La revisione prezzi nel nuovo Codice Appalti

La revisione prezzi nel nuovo Codice Appalti

Principio di conservazione dell’equilibro contrattuale, obbligo e modalità di attuazione della clausola di revisione prezzi: le disposizioni del Codice Appalti e le novità del Correttivo

Il nuovo Codice Appalti prevede un sistema di revisione dei prezzi automatica e permanente valido per l’intera durata del contratto, che permette alle stazioni appaltanti e alle imprese di controllare periodicamente l’andamento economico e realizzativo dell’appalto.

Il quadro normativo sulla revisione dei prezzi è fissato a tre articoli del D.Lgs. 36/2023:

Art. 9 – Principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale
Art. 60 – Revisione prezzi
Art. 120 – Modifica dei contratti in corso di esecuzione

L’istituto è stato modificato in alcuni aspetti dal Decreto Correttivo. Nello specifico, l’art.23 del D.Lgs. 209/2024 ha modificato l’art. 60 del Codice e l’art. 86 del Correttivo ha inserito l’allegato II.2-bis, entrambi relativi alla revisione dei prezzi.

Possiamo anticipare che la modifica più importante è di sicuro la precisazione chiara della percentuale di applicazione o la soglia minima per l’attivazione delle clausole di revisione (3%, una sorta di “franchigia”).

Cosa si intende per revisione prezzi?

La revisione dei prezzi è uno strumento volto ad adeguare il contenuto economico del contratto a nuove circostanze, sia di natura economica che fattuale, senza alterarne gli elementi fondamentali.

A differenza della rinegoziazione, che può portare a una modifica sostanziale delle condizioni originarie, la revisione mira semplicemente a ripristinare l’equilibrio tra le parti mediante un adeguamento parziale del corrispettivo pattuito.

La revisione dei prezzi ha lo scopo di adeguare il prezzo pattuito inizialmente al reale andamento dei costi che si manifestano durante l’esecuzione del contratto.

TAR Molise 93/2026: l’aggiudicatario non può imporre la revisione prezzi prima del contratto

Il TAR Molise (sent. 93/2026) stabilisce che è legittima la revoca dell’aggiudicazione se l’impresa subordina la stipula a una revisione dei prezzi. La rinegoziazione economica prima della firma altera la par condicio e configura un’offerta modificata ex post, quindi inammissibile. I meccanismi di revisione prezzi (es. D.L. 50/2022) operano solo nella fase esecutiva, dopo la stipula.
In caso di ritardi della P.A., l’impresa può solo svincolarsi dall’offerta o agire contro il silenzio. Non è mai consentito ottenere l’appalto a condizioni economiche diverse da quelle offerte in gara. Leggi l’approfondimento.

Revisione dei prezzi: cos’è il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale

La revisione dei prezzi negli appalti pubblici è un sistema che permette di aggiornare il costo di un contratto pubblico durante la sua esecuzione, in relazione alle variazioni dei prezzi di mercato.

L’intento principale è salvaguardare l‘equilibrio contrattuale tra le stazioni appaltanti e le imprese, assicurando che l’appaltatore non subisca perdite economiche a causa di aumenti inattesi dei costi.

Questo sistema è applicabile a tutti gli appalti per lavori, servizi e forniture, tranne nei casi in cui il prezzo sia già stabilito attraverso un meccanismo di indicizzazione.

Il principio su cui poggia l’istituto della revisione dei prezzi – uno dei principi fondamentali dell’attività negoziale della pubblica amministrazione – è quello di conservazione dell’equilibrio contrattuale fissato al momento dell’aggiudicazione e non in una fase antecedente (come la presentazione dell’offerta) o successiva (come la firma del contratto o l’inizio dei lavori).

Secondo tale principio, sancito dall’articolo 9 del Codice appalti, nei casi in cui sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all’esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell’intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d’asta.

La rinegoziazione si limita al ripristino dell’originario equilibrio del contratto oggetto dell’affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.

Quando le circostanze “straordinarie e imprevedibili” rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell’impossibilità parziale (Art. 1464 c.c.).

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l’inserimento nel contratto di clausole di rinegoziazione, dandone pubblicità nel bando o nell’avviso di indizione della gara, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze.

Nuova FAQ ANAC 13 febbraio 2026 – Principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale

Nel caso di appalti di lavori è possibile, prima della stipula del contratto, rinegoziare le condizioni economiche di aggiudicazione, nel caso in cui il prezzario regionale utilizzato per la stima economica dell’appalto subisca una revisione in corso di gara?

