Un premio in un concorso di progettazione può essere speso in gara?
TAR Lazio: la partecipazione premiata a un concorso di progettazione non equivale automaticamente a un servizio di ingegneria e architettura effettivamente eseguito
Un progetto premiato in un concorso può essere utilizzato per dimostrare i requisiti tecnico-professionali richiesti in una successiva gara?
La risposta non dipende soltanto dal valore progettuale dell’esperienza o dalla certificazione rilasciata dall’amministrazione che ha bandito il concorso.
Occorre verificare, prima di tutto, che cosa richiede esattamente la lex specialis della nuova procedura e quale attività sia stata concretamente svolta dal professionista.
È questo il punto centrale della sentenza del TAR Lazio n. 13747/2026, relativa a un appalto integrato per l’adeguamento sismico di un edificio scolastico.
Nel caso esaminato, il disciplinare richiedeva ai progettisti indicati dagli operatori economici di aver eseguito specifici servizi di ingegneria e architettura. Alcune delle referenze utilizzate dall’aggiudicataria derivavano, invece, dalla partecipazione a concorsi di progettazione conclusi con il secondo posto e l’attribuzione di un premio.
Per il TAR, questa circostanza non era sufficiente: una partecipazione concorsuale premiata non dimostra, di per sé, che sia stato effettivamente conferito ed eseguito un incarico professionale corrispondente ai servizi richiesti dalla gara.
Nel caso in esame, la conseguenza è stata rilevante: esclusione delle referenze dal computo dei requisiti, carenza del requisito di partecipazione, illegittimità dell’ammissione e dell’aggiudicazione e inefficacia del contratto già stipulato.
Il caso: appalto integrato per l’adeguamento sismico di una scuola
La controversia nasce da una procedura negoziata per un appalto integrato avente ad oggetto l’adeguamento sismico di una scuola ad Antrodoco.
L’operatore economico risultato aggiudicatario aveva ottenuto 99,99 punti, mentre la società poi ricorrente si era classificata seconda con 99,47 punti.
La seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione sostenendo, tra l’altro, che i progettisti indicati dall’impresa vincitrice non possedessero i requisiti tecnico-professionali richiesti dal punto 6.2 del disciplinare di gara.
La contestazione riguardava in particolare alcune referenze indicate come attività di progettazione di fattibilità tecnico-economica, ma derivavano in realtà dalla partecipazione a concorsi di progettazione in due gradi, conclusi con un secondo posto e con il riconoscimento del relativo premio.
Secondo la seconda classificata, la partecipazione a concorsi di progettazione non poteva essere assimilata a un servizio di ingegneria e architettura effettivamente eseguito nei termini richiesti dal disciplinare.
La decisione del TAR: il secondo posto nel concorso e il premio non trasformano la proposta in un servizio professionale
Il TAR concentra l’attenzione sul contenuto della lex specialis.
Il punto 6.2 richiedeva ai soggetti incaricati della progettazione, a pena di esclusione, di aver eseguito servizi di ingegneria e architettura relativi a determinati livelli di progettazione o alla direzione dei lavori.
In particolare, il disciplinare richiedeva sia servizi professionali maturati nel periodo di riferimento, sia uno o due cosiddetti servizi di punta, parametrati alle categorie, agli ID delle opere e agli importi individuati nelle relative tabelle.
Per i giudici entrambe le previsioni avevano un presupposto comune: doveva esistere un servizio di ingegneria e architettura effettivamente conferito ed espletato.
Il disciplinare parlava infatti di servizi “espletati” e imponeva ai progettisti di aver “eseguito” i servizi richiesti.
Da questa formulazione il TAR ricava una distinzione netta tra due situazioni.
Da una parte vi è una prestazione professionale concretamente svolta nell’ambito di un incarico tecnico avente ad oggetto la progettazione o la direzione dei lavori. Dall’altra vi è la partecipazione a una procedura concorsuale finalizzata a selezionare una proposta progettuale.
