Conferenza dei servizi: cosa cambia dal 2026, tempi e procedura

Conferenza dei servizi: cosa cambia dal 2026, tempi e procedura

Guida a tipologie, termini di 30 e 60 giorni, procedura, silenzio assenso, novità del D.L. 19/2026 e guida ANCI

La conferenza dei servizi è uno strumento di semplificazione amministrativa che consente a più amministrazioni di esaminare contestualmente gli interessi pubblici coinvolti in un procedimento e, quando necessario, acquisire gli atti di assenso per arrivare a una decisione unitaria.

Disciplinata dagli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990, è stata riformata dal D.Lgs. 127/2016 e aggiornata dal D.L. 19/2026, convertito dalla legge 50/2026.

Dal 2026, per i nuovi procedimenti, i termini ordinari della conferenza semplificata sono di 30 giorni, elevati a 60 in presenza di amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili.

A cosa serve la conferenza dei servizi?

La conferenza di servizi è un istituto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per coordinare le valutazioni di più amministrazioni pubbliche e semplificare i procedimenti amministrativi. Permette di acquisire pareri, nulla osta, autorizzazioni, intese e altri atti di assenso, evitando la gestione separata di una pluralità di decisioni.

La conferenza di servizi trova applicazione, ad esempio, nei procedimenti relativi alla realizzazione di opere pubbliche, alle attività produttive, agli interventi edilizi e alle autorizzazioni che richiedono il coinvolgimento di amministrazioni con competenze differenti.

La finalità principale è assicurare un coordinamento effettivo fra gli enti, riducendo i tempi decisionali e rendendo più prevedibile la conclusione dei procedimenti.

I principali riferimenti normativi sono:

Art. 14 della legge 241/1990: tipologie e presupposti della conferenza.
Art. 14-bis: conferenza semplificata in modalità asincrona.
Art. 14-ter: conferenza simultanea in modalità sincrona.
Art. 14-quater: decisione della conferenza e relativi effetti.
Art. 14-quinquies: rimedi per le amministrazioni dissenzienti.
D.Lgs. 127/2016: riforma organica della disciplina.
D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni): introduzione della conferenza di servizi accelerata.
Art. 5 del D.L. 19/2026: modifiche ai termini e alle modalità di svolgimento, convertite dalla legge 50/2026.

La disciplina generale si applica alle amministrazioni pubbliche, ai gestori di beni e servizi pubblici e, nei casi previsti, ai soggetti privati limitatamente alle attività di pubblico interesse. Restano ferme eventuali discipline speciali di settore.

Quali novità ha introdotto il D.L. 127/2016 nella conferenza dei servizi?

Il D.Lgs. 127/2016 ha ridisegnato la Conferenza di servizi, prevedendo 3 differenti tipologie:

conferenza dei servizi decisoria
conferenza dei servizi preliminare
conferenza dei servizi istruttoria

Che cos’è la conferenza di servizi accelerata e come si collega alla riforma del 2026?

La conferenza di servizi accelerata è una procedura semplificata introdotta dall’art. 13 del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), convertito dalla legge 120/2020, per ridurre i tempi delle decisioni amministrative che richiedono il coinvolgimento di più enti. Nata come misura temporanea nel contesto dell’emergenza pandemica, è stata successivamente prorogata e utilizzata anche per agevolare l’attuazione degli interventi finanziati dal PNRR e dal Piano nazionale complementare (PNC).

La conferenza accelerata non costituisce una quarta tipologia di conferenza di servizi, ma un regime procedurale speciale della conferenza decisoria, basato sul modello semplificato e asincrono disciplinato dall’art. 14-bis della legge 241/1990.

La procedura introdotta nel 2020 prevedeva, rispetto al regime ordinario dell’epoca, termini più brevi per l’acquisizione dei pareri e una modalità più rapida per superare i dissensi. In particolare:

30 giorni per le determinazioni delle amministrazioni coinvolte;
45 giorni quando partecipano amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute, fatti salvi i maggiori termini previsti dal diritto dell’Unione europea;
riunione telematica entro 15 giorni dalla scadenza del termine per i pareri, nei casi previsti dall’art. 13, per prendere atto delle posizioni espresse e adottare senza ritardo la determinazione conclusiva;
obbligo di indicare, in presenza di dissensi o assensi incompleti, le prescrizioni e le misure mitigatrici che possono consentire una decisione favorevole, nel rispetto dei principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria.