Fermo restando che le stazioni appaltanti sono tenute a fare puntuale applicazione dei prezzi correnti alla data dell’approvazione del progetto riportati nei prezzari aggiornati predisposti annualmente dalle regioni, ai fini di una rinegoziazione prima della stipula del contratto, occorre riscontrare circostanze straordinarie ed imprevedibili sopravvenute all’aggiudicazione, estranee al normale ciclo economico e in grado di alterare in maniera rilevante le condizioni di equilibrio originarie. Leggi l’approfondimento.

Clausole di revisione dei prezzi: cosa dice il Codice

Secondo l’articolo 60 del D.Lgs. n. 36/2023, è obbligatorio inserire la clausola di revisione dei prezzi in tutte le procedure di affidamento, che deve essere prevista nei documenti di gara iniziali. Tali clausole:

non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell’accordo quadro;
si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva.

Contratti di lavori

Per quanto riguarda i contratti di lavori, la revisione dei prezzi si applica ai lavori di nuova costruzione, nonché ai lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria.

Per questi contratti, le particolari condizioni di natura oggettiva, devono determinare una variazione del costo dell’opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3% dell’importo complessivo e operano nella misura del 90% del valore eccedente la variazione del 3% applicata alle prestazioni da eseguire.

Per poter determinare la variazione dei costi e dei prezzi, si prendono come riferimento gli indici sintetici individuati ai sensi dell’art. 60 comma 4-quater del D.Lgs. 36/2o23.

Contratti di servizi e forniture

Per quanto riguarda, invece, i contratti di servizi e forniture, la revisione dei prezzi si applica ai contratti di durata, il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea. Per questo genere di contratti, le particolari condizioni di natura oggettiva devono determinare una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e gli indici, anche disaggregati, delle retribuzioni contrattuali orarie.

Le modifiche previste dal Correttivo Appalti 2025

Il D.Lgs. 209/2024 introduce modifiche importanti all’art. 60:

le clausole di revisione prezzi si riferiscono esclusivamente alle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto (comma 1);
le clausole di revisione prezzi si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 % dell’importo complessivo del contratto e si applicano nella misura dell’90% del valore eccedente la variazione del 3% applicata alle prestazioni da eseguire (comma 2);
ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, con riguardo ai contratti di lavori, si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall’ISTAT elaborati sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni di cui alla tabella A dell’allegato II.2-bis (comma 3, lettera a e comma 4);
ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, con riguardo ai contratti di servizi e forniture, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e gli indici anche disaggregati delle retribuzioni contrattuali orarie (pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell’ISTAT (comma 3, lettera b);
il secondo periodo del nuovo comma 4 bis introduce l’esclusione dell’obbligo dell’inserimento nei documenti di gara delle clausole di revisione prezzi per gli appalti di servizi e forniture il cui prezzo è già determinato sulla base di una propria indicizzazione operante settorialmente;
l’allegato II.2-bis disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell’appalto e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell’eventuale ricorso al subappalto (comma 4 ter).

La modifica rende più chiara la soglia di attivazione della clausola di revisione dei prezzi confermando l’impianto logico-giuridico introdotto nel 2023.

L’altra novità importante riguarda il nuovo Allegato II.bis elaborato dal Tavolo tecnico sulla revisione prezzi istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Dal confronto tra ISTAT e gli stakeholders sono emerse alcune criticità. In particolare, per gli appalti di lavori, è emerso che il metodo utilizzato dall’ISTAT per la definizione di indici sintetici relativi a diverse categorie di opere (ad esempio, fabbricati industriali, strade in galleria, ecc.) avrebbe richiesto tempi estremamente lunghi di attuazione.

Anche nel settore dei servizi e delle forniture, dove sono già presenti indici per calcolare l’aumento dei costi, le stazioni appaltanti hanno evidenziato notevoli difficoltà nell’individuare l’indice di aggiornamento più adatto e coerente per ciascun appalto.

Alla luce di queste criticità, per garantire la disponibilità di un indice il più specifico possibile per ogni affidamento e in grado di riflettere le effettive dinamiche del mercato di riferimento, il Tavolo tecnico istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, suddiviso in due commissioni dedicate rispettivamente al settore dei lavori e a quello delle forniture e servizi, ha condotto ad individuare nuovi indici sintetici.

