Tettoia con cambio di geometria della copertura: quando c’è aumento di volume?

Tettoia con cambio di geometria della copertura: quando c’è aumento di volume?

Il Tar torna sul tema del cambio della geometria di una copertura, chiarendo il rapporto tra modifiche edilizie, volume e titoli abilitativi

Nel campo dell’edilizia, gli interventi sulle tettoie e sulle coperture in generale pongono spesso questioni delicate, soprattutto quando non si tratta di una semplice manutenzione, ma di modifiche che incidono sulla forma, sulla struttura o sull’estensione dell’opera.

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda il rapporto tra cambio di geometria della copertura e aumento di volume. La trasformazione di una tettoia, ad esempio, attraverso una diversa inclinazione delle falde o una nuova conformazione del tetto, non è sempre di per sé sufficiente a determinare una variazione urbanisticamente rilevante. Occorre infatti valutare concretamente se l’intervento abbia prodotto nuovi spazi utilizzabili, una chiusura dell’area coperta, un incremento della superficie utile o una modifica significativa della sagoma dell’edificio.

La distinzione è importante perché dalla qualificazione dell’intervento dipende anche il titolo edilizio necessario e, di conseguenza, la legittimità o meno dell’opera realizzata (a tal riguardo, sarebbe utile adottare un software per la progettazione architettonica 3d BIM e un software per la scelta del titolo edilizio più appropriato che possa guidarti in base all’intervento progettato). Infatti, non ogni modifica della copertura comporta automaticamente la creazione di nuova volumetria, ma allo stesso tempo non può essere considerata irrilevante una trasformazione che alteri in modo sostanziale l’assetto edilizio originario.

Per questo motivo, nei casi riguardanti tettoie, coperture e falde, come quello analizzato dal Tar Campania (sentenza n. 2916/2026), l’accertamento tecnico dello stato dei luoghi assume un ruolo centrale: solo attraverso una verifica puntuale è possibile stabilire se l’intervento rientri in una modifica edilizia minore oppure se configuri una trasformazione più incisiva, con effetti sul piano urbanistico ed edilizio.

Tettoia con copertura piana a doppia falda: è abuso edilizio se cambia la geometria, ma non aumenta il volume?

Un’ordinanza di demolizione del 2021, con cui il Comune di riferimento ha contestato alcune opere realizzate su un immobile, ha acceso la discussione tra i proprietari e l’ente territoriale. Secondo l’amministrazione comunale, lo stato dei luoghi non corrispondeva pienamente a quanto autorizzato con la concessione edilizia (oggi permesso di costruire) del 1993.

L’ordinanza comunale riguardava, in particolare, una copertura a doppia falda con struttura portante in legno, ritenuta difforme rispetto alla copertura originariamente assentita, oltre ad alcune modifiche interne e prospettiche e alla fusione di due unità immobiliari poste al primo piano, appartenenti a particelle catastali diverse.

La ricorrente aveva sostenuto che l’immobile fosse stato oggetto, negli anni Novanta, di un intervento autorizzato dal Comune. La concessione edilizia del 1993 riguardava lavori di manutenzione straordinaria e di recupero funzionale dell’unità abitativa al primo piano. Tra tali lavori era compreso anche il rifacimento della preesistente tettoia in lamiera presente sul terrazzo.

Nel corso del giudizio, il TAR ha disposto una verificazione tecnica per accertare la corrispondenza tra le opere presenti e il titolo edilizio del 1993. Il verificatore ha rilevato che il prospetto dell’edificio sul lato interessato dalla tettoia non era mutato rispetto al progetto autorizzato, ma ha anche evidenziato una modifica nella configurazione della copertura: non più una copertura a singola falda inclinata, bensì una copertura a doppia falda estesa sull’intero fabbricato.

È proprio questo profilo a costituire uno dei punti centrali della decisione: il TAR ha dovuto stabilire se il cambio di geometria della tettoia, da falda unica a doppia falda, avesse prodotto un nuovo volume edilizio o un’alterazione rilevante della sagoma, tale da giustificare la demolizione.

La ricorrente proprietaria della tettoia ha contestato l’ordinanza di demolizione:

sostenendo, anzitutto, che la copertura oggetto di contestazione non fosse un’opera nuova, ma la rielaborazione di una struttura già esistente e già presa in considerazione nella concessione edilizia del 1993.
secondo la sua prospettazione, la tettoia in lamiera era presente sul terrazzo già prima dell’intervento edilizio assentito e il titolo edilizio aveva autorizzato proprio il rifacimento di quella struttura. Per questa ragione, la ricorrente ha ritenuto infondata la qualificazione dell’opera come abusiva;
quanto al passaggio dalla falda singola alla doppia falda, la difesa della ricorrente ha sostenuto che tale modifica non avesse inciso in modo sostanziale sull’assetto edilizio dell’immobile. In particolare, ha evidenziato che la copertura non aveva determinato la chiusura del terrazzo con tamponature verticali, né aveva creato una superficie utile aggiuntiva o un nuovo ambiente abitabile.

La ricorrente ha quindi escluso che vi fosse stato un aumento di volume. A suo avviso, la tettoia continuava ad avere funzione di copertura di uno spazio aperto e non aveva trasformato il terrazzo in un vano chiuso. Non si sarebbe formato, dunque, un nuovo organismo edilizio, né sarebbe stata alterata in modo significativo la sagoma del fabbricato.