La conferenza accelerata è stata prorogata fino al 31 dicembre 2026 dall’art. 10, comma 4, del D.L. 25/2025, convertito dalla legge 69/2025.

Quali novità ha introdotto il D.L. 19/2026 nella conferenza dei servizi?

La riforma della conferenza di servizi del 2026 si inserisce in un percorso di semplificazione amministrativa avviato con il D.Lgs. 127/2016 e successivamente sviluppato attraverso la cosiddetta conferenza accelerata, introdotta in via temporanea dall’art. 13 del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni).

Come già detto, questo regime speciale, più volte modificato e prorogato, ha consentito di ridurre i termini per l’acquisizione delle determinazioni delle amministrazioni e di semplificare la gestione dei dissensi attraverso una riunione telematica conclusiva. Le misure hanno trovato applicazione anche nei procedimenti finalizzati alla realizzazione degli interventi del PNRR, contribuendo all’esperienza di semplificazione richiamata dal legislatore.

Con il D.L. 19/2026, convertito dalla legge 50/2026, il legislatore ha reso strutturali e recepito stabilmente nella disciplina generale della conferenza decisoria alcune delle soluzioni sperimentate con la procedura accelerata.

La nuova disciplina generale stabilisce:

un termine massimo ordinario di 30 giorni per le determinazioni delle amministrazioni;
un termine di 60 giorni quando sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili;
una riunione telematica conclusiva entro 10 giorni dalla scadenza dei termini per le determinazioni, nei casi che richiedono una nuova valutazione contestuale;
termini ridotti per la convocazione e lo svolgimento della conferenza simultanea nei casi previsti dalla legge.

Disciplina ordinaria, conferenza accelerata e riforma 2026

Aspetto
Disciplina ordinaria del 2016
Conferenza accelerata del 2020
Nuova disciplina 2026

Termine ordinario
45 giorni
30 giorni
30 giorni

Interessi sensibili
90 giorni
45 giorni
60 giorni

Natura del regime
Generale e stabile
Temporaneo e derogatorio
Generale e stabile

Nuova valutazione dopo la semplificata
Passaggio alla simultanea nei casi previsti
Meccanismo conclusivo accelerato
Riunione telematica conclusiva

Le novità della disciplina 2026

Le modifiche, introdotte dal 20 febbraio 2026 e applicabili ai procedimenti avviati dopo tale data, intervengono principalmente sugli articoli 14-bis e 14-ter della legge 241/1990.

Aspetto
Disciplina precedente
Disciplina 2026

Conferenza semplificata
45 giorni
30 giorni

Conferenza semplificata con interessi sensibili
90 giorni
60 giorni

Valutazione contestuale dopo la semplificata
Conferenza simultanea nei casi previsti
Riunione telematica conclusiva

Convocazione diretta della simultanea
Entro 45 giorni
Entro 30 giorni

Durata dei lavori della simultanea
45 giorni
30 giorni

Durata con interessi sensibili
90 giorni
60 giorni

Termini ordinari massimi previsti dagli artt. 14-bis e 14-ter della legge 241/1990, come modificati dal D.L. 19/2026. Sono fatte salve le specifiche eccezioni normative, inclusi i maggiori termini previsti dal diritto dell’Unione europea.

La riduzione dei termini è accompagnata dall’obbligo per le amministrazioni coinvolte di organizzare le proprie verifiche in parallelo, evitando, per quanto possibile, la successione temporale delle valutazioni di competenza.

Un passaggio particolarmente significativo riguarda la conclusione della conferenza semplificata: quando le posizioni espresse richiedono modifiche sostanziali o una nuova valutazione congiunta, la disciplina del 2026 prevede una riunione telematica conclusiva senza imporre automaticamente l’avvio di una nuova conferenza simultanea.