Al termine di tali attività, per i contratti di lavori sono state definite 20 Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL), con l’indicazione del peso relativo di sei specifici elementi di costo: costo del lavoro, materiali, macchine e attrezzature, energia, trasporto e rifiuti. Successivamente, per ciascun elemento di costo delle TOL, sono stati individuati i relativi componenti elementari, arrivando così alla definizione di un indice sintetico unico di riferimento.

Gli indici sintetici di costo e di costruzione (relativo ai contratti di lavori) sono individuati con provvedimento adottato dal Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti, sentito l’ISTAT, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni di cui alla “Tabella A” dell’Allegato II.2-bis.

Per quanto riguarda l’applicazione degli indici di revisione nei settori delle forniture e dei servizi, sono stati individuati circa 500 CPV (Common Procurement Value) già esistenti, organizzati in 3 “digit” (sottocategorie). Questi CPV sono stati associati a uno o più degli indici ISTAT menzionati al comma 3, lettera b), dell’articolo 60, quali gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi, e gli indici anche disaggregati delle retribuzioni orarie contrattuali.

Il nuovo comma 4 bis precisa che rimane comunque valida la facoltà di impiegare indici settoriali in alternativa di questi appena menzionati (ad esempio, prezzi al consumo, prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi, retribuzioni contrattuali orarie), qualora in determinati settori siano disponibili indici più pertinenti e rappresentativi della situazione economica specifica del comparto di riferimento.

In dettaglio, i 20 indici sviluppati per i contratti di lavori offriranno un quadro dettagliato e completo delle diverse tipologie di lavorazioni, mentre i 3 precedenti indici (fabbricato residenziale, capannone industriale, tratto stradale con galleria) saranno utilizzati esclusivamente per finalità statistiche. L’elenco delle 20 Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL), cui saranno applicati gli indici, è riportato in una tabella allegata all’Allegato II.2-bis.

Gli indici di prezzo (relativi ai contratti di servizi e forniture), sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell’ISTAT in conformità alle disposizioni europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell’informazione statistica ufficiale.

Quindi, ai fini della variazione dei costi e dei prezzi, gli indici sintetici possono essere anche disaggregati. La ratio di tale previsione si rinviene nell’esigenza di prendere in considerazione quelle ipotesi in cui un servizio o una fornitura rientrino in due o più CPV, in relazione alle quali si ritiene opportuno che si proceda ad un’applicazione disaggregata dei diversi indici ISTAT ad esse associati.

D.D. 743/2026 – Indici di costo delle lavorazioni elaborati dall’ISTAT

Con Decreto Dirigenziale n. 743 del 30 marzo 2026 sono stati adottati ufficialmente i nuovi indici di costo delle lavorazioni elaborati dall’ISTAT per l’applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, come previsto dall’art. 60, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023).

Il provvedimento è operativo a partire dal 28 aprile 2026, “giorno stesso della sua pubblicazione” istituzionale. Pertanto, i nuovi indici ISTAT si applicano obbligatoriamente alle procedure di affidamento avviate a decorrere dalla data di efficacia del decreto, ossia mediante pubblicazione di un bando o avviso, trasmissione di invito o adozione di determina a contrarre a partire dal 28 aprile 2026.

Tutti i nuovi indici adottati dal decreto sono resi pubblicamente disponibili tramite la nella banca dati IstatData, raggiungibile al seguente indirizzo https://esploradati.istat.it/databrowser/#.

Nei limiti del quadro economico dell’opera, le stazioni appaltanti possono applicare convenzionalmente i nuovi indici ISTAT anche in via retroattiva per specifiche fasi:

Per i contratti non ancora stipulati: alle procedure per le quali il bando era stato pubblicato prima del 28 aprile (o per cui erano già stati inviati gli inviti a presentare offerte), anche andando in deroga alle clausole revisionali presenti nei documenti di gara.
Per i contratti in corso di esecuzione: limitatamente agli Stati di Avanzamento Lavori (SAL) afferenti alle lavorazioni eseguite, contabilizzate (o annotate nel libretto delle misure sotto la responsabilità del D.L.) a partire dal 28 aprile. Anche in questo caso, la PA ha facoltà di applicarli in deroga alle clausole di revisione inserite nei contratti già precedentemente stipulati.

Modalità applicative delle clausole di revisione dei prezzi (allegato II.2 bis)

Il nuovo Allegato II.2-bis introdotto dal Decreto Correttivo 2025 e rubricato “Modalità applicative delle clausole di revisione dei prezzi” individua delle vere e proprie linee operative utili alle stazioni appaltanti e agli operatori economici nell’attuazione delle clausole revisionali di cui all’articolo 60 D.Lgs. 36/2023.

