Conto Termico 3.0: ingegneri e periti esclusi dalle diagnosi energetiche, è scontro aperto con il MASE

Conto Termico 3.0: ingegneri e periti esclusi dalle diagnosi energetiche, è scontro aperto con il MASE

Le nuove Regole Applicative del Conto Termico riservano la redazione delle diagnosi energetiche per l’accesso agli incentivi solo a EGE ed ESCo certificate. La dura presa di posizione di CNI e CNPI: “Disparità di trattamento ingiustificata”

Si accende un prevedibile dibattitto sulle Regole Applicative del Conto Termico 3.0. Al centro della polemica c’è l’esclusione di fatto dei liberi professionisti – in particolare Ingegneri e Periti Industriali – dalla possibilità di redigere le diagnosi energetiche necessarie per accedere agli incentivi statali.

A sollevare il caso sono il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) e il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali (CNPI), che attraverso una serie di fitti scambi epistolari con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) hanno denunciato quella che ritengono essere un’illegittima limitazione delle competenze professionali tutelate per legge.

L’origine del contenzioso: l’Allegato 1 delle Regole Applicative

La problematica nasce dall’Allegato 1, paragrafo 4, delle Regole Applicative del Conto Termico 3.0. Il testo stabilisce che, ai fini dell’ammissibilità dell’incentivo, le diagnosi energetiche debbano essere redatte esclusivamente da:

un Esperto in Gestione dell’Energia (EGE), certificato secondo la norma UNI CEI 11339;
una Società di Servizi Energetici (ESCo), certificata secondo la norma UNI CEI 11352.

Tale prescrizione non menziona in alcun modo i professionisti iscritti negli Albi professionali di natura tecnica (come appunto ingegneri, architetti, periti industriali o geometri), nonostante la normativa primaria (L. 10/1991, D.Lgs. 192/2005 e D.P.R. 75/2013) li qualifichi a tutti gli effetti come “tecnici abilitati” per lo svolgimento di tali pratiche.

Le contestazioni di CNI e CNPI

I Consigli Nazionali hanno presentato al MASE un’istanza di riesame, evidenziando profili di profonda illegittimità nella nuova disciplina:

violazione della riserva di legge e delle competenze: le Regole Applicative – essendo norme di rango secondario – non possono di fatto sottrarre ai “tecnici abilitati” un’attività già garantita da leggi dello Stato, affidandola in via esclusiva a figure disciplinate da norme tecniche volontarie (Legge 4/2013).
mancanza di proporzionalità: non è stato effettuato il “test di proporzionalità” previsto dal D.Lgs 142/2020 prima di introdurre norme che limitano l’accesso e l’esercizio di professioni regolamentate.
disparità di trattamento: si crea un paradosso normativo. Professionisti soggetti a percorsi accademici rigorosi, esami di Stato, assicurazioni obbligatorie, aggiornamento continuo e codici deontologici vengono esclusi a vantaggio di operatori certificati che non subiscono analoghi controlli ordinistici.

I Consigli avevano inoltre proposto una modifica al testo che integrasse tra i soggetti ammessi i “tecnici abilitati” provvisti di un aggiornamento specifico (ad es. un corso di 40 ore sulla norma UNI CEI EN 16247), garantendo così sia la competenza che l’apertura del mercato.

La replica del MASE: “Nessuna violazione, è solo un requisito per l’incentivo”

La risposta del Ministero non si è fatta attendere. Con due note successive (febbraio e marzo 2026), il MASE ha respinto l’istanza dei Consigli Nazionali, ribadendo la legittimità della propria posizione organizzativa.

Il D.M. e le Regole Applicative non impediscono ai professionisti di continuare a redigere diagnosi energetiche nella pratica comune. La limitazione vale solo ed esclusivamente per ottenere i fondi del Conto Termico. L’Amministrazione ritiene di avere piena discrezionalità nello stabilire i requisiti qualitativi, tecnici e documentali per l’erogazione di fondi pubblici.

La scelta di affidarsi a standard certificati (EGE/ESCo) nasce dall’esigenza (condivisa anche dalla Conferenza Unificata) di agevolare i controlli del GSE garantendo parametri metodologici perfettamente uniformi.

I prossimi passi: possibili azioni legali

I Consigli Nazionali ritengono le motivazioni del MASE meramente formali e “sostanzialmente fuorvianti”. Sebbene i professionisti possano tecnicamente continuare a fare diagnosi, l’esclusione dal mercato “incentivato” taglia fuori migliaia di operatori, creando danni enormi ai tecnici liberi professionisti e riducendo l’offerta per l’utente finale.

Come evidenziato nell’ultima circolare (n.404/XX Sess./26 del 14/04/2026), il CNI giudica questo quadro “un’irragionevole disparità di trattamento” e annuncia che la battaglia non si ferma qui. Saranno messe in campo nuove azioni di lobbying parlamentare e, soprattutto, si valutano approfondite iniziative giurisdizionali per chiedere l’annullamento delle disposizioni ritenute illegittime e tutelare le prerogative degli iscritti.

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