La guida ANCI alla conferenza di servizi 2026

Per approfondire le novità operative è disponibile la Guida alla conferenza di servizi aggiornata al D.L. 19/2026, predisposta dal Dipartimento della funzione pubblica in collaborazione con ANCI, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e UPI, nell’ambito del Tavolo tecnico dell’Agenda per la semplificazione.

La pubblicazione analizza i termini perentori, le modalità telematiche, il silenzio assenso, i compiti del responsabile del procedimento, le determinazioni conclusive e i rimedi in caso di dissenso.

In cosa di differenziamo i tre tipi di conferenza dei servizi?

Come già detto, l’articolo 14 della legge 241/1990 come riformato dal D.Lgs. 127/2016 – individua tre tipologie di conferenza di servizi: istruttoria, decisoria e preliminare.

Le tre forme rispondono a esigenze differenti e non devono essere confuse con le modalità semplificata e simultanea, che riguardano invece lo svolgimento della conferenza.

Tipologia
Funzione
Riferimento

Istruttoria
Esaminare contestualmente gli interessi pubblici coinvolti
Art. 14, comma 1

Decisoria
Acquisire gli atti di assenso necessari alla conclusione del procedimento
Art. 14, comma 2

Preliminare
Individuare anticipatamente le condizioni per ottenere i successivi atti di assenso
Art. 14, comma 3

Quando si utilizza la conferenza dei servizi decisoria?

La conferenza decisoria viene indetta dall’amministrazione procedente quando la conclusione del procedimento richiede l’acquisizione di più atti di assenso da amministrazioni differenti, oppure quando l’attività di un privato dipende da atti di assenso rilasciati all’esito di procedimenti diversi.

In particolare, la conferenza decisoria è necessaria:

quando devono essere acquisiti almeno due atti di assenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni differenti.
quando un’attività privata è subordinata a più atti di assenso all’esito di differenti procedimenti amministrativi.
negli ulteriori casi nei quali specifiche disposizioni di legge impongono la conferenza, anche per acquisire un singolo atto.

La conferenza decisoria può svolgersi secondo due modalità: semplificata e asincrona, che costituisce la modalità ordinaria, oppure simultanea e sincrona, riservata ai casi individuati dalla normativa.

A cosa serve la conferenza dei servizi preliminare?

La conferenza preliminare permette di verificare anticipatamente le condizioni necessarie per ottenere pareri, intese, autorizzazioni, concessioni e altri atti di assenso in relazione a progetti particolarmente complessi e a insediamenti produttivi di beni e servizi.

Ai sensi dell’art. 14, comma 3, della legge 241/1990, può essere richiesta dall’interessato con un’istanza motivata e corredata da uno studio di fattibilità.

L’obiettivo è individuare, prima della presentazione della successiva istanza o del progetto definitivo secondo la disciplina applicabile, le condizioni da rispettare per ottenere gli atti di assenso necessari.

La conferenza preliminare si svolge secondo le modalità previste dall’art. 14-bis, con termini ridotti fino alla metà.

Nei procedimenti riguardanti opere pubbliche o di interesse pubblico trovano applicazione anche le specifiche previsioni dell’art. 14, comma 3, da coordinare con la disciplina vigente dei contratti pubblici e delle relative procedure autorizzative.

Quando può essere indetta la conferenza dei servizi istruttoria?

La conferenza istruttoria può essere indetta dall’amministrazione procedente quando risulta opportuno esaminare contestualmente gli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo o in procedimenti tra loro connessi.

Ai sensi dell’art. 14, comma 1, della legge 241/1990, può essere convocata anche su richiesta di un’altra amministrazione coinvolta o del privato interessato.

La conferenza istruttoria non svolge necessariamente la stessa funzione sostitutiva della conferenza decisoria, perché serve principalmente a coordinare la fase di esame e valutazione dei diversi interessi pubblici.

Si svolge secondo le modalità dell’art. 14-bis oppure secondo altre modalità definite dall’amministrazione procedente, nel rispetto dei principi di semplificazione.