L’allegato disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell’appalto e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell’eventuale ricorso al subappalto.

La revisione prezzi si applica ai lavori di nuova costruzione e ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (nel caso di appalti di lavori), nonché ai contratti di durata, il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea (nel caso di appalti di servizi o forniture).

Viene subito chiarito che per gli appalti di servizi e forniture il recepimento delle clausole “straordinarie” di revisione dei prezzi previste dal Codice non esclude la possibilità di prevedere nel contratto ulteriori clausole di aggiornamento, destinate ad adeguare il corrispettivo dell’operatore economico alle fluttuazioni del mercato.

Inoltre nel caso in cui l’applicazione delle clausole di revisioni prezzi non è in grado di garantire l’equilibrio contrattuale, la stazione appaltante o l’operatore economico possono richiedere la risoluzione del contratto senza applicazione di penali.

Il timer della revisione dei prezzi

Un’altra importante chiarificazione riguarda l’esatta individuazione del riferimento temporale per il calcolo della revisione dei prezzi, stabilendo che il punto di partenza per il computo delle variazioni sia l’aggiudicazione.

L’intento è stato quello di codificare una disciplina generale per gestire eventi straordinari e imprevedibili in grado di alterare significativamente l’equilibrio contrattuale fissato al momento dell’aggiudicazione, e non in una fase precedente (come la presentazione dell’offerta) o successiva (come la firma del contratto o l’inizio dei lavori).

Inoltre un’eventuale rinegoziazione delle condizioni contrattuali, condotta in buona fede, deve mirare esclusivamente al ripristino dell’equilibrio originario del contratto, così come risultante dal bando e dall’atto di aggiudicazione.

Modalità di attivazione delle clausole di revisione prezzi

L’articolo 3 dell’allegato II.2 bis disciplina le modalità di attivazione delle clausole di revisione prezzi. Si indica che esse debbano essere attivate automaticamente dalla stazione appaltante (anche in assenza di istanza di parte) quando la variazione dell’indice sintetico per gli appalti di lavori, ovvero la variazione dell’indice o del sistema ponderato di indici, per gli appalti di servizi e forniture, supera, in aumento o diminuzione, la soglia del 5% dell’importo originario del contratto, comprensivo dei costi di sicurezza, quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione. Sul punto, si chiarisce ulteriormente che le clausole di revisione prezzi si applicano nella misura dell’80% del valore eccedente la variazione di costo del 5% applicata alle prestazioni da eseguire.

Calcolo dell’indice sintetico

L’articolo 4 dell’allegato II.2-bis disciplina il calcolo dell’indice sintetico per la revisione ai fini della determinazione della variazione dei costi nei contratti di lavori. In particolare, tale indice, da determinarsi dal progettista durante la fase di elaborazione del progetto posto a base di gara, consiste in una media ponderata di indici scelti tra quelli definiti da un provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il parere dell’ISTAT, basandosi sulle tipologie omogenee di lavorazioni riportate nella Tabella A e considerando le specifiche lavorazioni del progetto di gara. Si chiarisce inoltre che il valore di riferimento per il calcolo dell’indice sintetico è quello relativo al mese di aggiudicazione dell’offerta migliore.

Modalità per la verifica delle variazioni del costo

L’articolo 5 dell’allegato II.2-bis stabilisce le modalità per la verifica delle variazioni del costo dei contratti, nonché le procedure e i tempi di pagamento della revisione dei prezzi. In particolare, si prevede che, dopo aver monitorato la variazione dei costi del contratto secondo le cadenze indicate nei documenti di gara iniziali e comunque non più frequentemente di quanto venga aggiornato l’indice di revisione applicato all’appalto, il direttore dei lavori deve verificare e comunicare al RUP e all’appaltatore se la variazione dell’indice sintetico (in aumento o in diminuzione) superi la soglia del 5% rispetto all’importo iniziale del contratto.

