcune disposizioni del Codice, pertanto, continuano a non essere conformi al diritto dell’UE, come il project financing e l’accesso agli atti. La procedura di finanza di progetto prevista dall’art. 193 del D.Lgs. 36/2023 presenta criticità rispetto alla direttiva 2014/23/UE, in quanto limita trasparenza, parità di trattamento e pubblicità. La fase preliminare attribuisce vantaggi al promotore senza criteri oggettivi, riducendo la concorrenza effettiva. Il diritto di prelazione e l’indennizzo al promotore creano ulteriori distorsioni concorrenziali. Complessivamente, l’intero iter risulta incompatibile con i principi UE di proporzionalità, non discriminazione e trasparenza. Leggi l’approfondimento.
Corte di Giustizia causa C-810/24: stop della Corte UE al diritto di prelazione nel project financing
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza 5 febbraio 2026 (C-810/24), ha dichiarato incompatibile con il diritto UE il diritto di prelazione nella finanza di progetto che consente al promotore non aggiudicatario di pareggiare l’offerta vincente. La norma nazionale (art. 193 D.Lgs. 36/2023) viola i principi di parità di trattamento, trasparenza e concorrenza sanciti dal TFUE e dalla direttiva 2014/23/UE. Il meccanismo altera l’esito della gara, creando una distorsione competitiva a favore del promotore e svuotando di significato la graduatoria. Inoltre, costituisce un ostacolo alla libertà di stabilimento, scoraggiando la partecipazione di operatori economici esteri alle procedure di concessione. Leggi l’approfondimento.
L’ente esamina le offerte e aggiudica la gara: fasi 5 e 6
Dopo aver ricevuto le offerte l’ente concedente:
prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;
redige una graduatoria e nomina aggiudicatario il soggetto che ha presentato la migliore offerta;
pone in approvazione i successivi livelli progettuali elaborati dall’aggiudicatario.
La società di scopo
La società di scopo è un’entità giuridica introdotta dalla Legge Merloni per regolare l’accesso ai bandi di gara che comportano la realizzazione o la gestione di opere pubbliche. L’art. 194 del codice appalti è dedicato proprio alla società di scopo: già dalla definizione possiamo notare un adeguamento all’ambito finanziario: la denominazione di “società di progetto” è diventata “società di scopo”, in linea con lo “special purpose vehicle”.
Per gli affidamenti superiori a 5.538.000 € il bando di gara per l’affidamento di una concessione sotto forma di finanza di progetto prevede che l’aggiudicatario costituisca una società di scopo in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l’ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell’offerta è indicata, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.
La società di scopo, senza che ciò costituisca cessione di contratto, subentra nel rapporto di concessione senza necessità di approvazione o autorizzazione amministrativa e sostituisce l’aggiudicatario in tutti i rapporti con l’ente concedente.
Obbligazioni delle società di scopo
L’art. 195 è dedicato alle obbligazioni delle società di scopo. Le società di scopo possono emettere obbligazioni e titoli di debito, anche in deroga ai limiti di cui agli articoli 2412 e 2483 del codice civile purché destinati alla sottoscrizione da parte degli investitori istituzionali e dei clienti professionali.
Il legislatore precisa che l’emissione delle obbligazioni da parte della società di scopo è limitata alle finalità della realizzazione dell’infrastruttura o del servizio per cui la società è stata costituita ovvero al rifinanziamento del debito precedentemente contratto per la realizzazione dell’infrastruttura o delle opere connesse al servizio di pubblica utilità.
Revoca di project financing e obbligo di indennizzo: quando?
Un’amministrazione pubblica può revocare una procedura avviata tramite proposta di project financing se viene meno l’interesse pubblico o la fattibilità del progetto, anche per una nuova valutazione della situazione. Secondo l’articolo 21-quinquies della legge 241/1990, la revoca di un provvedimento amministrativo può avvenire per 3 motivi principali:
sopravvenuti interessi pubblici;
mutamenti delle circostanze di fatto;
una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, noto come ius poenitendi.
L’ampia discrezionalità dell’amministrazione permette di revocare una procedura di project financing se si ritiene che l’opera non sia più rispondente all’interesse pubblico. Inoltre, la revoca non comporta automaticamente un diritto all’indennizzo per gli operatori economici coinvolti.