Qual è la differenza tra conferenza semplificata e conferenza simultanea?

La conferenza semplificata si svolge ordinariamente attraverso lo scambio telematico di documenti e determinazioni, senza una riunione contestuale delle amministrazioni. La conferenza simultanea prevede invece la partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni a una riunione, anche telematica, quando la particolare complessità della decisione o una disposizione normativa lo richiedono.

La distinzione è fondamentale per comprendere il funzionamento della conferenza decisoria.

Caratteristica
Semplificata e asincrona
Simultanea e sincrona

Modalità
Scambio telematico degli atti
Riunione anche telematica

Regola generale
Ordinaria
Per casi specifici

Presenza contestuale
Non necessaria nella fase ordinaria
Necessaria

Termine ordinario
30 giorni per i pareri
30 giorni per i lavori

Interessi sensibili
60 giorni
60 giorni

Base normativa
Art. 14-bis
Art. 14-ter

La conferenza semplificata è dunque il modello di riferimento per la maggior parte dei procedimenti. Il ricorso alla simultanea deve essere ricondotto ai presupposti di legge e non costituisce più il passaggio automatico previsto in passato per tutte le situazioni che richiedono un confronto ulteriore.

Come funziona la conferenza dei servizi semplificata?

La conferenza semplificata si svolge mediante comunicazioni telematiche tra amministrazioni, senza necessità di una riunione simultanea nella fase ordinaria. L’amministrazione procedente trasmette la documentazione, definisce i termini per eventuali integrazioni e raccoglie le determinazioni necessarie alla decisione conclusiva.

La disciplina di riferimento è contenuta nell’art. 14-bis della legge 241/1990.

Come si indice la conferenza semplificata?

L’amministrazione procedente indice la conferenza entro cinque giorni lavorativi dall’inizio del procedimento d’ufficio oppure dal ricevimento della domanda, nei procedimenti a istanza di parte.

La comunicazione di indizione, indirizzata alle amministrazioni e ai gestori di beni o servizi pubblici interessati, deve indicare:

l’oggetto della determinazione da assumere, l’istanza e la documentazione relativa;
il termine perentorio, non superiore a 15 giorni, per richiedere chiarimenti o integrazioni documentali nei limiti previsti dalla legge;
il termine perentorio entro il quale ciascuna amministrazione deve esprimere la propria determinazione;
la data dell’eventuale riunione telematica conclusiva, da tenere entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per i pareri.

L’art. 14-bis, comma 2, individua il contenuto della comunicazione di indizione.

Per le integrazioni documentali richieste all’interessato, trova applicazione anche l’art. 2, comma 7, della legge 241/1990, che prevede, alle condizioni stabilite, una sospensione dei termini per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni.

Come vengono trasmessi i documenti?

Le comunicazioni e gli atti della conferenza semplificata sono trasmessi per via telematica, secondo l’art. 14-bis, comma 1, della legge 241/1990 e le disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale, D.Lgs. 82/2005.

Le amministrazioni possono utilizzare piattaforme telematiche di condivisione documentale e gli strumenti di comunicazione elettronica ammessi dalla normativa.

La guida istituzionale del 2026, a pagina 7, richiama anche le modalità alternative utilizzabili quando non siano disponibili una piattaforma o la firma digitale, con l’esigenza di assicurare corretta protocollazione, trasmissione e tracciabilità dei documenti.

Quali sono i termini della conferenza dei servizi nel 2026?

Dal 2026 il termine massimo ordinario per le determinazioni delle amministrazioni nella conferenza semplificata è di 30 giorni, oppure 60 giorni quando sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili. Rimangono distinti il termine per indire la conferenza, quello per richiedere integrazioni e quello per adottare la decisione finale.