Inoltre, si stabilisce che la determinazione delle somme dovute a titolo di revisione prezzi, sia in aumento che in diminuzione, debba avvenire in concomitanza con la scadenza degli stati di avanzamento dei lavori. In tal caso, gli stati di avanzamento devono essere integrati con uno stato di avanzamento revisionale, a cura del direttore dei lavori. L’importo di questo stato di avanzamento revisionale viene calcolato applicando la metodologia prevista dalla Tabella B, sebbene i documenti di gara possano prevedere l’uso della metodologia alternativa descritta nella Tabella C. Quest’ultima metodologia offre una rappresentazione più accurata delle fluttuazioni dei prezzi, particolarmente utile per lavori di lunga durata, ma la sua complessità richiede una maggiore capacità organizzativa e risorse, tipiche di stazioni appaltanti più strutturate.

Al contrario, il metodo della Tabella B, che risponde meglio alle esigenze di velocità, è preferibile per appalti meno complessi e di durata più breve. Pertanto, nella scelta della metodologia di calcolo, che è di natura tecnico-discrezionale, è consigliabile prendere in considerazione la complessità dell’opera e la durata dei lavori. La stazione appaltante dovrà poi regolare l’importo revisionale al momento del pagamento di ciascuno stato di avanzamento, seguendo la cadenza contrattuale stabilita, con la possibilità di prevedere modalità semplificate di pagamento degli importi dovuti per la revisione prezzi, mediante un unico stato di avanzamento che riporti separatamente l’importo contrattuale e quello revisionale.

Accordo quadro

L’articolo 6 regolamenta i casi di utilizzo di un accordo quadro. In particolare, in tali situazioni, i documenti iniziali della procedura dovranno stabilire che l’indice sintetico venga determinato al momento della stipula di ogni contratto di lavori attuativo dell’accordo, tenendo conto delle lavorazioni previste, dei relativi importi e degli indici TOL associati.

Varianti in corso d’opera

L’articolo 7 stabilisce i criteri per la rideterminazione, da parte del progettista, dell’indice sintetico di revisione dei prezzi in caso di varianti durante l’esecuzione dei lavori, distinguendo tra varianti di natura esclusivamente quantitativa e varianti di tipo qualitativo.

Subappalto

L’articolo 8 regola i casi di ricorso al subappalto, specificando che i contratti di subappalto o i sub-contratti devono includere le clausole di revisione dei prezzi relative alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del sub-contratto. Il correttivo, in linea con il nuovo allegato II.2-bis, inserisce il nuovo comma 2-bis all’articolo 119 del Codice, al fine di prevedere che l’obbligo di inserimento delle clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del sub-contratto opera anche nei riguardi dei subappaltatori. Questo per elevare le garanzie connesse al subappalto ed evitare l’indebito arricchimento dell’appaltatore che si verificherebbe nel caso in cui la revisione prezzi venga incamerata dal medesimo, ma non applicata nei confronti del subappaltatore.

Appalto integrato

L’articolo 9 tratta i casi di ricorso all’appalto integrato, precisando che l’indice sintetico deve essere determinato durante la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica alla base della gara e successivamente ricalcolato durante la preparazione del progetto esecutivo, tenendo conto di eventuali modifiche apportate da quest’ultimo. La redazione del progetto di fattibilità tecnico economica è importantissima, soprattutto in questa fase dove le PA sono impegnate con i fondi PNRR, alle prese con le scadenze pressanti e gli adempimenti puntuali. Prima di entrare nello specifico, ti informo che esiste già una soluzione per il fascicolo digitale del lavoro pubblico e PNRR, che consente alle PA e ai loro collaboratori di organizzare efficacemente i progetti e i lavori in modalità snella e produttiva.

Indici revisionali applicabili ai contratti di servizi e forniture

L’articolo 10 individua gli indici e le relative disaggregazioni settoriali ai fini della determinazione della variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture (Articolo 600 comma 3 lettera b). Indici da utilizzare unitamente alla relativa metodologia di calcolo pubblicati sul portale istituzionale dell’ISTAT.

Indici revisionali rilevanti

L’articolo 11 stabilisce che le stazioni appaltanti devono utilizzare il sistema di classificazione CPV (Common Procurement Vocabulary) per descrivere l’oggetto degli appalti pubblici nei bandi e nelle procedure di gara. Per gli appalti associati a un codice CPV presente nella Tabella D, vengono indicati i criteri per determinare l’associazione tra il CPV scelto e gli indici ISTAT riportati nelle Tabelle D.1, D.2 e D.3.

Se l’appalto è associato ad un codice CPV non incluso nella Tabella D, la stazione appaltante dovrà selezionare l’indice di revisione più appropriato per l’attività dell’appalto, considerando anche le associazioni previste dalla Tabella D.

