Infortunio dopo assegnazione di mansioni diverse da quelle previste: la colpa del lavoratore è irrilevante?
L’assegnazione di compiti diversi da quelli contrattuali, in assenza di formazione adeguata e di dispositivi di sicurezza idonei, determina una piena responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio?
Un lavoratore assunto come magazziniere viene incaricato di smontare un montacarichi in quota, senza aver ricevuto una formazione adeguata e senza disporre delle attrezzature necessarie. Durante l’attività, svolta su una tavola improvvisata e instabile, cade da un’altezza di circa quattro metri e perde la vita. Questo è il caso esaminato dalla Cassazione n. 14500/2026, che affronta questioni importanti per la sicurezza nei cantieri e nella gestione del lavoro, come l’assegnazione di mansioni diverse da quelle previste, l’importanza della formazione e i limiti della cosiddetta condotta abnorme del lavoratore.
Contesto normativo
Il contesto normativo di riferimento è il D.Lgs. 81/08. In particolare, la legge stabilisce che il datore di lavoro ha precisi obblighi organizzativi in materia di sicurezza (articolo 18), deve garantire una formazione adeguata ai lavoratori (articolo 37), fornire attrezzature sicure e dispositivi di protezione individuale idonei (articoli 71 e 77) e svolgere una corretta valutazione di tutti i rischi presenti nell’attività lavorativa (articolo 28).
In termini pratici, questo significa che il datore di lavoro deve individuare, gestire e controllare tutti i rischi legati alle attività che vengono effettivamente svolte, e non solo quelli formalmente previsti dal contratto o dall’organizzazione iniziale del lavoro.
Le motivazioni della Corte
La Cassazione conferma la condanna del datore di lavoro sulla base di tre elementi decisivi. Individua, innanzitutto, una stretta connessione tra l’assegnazione del lavoratore a mansioni diverse e l’ampliamento dell’area di rischio che ricade sotto il controllo datoriale. Nel caso esaminato, il lavoratore, formalmente assunto come magazziniere, era stato in realtà impiegato in attività proprie del lavoro edile in quota. Secondo la Corte, una simile scelta organizzativa comporta una piena assunzione di responsabilità da parte del datore, soprattutto quando il mutamento delle mansioni non è accompagnato da un’adeguata formazione né dalla fornitura di strumenti idonei. In questa prospettiva, il rischio da considerare non è più quello astrattamente connesso alla qualifica contrattuale, ma quello concreto derivante dall’attività effettivamente svolta.
Un ulteriore profilo centrale riguarda la totale assenza di formazione specifica e di attrezzature adeguate. La decisione evidenzia come il lavoratore fosse privo di qualsiasi preparazione per operare in quota e fosse costretto a utilizzare una struttura improvvisata, del tutto inidonea a garantire condizioni minime di sicurezza, oltre a essere sprovvisto dei necessari dispositivi di protezione individuale. La Corte ribadisce che la formazione deve essere mirata e coerente rispetto ai rischi reali cui il lavoratore è esposto e sottolinea come il ricorso a soluzioni improvvisate costituisca un indice evidente di una grave carenza nell’organizzazione della sicurezza.
Infine, la Cassazione affronta il tema della condotta del lavoratore, escludendone il carattere abnorme. La difesa aveva sostenuto che l’evento fosse il risultato di una scelta autonoma e imprevedibile dei lavoratori, ma tale ricostruzione viene respinta. La Corte chiarisce che una condotta può essere qualificata come abnorme solo quando risulti del tutto estranea al processo lavorativo, imprevedibile e tale da collocarsi al di fuori dell’area di rischio governata dal datore di lavoro. Nel caso concreto, invece, l’attività svolta rientrava pienamente nel contesto lavorativo richiesto e il rischio di caduta dall’alto era tipico e prevedibile. Ne consegue che non si verifica alcuna interruzione del nesso causale tra la condotta datoriale e l’evento lesivo.
Il punto chiave della sentenza
La Corte ribadisce con particolare chiarezza che l’assegnazione del lavoratore a mansioni diverse, in mancanza di un’adeguata formazione, finisce per rendere sostanzialmente irrilevante qualsiasi difesa fondata sulla presunta colpa del lavoratore. In termini più concreti, quanto più il datore di lavoro decide di impiegare il lavoratore in attività estranee al suo ruolo originario, tanto più si estende la sfera della propria responsabilità. Questo ampliamento dell’area di rischio governata comporta, come conseguenza diretta, una significativa riduzione della possibilità di qualificare eventuali comportamenti del lavoratore come abnormi e, quindi, idonei a interrompere il nesso causale.
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Formazione sicurezza sul lavoro: obblighi e adempimenti
Una gestione corretta della sicurezza sul lavoro non può prescindere da una valutazione puntuale delle mansioni effettivamente svolte, dalla formazione erogata e dalla coerenza tra attività e misure di prevenzione adottate. Per una corretta valutazione dei rischi e una gestione strutturata della sicurezza è consigliabile utilizzare un software specializzato in sicurezza sul lavoro.
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