Rischio interferenziale nel trasporto e scarico merci: l’art. 26 D.Lgs. 81/2008 si applica anche fuori dal cantiere

Rischio interferenziale nel trasporto e scarico merci: l’art. 26 D.Lgs. 81/2008 si applica anche fuori dal cantiere

Gli obblighi di coordinamento e informazione scattano ogni volta che due organizzazioni lavorative coesistono nello stesso contesto, anche in operazioni di trasporto e scarico merci?

La sentenza n. 15045/2026 riguarda un grave infortunio avvenuto durante lo scarico di opere d’arte da un furgone. Nel corso delle operazioni, una cassa del peso di circa 400 kg, fissata insieme a un’altra più piccola mediante un’unica cinghia, si è inclinata trascinando il secondo carico e schiacciando un lavoratore contro la parete del mezzo, provocandogli gravi lesioni permanenti.

L’episodio si è verificato nell’ambito di un rapporto di collaborazione tra due società operanti nel trasporto di opere d’arte: la committente aveva affidato in subappalto alcune spedizioni a un’altra impresa per esigenze organizzative. Al momento dello scarico erano presenti un dipendente della committente e l’autista della società appaltatrice, i quali avevano iniziato le operazioni prima dell’arrivo degli altri addetti previsti.

La Corte ha confermato la responsabilità del legale rappresentante della società appaltatrice per violazione degli artt. 26 e 168 del d.lgs. 81/2008. In particolare, sono state contestate l’omessa informazione sui rischi e sul peso del carico, il mancato coordinamento tra le due imprese nella gestione della sicurezza delle operazioni di scarico e l’adozione di misure inadeguate per la movimentazione dei carichi, poiché il sistema di fissaggio utilizzato non garantiva condizioni di sicurezza sufficienti.

La decisione assume particolare rilievo perché ribadisce che gli obblighi di cooperazione, coordinamento e informazione previsti dall’art. 26 non riguardano soltanto i cantieri edili, ma si applicano a qualsiasi contesto in cui operino organizzazioni lavorative diverse, compresi il trasporto e la logistica.

Il contesto normativo

L’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 disciplina gli obblighi connessi ai contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione. In sintesi, impone a ciascun datore di lavoro coinvolto:

di fornire alle imprese terze dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione adottate (comma 1, lett. b));
di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione e di coordinarsi per eliminare i rischi da interferenze tra le lavorazioni delle diverse imprese (comma 2).

La norma non si limita ai cantieri temporanei o mobili (disciplinati dal Titolo IV), ma si applica a qualsiasi contesto in cui un datore di lavoro affidi lavori, servizi o forniture a imprese terze, purché vi sia disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge la prestazione.

L’art. 168, invece, disciplina la movimentazione manuale dei carichi: il datore di lavoro deve adottare le misure organizzative necessarie, ricorrere ai mezzi appropriati e fornire ai lavoratori i mezzi adeguati per ridurre il rischio connesso alla movimentazione di carichi pesanti.

Le motivazioni della Corte

La Corte chiarisce che il rischio interferenziale non è limitato ai cantieri edili, ma riguarda qualsiasi situazione in cui attività di imprese diverse si intrecciano nello stesso contesto operativo, anche nel settore del trasporto e della logistica. L’interferenza, infatti, va intesa in senso funzionale: non richiede la presenza simultanea dei lavoratori, ma la coesistenza organizzativa delle attività, che genera un rischio ulteriore da coordinare ai sensi dell’art. 26.

Nel caso concreto, il rischio nasceva dall’interazione tra le fasi di carico e scarico del materiale, svolte da soggetti appartenenti a organizzazioni diverse, rendendo necessario un coordinamento preventivo e un adeguato scambio di informazioni.

La Corte esclude anche che le regole cautelari siano state costruite dopo l’evento: la modalità corretta di fissaggio del carico era già conosciuta e indicata da tecnici competenti, quindi preesistente al fatto. Inoltre, il comportamento imprudente dei lavoratori non interrompe il nesso causale, poiché rientra nel rischio che il datore di lavoro è tenuto a governare.

In sintesi, la decisione rafforza l’idea che la responsabilità datoriale si fonda sulla gestione preventiva dei rischi organizzativi, anche quando derivano da interferenze tra imprese diverse e da condotte imprudenti dei lavoratori.

Il DUVRI non è solo un adempimento formale per i cantieri

La sentenza chiarisce che la qualificazione civilistica del contratto è irrilevante ai fini dell’operatività dell’art. 26: che si tratti di appalto, contratto d’opera o contratto di trasporto, ciò che conta è la coesistenza di più organizzazioni lavorative in un medesimo contesto, con il conseguente rischio interferenziale.

Questo significa che ogni volta che un’impresa affida a terzi attività che si svolgono in ambienti in cui operano anche propri dipendenti o viceversa, ogni volta che un’impresa invia propri lavoratori in ambienti gestiti da altri, scattano gli obblighi di informazione, cooperazione e coordinamento dell’art. 26, con la necessità di:

scambiarsi informazioni sui rischi specifici presenti nelle rispettive sfere organizzative;
definire i soggetti responsabili della sicurezza nelle operazioni condivise;
adottare misure organizzative congiunte per la gestione dei rischi interferenziali.

Il DUVRI non è uno strumento riservato ai cantieri edili: è lo strumento con cui i datori di lavoro documentano la gestione dei rischi interferenziali in qualsiasi contesto di appalto o collaborazione tra imprese.

Per approfondire, leggi anche:

Rischi interferenziali: cosa sono e come gestirli
DUVRI: cos’è, quando è obbligatorio e come farlo
Le responsabilità del datore di lavoro: norme e giurisprudenza
La movimentazione manuale dei carichi (MMC): guida alla valutazione del rischio

La sentenza della Cassazione conferma quanto la gestione del rischio interferenziale non possa essere affrontata con adempimenti standard o documenti generici: coordinamento, informazione e pianificazione preventiva devono essere concretamente integrati nelle attività operative, anche nei settori del trasporto, della logistica e della movimentazione merci. Per gestire in modo efficace DVR, DUVRI e procedure di sicurezza realmente contestualizzate ai luoghi di lavoro e alle interferenze tra imprese, può essere utile adottare software specializzato in sicurezza sul lavoro.

 

 

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