Inoltre, per alcuni tipi di appalto, è prevista la possibilità di giustificare l’uso di indici di revisione diversi da quelli stabiliti per il codice CPV di riferimento, in particolare per appalti ad alta specializzazione tecnologica, complessi o con oggetti multipli, o quando la specificità delle prestazioni e delle condizioni di esecuzione non rende adeguato l’indice o il sistema di indici della Tabella D.

Verifica della variazione prezzi nei contratti

L’articolo 12 regola la verifica della variazione dei prezzi nei contratti, le modalità e i termini di pagamento per la revisione dei prezzi. In particolare, la variazione del prezzo deve essere calcolata come la differenza tra il valore dell’indice o del sistema ponderato di indici al momento della rilevazione e il valore corrispondente al mese di aggiudicazione della miglior offerta. Per quanto riguarda le procedure relative alla determinazione delle somme dovute per la revisione dei prezzi e al pagamento dell’importo revisionale, le disposizioni sono analoghe a quelle previste per gli appalti di lavori, in base al rinvio all’articolo 5.

Appalti con prestazioni multi-oggetto o multi-servizio

L’articolo 13 regola la verifica delle variazioni dei prezzi dei contratti, insieme alle modalità e ai termini per il pagamento della revisione prezzi, nel caso di appalti multiservizio o accordi quadro relativi alla fornitura di servizi o beni.

Copertura economica e finanziaria

L’articolo 15 stabilisce le modalità di copertura economica e finanziaria, prevedendo che le stazioni appaltanti possano far fronte ai maggiori costi derivanti dalla revisione dei prezzi utilizzando, oltre alle somme accantonate per altre modifiche contrattuali durante l’esecuzione dell’opera.

Ambito di applicazione

L’articolo 16 chiarisce l’ambito di applicazione temporale delle norme, specificando che queste si applicano alle procedure di affidamento per lavori avviate dalla data di pubblicazione del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che identifica gli indici di costo, e alle procedure per servizi e forniture avviate a partire dalla data di entrata in vigore del presente Allegato.

Le tabelle del nuovo allegato II. 2-bis

Come abbiamo visto, l’allegato include al suo interno le Tabelle tecniche: A, B, C e D.

Nello specifico:

tabella A.1: indica l’elenco delle 20 Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL) per le quali, in conformità al comma 4 dell’articolo 60 del Codice, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in collaborazione con l’ISTAT, adotta gli indici di base da ponderare per calcolare l’indice sintetico revisionale;
tabella A.2: fornisce le descrizioni delle lavorazioni e attività comprese in ciascuna delle TOL elencate nella Tabella A.1;
tabella B: illustra la metodologia per calcolare l’importo revisionale dello stato di avanzamento dei lavori;
tabella C: propone un metodo alternativo per calcolare l’importo revisionale dello stato di avanzamento dei lavori, da includere eventualmente nei documenti di gara iniziali;
tabella D: contiene l’elenco dei codici CPV, articolata nelle Tabelle D.1 (che include i CPV con un’associazione univoca a un indice ISTAT), D.2 (che presenta i CPV associati a uno o più indici ISTAT da scegliere tra una selezione), e D.3 (che elenca i CPV con un’associazione a un indice composto mediante la ponderazione di vari indici ISTAT).

Revisione prezzi: prassi e giurisprudenza

Sentenza 728/2025 del CGA Regione Siciliana: la clausola revisionale è imperativa

Il CGARS, con la sentenza n. 728/2025, ha confermato che per i contratti derivanti da bandi 2022-2023 è obbligatoria la clausola revisionale dell’art. 29, lett. a) del D.L. Sostegni-ter, anche se non inserita nel bando, grazie al principio di eterointegrazione. La lett. b), pur spesso richiamata, non è mai divenuta operativa ma può comunque cumularsi con la lett. a) negli appalti di lavori, avendo ambiti differenti. Nel caso esaminato (gara RFI 2022) il giudice ha respinto l’appello dell’impresa, ritenendo corretto il diniego di applicare la clausola b) e ribadendo la natura imperativa della lett. a). La decisione incide anche sui contratti “esodati”, imponendo l’applicazione della clausola a) per l’aggiornamento prezzi secondo le norme emergenziali e l’art. 60 del Codice 36/2023. Leggi l’approfondimento.

Parere MIT 3312/2025: in vigore dal 31/12/2024 le nuove clausole di revisione prezzi previste dal Correttivo Appalti

Le nuove clausole di revisione prezzi previste dall’art. 60, comma 2, lett. a), così come modificato dal decreto correttivo sono già in vigore e vanno applicate nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento.