Cronologia operativa della conferenza semplificata

entro 5 giorni lavorativi — Indizione della conferenza dall’inizio del procedimento o dal ricevimento dell’istanza.
entro 15 giorni — Eventuali richieste di chiarimenti o integrazioni da parte delle amministrazioni coinvolte.
entro 30 o 60 giorni — Trasmissione delle determinazioni delle amministrazioni.
entro 5 giorni lavorativi — Adozione della determinazione positiva o negativa nei casi disciplinati dall’art. 14-bis, comma 5.
eventualmente entro 10 giorni — Riunione telematica conclusiva quando è necessaria una nuova valutazione contestuale.

I termini hanno presupposti e decorrenze differenti; non vanno sommati automaticamente come se costituissero sempre una durata complessiva del procedimento. Resta fermo il termine finale del procedimento amministrativo.

In presenza di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute, o dell’incolumità pubblica, il termine per esprimere le determinazioni è di 60 giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dal diritto dell’Unione europea.

Le amministrazioni sono tenute a svolgere in parallelo le attività istruttorie di rispettiva competenza.

La comunicazione di indizione deve coinvolgere, nei casi previsti, sia l’amministrazione competente sia la Soprintendenza, così da consentire la gestione coordinata delle valutazioni.

Come funziona il silenzio assenso nella conferenza dei servizi?

Nella conferenza di servizi semplificata, l’assenso senza condizioni di un’amministrazione si considera acquisito quando questa non comunica la propria determinazione entro il termine assegnato oppure presenta una determinazione priva dei requisiti previsti dalla legge, salvo i casi per i quali il diritto dell’Unione europea richiede provvedimenti espressi.

L’art. 14-bis, commi 3 e 4, disciplina i requisiti delle determinazioni e gli effetti della mancata risposta.

Le determinazioni delle amministrazioni devono essere congruamente motivate ed espresse in termini di assenso o dissenso.

Qualora siano necessarie prescrizioni o misure mitigatrici, queste devono essere formulate in modo chiaro e puntuale, nel rispetto dei principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria del progetto, con quantificazione dei costi ove possibile.

La mancata risposta o una determinazione inadeguata può produrre gli effetti dell’assenso implicito, ma non elimina le responsabilità dell’amministrazione o dei dipendenti coinvolti.

Occorre inoltre distinguere il silenzio assenso endoprocedimentale dalle ipotesi nelle quali la normativa europea impone una decisione espressa, ad esempio in determinati procedimenti ambientali.

L’art. 2, comma 8-bis, della legge 241/1990 prevede inoltre l’inefficacia degli atti di assenso tardivi nelle fattispecie disciplinate, ferme le possibilità di intervento in autotutela secondo la legge.

Come si conclude la conferenza dei servizi semplificata?

La conferenza semplificata può concludersi con una determinazione motivata positiva o negativa oppure, nei casi previsti, con una riunione telematica per la valutazione contestuale delle posizioni delle amministrazioni. La scelta dipende dagli assensi, dai dissensi e dalle eventuali condizioni emerse durante il procedimento.

Quando si adotta una determinazione positiva?

L’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione positiva, nei termini dell’art. 14-bis, comma 5, quando sono stati acquisiti esclusivamente assensi non condizionati, anche impliciti, oppure assensi con condizioni accoglibili senza modifiche sostanziali alla decisione.

La determinazione positiva sostituisce gli atti di assenso di competenza delle amministrazioni e dei gestori interessati, secondo l’art. 14-quater, comma 1.

Quando si adotta una determinazione negativa?

La determinazione negativa viene adottata quando sono stati acquisiti dissensi che l’amministrazione procedente ritiene non superabili.

Nei procedimenti a istanza di parte la conclusione negativa produce gli effetti della comunicazione dei motivi ostativi prevista dall’art. 10-bis della legge 241/1990.

Il privato può presentare osservazioni entro dieci giorni; se vengono presentate, il responsabile del procedimento indice entro cinque giorni lavorativi una nuova conferenza semplificata per valutarle con le amministrazioni coinvolte.

Quando si svolge la riunione telematica conclusiva?

La riunione telematica prevista dall’art. 14-bis, comma 6, si svolge quando gli assensi o dissensi acquisiti rendono necessarie modifiche sostanziali o una nuova valutazione contestuale della decisione.