Le due fattispecie, secondo il TAR, non possono essere automaticamente sovrapposte.
Nel caso esaminato, la documentazione prodotta dimostrava che i professionisti avevano partecipato ai concorsi di progettazione, predisposto gli elaborati previsti dai bandi, raggiunto il secondo posto e ottenuto il relativo riconoscimento economico.
Non risultava, invece, il successivo affidamento e l’esecuzione di una prestazione professionale nell’ambito di un rapporto contrattuale avente ad oggetto uno dei livelli progettuali richiesti dal disciplinare della gara impugnata.
Il TAR chiarisce il criterio da utilizzare: “ciò che rileva […] non è la qualità della proposta presentata nell’ambito di un concorso di progettazione, né l’attribuzione di un riconoscimento premiale, bensì l’effettivo espletamento di prestazioni professionali di progettazione o direzione dei lavori”.
Il nodo, quindi, non riguarda la qualità tecnica della proposta.
Un elaborato può essere meritevole, ottenere un secondo posto ed essere premiato. Ciò non significa, tuttavia, che sia stato eseguito un servizio professionale corrispondente a quello richiesto da una successiva procedura di affidamento.
Il certificato dell’ente non basta: conta la lex specialis della nuova gara
Un altro passaggio significativo della sentenza riguarda il valore dei certificati. Le amministrazioni che avevano organizzato i precedenti concorsi avevano attribuito alle esperienze una valenza curriculare o previsto forme di assimilazione delle proposte premiate a servizi di progettazione.
Neppure questo elemento, secondo il TAR, può modificare la natura dell’attività concretamente svolta.
Il Collegio osserva che “la spendibilità di un’esperienza professionale nell’ambito di una procedura di affidamento non può plausibilmente dipendere dalla volontà dell’ente certificatore o dalle previsioni contenute nella disciplina di altra procedura selettiva”.
La verifica deve essere effettuata alla luce di due elementi: la lex specialis della gara nella quale il requisito viene utilizzato e la natura effettiva dell’attività professionale svolta.
Nel caso concreto, il disciplinare non chiedeva genericamente esperienze progettuali o titoli curriculari. Pretendeva servizi professionali concretamente espletati.
Il TAR qualifica pertanto l’assimilazione prevista dalla disciplina di uno dei precedenti concorsi come una sorta di fictio utilizzabile all’interno della procedura nella quale era stata prevista, ma non idonea a sostituire l’accertamento richiesto dal disciplinare della nuova gara.
Dalla verifica formale alla verifica sostanziale dell’esperienza professionale
La pronuncia fornisce un’indicazione rilevante anche per le stazioni appaltanti. Non basta confrontare gli importi riportati nei certificati, le percentuali di partecipazione dei professionisti e le categorie delle opere.
Prima di questi controlli quantitativi viene una domanda preliminare: l’esperienza dichiarata appartiene davvero alla tipologia di servizio richiesta dal disciplinare?
Secondo il TAR, la stazione appaltante aveva verificato la corrispondenza dei lavori, delle quote di partecipazione e degli importi alle tabelle della gara, ma non aveva affrontato adeguatamente la questione precedente e decisiva della natura delle attività dichiarate.
Una verifica corretta dei requisiti deve quindi muoversi su due livelli:
accertare innanzitutto che l’esperienza sia sostanzialmente riconducibile al servizio professionale richiesto;
soltanto dopo verificarne importi, categorie, ID opere, quote di partecipazione e ulteriori parametri previsti dalla lex specialis.
L’effetto sulla gara: aggiudicataria da escludere
Una volta eliminate le referenze relative ai concorsi di Parma e della Valle d’Aosta, il requisito tecnico-professionale richiesto a pena di esclusione non risultava più soddisfatto.
Il TAR conclude quindi per l’illegittimità dell’ammissione dell’aggiudicataria e della successiva aggiudicazione.
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