Un solo concorrente rimasto in gara: la stazione appaltante è obbligata ad aggiudicare?
Un solo concorrente rimasto in gara ha diritto all’aggiudicazione? Il TAR Veneto chiarisce quando la verifica dell’offerta anomala può portare all’esclusione
L’esclusione dell’aggiudicatario di una gara pubblica comporta automaticamente l’affidamento al concorrente che segue in graduatoria? E se quest’ultimo è l’unico operatore rimasto, la stazione appaltante deve necessariamente aggiudicare per garantire il risultato della procedura? La presenza di un solo concorrente non esonera l’amministrazione dal verificare la congruità e l’affidabilità economica della sua offerta. Il principio del risultato non impone di aggiudicare a ogni costo, soprattutto quando le giustificazioni economiche non dimostrano la concreta sostenibilità delle prestazioni. È quanto chiarisce il TAR Veneto con la sentenza n. 1929 dell’8 ottobre 2026, relativa a una concessione di servizi nella quale entrambi i partecipanti sono stati esclusi per ragioni differenti.
Il caso: due concorrenti esclusi e gara dichiarata deserta
La controversia riguarda una procedura indetta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione di un asilo nido comunale, del valore stimato di 516.068,18 euro oltre IVA. La gara, aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prevedeva 80 punti per la componente tecnica e 20 per quella economica.
Dei due operatori partecipanti, il primo aveva ottenuto 97,69 punti, mentre il secondo si era classificato con 65,49 punti. Successivamente, a seguito di una segnalazione e di interlocuzioni con ANAC, la stazione appaltante aveva riesaminato l’aggiudicazione, riscontrando che il primo classificato non possedeva, al momento della partecipazione, il requisito di iscrizione nella white list. Parallelamente, nei confronti del secondo classificato veniva avviata una verifica di congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 36/2023.
La verifica evidenziava diverse criticità riguardanti il costo della manodopera, le agevolazioni contributive, il trattamento dell’IRAP e gli oneri di sostituzione del personale. L’amministrazione riteneva insufficienti le giustificazioni presentate e disponeva l’esclusione anche del secondo concorrente, dichiarando la gara deserta.
Il ricorso: l’unico concorrente rimasto ha diritto all’aggiudicazione?
La cooperativa seconda classificata contestava l’esclusione, sostenendo che la rimodulazione delle giustificazioni economiche fosse legittima perché non aveva modificato il prezzo offerto. L’impresa evidenziava, inoltre, che gli scostamenti dalle tabelle ministeriali del costo del lavoro non potevano determinare automaticamente l’esclusione.
Un ulteriore motivo riguardava la distinzione tra verifica di anomalia dell’offerta, disciplinata dall’art. 110, e verifica dell’adeguatezza e sostenibilità del piano economico-finanziario della concessione, prevista dall’art. 185 del Codice.
Soprattutto, la ricorrente sosteneva che, dopo l’esclusione della prima classificata, la propria posizione di unico concorrente residuo avrebbe dovuto condurre all’aggiudicazione, anche alla luce dei principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato.
La decisione del TAR: il principio del risultato non impone l’aggiudicazione
Il TAR Veneto respinge il ricorso, confermando la legittimità dell’esclusione. I giudici chiariscono innanzitutto che la verifica di anomalia deve accertare l’attendibilità complessiva dell’offerta e la possibilità concreta di eseguire il servizio alle condizioni proposte. La rimodulazione delle singole componenti di costo è consentita purché rimangano invariati l’offerta e il suo contenuto sostanziale. Tuttavia, il mantenimento del corrispettivo non è sufficiente a dimostrare la sostenibilità economica.
Nel caso esaminato, alcune economie dichiarate erano rimaste ipotetiche o prive di adeguata quantificazione. Tra queste figuravano agevolazioni contributive per 9.345 euro, collegate ad assunzioni non ancora concretamente dimostrate. L’esclusione non derivava quindi da un semplice scostamento dalle tabelle ministeriali, ma dall’insufficienza delle spiegazioni fornite dall’operatore.
Il TAR precisa che l’art. 110, comma 5, consente l’esclusione quando le giustificazioni non dimostrano adeguatamente il livello dei prezzi o dei costi proposti, senza richiedere la prova dell’assoluta impossibilità di eseguire la prestazione.
L’esclusione del primo classificato non attribuisce automaticamente l’appalto al secondo
Il passaggio centrale riguarda il rapporto tra verifica di congruità e principio del risultato. Il TAR afferma espressamente:
L’estromissione della prima classificata per mancata iscrizione nella white list non attribuiva alla seconda un diritto automatico all’affidamento, che restava subordinato alla verifica della sua offerta.
La presenza di un unico operatore non elimina, dunque, la necessità di accertarne l’effettiva affidabilità economica. I giudici aggiungono:
Il principio non garantisce l’aggiudicazione ad ogni costo del servizio […] all’unico operatore superstite.
Il principio del risultato, previsto dall’art. 1 del D.Lgs. 36/2023, non deve essere interpretato come un obbligo di concludere sempre la gara con un’aggiudicazione. La sua finalità è consentire il perseguimento effettivo dell’interesse pubblico attraverso un affidamento concretamente sostenibile. Di conseguenza, anche l’unico concorrente rimasto può essere escluso per anomalia dell’offerta, qualora le giustificazioni non dimostrino l’affidabilità economica delle prestazioni.
Verifica di anomalia e PEF: perché i due controlli possono essere coordinati
La sentenza chiarisce anche che la verifica del piano economico-finanziario e quella di anomalia hanno finalità differenti. La prima riguarda l’equilibrio economico-finanziario della concessione e l’allocazione del rischio operativo; la seconda valuta la congruità dell’offerta in presenza di specifici dubbi.
Questa distinzione non impedisce, tuttavia, di utilizzare i dati del PEF per verificare la coerenza delle giustificazioni economiche. L’eventuale precedente valutazione del piano non preclude una successiva analisi dei costi della manodopera.
Approfondimenti
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