La riunione si tiene nella data già indicata nella comunicazione di indizione, entro dieci giorni dalla scadenza del termine fissato per le determinazioni.

Alla riunione prendono parte le amministrazioni coinvolte tramite i rispettivi rappresentanti. L’amministrazione procedente prende atto delle posizioni espresse e adotta senza ritardo la determinazione conclusiva sulla base delle posizioni prevalenti.

Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione che non partecipa, che non esprime una posizione, oppure che manifesta un dissenso non motivato o estraneo all’oggetto della conferenza.

Questa è una delle novità più importanti del 2026: la riunione telematica conclusiva non deve essere confusa con l’apertura automatica di una nuova conferenza simultanea.

Quando si deve convocare la conferenza dei servizi simultanea?

La conferenza simultanea viene convocata quando la particolare complessità della decisione rende necessario un esame contestuale delle posizioni delle amministrazioni, oppure quando la legge ne impone espressamente l’utilizzo. La conferenza può essere indetta direttamente dall’amministrazione procedente o su richiesta motivata, nei casi e nei termini previsti dall’art. 14-bis, comma 7.

La richiesta può provenire anche da una delle amministrazioni coinvolte o dal privato interessato.

Nel caso di indizione diretta, la riunione deve essere convocata entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, secondo la disciplina aggiornata.

L’art. 14-ter regola lo svolgimento della conferenza simultanea e la partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni.

Quanto dura la conferenza simultanea?

I lavori della conferenza simultanea si concludono entro 30 giorni dalla data della prima riunione, oppure entro 60 giorni quando sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela degli interessi sensibili indicati dalla normativa.

Questi termini sono stati ridotti dal D.L. 19/2026 rispetto ai precedenti limiti di 45 e 90 giorni.

La determinazione finale è adottata dall’amministrazione procedente sulla base delle posizioni prevalenti espresse dai rappresentanti delle amministrazioni partecipanti.

Chi partecipa alla conferenza dei servizi e chi è il rappresentante unico?

Nella conferenza simultanea ogni amministrazione partecipa attraverso un rappresentante abilitato a esprimere in modo definitivo, univoco e vincolante la posizione dell’ente sulle decisioni di competenza della conferenza.

L’art. 14-ter, commi 3, 4 e 5, disciplina la rappresentanza delle amministrazioni statali, regionali e locali.

Per le amministrazioni statali il rappresentante unico è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri oppure, nei casi previsti per le amministrazioni periferiche, dal Prefetto.

Ciascuna Regione e ciascun ente locale definiscono autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico delle amministrazioni riconducibili alla rispettiva organizzazione.

Le amministrazioni interessate possono inoltre partecipare alle attività della conferenza in funzione di supporto, secondo le condizioni previste dalla disciplina applicabile.

L’art. 14-ter, comma 6, consente anche di invitare i soggetti interessati, compresi i proponenti, alle riunioni.

Quali effetti produce la determinazione conclusiva della conferenza dei servizi?

La determinazione motivata di conclusione positiva sostituisce, a ogni effetto, tutti gli atti di assenso di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati. L’efficacia della decisione è disciplinata dall’art. 14-quater della legge 241/1990.

In caso di approvazione unanime, la determinazione è immediatamente efficace.

Quando la determinazione è adottata sulla base delle posizioni prevalenti nella conferenza simultanea e sono stati espressi dissensi qualificati, l’efficacia può essere sospesa per il periodo previsto per l’eventuale opposizione.

L’efficacia degli atti di assenso sostituiti decorre dalla comunicazione della determinazione, secondo l’art. 14-quater, comma 4.

Le amministrazioni interessate possono inoltre sollecitare l’esercizio dell’autotutela secondo quanto previsto dall’art. 14-quater e dagli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 241/1990.

Cosa succede se un’amministrazione esprime dissenso?

Il dissenso deve essere motivato, pertinente all’oggetto della conferenza e formulato secondo le prescrizioni normative. Quando la decisione conclusiva è adottata nonostante un dissenso qualificato, determinate amministrazioni possono attivare l’opposizione prevista dall’art. 14-quinquies della legge 241/1990.

