Parità di genere e gare pubbliche: soccorso istruttorio obbligatorio se il documento preesiste
Negli appalti pubblici il rapporto sulla parità di genere è requisito essenziale, ma sanabile: il TAR Lazio chiarisce quando opera il soccorso istruttorio
Il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, previsto dall’art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità), è divenuto, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023 e del successivo correttivo D.Lgs. 209/2024, un requisito generale di partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici. La sua mancata produzione in sede di offerta è sanzionata con l’esclusione automatica dell’operatore economico.
Tuttavia, il TAR Lazio, Sezione Seconda Bis, con la sentenza n. 3265 del 20 febbraio 2026, introduce un discrimine fondamentale: l’omessa allegazione documentale non equivale all’assenza del requisito sostanziale, con la conseguenza che la stazione appaltante è tenuta ad attivare il soccorso istruttorio ex art. 101 D.Lgs. 36/2023 prima di procedere all’esclusione.
Mancata redazione del rapporto sulla situazione del personale
Ricordiamo che l’art. 94, comma 5, lett. c), D.Lgs. 36/2023 sancisce l’esclusione automatica degli operatori economici obbligati alla redazione del rapporto che non ne abbiano prodotto copia al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, con attestazione di conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali e alla consigliera di parità.
Nella formulazione originaria, l’obbligo era circoscritto alle procedure afferenti a investimenti finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR/PNIC. Il D.Lgs. 209/2024 (correttivo al Codice Appalti) ha modificato l’art. 57, comma 2-bis, D.Lgs. 36/2023, richiamando l’Allegato II.3 quale fonte regolatrice delle cause di esclusione automatica, senza distinzione in ragione della tipologia di finanziamento.
Il TAR Lazio, nella sentenza, recepisce e consolida questa interpretazione, affermando che:
ai sensi dell’art. 1 dello stesso allegato, l’obbligo sussiste per tutte le tipologie di finanziamento della gara, anche al di fuori di quelle da ricondurre al regime di finanziamento agevolato di cui al P.N.R.R.
In linea con tale orientamento si pone anche il parere MIT n. 3697 del 2 ottobre 2025, che aveva già chiarito l’applicabilità dell’esclusione automatica a tutte le procedure di gara.
Il soccorso istruttorio sanante
L’art. 101, comma 1, lett. b), D.Lgs. 36/2023 consente alla stazione appaltante di attivare il soccorso istruttorio c.d. “sanante” per regolarizzare “ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica.
Le motivazioni del Collegio: la distinzione tra requisito sostanziale e adempimento formale
Il Collegio muove da una premessa sistematica: il rapporto ex art. 46 D.Lgs. 198/2006 costituisce un requisito sostanziale di partecipazione, la cui assenza legittima l’esclusione automatica. Tuttavia, richiamando il principio affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 202/2026, il TAR distingue nettamente tra:
mancanza del requisito sostanziale → esclusione legittima e insanabile
omessa allegazione documentale → irregolarità formale sanabile mediante soccorso istruttorio
Il presupposto per l’attivazione del soccorso è che l’operatore economico dimostri che il rapporto “era stato regolarmente redatto e trasmesso prima della scadenza dei termini di presentazione delle offerte”. Nel caso di specie, il rapporto era stato trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, mentre la gara era stata indetta successivamente: la preesistenza del documento rispetto alla procedura era dunque incontestabile.
Il TAR afferma con chiarezza che il soccorso istruttorio, in presenza dei presupposti sopra descritti, non è una facoltà discrezionale della stazione appaltante, bensì un obbligo procedimentale. L’omessa attivazione determina l’illegittimità del provvedimento di esclusione.
Leggi l’approfondimento: La parità di genere tra i criteri premiali di aggiudicazione degli appalti
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