Tali clausole devono prevedere una soglia di attivazione della revisione al superamento del 3% dell’importo complessivo del contratto e l’applicazione della revisione nella misura del 90% del valore eccedente la suddetta soglia, limitatamente alle prestazioni ancora da eseguire.

Non è dunque più ammessa l’applicazione delle percentuali previste dalla precedente formulazione dell’articolo, né una personalizzazione difforme in sede di gara.

È l’importante chiarimento fornito dal MIT sull’applicazione dell’art. 60 del Codice Appalti, come modificato dal D.Lgs. 209/2024 (Correttivo Appalti 2025), con riferimento alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate a partire dal 31 dicembre 2024 nelle more dell’adozione da parte del Ministero dei singoli indici di costo delle lavorazioni.

Con il parere 3312 del 3 aprile 2025, il Servizio Giuridico del ministero conferma l’interpretazione della stazione appaltante.

La vigenza “postuma” dell’art. 60 del Codice nella precedente formulazione è limitata al comma 3, lett. a) e al comma 4 come previsto dallart. 16 dell’allegato II.2-bis del Codice.

Mentre, dal 31 dicembre 2024 è già applicabile il comma 2 dell’art. 60 nella nuova formulazione.

Parere MIT 3698/2025: è possibile escludere la revisione prezzi per il primo anno contrattuale?

Nell’ambito di un appalto/accordo quadro di lavori/servizi, è possibile escludere la revisione prezzi per il primo anno contrattuale? Il MIT, con il parere 3698/2025, ha fatto chiarezza sulla questione.

La risposta del MIT ha fornito un orientamento preciso, fondato sull’interpretazione sistematica delle nuove disposizioni:

riferimento temporale: il Codice, in particolar modo dopo le modifiche introdotte dal correttivo (D.Lgs. n. 209/2024), ha chiarito che il punto di partenza per il computo delle variazioni dei costi e, quindi, per l’attivazione potenziale della revisione prezzi, è il momento dell’aggiudicazione del contratto;
disciplina delle modalità: l’introdotto comma 4-quater dell’Art. 60 stabilisce che l’Allegato II.2-bis disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi e le specifiche di corresponsione;
monitoraggio e attivazione: l’Articolo 3, comma 1, dell’Allegato II.2-bis impone alle Stazioni Appaltanti di monitorare l’andamento degli indici (di cui all’art. 60) con una frequenza specificata nei documenti di gara, e comunque non superiore a quella di aggiornamento degli indici stessi, “al fine di valutare se sussistono le condizioni per l’attivazione delle clausole di revisione prezzi“.

L’analisi combinata delle norme e del parere MIT porta ad un’inevitabile conclusione: non è possibile escludere a priori l’applicazione della revisione prezzi per il primo anno contrattuale.

Delibera ANAC 347/2025: il confine tra prevedibilità dei costi della manodopera e revisione prezzi

L’ANAC, con la delibera n. 347/2025, ha chiarito che il meccanismo di revisione prezzi ex art. 60 del Codice non opera automaticamente: le variazioni devono essere oggettivamente imprevedibili.
Gli aumenti del costo del personale derivanti da rinnovi contrattuali programmati non giustificano adeguamenti automatici, poiché rientrano nelle normali dinamiche di mercato. Nel caso esaminato, l’aumento dei costi da luglio 2024 era già previsto dal decreto ministeriale antecedente alla gara, quindi non imprevedibile. Gli operatori economici devono tener conto degli aggiornamenti salariali noti al momento dell’offerta. Scopri tutti i dettagli.

Deliberazione ANAC 347/2025: è necessario che le variazioni siano oggettivamente imprevedibili

L’ANAC, con la delibera n. 347/2025, ha chiarito che la revisione dei prezzi ex art. 60 del Codice dei contratti non è automatica, ma richiede variazioni oggettivamente imprevedibili. Gli aumenti del costo del lavoro derivanti da rinnovi contrattuali programmati non giustificano adeguamenti automatici, poiché prevedibili.

Nel caso esaminato, l’aggiornamento delle tabelle ministeriali di luglio 2024 era già noto prima della gara e doveva essere considerato nelle offerte. La revisione prezzi serve a fronteggiare solo eventi straordinari non riconducibili a dinamiche ordinarie. Pertanto, la richiesta del Consorzio non rientra nei presupposti per l’attivazione del meccanismo revisionale. Scopri tutti i dettagli qui.