Un ulteriore motivo di ricorso ha riguardato la contestata fusione delle due unità immobiliari con apertura di un vano porta all’interno del muro portante. La ricorrente ha sostenuto che si trattasse di un intervento interno, privo di incidenza urbanistica, poiché entrambe le unità avevano già destinazione abitativa. Secondo tale tesi, la comunicazione tra i due ambienti esisteva già di fatto e sarebbe stata semplicemente resa più sicura attraverso opere strutturali, poi recepite anche sul piano catastale.

Il Comune ha difeso la legittimità dell’ordine di demolizione ritenendo che lo stato dell’immobile non fosse conforme alla concessione edilizia del 1993. In particolare, l’amministrazione ha valorizzato la presenza di una copertura a doppia falda con struttura in legno, considerata sostitutiva e difforme rispetto alla copertura precedentemente assentita.

Dal punto di vista comunale, la modifica della copertura non costituiva un semplice rifacimento della tettoia originaria, ma una trasformazione edilizia rilevante, perché la geometria della copertura risultava diversa da quella rappresentata nel progetto autorizzato. La copertura, infatti, non era più limitata o conformata come nel progetto originario, ma si presentava estesa sull’intero fabbricato e con una diversa conformazione volumetrica.

Il Comune ha inoltre contestato l’apertura del varco tra le due unità immobiliari al primo piano, ritenendo che l’intervento incidesse su un muro portante e non potesse essere ridotto a una mera modifica interna irrilevante.

In sostanza, la difesa dell’amministrazione si è fondata sull’idea che le opere rilevate fossero difformi dal titolo edilizio originario e che, per tale ragione, fosse legittimo ordinare il ripristino dello stato dei luoghi.

Tar Campania: la diversa geometria della copertura di una tettoia non integra abuso edilizio maggiore se non comporta aumento di volume, incremento di superficie utile o significativa alterazione della sagoma; resta invece sanzionabile l’intervento che incide su elementi strutturali senza le necessarie autorizzazioni

Il TAR Campania ha accolto solo in parte il ricorso.

Il Tribunale ha distinto nettamente due profili: da un lato, l’apertura del varco sul muro portante; dall’altro, la modifica della copertura della tettoia.

Quanto al varco tra le due unità immobiliari, il TAR ha ritenuto infondata la tesi della ricorrente. L’intervento non poteva essere considerato una semplice opera interna, perché incideva su un muro avente funzione strutturale. Di conseguenza, secondo il Collegio, si trattava di un’opera soggetta almeno agli adempimenti previsti dalla normativa sismica, con particolare riferimento agli artt. 93, 94 e 94-bis del d.P.R. 380/2001. Su questo punto, quindi, il ricorso è stato respinto.

Diversa è stata invece la valutazione sulla copertura a doppia falda.

Il TAR ha riconosciuto che vi era effettivamente una difformità geometrica rispetto al progetto del 1993: la copertura non risultava più a falda singola inclinata, ma a doppia falda, ed era estesa all’intero terrazzo. Tuttavia, questa constatazione non è stata ritenuta sufficiente per qualificare l’opera come abuso edilizio maggiore.

Il passaggio decisivo riguarda l’assenza di un aumento di volume. Il verificatore aveva accertato che:

il prospetto interessato non era cambiato rispetto al progetto originario;
dalle fotografie allegate alla relazione tecnica risultava che la copertura a doppia falda non aveva chiuso il terrazzo e non aveva creato nuovi spazi utilizzabili come ambienti abitabili.

Il TAR ha quindi chiarito che:

In tema, si è ritenuto che configura un abuso maggiore, richiedente il permesso di costruire, la sostituzione di una preesistente copertura a solaio, quindi piatta, con una a tetto a due falde, dunque in elevazione, allorquando ciò generi una nuova volumetria (T.A.R. Lazio, Roma n. 10300/24).

la sostituzione o modifica di una copertura può integrare un abuso rilevante quando comporta la creazione di nuova volumetria, ad esempio trasformando una copertura piana in un tetto rialzato capace di generare nuovi spazi chiusi. Nel caso esaminato, però, questo effetto non si era prodotto.

La tettoia, pur modificata nella forma, non aveva determinato aumento di superficie utile né incremento volumetrico. Anche la modifica della sagoma non è stata considerata significativa, poiché la diversa conformazione a doppia falda non aveva inciso in modo sostanziale sull’assetto edilizio complessivo.

Per questa ragione, il TAR ha annullato l’ordinanza di demolizione limitatamente alla parte relativa alla copertura a doppia falda. La modifica della geometria della tettoia, in assenza di chiusure verticali, nuovo volume e aumento di superficie utile, non è stata ritenuta sufficiente a configurare un abuso maggiore.

In conclusione, il ricorso è stato accolto parzialmente: respinto per quanto riguarda l’apertura del varco sul muro portante, accolto invece per la parte relativa alla copertura della tettoia.

 

Per maggiore approfondimento, leggi:

Manutenzione straordinaria: cos’è e quali interventi comprende
Rifacimento copertura tetto: permessi e costi
Tettoia: tra pertinenza, accessorio e nuova costruzione

 

 

 

Fonte: Read More