L’opposizione può essere proposta entro dieci giorni dalla comunicazione della determinazione conclusiva, nei casi e alle condizioni fissate dalla legge.

Tra i soggetti legittimati, alle condizioni previste, rientrano le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, nonché le amministrazioni regionali e delle Province autonome nei casi disciplinati.

La proposizione dell’opposizione sospende l’efficacia della determinazione conclusiva.

La Presidenza del Consiglio dei ministri attiva il procedimento di composizione delle posizioni divergenti, anche attraverso una riunione da indire entro quindici giorni dalla ricezione dell’opposizione.

Qualora non venga raggiunto un accordo, la questione può essere rimessa al Consiglio dei ministri secondo l’iter stabilito dall’art. 14-quinquies.

La guida istituzionale del 2026 approfondisce questi rimedi alle pagine 16 e 17.

Come si applica la conferenza dei servizi nei procedimenti edilizi e paesaggistici?

La conferenza di servizi può essere utilizzata nei procedimenti edilizi e autorizzativi quando, per adottare la decisione amministrativa, occorre coordinare valutazioni e atti di assenso di soggetti differenti. La specifica procedura dipende dal titolo richiesto e dalla disciplina applicabile al singolo intervento.

Un esempio è il progetto edilizio che richiede anche valutazioni di carattere paesaggistico, ambientale o relative ad altri interessi pubblici tutelati.

Nei casi previsti dalla legge, l’amministrazione procedente attiva il coordinamento delle amministrazioni competenti mediante conferenza di servizi.

Per l’autorizzazione paesaggistica ordinaria disciplinata dall’art. 146 del D.Lgs. 42/2004, la guida del 2026 richiama la necessità di coordinare l’attività dell’amministrazione competente e della Soprintendenza.

Il ricorso alla conferenza non elimina automaticamente gli adempimenti specifici imposti dalle normative di settore, ma consente di gestire in modo unitario le valutazioni amministrative nei limiti della disciplina applicabile.

FAQ sulla conferenza dei servizi

Quanto dura una conferenza dei servizi nel 2026?

La conferenza semplificata prevede 30 giorni per le determinazioni delle amministrazioni, elevati a 60 giorni in presenza di amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili. Sono previsti ulteriori termini per indizione, eventuali integrazioni e conclusione. Riferimento: art. 14-bis della legge 241/1990.

La conferenza dei servizi è sempre obbligatoria?

No. La conferenza decisoria deve essere indetta nei casi previsti dall’art. 14, comma 2, della legge 241/1990 e dalle specifiche disposizioni di legge. La conferenza istruttoria e quella preliminare hanno presupposti differenti.

Che differenza c’è tra conferenza asincrona e sincrona?

La conferenza asincrona si svolge principalmente mediante scambi telematici di documenti e determinazioni, senza riunioni contestuali. La modalità sincrona prevede una riunione tra i rappresentanti delle amministrazioni coinvolte.

Cosa accade se un ente non risponde alla conferenza dei servizi?

Di regola, l’assenso senza condizioni si considera acquisito se l’amministrazione non comunica la propria determinazione nei termini stabiliti. Sono escluse le fattispecie per le quali il diritto dell’Unione europea impone un provvedimento espresso.

Chi firma la determinazione conclusiva?

La determinazione motivata conclusiva viene adottata dall’amministrazione procedente, secondo gli articoli 14-bis, 14-ter e 14-quater della legge 241/1990.

Cosa cambia dal 2026 nelle norme sulla conferenza dei servizi ?

Le principali modifiche riguardano la riduzione dei termini a 30 o 60 giorni, la semplificazione della fase conclusiva con la riunione telematica e la riduzione dei tempi della conferenza simultanea (art. 5 del D.L. 19/2026, convertito dalla legge 50/2026).

La conferenza dei servizi può essere svolta da remoto?

Sì. La conferenza semplificata utilizza ordinariamente comunicazioni telematiche; inoltre, la disciplina consente riunioni telematiche nei casi previsti dagli articoli 14-bis e 14-ter della legge 241/1990.

 

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