Parere ANAC 129/2025: rinegoziazione dei prezzi prima della stipula del contratto?

Le stazioni appaltanti sono tenute a fare puntuale applicazione dei prezzi correnti alla data di approvazione del progetto.

Ai fini di una rinegoziazione dei prezzi prima della stipula del contratto occorre riscontrare circostanze straordinarie ed imprevedibili sopravvenute all’aggiudicazione, estranee al normale ciclo economico e in grado di alterare in maniera rilevante le condizioni di equilibrio originarie.

Sul tema della revisione prezzi, con il Parere di precontenzioso n. 129 del 2 aprile 2025 l’Anac ricorda che, in generale, non sia consentito, prima della stipula del contratto d’appalto e, quindi, in una fase differente dall’esecuzione) procedere ad una modifica delle condizioni di aggiudicazione, in ossequio ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza.

Come evidenziato dalla giurisprudenza, la pretesa alla rimodulazione dei corrispettivi prima della stipula del contratto rischia di alterare il confronto tra gli operatori, finendo per “premiare” il concorrente che indica il prezzo maggiormente competitivo (anche senza quella necessaria prudenza che si richiede ad un soggetto qualificato e da tempo operante nel mercato), salvo poi predicare la insostenibilità delle condizioni originarie del contratto, determinate anche in ragione delle proprie offerte.

Va poi considerato come non vi sia alcuna regola o principio che possa supportare la pretesa ad ottenere una commessa alterando prima della stipula le condizioni economiche a cui lo stesso operatore si vincola nella formulazione dell’offerta.

Le mutate condizioni del mercato che rendano non remunerativa l’offerta possono legittimare un ritiro dell’operatore dalla gara o la non accettazione della stipula, ma non supportare la pretesa ad ottenere la commessa a prezzi differenti e senza riapertura di un nuovo dialogo competitivo.

Allo stesso tempo, l’Autorità anticorruzione segnala che in taluni casi la giustizia amministrativa ha ammesso che determinate condizioni possono condurre alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali sia in corso d’esecuzione che prima della stipula del contratto.

Tra queste possono essere rimesse alle valutazioni della stazione appaltante:

il tempo intercorso tra la formulazione/presentazione dell’offerta e l’avvio delle prestazioni contrattuali», circostanza da considerare caso per caso in relazione al contesto economico in cui gli operatori si trovano ad operare;
la necessità per la stazione appaltante di assicurarsi “di giungere alla stipula di un contratto in condizioni di equilibrio, valutando ogni sopravvenienza segnalata dagli operatori economici partecipanti alla gara che, alla luce del quadro normativo vigente e del contesto socio economico, appaia in grado di alterare tali condizioni, adottando le misure necessarie a ristabilire l’originario equilibrio contrattuale“, sussistendo altrimenti il rischio di avviare prestazioni contrattuali in condizioni di disequilibrio economico che potrebbero comportare contestazioni in corso d’opera e generare ostacoli alla sua regolare esecuzione;
in relazione alle circostanze sopravvenute, deve trattarsi “di sopravvenienze imprevedibili, estranee anche al normale ciclo economico, in grado di generare condizioni di shock eccezionale“;

In ogni caso, deve ritenersi “preclusa la negoziazione di modifiche che non mirino al recupero dell’equilibrio iniziale del contratto che la gara stessa perseguiva ma che si presentino in grado di estendere in modo considerevole l’oggetto dell’appalto ad elementi non previsti, alterare l’equilibrio economico contrattuale originario in favore dell’aggiudicatario, rimettere in discussione l’aggiudicazione dell’appalto (nel senso che, se esse fossero state previste nei documenti disciplinanti la procedura di aggiudicazione originaria, avrebbe potuto verosimilmente risultare aggiudicatario un altro offerente oppure avrebbero potuto essere ammessi offerenti diversi)”.

In base a queste considerazioni, nel caso di specie, dato il breve lasso di tempo intercorso fra l’approvazione del progetto e il provvedimento di aggiudicazione, Anac ribadisce il principio per cui la stazione appaltante è tenuta a fare puntuale applicazione dei prezzi correnti alla data di approvazione del progetto. Ai fini di una rinegoziazione prima della stipula occorrerebbe riscontrare circostanze straordinarie ed imprevedibili sopravvenute all’aggiudicazione ed estranee al normale ciclo economico che non appaiono sussistere in base agli elementi rappresentati in relazione al caso di specie.

 

 

Fonte: Read More