TAR Toscana 345/2025: la revoca per una concessione non obbliga la PA al risarcimento
Il TAR Toscana, con sentenza n. 345/2025, ha confermato la legittimità della revoca di una procedura di project financing per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge 241/1990. Il Comune aveva annullato la gara per il dissenso della cittadinanza, l’incongruità delle offerte e la perdita di sostenibilità economica del progetto. Il giudice ha ribadito che è sufficiente un solo motivo fondato per rendere legittima la revoca e che il sindacato del TAR è limitato ai soli casi di manifesta irragionevolezza. Inoltre, la revoca non comporta automaticamente il diritto all’indennizzo, limitato eventualmente al solo danno emergente. Leggi l’approfondimento.
Project financing e Piano Economico-Finanziario (PEF)
Nel project financing, il Piano Economico-Finanziario (PEF) rappresenta l’elemento importante per l’intero processo: definisce la sostenibilità economica del progetto, la struttura dei costi e dei ricavi, nonché l’equilibrio tra investimento e remunerazione del capitale. Si tratta di un documento tecnico-gestionale indispensabile, la cui asseverazione da parte di un soggetto qualificato ne attesta la credibilità e consente all’amministrazione di avviare la procedura. Senza PEF asseverato, infatti, la proposta non può essere considerata completa né idonea a generare effetti giuridici.
TAR Sicilia 2970/2025: non basta il progetto, serve il PEF asseverato per essere completa!
Il TAR Sicilia, con la sentenza n. 2970/2025, ha stabilito che una proposta di project financing è completa e idonea ad avviare la procedura solo se corredata dal piano economico-finanziario (PEF) asseverato. In assenza di tale documento, la proposta è “incompleta” e non produce effetti procedimentali, né può essere dichiarata di pubblico interesse. Di conseguenza, la procedura non si considera avviata prima del 31 dicembre 2024 e si applica la disciplina correttiva del D.Lgs. 209/2024. Il difetto del PEF non può essere sanato tramite soccorso istruttorio, trattandosi di un requisito sostanziale. Leggi l’approfondimento.
Consiglio di Stato 5196/2025: concessioni senza project financing, il PEF è facoltativo?
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5196/2025, ha chiarito che nelle concessioni il Piano Economico-Finanziario (PEF) non è obbligatorio come nel project financing, ma ha solo funzione orientativa. La stazione appaltante può decidere liberamente se includerlo, in base alle caratteristiche dell’affidamento. Il PEF serve a fornire ai concorrenti un quadro informativo sui rischi e sulla sostenibilità economica, senza però garantire margini di redditività o vincolare la gara. La partecipazione di più operatori e la coerenza delle stime economiche confermano la legittimità del documento e la corretta impostazione della gara. Leggi l’approfondimento.
Il project financing nel nuovo codice appalti: le FAQ
Quali rischi principali corre il settore privato nel project financing?
Nel project financing, l’operatore privato si assume rischi legati alla realizzazione, gestione e sostenibilità economica dell’opera. Questi includono rischi di costruzione, operativi, finanziari e di mercato. La normativa prevede strumenti di mitigazione, ma la responsabilità della gestione rimane in capo all’operatore privato.
Come cambia il ruolo delle Camere di commercio nella finanza di progetto?
Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono partecipare alla presentazione di proposte, mantenendo autonomia decisionale, sia nei project financing a iniziativa privata sia a iniziativa pubblica. Ciò consente un maggiore coinvolgimento degli enti locali nello sviluppo di infrastrutture e servizi.
Che funzione ha la società di scopo nel project financing?
La società di scopo gestisce il progetto una volta aggiudicato, senza necessità di ulteriori approvazioni amministrative. Può emettere obbligazioni o titoli di debito destinati a investitori istituzionali per finanziare l’infrastruttura o il servizio oggetto del progetto.
In quali casi un’amministrazione può revocare un project financing senza dover pagare indennizzi?
L’amministrazione può revocare la procedura se viene meno l’interesse pubblico, cambia la fattibilità del progetto o si rende necessaria una nuova valutazione dell’interesse pubblico. In tali casi, la revoca è legittima anche senza indennizzo, a meno che non ci sia un danno emergente documentato.
Quali differenze ci sono tra il PEF nel project financing e quello nelle concessioni ordinarie?
Nel project financing, il Piano Economico-Finanziario (PEF) è obbligatorio e deve essere asseverato, mentre nelle concessioni ordinarie il PEF è facoltativo e ha funzione meramente orientativa, utile ai concorrenti per valutare rischi e strategie, senza garantire margini di redditività predeterminati.
Fonte: Read More
